Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice 2023: detrazione, rivalutazione 730

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi nel 730, modello redditi o nel modello Unico PF, a patto che rispettano alcuni requisiti. Prima di tutto vi segnalo il nuovo articolo dedicato alle detrazioni per i figli e familiari a carico, ancora più ricco di chiarimenti ed esempi.

La detrazione fiscale degli assegni in capo al soggetto erogante

Le somme corrisposte al coniuge sono detraibili in base all’articolo 10, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto un onere deducibile ai fini Irpef; non parliamo di detrazione Irpef sugli assegni di mantenimento che è cosa ben diversa in termini di risparmio effettivo in quanto la deduzione di applica solo sul reddito imponibile mentre le detrazione avrebbe abbattuto direttamente l’imposta. Spero che abbiate colto questa differenza che è determinante e spesso vedo che molti di voi si sbagliano.

L’assegno potrà essere dedotto nel limite di quanto disposto dal Giudice nell’apposito Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per cui se vi viene in mente bonariamente di versare di più il differenziale sarà indeducibile ai fini IRPEF. La stessa previsione si ha nei casi non solo di separazione ma separazione effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino comunque da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 3, comma, 3, lettera b, Dpr 917/1986).

“L’assegno è deducibile solo per la moglie o il marito ma non saranno deducibili le somme corrisposte per il mantenimento dei figli e se questa non sarà indicata si considerano forfettariamente riferibili il 50% di tali somme”. 

Tassazione in capo al coniuge che riceve l’assegno

Per il coniuge che riceve l’assegno queste somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR e lo saranno nell’anno in cui saranno effettivamente percepiti secondo quindi un criterio di cassa come avviene per le persone fisiche. Vedremo più in seguito che dovranno indicarlo nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC se compilate il modello Unico.

Al pari della non deducibilità prevista per l’assegno di mantenimento dei figli si associa in capo ai figli o alla moglie che lo incassa dell’assegno stesso.

Questa asimmetria risiede nel dettato costituzionale secondo cui i figli naturali hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Calcolo detrazione fiscale Assegno corrisposto al coniuge separato o di altro familiare a carico

Il calcolo della detrazione avviene moltiplicando il valore in euro dell’assento mensile corrisposto per il numero dei mesi e dividendo il risultato per 12. Il risultato così ottenuto si arrotonda all’unità di euro e sarà interamente detraibile.

Il calcolo della detrazione fiscale per altri familiari  carico invece avviene utilizzando una formula 750 x (80 mila – reddito complessivo dichiarante) / 80 mila. Il risultato deve essere diviso 12 e moltiplicato per i mesi di effettivo carico fiscale durante l’anno. Se supponiamo per esempio il contribuente ha un reddito complessivo Irpef di 50 mila euro ed il familiare a carico tutto l’anno avremo la seguite formula 750 x (80 mila – 50 mila) / 80 mila / 12 * 12 = 450 euro.

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.

Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.

Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La rivalutazione non è automatica

La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico. Leggete poi sotto il caso delle cartelle di pagamento per gli assegni versati al coniuge.

Somme aggiuntive date insieme all’assegno

Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le considerano una sorta di donazione.

Requisiti per la deducibilità fiscale degli assegni di mantenimento

Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge  ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.

L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.

Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.

Il diritto tributario cosa dice a proposito

Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronuncia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronuncia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’assegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.

Assegno mantenimento per i figli

Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.

Nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli (Link ad approfondimento gratuito)

Esenzione fiscale dell’assegno dal 730

Vi ricordo inoltre che se avete solo rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.

Vi segnalo poi che potete leggere anche altri interessanti articoli dedicati alla compilazione del 730 o la compilazione del modello Unico in cui troverete i soggetti che devono compilare il modello Unico e quelli che sono esclusi e altri modi di risparmiare sulle tasse e sulle imposte.

Il caso di alcuni lettori che hanno ricevuto delle cartelle di pagamento sugli assegni di mantenimento per il coniuge

Grazie ad alcune segnalazioni di lettori che sono stati destinatari di cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi vi segnalo che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il Giudice chiarisce che l’assegno viene versato per i figli e NON per il coniuge e gli è stato annullato l’accertamento fiscale e la multa o sanzione. La legge è chiara:se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare.

