CALCOLO Interessi Legali 2023 al nuovo tasso interesse legale: Guida Pratica con file da scaricare

euro calcolatrice

Come si effettua il calcolo degli interessi legale partendo dal nuovo saggio di interesse applicabile, dalla data di decorrenza del calcolo e dalle formule da applicare con l’aiuto anche di un foglio in Excel che può servire per esempio e con cui fare qualche esercizio.

Sono centinaia di migliaia le fattispecie che ogni anno danno luogo al calcolo degli interessi legali, come anche gli interessi di mora per esempio nell’ambito del rimborso di somme a seguito di notifiche di decreti ingiuntivi, accordi tra privati o per altra ragione.

Gli elementi necessari al calcolo degli interessi legali

  • La sorte o somma da corrispondere così come stabilita tra le parti o disposta dal Giudice. Il giorno a partire dal quale tale somma è dovuta
  • Il giorno in cui si intende versare le somme.
  • Il tasso di interesse legale vigente nei periodi interessati e che vanno dalla data di omesso versamento alla data di pagamento.

Avendo questi tre elementi sarà possibile calcolare la quota di interessi legali vigenti dell’anno partendo dalle somme dovute.

Tasso interesse legale 2023

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”. A decorrere dal 1/01/2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Tasso Interesse Legale 2022 Nuovo

Dal primo gennaio 2022 entra in vigore il nuovo tasso di interesse legale approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 2021 che lo porta per all’1,25%.

Tasso Interesse Legale 2021 Aggiornato

Il tasso d’interesse legale 2021 in vigore dal primo gennaio 2021 sarà pari allo 0,01% contro lo 0,05% dell’anno precedente. Una ulteriore riduzione a conferma del trend di sostenimento degli investimenti e dell’eccesso di liquidità nel mercato.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, il Decreto MEF 11 dicembre 2020 che modifica il tasso di interesse legale annuo.

L’art. 1 del Decreto dispone che la misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 C.c.) è fissata allo 0,01% con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (il tasso di interesse per il 2020 era pari allo 0,05%).

Tasso di interesse Legale 2020

In riferimento alle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che il saggio di interesse da prendere a riferimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 231, per il periodo per il periodo 1°luglio – 31 dicembre 2019, è pari allo 0%, e dunque invariato rispetto al semestre precedente; a esso va poi aggiunta la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dallo stesso decreto n. 231/2002.

Tasso interesse legale 2019

Il nuovo tasso degli interessi legali passa dallo 0,3% allo 0,8%. L’aumento scatterà sui pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, a partire dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018, invece, si applica il tasso dello 0,3%.

La variazione, determinata in misura pari alla media aritmetica dei parametri indicati dal codice civile (articolo 1284, comma 1), che inoltre assegna al ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo conto anche del tasso di inflazione registrato nell’anno, è prevista dal decreto 12 dicembre 2018 del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 15 dicembre 2018.

Tasso di interesse Legale Vigente nel 2018

Il nuovo tasso di interesse legale 2018 risale come atteso per vi del miglioramento della condizione economica e con il DM del 13 Dicembre 2017 viene portato allo 0,30%.  La riduzione avrà effetto sugli interessi maturati dal primo gennaio 2018.

Tasso 2017

Il nuovo tasso di interesse legale 2017 scende ancora di più, fino a toccare quota 0,1% così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 2016. La riduzione avrà effetto sugli interessi maturati dal primo gennaio 2017.

Come si calcola

In primis è necessario effettuare il calcolo dei giorni di competenza comprensivi dei sabati e delle domeniche: se vi mettete su excell e digitate le due data e sottraete le celle siete sicuri di non sbagliare il numero.

Una volta stabilito il numero di giorni sarà necessario quantificare il tasso di interesse legale da utilizzare. Se la data di omesso versamento e quella del  pagamento comprendono due esercizi diversi, dovrete prendere due tassi di interesse e considerare il primo valido dalla data di omesso versamento fino al 31 dicembre, ed il secondo dal primo gennaio alla data di pagamento.

Come si determina il tasso di interesse legale annualmente

Annualmente il legislatore determina il saggio di interesse legale vigente per l’anno successivo sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi al netto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In mancanza di comunicazione da parte del Legislatore si presume vigente quello dell’anno precedente.

