IMU Errori e correzioni: come fare per correggere il ravvedimento operoso

0
9451

Aggiornato il 4 Maggio 2023

IMU prima casa e imu seconda casa

In caso di errore nel calcolo dell’IMU ci si pone subito il problema di comprendere bene come porre rimedio anche al fin di pagare multe e sanzioni in miura minima o evitarle del tutto.

Come al solito, principio immanente nel diritto tributario è questo: prima ti accorgi dell’errore e prima porre rimedio, meno saranno i danni. Credo che questo principio lo potremmo estendere serenamente a ciascun aspetto della nostra vita.

Nel caso dell’IMU le tipologie pi frequenti di errori sono ascrivibili all’errata individuazione dell’aliquota in quanto le delibere non sono sempre semplici da trovare, c’è confusione tra quale scegliere tra quelle riportate. oppure un posto auto o un box viene scambiato pertinenza dell’abitazione principale e invece dovrebbe essere considerato come seconda abitazione a disposizione. oppure come funziona nel caso degli affitti. Sono tutte fattispecie, e sono tante e tra loro diverse che possono incidere sulla metodologia di calcolo e con questo indurvi in errore.

Anche qui cerchiamo di distinguere due momenti:

  • Errore verificatosi prima della scadenza del pagamento della rata in acconto o saldo
  • Errore verificatosi dopo della scadenza del pagamento della rata in acconto o saldo

Errore Calcolo IMU verificatosi prima della scadenza

In questo caso non avete problemi e non dovrete pagare sanzioni nè presentare istanze per la correzione del modello F24. Dovrete solo limitarvi alla predisposizione e versamento di un modello F24 compilato nello stesso modo andando tuttavia ad indicare nella colonna “importi a debito” l’importo integrativo da inserire.

Diverso il caso se avete versato più del dovuto. In questo caso vi basterà versare di meno a saldo. Sconsiglio di presentare un’istanza di correzione del modello F24 in questo caso per riottenere la maggiore imposta versata in quanto i tempi di ricezione del credito sarebbero molto più lunghi.

In conclusione l’errore materiale di calcolo dell’IMU, sia in acconto sia a saldo, non determina particolare problematica se non la predisposizione di un F24 integrativo per il versamento omesso.

Errore Calcolo IMU verificatosi prima della scadenza

Diverso il caso in cui ci si accorge dell’errore successivamente alla scadenza del versamento. In questo caso si dovrà procedere adottando un istituto normativo molto importante teso alla riduzione delle sanzioni in caso di errori: il ravvedimento operoso.

Vi presento quindi una mini Guida pratica al nuovo ravvedimento operoso per l’IMU. Qualora infatti siete in ritardo e avete effettuato un calcolo errato dell’IMU o in misura inferiore vi spiego come fare.

La sanzione piena applicabile all’errato calcolo, liquidazione e versamento dell’IMU sarebbe calcolata in misura pari al 30% dell’importo omesso.

Per fare un esempio se dovevate versare mille euro in acconto e ne avete versati solo 700, l’omesso versamento sarebbe pari a 300. La sanzione che rischiate di pagare in misura piena sarebbe pari a 90.

avvalendosi del Ravvedimento Operoso invece si può arrivare a ridurre di tantissimo il valore della sanzione.

Regola Aurea per i ritardati o omessi pagamenti

Con il ravvedimento operoso prima vi accorgete di aver sbagliato il pagamento, prima pagate e meno pagate; questa è la regola principale da tenere a mente per cui vediamo ora quali sono i tempi entro cui procedere al pagamento e quali gli scaglioni previsti per l’applicazione delle singole sanzioni a seconda del momento in cui procederete al ravvedimento IMU o TASI.

