Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice 2023: detrazione, rivalutazione 730

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi nel 730, modello redditi o nel modello Unico PF, a patto che rispettano alcuni requisiti. Prima di tutto vi segnalo il nuovo articolo dedicato alle detrazioni per i figli e familiari a carico, ancora più ricco di chiarimenti ed esempi.

La detrazione fiscale degli assegni in capo al soggetto erogante

Le somme corrisposte al coniuge sono detraibili in base all’articolo 10, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto un onere deducibile ai fini Irpef; non parliamo di detrazione Irpef sugli assegni di mantenimento che è cosa ben diversa in termini di risparmio effettivo in quanto la deduzione di applica solo sul reddito imponibile mentre le detrazione avrebbe abbattuto direttamente l’imposta. Spero che abbiate colto questa differenza che è determinante e spesso vedo che molti di voi si sbagliano.

L’assegno potrà essere dedotto nel limite di quanto disposto dal Giudice nell’apposito Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per cui se vi viene in mente bonariamente di versare di più il differenziale sarà indeducibile ai fini IRPEF. La stessa previsione si ha nei casi non solo di separazione ma separazione effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino comunque da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 3, comma, 3, lettera b, Dpr 917/1986).

“L’assegno è deducibile solo per la moglie o il marito ma non saranno deducibili le somme corrisposte per il mantenimento dei figli e se questa non sarà indicata si considerano forfettariamente riferibili il 50% di tali somme”. 

Tassazione in capo al coniuge che riceve l’assegno

Per il coniuge che riceve l’assegno queste somme saranno tassabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR e lo saranno nell’anno in cui saranno effettivamente percepiti secondo quindi un criterio di cassa come avviene per le persone fisiche. Vedremo più in seguito che dovranno indicarlo nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC se compilate il modello Unico.

Al pari della non deducibilità prevista per l’assegno di mantenimento dei figli si associa in capo ai figli o alla moglie che lo incassa dell’assegno stesso.

Questa asimmetria risiede nel dettato costituzionale secondo cui i figli naturali hanno il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Calcolo detrazione fiscale Assegno corrisposto al coniuge separato o di altro familiare a carico

Il calcolo della detrazione avviene moltiplicando il valore in euro dell’assento mensile corrisposto per il numero dei mesi e dividendo il risultato per 12. Il risultato così ottenuto si arrotonda all’unità di euro e sarà interamente detraibile.

Il calcolo della detrazione fiscale per altri familiari  carico invece avviene utilizzando una formula 750 x (80 mila – reddito complessivo dichiarante) / 80 mila. Il risultato deve essere diviso 12 e moltiplicato per i mesi di effettivo carico fiscale durante l’anno. Se supponiamo per esempio il contribuente ha un reddito complessivo Irpef di 50 mila euro ed il familiare a carico tutto l’anno avremo la seguite formula 750 x (80 mila – 50 mila) / 80 mila / 12 * 12 = 450 euro.

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.

Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.

Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La rivalutazione non è automatica

La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico. Leggete poi sotto il caso delle cartelle di pagamento per gli assegni versati al coniuge.

Somme aggiuntive date insieme all’assegno

Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le considerano una sorta di donazione.

Requisiti per la deducibilità fiscale degli assegni di mantenimento

Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge  ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.

L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.

Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.

Il diritto tributario cosa dice a proposito

Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronuncia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronuncia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’assegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.

Assegno mantenimento per i figli

Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.

Nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli (Link ad approfondimento gratuito)

Esenzione fiscale dell’assegno dal 730

Vi ricordo inoltre che se avete solo rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.

Vi segnalo poi che potete leggere anche altri interessanti articoli dedicati alla compilazione del 730 o la compilazione del modello Unico in cui troverete i soggetti che devono compilare il modello Unico e quelli che sono esclusi e altri modi di risparmiare sulle tasse e sulle imposte.

Il caso di alcuni lettori che hanno ricevuto delle cartelle di pagamento sugli assegni di mantenimento per il coniuge

Grazie ad alcune segnalazioni di lettori che sono stati destinatari di cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi vi segnalo che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il Giudice chiarisce che l’assegno viene versato per i figli e NON per il coniuge e gli è stato annullato l’accertamento fiscale e la multa o sanzione. La legge è chiara:se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare.