Purtroppo quello che mi fa incavolare è che l’agenzia delle entrate potrebbe prima verificare invece che mandare queste cartelle pazze che ci fanno perdere almeno due giorni al lavoro. Invece no, non controlla prima perchè tanto saranno sicuramente quelli che pagano piuttosto che quelli che si informano. Inoltre poi nessuno ci rimborsa i due giorni di lavoro o di assenza o di permesso che abbiamo impiegato per dimostrare che le pretese del fisco erano sbagliate. Vi sembra giusto???? Questa a casa mia si chiama prepotenza…

Indicazione del costo dell’assegno di mantenimento nel 730 per la deduzione

L’indicazione dei dati anagrafici del coniuge o dei familiari a carico andrà inserita nel quadro familiari a carico inserendo nella casella familiare a carico la lettera A se trattasi di familiare.

L’assegno periodico corrisposto al coniuge dovrete indicarlo nel Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge (faccio riferimento al 730 del 2015 ma se state in un altro anno guardate sempre il modello gente per non commetter errori a me interessa che voi sappiate indirizzarvi poi l’ultimo passo lo fate voi)
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. MI raccomando sempre di verificare che da un anno all’altro non siano variate le singole celle. In questa sede interessa che sappiate come si chiama e poi lo individuerete facilmente.

Indicazione e tassazione dell’assegno per il soggetto percettore le somme

Vanno indicati nel quadro C – SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”).

Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo.

Vi ricordo che il 730 prevede una causa di esclusione dalla compilazione del 730 in base ai limiti di reddito infatti: “È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di un importo annuo (non tenendo conto della quota parte destinata ai figli) inferiore a 7.500″.

Tabella sintesi detrazione familiari a carico

Vi ricordo che per questa tipologia di costi esistono anche delle detrazioni  fiscali capo a chi li eroga come definito nella tabella seguente

REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000 800 (110 X reddito complessivo) 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000 690
da euro 29.001 a euro 29.200 700
da euro 29.201 a euro 34.700 710
da euro 34.701 a euro 35.000 720
da euro 35.001 a euro 35.100 710
da euro 35.101 a euro 35.200 700
da euro 35.201 a euro 40.000 690
da euro 40.001 a euro 80.000 690 X (80.000 reddito complessivo) 40.000
oltre euro 80.000 0

Spero di esservi stato utile

Esempio Calcolo Assegno Mantenimento

    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
Redditi soggetti a scaglioni Irpef   
      
Reddito di Lavoro Dipendente  Lordo35.0002.917
Redditi di Capitale  Lordo5.000417
Reddito Fondiari  Lordo00
Redditi di Lavoro Autonomo  Lordo2.000167
Redditi di Impresa  Lordo00
Redditi Diversi  Lordo10.000833
Reddito Disponibile  Lordo52.0004.333
      
Reddito Disponibile  Netto35.9202.993
      
Stima Contributi Previdenziali e Assistenziali + Addizionali regionali e comunali Netto(9.878)(823)
      
Reddito Disponibile NETTO   26.0422.170
      
    Reddito Imponibile Lordo Annuo       52.000,00                4.333  
      
Scaglioni di reddito IrpefImposta da pagare Irpef Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate 
fino a euro 15.000,0023% sull’intero importo               –         15.00023%          3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,003.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00         15.000         28.00027%          3.510
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,006.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00         28.000         55.00038%          9.120
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,0017.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00         55.000         75.00041%               –
oltre a euro 75.000,0025.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00         75.000 43%               –
  Totale Imposte Lorde   Totale imposte Lorda            16.080
     Aliquota effettiva31%
     Detrazioni di imposta 
     Imposta Netta             16.080  
      
      
      
Redditi soggetti a tassazione sostitutiva  
    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
Reddito di Lavoro Dipendente  Netto                  –
Redditi di Capitale  Netto                  –
Reddito Fondiari  Netto                  –
Redditi di Lavoro Autonomo  Netto                  –
Redditi di Impresa  Netto                  –
Redditi Diversi  Netto                  –
                      –
Reddito Disponibile  Lordo                 –                   –  
      
Tassazione SostitutivaEsempioAliquota15%  
      
Reddito Disponibile  Lordo                 –                   –  
      
      
      
Casa proprietà (quota canone genitore collocatario)     400.000,00
    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
 Valore canone mensile (9.600)(800)
 Valore Canone attribuibile al coniuge collocatario(1.920)(160)
      
      
Nuova casa in affitto coniuge non collocatario  
 Valore Canone mensile (9.600)(800)
      
      
Spese correnti     
Scuola    0
Sport   (200)(17)
Tempo libero   Non applicabileNon applicabile
Vacanze   (1.000)(83)
Baby sitter   (5.000)(417)
Varie   (1.500)(125)
      
      
Totale Assegno Mensile (30%)   7.670639

Casi particolari: Assegno corrisposto in unica soluzione o a rate

Inutile dire che con l’avvento della nuova IRPEF la tabella andrebbe rivista. Tuttavia ai nostri fini non smuove tanto in quanto gli impatti sono contenuti rispetto alla previgente composizione degli scaglioni Irpef.