Quanto costa il ravvedimento operoso

Il costo dipenderà dal momento in cui procederete al pagamento seguendo la regola aurea descritta sopra infatti se pagherete il differenziale non versato. Nel seguito la tabella con quelle che sono le sanzioni piene che vi sarebbero applicate in ipotesi di accertamento fiscale  controllo automatico senza avvalersi del ravvedimento operoso:  

Omesso, parziale o errato, versamento
Sanzione pienaRitardo
1%Per ritardi fino a 14 giorni
15%Per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno
30%Per ritardi oltre il 90° giorno

Esiste però l’istituto il Ravvedimento operoso che disciplina quanto segue:   “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Da ciò si deduce che la sanzione ordinaria di partenza , nel caso in cui il ritardo nel ravvedimento non sia superiore a 90 giorni si riduce della metà per cui le frazioni viste sopra 1/8, 1/9, etc devono essere applicate al 15%.   Nella tabella seguente trovate la tipologia di sanzioni ridotte di cui potreste beneficiare a seconda del momento in cui vi accorgete dello sbaglio, dell’errore di calcolo e dell’omesso versamento decidendo di pagare con ravvedimento  

Sanzione ridottaRiferimento normativoTermine e tipo regolarizzazione
1/7 del minimoArt. 13, D.Lgs. n. 471/1997 comma 1, lettera b-bisEntro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimoArt. 13, D.Lgs. n. 471/1997 comma 1, lettera b-terOltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
1/5 del minimoArt. 13, D.Lgs. n. 471/1997 comma 1, lettera b-quaterDopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale

Omesso versamento acconto  Avremo che fino al 30 giugno ossia fino al quattordicesimo giorno dalla scadenza originaria del 16 giugno potrete ravvedervi con il cosiddetto ravvedimento sprint o ravvedimento breve che si sostanzia nell’applicazione di una sanzione molto ridotta e pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Poi abbiamo il ravvedimento breve entro trenta giorni per cui entro il 16 luglio che si sostanzia nell’applicazione di una sanzione ridotta pari all’1,5%. Nella norma leggerete che trattasi di 1/10 della sanzione ordinaria del 15%. Poi avrete la possibilità di applicare il ravvedimento ordinario ravvedervi pagando ancora entro 90 giorni dalla scadenza originaria per cui entro il 14 settembre con l’applicazione di una sanzione pari all’1,67% ossia 1/9 della sanzione minima del 15%  ridotta della metà. Come vedete stiamo quindi parlando ancora di cifre bassissime a mio avviso per cui non fatevi prendere dal panico se non avete versato perché il rimedio c’è e come vedete non è neanche così tanto caro.   Se invece saltate anche questa ricordate che potrete ravvedervi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione fissata nel 30 settembre dell’anno successivo applicando una sanzione pari al 3,75% ossia un 1/8 della sanzione ordinaria del 30%.

Omesso versamento saldo

Alcuni sostengono che tale termine coincida con la dichiarazione IMU o TASI  che dovrebbe essere il 30 giugno ma non essendo una dichiarazione che si presenta tutti gli anni ma solo in concomitanza con eventi che determina un cambiamento nell’imposta dovuta, ho dei dubbi al riguardo. In tal caso la scadenza sarebbe il 30 giugno e non il 30 settembre.  Alle sanzioni si dovranno applicare anche gli interessi legali che maturano dal giorno di scadenza al giorno di effettivo pagamento. Considerate che al momento sono dello 0,2% dal primo gennaio 2016, per cui molto bassi. La forma del ravvedimento lungo o lunghissimo tuttavia da recenti chiarimenti non è applicabile all’IMU e TASI in quanto tributi la cui potestà impositiva è gestita dal comune e no dall’agenzia delle entrate.  

Tabella calcolo ravvedimento Operoso IMU

 Sanzione ex art. 13 D.Lgs. 472/1997
Giorni di ritardo dalla scadenza originaria del 16 giugno o 
 
 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14esimo
Entro 14 giorni dalla violazione
 
 1,5% (1/10 del 15%)
Entro 30 giorni dalla violazione
 
 1,67% (1/9 del 15%)
Entro 90 giorni dalla violazione
 
Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (*)  o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno 
3,75% (1/8 del 30%)
 
 