La potete trovare nell’articolo dedicato alla sintesi dei tassi di interesse

Variazione dei tassi d’interesse legale dal 1942 al 2018

DalAlTassoProvvedimento
21.04.194215.12.19905 %
16.12.199031.12.199610 %L. 26 Novembre 1990, n. 353
01.01.199731.12.19985 %L. 23 Dicembre 1996, n. 662
01.01.199931.12.20002,5 %D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.200131.12.20013,5 %D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.200231.12.20033 %D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.200431.12.20072,5 %D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.200831.12.20093 %D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.201031.12.20101 %D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.201131.12.20111,5 %D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.201231.12.20132,5 %D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.201431.12.20141 %D.M. 13 Dicembre 2013
01.01.201531.12.20150,5 %D.M. 11 Dicembre 2014
01.01.201631.12.20160,2 %D.M. 11 Dicembre 2015
01.01.201731.12.20170,1 %D.M. 7 Dicembre 2016
01.01.2018vigente0,3 %D.M. 13 Dicembre 2017

Interessi legali 2021

Per le transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 il saggio di interesse da prendere per il calcolo è fissato nella misura dello 0% a cui deve aggiungersi quello la maggiorazione di otto punti percentuali.

Interessi Legali 2022

Dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25% annuo (articolo 1 del Dm del 13 dicembre 2021).

Non è prevista la capitalizzazione degli interessi e seppure non avete studiato matematica finanziaria all’università la formula per il calcolo è abbastanza intuitiva ed è la seguente:

Somma da versare X Tasso Interesse legale : 365 X gg. di competenza

Calcolo del tasso di interesse

Se avete xls e lo sapete utilizzare basta che scrivete in una cella la data di decorrenza (A), nell’altra la data di pagamento (B). Vi posizionate sulla cella (C) e Sottraete dalla data di pagamento la data di decorrenza e otterrete il numero esatto di giorni che intercorrono tra le date e che rappresentano il numero di giorni su cui basare il calcolo. In alternativa si fa a mano.

Poi prendete la somma, la moltiplicate per la percentuale del tasso di interesse, la dividere per 365 e la rimoltiplicate per il numero di giorni di competenza visto sopra ottenendo l’interesse maturato.

Interessi di Mora

Altro discorso invece riguarda l’applicazione degli interessi di mora che vi ricordo nelle transazioni decorrono automaticamente senza bisogno della messa in mora e che valgono molto più del tasso di interesse legale: parliamo di valori che si aggirano intorno al 9% annuo.

Calcolo Interessi di mora esempio

Esempio di calcolo

A titolo di esempio vi fornisco alcuni esempi ipotizzando tasso di interesse legale dell’1% come nel 2010. Lo stessa varrà per il calcolo degli interessi modificando la % del tasso vigente alla data. Se in corso d’anno cambia il tassa dovrete fare due calcoli e spezzarli in due il primo fino alla data di vigenza di un tasso ed il secondo dal giorno di vigenza fino alla data di riferimento che scegliete per esempio fare il pagamento.

Somma da corrispondere     
       
in Eurodata omesso versamentodata versamentogg competenzaInt LegaleInteressi di competenzaTotale somma dovuta
                             1.000,0010/03/201025/10/20102291%                           6,27          1.006,27
                             5.000,0010/03/201025/10/20102291%                         31,37          5.031,37
                           10.000,0010/03/201025/10/20102291%                         62,74        10.062,74
                           15.000,0010/03/201025/10/20102291%                         94,11        15.094,11
                           25.000,0010/03/201025/10/20102291%                       156,85        25.156,85
                           50.000,0010/03/201025/10/20102291%                       313,70        50.313,70
                         100.000,0010/03/201025/10/20102291%                       627,40      100.627,40

Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento

4 Commenti

  1. A me non è chiaro una cosa se in caso di pagamento di rata mutuo gli interessi di mora sono calcolati sull’intera rata o solo sulla quota capitale.

  2. Gli interessi solo sull’omesso versamento non comprensivo della sanzione. La sanzione ha un importo secco che può variare solo nel caso in cui il versamento sia effettuato entro od oltre i 30 giorni.

  3. Il calcolo degli interessi è chiaro. Ciò che però desidererei sapere è:
    se io devo versare, con Mod. f24, un tributo (ravvedimento operoso), la relativa sanzione e quindi gli interessi legali, gli interessi vanno calcolati sulla somma di tributo+sanzione oppure solo sul tributo evaso?

    Ringrazio anticipatamente per una vs. cortese risposta a questa mia.

    Cordiali saluti. paolo zendri

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