Spese mediche e farmacia senza scontrino: detrazione possibile, come fare

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Dal primo gennaio del 2020 le spese mediche sanitarie sono detraibili in larga misura solo in presenza di uno scontrino parlante. Ci siamo occupati del significato e della definizione di “scontrino parlante” e di quali siano i diritti del contribuente ad esigerlo per poter sfruttare la detrazione sulle tasse calcolate nella propria dichiarazione dei redditi o dei propri familiari.

In questo caso vediamo quali sono le spese mediche che danno diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF e quali invece sono escluse anche al fine di preventivare il risparmio che avremo sulle imposte di fine anno o sul conguaglio che ci applicherà il datore di lavoro.

Necessario fare una distinzione tra scontrino parlante e sistema di tracciamento.

Da una parte infatti vi è l’obbligo dello scontrno parlante per la corretta identificazione del soggetto persona fisica che si realizza mediante la comunicazione alla cassa della farmacia, dello studio medico o del poliambulatorio o dal medico specialistica del proprio codice fiscale.

Altra cosa invece riguarda l’obbligo di pagare una medicina o un trattamento sanitaria o una diagnosi con carte di credito o bonifici. Possiamo dire che al secondo ci arriveremo ma per gradi, anche se lo è per esempio a regime da anni per le spese di ristrutturazione edilizia.

L’obbligo delle scontrino e del tracciamento delle spese è una manovra che appesantisce il processo di pagamento ma da maggiore trasparenza sull’esatto importo da portare in detrazione. Al momento quasi tutte le spese richiedono il pagamento alla cassa mediante la comunicazione del proprio codice fiscale. Vediamo quali invece richiedono anche il pagamento con strumenti tracciabili di pagamenti come carte di credito, bancomat, bonifico, carta di debito etc.

Principio generale: regola generale pagamento spese sanitarie

La regola facile da sapere e da applicare, per gli addetti ai lavori ossia dottori commercialisti e CAF riguardano le spese che danno diritto alla detrazione del 19%. Queste dovranno essere soggette al tracciamento del pagamento. Quelle che danno diritto alla deduzione fiscale dal reddito imponibile invece possono non essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili per cui, per fare un esempio, con denaro contante o con post pay. Al momento troviamo le spese mediche e socio sanitarie, dispositivi medici, macchinari per la deambulazione, attrezzature per la locomozione, e il sollevamento, macchinari per coloro che soffrono di DSA. Lo richiedono anche le spese sostenute per i servizi di interpretariato a favore sordi oppure i cani di guida o l’accompagno per i non vedenti. Quelli non soggetti invece potranno essere l’acquisto di farmaci da banco, dispositivi medici non citati sopra come anche le visite sostenute presso strutture sanitarie pubbliche o anche da strutture private ma accreditate presso il servizio sanitaria nazionale SSN.

Come anticipato sopra nella regola generale prevista per la detrazione o deduzione delle spese mediche socio sanitarie la detrazione IRPEF del 19% richiede il pagamento tracciabile e la deduzione no.

A questo punto la domanda nasce spontanea:

Quali sono le spese mediche deducibili e quali detraibili

Andiamo per esclusione e diciamo prima di tutto quali sono detraibili nella misura de 19%.

Le altre, per differenza saranno deducibili dal reddito imponibile per cui non richiederanno il tracciamento.

Nel seguito il riferimento agli oneri detraibili individuati nell’articolo del 15 TUIR

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (euro 129,11). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, perché’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Leggi anche l’articolo di approfondimento dedicato all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratuito)

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue.

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

Quali sono le spese mediche deducibili da pagare anche in contanti

Nel seguito quelle per cui non serve il pagamento con bonifico, carta credito o altri strumenti tracciabili così definite dall’articolo 10 del Testo uniche delle imposte sui redditi

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo;

Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.

Spero di essere stato chiaro nell’aver individuato lo strumento con cui potete muovervi nell’individuare anche altri casi particolari di spese mediche e sanitarie da portare in detrazione a cui ho comunque dedicato un altro articolo gratuito ad hoc che trovate linkato qui di seguito > Detrazione spese mediche particolari nel 730

Riguardo la prescrizione medica

Potete poi approfondire ulteriormente l’argomento leggendo l’articolo dedicato a quando serve la prescrizione medica per la detrazione fiscale delle spese.

Anche questo infatti potrebbe rappresentare una causa ostativa anche se lo è più per il rimborso richiesto alle assicurazioni che per esercitare detrazioni o deduzioni fiscali.

Detrazione fiscali acquisto medicinali on line

Acquisto medicinali estero o su internet

Detrazione Spese Integratori, parafarmaci, prodotti fitoterapici fermenti etc

Poi ci sono anche delle spese mediche escluse dalla detrazione fiscale a priori

2 Commenti

  1. ebbene si…se legge la norma trova le lire, ma è anche vero che identifica il tasso di conversione. Le ho riportato comunque il valore al cambio di riferimento della franchigia pari a 129,11 euro)

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