(*) La Dichiarazione IMU è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale. Per tale motivazione consiglio di rifarsi al regolamento dello specifico comune che potrebbe volere la dichiarazione solo per il primo anno e non volerla per gli anni successivi se non in caso di variazioni.   Importante Il ravvedimento lungo e lunghissimo o ultrannuale non è applicabile perchè tali tributi sono di competenza del comune e non dell’agenzia delle entrate.   La formula per il calcolo è semplice: Prendete la somma da pagare, la moltiplicate per la sanzione contenuta nella tabella che dovrete individuare sulla base della situazione di ritardo in cui vi trovate, per esempio per  lo 0,2%, la dividerete per 365 (366 per il 2016 perché era bisestile), la moltiplicate per il numero dei giorni che sperano la data di originaria scadenza a quella in cui intendete pagare. Solitamente io aggiungo qualche giorno in più in quanto spesso il contribuente si scorda di pagare entro il giorno che gli comunichi e questo renderebbe privo di effetti il ravvedimento esponendovi all’applicazione della sanzione ordinaria del 30%. Per pochi centesimi meglio non correre il rischio.  

ESEMPIO di calcolo interessi ravvedimento

Se il versamento per esempio omesso è il tributo TASI 2016 pari a 100 euro di acconto e se sono passati ad esempio 32 giorni dalla scadenza originaria (16 giugno 2016), il calcolo degli interessi è: 0,2% x 100 x 32/365 = 1,75 euro. Per mettersi in regola con il mancato pagamento della TASI il contribuente deve fare la somma della sanzione ridotta pari a 1,67 euro, così come calcolata nel precedente paragrafo
+ gli interessi di mora pari quindi a 1,75 euro
+più il tributo TASI omesso (nostro esempio è pari a 100 euro) = 1,67 + 1,75 + 100 = 103,42 euro.103,42 euro, è dunque l’importo che il contribuente deve versare tramite F24 se vuole regolarizzare entro il 32° giorno di ritardo, il mancato pagamento della TASI.   Tasso di interesse da applicare

La quantificazione del tasso di interesse la trovate nell’articolo con la tabella di tutti i tassi di interesse legali con le modalità di calcolo. Il D.M. 12 dicembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato dal primo Gennaio 2020 il nuovo saggio degli interessi legali allo 0,05%.

Chi può effettuare il ravvedimento ed entro quando pagare

Possono accedere tutti coloro che  hanno saltato la scadenza o hanno pagato in misura inferiore l’imposta effettivamente dovuta e semprechè non siano state già constatate o definite eventuali sanzioni, multe o ammende e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche anche se il DL stabilità 2015 ha eliminato questo limite temporale a far data dal primo gennaio 2015 in quanto si legge che il ravvedimento potrà essere utilizzato anche a seguito della notifica del processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza, con applicazione della sanzione in misura pari a un quinto del minimo ossia pari al 6%.

Compilazione modello F24 per Ravvedimento operoso IMU

Come avviene per i ravvedimenti operosi classici per Iva o ritenute d’acconto qui l’IMU devono essere versati rispettando i propri codici tributo il cui calcolo è stato descritto prima.

Codici tributo Sanzioni IMU

Per i codici tributo da utilizzare potete fare riferimento all’articolo dedicato ai codici tributo IMU in quanto per esempio nel caso dell’IMU il tributo, la sanzione e gli interessi saranno cumulati insieme come nell’esempio visto sotto per cui nel caso di omissione di una quota relativa all’IMU sui fabbricati utilizzeremo un solo codice tributo, il 3918 e inseriremo la X in corrispondenza della colonna “Ravv”.

Codici Tributo Sanzioni TASI

Qualora si tratti invece di un ravvedimento relativo alla TASI allora il discorso cambia e ci sono appositi codici tributo che identificano sanzione ed interessi come nel seguito descritto:

  • 3962 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI
  • 3963 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1 , c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

Nel seguito ve li riepilogo

Esempio di compilazione IMU

Per approfondimenti sul tema e per vedere anche eventuali articoli di approfondimento o correlati al tema o fattispecie o anche risposte a domande o quesiti potete consultare anche la guida al nuovo ravvedimento operoso.

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE (mi raccomando dovrete verificare sempre la correttezza delle percentuali inserite ed eventualmente cambiarle).

Ritardi ed errori IMU: come rimediare

Ravvedimento Acconto IRPEF

Errori e ritardi TARI: come rimediare in caso di accertamento

IMU Terreno edificabile

Cessione Credito Fiscale derivante dalle detrazioni 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.