Purtroppo quello che mi fa incavolare è che l’agenzia delle entrate potrebbe prima verificare invece che mandare queste cartelle pazze che ci fanno perdere almeno due giorni al lavoro. Invece no, non controlla prima perchè tanto saranno sicuramente quelli che pagano piuttosto che quelli che si informano. Inoltre poi nessuno ci rimborsa i due giorni di lavoro o di assenza o di permesso che abbiamo impiegato per dimostrare che le pretese del fisco erano sbagliate. Vi sembra giusto???? Questa a casa mia si chiama prepotenza…

Indicazione del costo dell’assegno di mantenimento nel 730 per la deduzione

L’indicazione dei dati anagrafici del coniuge o dei familiari a carico andrà inserita nel quadro familiari a carico inserendo nella casella familiare a carico la lettera A se trattasi di familiare.

L’assegno periodico corrisposto al coniuge dovrete indicarlo nel Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge (faccio riferimento al 730 del 2015 ma se state in un altro anno guardate sempre il modello gente per non commetter errori a me interessa che voi sappiate indirizzarvi poi l’ultimo passo lo fate voi)
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. MI raccomando sempre di verificare che da un anno all’altro non siano variate le singole celle. In questa sede interessa che sappiate come si chiama e poi lo individuerete facilmente.

Indicazione e tassazione dell’assegno per il soggetto percettore le somme

Vanno indicati nel quadro C – SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”).

Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo.

Vi ricordo che il 730 prevede una causa di esclusione dalla compilazione del 730 in base ai limiti di reddito infatti: “È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di un importo annuo (non tenendo conto della quota parte destinata ai figli) inferiore a 7.500″.

Tabella sintesi detrazione familiari a carico

Vi ricordo che per questa tipologia di costi esistono anche delle detrazioni  fiscali capo a chi li eroga come definito nella tabella seguente

REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000 800 (110 X reddito complessivo) 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000 690
da euro 29.001 a euro 29.200 700
da euro 29.201 a euro 34.700 710
da euro 34.701 a euro 35.000 720
da euro 35.001 a euro 35.100 710
da euro 35.101 a euro 35.200 700
da euro 35.201 a euro 40.000 690
da euro 40.001 a euro 80.000 690 X (80.000 reddito complessivo) 40.000
oltre euro 80.000 0

Spero di esservi stato utile

Esempio Calcolo Assegno Mantenimento

    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
Redditi soggetti a scaglioni Irpef   
      
Reddito di Lavoro Dipendente  Lordo35.0002.917
Redditi di Capitale  Lordo5.000417
Reddito Fondiari  Lordo00
Redditi di Lavoro Autonomo  Lordo2.000167
Redditi di Impresa  Lordo00
Redditi Diversi  Lordo10.000833
Reddito Disponibile  Lordo52.0004.333
      
Reddito Disponibile  Netto35.9202.993
      
Stima Contributi Previdenziali e Assistenziali + Addizionali regionali e comunali Netto(9.878)(823)
      
Reddito Disponibile NETTO   26.0422.170
      
    Reddito Imponibile Lordo Annuo       52.000,00                4.333  
      
Scaglioni di reddito IrpefImposta da pagare Irpef Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate 
fino a euro 15.000,0023% sull’intero importo               –         15.00023%          3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,003.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00         15.000         28.00027%          3.510
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,006.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00         28.000         55.00038%          9.120
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,0017.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00         55.000         75.00041%               –
oltre a euro 75.000,0025.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00         75.000 43%               –
  Totale Imposte Lorde   Totale imposte Lorda            16.080
     Aliquota effettiva31%
     Detrazioni di imposta 
     Imposta Netta             16.080  
      
      
      
Redditi soggetti a tassazione sostitutiva  
    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
Reddito di Lavoro Dipendente  Netto                  –
Redditi di Capitale  Netto                  –
Reddito Fondiari  Netto                  –
Redditi di Lavoro Autonomo  Netto                  –
Redditi di Impresa  Netto                  –
Redditi Diversi  Netto                  –
                      –
Reddito Disponibile  Lordo                 –                   –  
      
Tassazione SostitutivaEsempioAliquota15%  
      
Reddito Disponibile  Lordo                 –                   –  
      
      
      
Casa proprietà (quota canone genitore collocatario)     400.000,00
    Importo In euroImporto In euro
    AnnuoMensile
 Valore canone mensile (9.600)(800)
 Valore Canone attribuibile al coniuge collocatario(1.920)(160)
      
      
Nuova casa in affitto coniuge non collocatario  
 Valore Canone mensile (9.600)(800)
      
      
Spese correnti     
Scuola    0
Sport   (200)(17)
Tempo libero   Non applicabileNon applicabile
Vacanze   (1.000)(83)
Baby sitter   (5.000)(417)
Varie   (1.500)(125)
      
      
Totale Assegno Mensile (30%)   7.670639

Casi particolari: Assegno corrisposto in unica soluzione o a rate

Inutile dire che con l’avvento della nuova IRPEF la tabella andrebbe rivista. Tuttavia ai nostri fini non smuove tanto in quanto gli impatti sono contenuti rispetto alla previgente composizione degli scaglioni Irpef.