Indicazione nel modello ISEE

Qualora veste bisogno di richiedere dei trattamenti per cui serve la compilazione del modello ISEE od ella DSU ricordate che anche questo dato dovrà essere indicato. Nel seguito il riquadro da compilare.

News

Vi ricordo anche l’articolo dedicato alla detrazione fiscale sui figli e familiari a carico (non parenti) nel 730 e il nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli  e a seguire l’articolo dedicato ai casi di erogazione degli alimenti alla ex moglie, alla/o ex convivente di gatto o legale (Link ad approfondimento gratuito). Nels eguito i link di approfondimento.

Detrazione figli a carico e deduzioni per i portatori di handicap: come funziona il calcolo

Calcolo Assegno alla ex moglie: come funziona la determinazione 

Assegno Alimenti al convivente: quanto e come si effettua il calcolo

97 Commenti

  1. salve ! percepisco la pensione minima e un assegno di mantenimento di e.300 concordato in sede tribunali—Devo pagare IRPEF sul contributo assegnatomi —In totale non arrivo a 11.000 annuale —devo compilare dichiarazione 730 ? grazie

  2. a seguito di provvedimento di separazione emesso dal giudice, verso mensilmente al coniuge separato un assegno di mantenimento. Chiedo se tale importo che come noto è considerato onore deducibile, sia compatibile con la detrazione familiare a carico (coniuge separato=. Quindi nel 730 2020 posso inserire i due importi? Grazie

  3. Buonasera
    Sto per intraprendere un percorso giudiziario atto a stabilire l’assegno di mantenimento delle mie figlie monorenni. Con la mia ex compagna nn c’è nessun vincolo matrimoniale. Le cifre che verranno stabilite possono essere deducibili dalle tasse?
    Grazie

  4. per cortesia vorrei sapere se è normale (più che normale se è legale), che a me venga presa dalla mia pensione, la somma di 808,00 euro quale assegno di mantenimento per la mia ex-coniuge (come stabilito dall’A.G. in sede di separazione), ma lei riceve solo la somma di circa 767,00 euro.
    Premetto che lei non ha alcun reddito, non lavora ed oltretutto paga un canone di locazione che non le permette neanche la minima sopravvivenza (dopo la prima settimana del mese).
    Grazie.

  5. per cortesia vorrei sapere se è normale (più che normale se è legale), che a me venga presa dalla mia pensione, la somma di 808,00 euro quale assegno di mantenimento per la mia ex-coniuge (come stabilito dall’A.G. in sede di separazione), ma lei riceve solo la somma di circa 767,00 euro.
    Premetto che lei non ha alcun reddito, non lavora ed oltretutto paga un canone di locazione che non le permette neanche la minima sopravvivenza (dopo la prima settimana del mese).
    Grazie.

  6. A me è accaduto recentemente di ricevere un cud dall’Inps per l’assegno di mantenimento di mio figlio che io ricevo a mio nome dall’ex coniuge pensionato(dato il prelievo forzoso a cui siamo stati costretti per sua inadempienza). L’Inps insiste a dire che devo essere tassata perchè l’assegno porta il mio nome, quando sulla sentenza è scritto chiaramente che l’assegno è per mio figlio, che pur essendo maggiorenne non si oppone che a riceverlo sia io, anche per evitare strumentalizzazioni da parte del padre. L’impiegato mi ha addirittura detto che sono io causa del mio male, dovevo dire al giudice che l’intestazione doveva essere fatta al figlio. Potrebbe anche essere che l’ex coniuge abbia erroneamente(o volutamente) dichiarato che gli assegni erano per me?

  7. In che senso? Nei confronti del marito intende? Se nella componente stabilita ai fini dell’assegno c’era anche una quota parte dedicata al servizio di accompagnamento si, altrimenti no

  8. BUONGIORNO SE UNO DEI FIGLI E’ DISABILE E RICEVE ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO PUO INFLUIRE
    SU ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

  9. Direi proprio di si; anche qualora i figli vivessero in altra abitazione dove la madre si è trasferita e per cui non sostiene oneri avrebbe gli estremi per la richiesta.

