Rivalutazione dell’assegno di mantenimento

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assegno mantenimento coniugeVediamo quando il costo sostenuto per il mantenimento del coniuge è deducibile in capo al soggetto obbligato al versamento nei confronti dell’ex moglie o marito.

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L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versano non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR.

(cfr, Corte di Cassazione sent. n. 15101/2004 – “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”).

In tal senso quindi possiamo affermare che la deduzione fiscale degli assegni di mantenimento è consentita solo nei casi in cui viene prevista dal Giudice.

Il Giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’assegno è soggetto a rivalutazione periodica

La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Dal punto di vista economico quindi non è previsto la rivalutazione automatica come avviene nei casi di canoni di affitto anche se a mio avviso non v’è motivo in quanto il Giudice stabilendo l’importo stabilisce che quelle sono le somme atte al fabbisogno per il mantenimento del coniuge e se per fattori macroeconomici ed esogeni viene meno l’altro coniuge dovrebbe supportare l’ulterore aggravio per riportare la situazione economica allo stesso livello di prima nei limiti delle sue possibilità.

Quando l’assegno di mantenimento si rivaluta

L’assegno è soggetto a rivalutazione Istat secondo l’indice medio dei prezzi al consumo rilevato mensilmente dall’ISTAT ma può essere anche rivalutato sulla base di apposita istanza indirizzata al giudice o concordata con l’ex coniuge.

Dal punto di vista della rivalutazione Istat non sempre si parla di aumento in quanto nel 2016 abbiamo assistito anche ad una svalutazione seppur di pochi basis point.

Il primo esempio di riduzione dell’assegno di mantenimento o familiare corrisposto dal marito (o dall’ex moglie)  è quella che deriva dalle mutate condizioni dello stesso che dovrebbero scaturire però da una dichiarazione del datore di lavoro (esempio perdita del lavoro) oppure anche semplicemente da un riduzione del fatturato se parliamo di lavoratore autonomo dotato di partita Iva o da un imprenditore titolare di una società o di una ditta individuale.

Nei casi di titolarità della partita Iva forse dovrà essere provato da una dichiarazione dei redditi per cui sarà lecito attendere settembre dell’anno successivo. Questo se l’ex moglie non si considera aperte e disposta al dialogo anche senza prove scritte cosa che non sempre è possibile.

Altra esempio di rivalutazione si ha nel caso di aumentati bisogni dei figli minorenni e non autosufficienti economicamente che possono avere diritto all’aumento per esempio per seguire l’università. A tal proposito nascono i più acerrimi scontri tra i due ex coniugi perchè spesso i mariti, nuovi poveri, si trovano a non potersi più permettere lo stile di vita per i figli e tanto meno per loro. Ne sono un esempio le maggiori spese scolastiche per mandare i figli all’università (pubblica perchè provata non è obbligatoria) o anche il liceo (anche qui pubblico e non provato).

Vediamo quando l’assegno è deducibile per il coniuge

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria“.

Trattamento fiscale degli assegni di mantenimento

Vi segnalo nel frattempo il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento in quanto non so se lo sapete ma potrete portarvi in detrazione Irpef tali spese stante il soddisfacimento di alcune condizioni che dovrete legegre nell’articolo di approfondimento.

Elenco delle detrazioni fiscali

Consultante anche le altri voci relative all’ elenco delle deduzioni e detrazioni fiscali da apportare nel 730.

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1 commento

  1. […] diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di […]

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