Indicazione nel modello ISEE

Qualora veste bisogno di richiedere dei trattamenti per cui serve la compilazione del modello ISEE od ella DSU ricordate che anche questo dato dovrà essere indicato. Nel seguito il riquadro da compilare.

News

Vi ricordo anche l’articolo dedicato alla detrazione fiscale sui figli e familiari a carico (non parenti) nel 730 e il nuovo articolo su Calcolo Assegno mantenimento divorzile per moglie e figli  e a seguire l’articolo dedicato ai casi di erogazione degli alimenti alla ex moglie, alla/o ex convivente di gatto o legale (Link ad approfondimento gratuito). Nels eguito i link di approfondimento.

Detrazione figli a carico e deduzioni per i portatori di handicap: come funziona il calcolo

Calcolo Assegno alla ex moglie: come funziona la determinazione 

Assegno Alimenti al convivente: quanto e come si effettua il calcolo

97 Commenti

  1. salve
    verso mensilmente il mantenimento per un figlio che vive con la madre tedesca in Germania, non siamo stati sposati è quindi un figlio riconosciuto legalmente. Verso mensilmente una quota di eu 294 ma ho degli arretrati di diversi anni fa che adesso mi vengono richiesti.
    Vorrei sapere se possono pignorarmi la pensione di eu 1.540 solo in riferimento agli arretrati nonstante io versi regolarmente da anni la quota mensile stabilita dal giudice e in che misura.
    Ho letto della nuova normativa che limita la percentuale di pensione pignorabile , vale anche per gli alimenti?
    Nel dettaglio se io smettessi di versare i 294 eu di assegno, quanto mi verrebbe pignorato dalla pensione?

    Mauro

  2. Diciamo che il CAF avrebbe dovuto approfondire la natura della spesa da lei sostenuta se poteva rientrare tra quelle deducibili. ora, da dove vengano questo soldi se dalla sua busta paga o dalla banca io non credo che faccia differenza per cui si rifaccia alla natura della spesa per decidere non alla modalità di pagamento.

  3. Salve, pongo questo quesito: al CAAF dove sono andato per la compilazione del mio mod.730 mi è stato negato la possibilità di scaricare un terzo della tredicesima che verso alla mia ex, ed inserita in sentenza di separazione. questa cosa mi ha lasciato perplesso visto che su quello che io verso sotto forma di un terzo della tredicesima, la mia ex vi paga le tasse. Ho presentato le ricevute degli assegni di mantenimento e un terzo della tredicesima come stabilito in sentenza di separazione dal giudice e allegato sentenza, e mi è stato detto che per quello che riguarda un terzo della tredicesima non è deducibile…. E giusto..?? ho vi è qualcosa di incongruente ! ? Grazie Saluti.

  4. Buonasera,
    Volevo sapere se l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge (previsto da separazione consensuale) deve essere indicato nel 730 anche se non viene pagato; sto aiutando una amica a predisporre il mod. 730, l’ex marito ha smesso di versarle l’assegno di mantenimento, nonostante sia previsto dalla sentenza di separazione e ci chiedevamo se doveva essere inserito come reddito
    Grazie
    Saluti

  5. PER CHI PAGA GLI ALIMENTI ALLA EX MOGLIE E FIGLIO,CON SEPARAZIONE CONSENSUALE NOTIFICATA DAL TRIBUNALE,E PAGA ANCHE MUTUO CASA,CON PROPRIETA’DI ENTRAMBI,DOVE RISIEDONO MADRE E FIGLIO,IL PADRE ALLOGGIA IN CASA PAGANDO AFFITTO, CHE COSA SI PUO’DETRARRE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

  6. complimenti per la chiarezza! Volevo un chiarimento per la mia situazione.
    Non ho nessun reddito ad eccezione dell’assegno di mantenimento di 550 euro mensili (figlio già escluso) La casa dove abitavamo e dove attualmente risiedo io e mio figlio (minorenne) è intestata a me (era dei miei genitori).
    ho spese mediche intestate sia a me che a mio figlio (pagate da me!) oltre a tassa scolostica, spese sportive (sempre pagate da me).
    Posso recuperare spese? cosa devo fare?
    Grazie per la disponibilità