  10. chiedo se posso ridurre l’importo in sentenza di separazione consensuale stabilito in €.850,00 mensili per il mantenimento dei nostri figli, poiché la mia ex, contrariamente a quanto sancito in sentenza avrebbe dovuto trasferirsi con i nostri figli in altra abitazione. Ciò non è avvenuto, lei attualmente vive ancora nella mia casa datami in comodato d’uso dai miei genitori, senza partecipare alle spese necessarie sia della casa che riguardo il mantenimento dei bambini avendo una sua attività di lavoro che la impegna sei giorni per otto ore settimanali.
    quindi mi faccio carico di tutto. Inoltre, fiscalmente non mi è consentito alcuna detrazione Irpef. Come posso comportarmi?

  11. sono separato consensualmente e tramite sentenza di separazione devo versare per il mantenimento dei miei due figli minori l’importo mensile di €.850.00 alla mia ex consorte, la quale come sancito in sentenza avrebbe dovuto con entrambi i figli, abitare in altra casa, ma in realtà essa vive ancora in casa mia (datami in comodato d’uso dai miei genitori).Mi chiedo, posso ridurre l’importo a lei dovuto, poiché provvedo io a sostenere l’intero onere di tutto quanto concerne la gestione ed i costi dei bambini che abitano con me contrariamente a quanto stabilito con sentenza di separazione?

  12. salve
    io ho un caso particolare, i miei genitori si sono separati consensualmente quando io ero minorenne e quindi il giudice ha messo nella sentenza che mio padre avrebbe dovuto mantenere me e mia madre che non aveva reddito.
    la domanda è, ma se effettivamente a mia madre non sono mai arrivati ne assegni ne bonifici per il mantenimento, lei solo per frutto della sentenza che diceva che li avrebbe dovuti ricevere, deve comunque denunciarli?

  13. Prima le risulta che si poteva detrarre il costo per il cibo dei suoi figli? Rispondo io per lei: NO…lei sa la natura per cui paga quell’assegno? Immagino di si, per cui apprezzo la provocazione ma soprattutto il tentativo di fare del sano pusching per ridurre l’imposizione fiscale! Del resto il consenso che avrebbe in Italia considerando le centinaia di migliaia di mariti (e mogli) che versano assegni, sarebbe alto. MI ha convinto: E’ una tremenda ingiustizia, è inaccettabile! :-)))

  14. Salve, ma poissibile che non sia detraibile l’assegno di mantenimento poer i figli e solo per la moglie/marito??
    che ingiustizia è questa ? il figlio/a sono meno importanti?
    possibile che Nessun politico abbi apreso in carico questa tremenda ingiustizia verso chi dopo sentenza del giudice versa mensilmente un congruo corrispettivo per ill mantenimento del proprio figlio/a.

  15. Ma se nell’assegno di mantenimento ai figli è ricompresa la mensa scolastica (come spesa ordinaria) la posso scaricare al 50%?
    Perchè sarebbe assurdo il contrario.. se non sono separato/divorziato la pago al 50% e la deduco al 50%, se sono separato/divorziato la pago al 50% (essendo ricompresa nell’assegno ai figli) ma non la posso scaricare??

    Grazie

  16. Tralasciando i commenti sul coniuge rispondo alla domanda tecnica dicendogli che deve seguire un principio di cassa secondo cui lei dichiara solo quello che ha effettivamente riscosso (anche se in compensazione con eventuali debiti) ed il coniuge deduce quello che ha effettivamente pagato. In questo caso zero per entrambi.

  17. buongiorno mia figlia separata legalmente non ha mai ricevuto per se e per le 2 bimbe l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice con omologa di separazione, deve denunciare lo stesso l’importo (mai ricevuto) nel mod.730 grazie

  18. Mi sono separato da qualche anno NON in modo consensuale, il giudice ha deciso che versassi 600 euro per i due miei figli su una pensione di 1200.00 euro soldi che mi vengono presi d’autorità.
    quest’anno ho deciso di fare il 730, quei 600.00 euro posso dedurli e se SI se posso richiedere gli arretrati..//

    GRAZIE MILLE

  19. Salve, nel mio divorzio consensuale il giudice ha stabilito che entro 3 anni dovrei corrispondere la cifra di € 13.000, e nel 2015 ho versato 2 assegni da € 4.000.
    E’ da considerarsi unica soluzione e perciò non deducibile?
    grazie.

  20. salve
    certo, ho letto quanto in riferimento alla cessione del 1/5 che però è in formula volontaria , altra cosa è il pignoramento. Chiedo in quali casi può trovare applicazione l’art. n. 13 del d.l. n 83/2015 nuovo comma all’art. 545 c.p.c. in cui viene stabilita una base di salvaguardia quindi non cacolabile nel 1/5 pignorabile.

    Mauro

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