  7. Buonasera, chiedo come funziona la detrazione fiscale sull’assegno di mantenimento pari a € 30.000,00 annuali. Grazie

  8. La pagina on line dell’A.d.E. alle ore 14.10 ancora non consente di modificare o accettare il 730 on line che dovrebbe essere in vigore da oggi.Grazie

  9. Allora vediamo un pò….il 730 prevede una causa di esclusione in base ai limiti di reddito indicando che “È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito derivanti dall’Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di un importo annuo (non tenendo conto della quota parte destinata ai figli) inferiore a 7.500. Vanno indicati nel quadro C – SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
    In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:
    a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo. Spero di esserti stato utile

  10. Buongiorno, grande dubbio. Innanzitutto complimenti per il sito che seguo sempre quando cerco di far risparmiare genitori, fratello e me stessa tentando di fare io le dichiarazioni (visto che ahimè non si naviga nell’oro).

    In questo articolo si capisce molto bene cosa deve fare chi deve versare l’assegno a favore del coniuge ma non trovo risposte su cosa deve fare esattamente il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento.

    Nel caso, mia madre percepisce 700 Euro al mese per mantenimento (di fatto il giudice ha stabilito questa cifra tenendo conto del fatto che 500 erano per il mantenimento e 200 perchè è mio padre che, per problemi di salute, è rimasto all’interno della casa coniugale, ma il giudice non ha fatto distinzione e ha scritto 700 euro totali). Così facendo 700*12 mesi = 8400 Euro. Mia madre non ha pensioni di alcun genere (ha 63 anni), non ha altri redditi di lavoro etc. Dovrà fare cmq l’Unico? e le tasseranno tutti gli 8400 o la differenza tra 8000 e 8400? Se tassassero tutti gli 8400 euro lei dovrebbe vivere con 500 Euro al mese quindi impossibile. E’ possibile? Oltre il danno per il fatto di non avere più una casa dove vivere (vive con me e mio marito) anche una “mazzata” di questo genere? L’altra cosa che mi chiedo è: se lui dichiarasse in 730 che le conferisce un assegno da 650 Euro (e lui sarebbe d’accordo) e in tal modo mia madre non superasse gli 8000 euro, sarebbe fattibile? Lei non dovrebbe in questo caso fare l’Unico? Mi pare che il limite sia 8000, o no? Spero tu possa rispondermi perché davvero vivere con 500 euro al mese è un delirio, sono anche io senza lavoro. Al momento la residenza di mia madre è ancora presso la sua abitazione in cui attualmente vive mio padre. Help pls, anche con meno parole che ho scritto io per spiegarmi (chiaramente non sono molto brava in queste cose). Grazie mille per l’aiuto e se c’è un link per questo fammi sapere. Buon lavoro.

  11. il tuo sito è veramente interessante. una domanda, per l’assegno di mantenimento del coniuge mi ha richiesto l’atestazione dei versamenti effettuati per l’assegno al posto della autocertificazione del coniuge dell’importo percepiro. è giusto?

  12. Convivo in affitto con la mia compagna, abbiamo avuto un figlio ma siamo prossimi alla separazione. Il figlio è intestato a lei e io l’ho riconosciuto.
    Il figlio e lei sono sempre domiciliati a casa dei suoi genitori mentre io sono domiciliato a casa dei miei genitori.
    lei lavora a tempo indeterminato (900 € mensili) e ha intestata casa e una macchina, io prendo 1270 € e non intestato niente, nemmeno una macchina, niente…. quanto devo versare come assegno a mio figlio?? e a lei devo qualcosa??

  13. Non ho capito bene se in caso di separazione consensuale l‘assegno concordato con il coniuge sara deducibile dall imponibile del reddito

  14. Grazie mille del prezioso contributo lo riporto anche nel testo in modo che sia di aiuto anche per latri lettori che hanno ricevuto l’avviso.

  15. @linda
    ho ricevuto anche io una multa per assegno di mantenimento non dichiarato nel 2009, anche io ho i figli a carico; ma è bastato portare la sentenza del primo grado in cui risulta chiaro che l’assegno versatomi è per i figli e NON per il coniuge(cioè io) per annullare immediatamente la multa.
    La legge è chiara:se l’assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare

  16. Gentili lettori,
    da pochi giorni è arrivata in casa una notifica dell’agenzia delle entrate che multa la mia mamma di circa 1700 euro per non aver dichiarato gli assegni di mantenimento per le figlie, che ha percepito dal coniuge separato nell’anno 2009.
    A noi suona davvero strano…
    Ci sembra assurdo che un genitore con i figli a carico debba dichiarare gli alimenti, che il coniuge accredita come obbligo per avvenuta sentenza a causa dell’ abbandono del tetto coniugale, nel proprio 730.
    Che ne pensate? sapete dirmi se è una multa lecita o se il debitore (la mia mamma) potrà fare ricorso entro i 60 gg previsti dalla legge?
    vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione

  17. Gentili lettori,
    da pochi giorni è arrivata in casa una notifica dell’agenzia delle entrate che multa la mia mamma di circa 1700 euro per non aver dichiarato gli assegni di mantenimento per le figlie, che ha percepito dal coniuge separato nell’anno 2009.
    A noi suona davvero strano…
    Ci sembra assurdo che un genitore con i figli a carico debba dichiarare gli alimenti, che il coniuge accredita come obbligo per avvenuta sentenza a causa dell’ abbandono del tetto coniugale, nel proprio 730.
    Che ne pensate? sapete dirmi se è una multa lecita o se il debitore (la mia mamma) potrà fare ricorso entro i 60 gg previsti dalla legge?

  18. Buonasera, sono separata con sentenza consensuale da marzo 2014. Ho un dubbio. Abbiamo affido congiunto del minore con cocco locazione preferenziale presso la madre (me).
    Nella sentenza c’è scritto quanto segue:
    Il padre corrisponderà la somma mensile di 400 € onnicomprensiva di canone e spese, quale contributo per l’abitazione della signora L.B. E del figlio minore oltre rivalutazione e adeguamento istat;
    Il padre corrisponderà la somma mensile di 600 € a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con rivalutazione e adeguamento istat
    In considerazione dei rispettivi redditi attualmente percepiti il signor A.B. Corrisponderà alla signora L.B. A titolo di assegno di mantenimento un contributo di 100 € mensili oltre rivalutazione istat.

    La mia domanda è la seguente:
    I 100. € che mio marito da a me sicuramente li dovrò mettere come reddito nella mia dichiarazione, ma con i 400 € x affitto come mi devo comportare visto che nella sentenza di separazione sono imputati sia a me che al minore?
    Ho provato a chiedere a diverse persone e mi danno pareri diversi. Potete darmi un aiuto?
    Certa di un vostro aiuto in merito porgo cordiali saluti
    LB

  19. Sto facendo la separazione legale consensuale con il coniuge tramite un avvocato in comune, e mi ha detto che per quanto riguarda il mantenimento che devo versare per il coniuge, non posso dedurlo dal 730 perchè trattasi di separazione consensuale e non giudiziaria ed inoltre avro’ l’aggiornamento automatico istat. Leggendo questo articolo invece mi sembra di capire che anche per le separazioni consensuali è prevista la deduzione dal reddito imponibile irpef per via dell’ ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011 e che per l’aggiornamento automatico istat ci deve essere una disposizione da parte di un giudice. Mi potreste dare spiegazioni in merito. Distinti saluti e grazie in anticipo

  20. sono separato dal 2007 e divorziato dal 2011. In entrambi le sentenze è riportato il mio impegno a contribuire al rimborso all’ ex coniuge di una quota delle rate mensili di un finanziamento acceso in passato a suo nome ed uilizzato in parte per ristrutturazioni al mio alloggio.
    In tutti i 730 di questi anni gli operatori del CAAF a cui mi rivolgo hanno sempre considerato gli importi da me versati come assimilabili ad assegno di mantenimento e quindi detraibili
    Vorrei sapere se ciò è corretto e, se si, in base a qale normativa
    Grazie

  21. salve volevo chiedere se chi riceve l’assegno per il mantenimento dei figli minori deve sommarlo ai redditi della dichiarazione del 730.
    attendo risposta e grazie in aniticipo

  22. La natura del corrispttivo erogato dal coniuge non è definito dalla causale che inserisce sul bonifico ma da quello che stabilisce il Giudice che riporta quanto e a che titolo sono erogati gli assegni. Poi in base a quello vede ciò che è deducibile o meno.

  23. Ho letto l’articolo e mi devo preoccupare? prima si afferma che l’assegno dato ai figli non è detraibile, pochi righi dopo si afferma che l’assegno dato al coniuge a “qualunque titolo” invece è detraibile. Ma se i figli sono minorenni a chi lo deve dare l’assegno l’esimio giudice se non al coniuge ovvero alla madre??
    Ho torto o ragione? Continuo a non capire allora che significa assegno versato per il mantenimento dei figli! Il mio ex lo scrive persino nella causale dei bonifici che è per il mantenimento prole, adesso ha pure ragione lui?Grazie

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