Iva agevolata 10% per spese ristrutturazione casa di abitazione e benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

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Last Updated on 15 Maggio 2023

Icona meccanico chiave ingleseVi presento una guida sintetica per vedere quando si applica l’Iva al 10 per cento e come applicarla sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio  effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa e anche sui materiali e non solo e dando anche i riferimenti per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Per verificare quali inteventi godono dell’agevolazioni fiscali dobbiamo mettere a confronto più norme ecco perchè molti si perdono nell’individuazione delle tipologie di lavori e dei casi che consentono di godere dell’aliquota iva agevolata sulle ristrutturazioni: una contenuta in un decreto del 1978 che individua le tipologie di interventi ed una che sarebbe contenuta nel testo unico Iva che individua quali di questi fruiscono dell’Iva agevolata.

Novità 2018

Con La Legge di Bilancio 2018 approvata il 29 dicembre viene data una interpretazione autentica del detto normativo riguardante l’Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio. I dubbi interpretativi relativi all’applicazione dell’Iva agevolata trova un’importante chiarimento nella Legge di Bilancio 2018 attraverso una norma di interpretazione autentica. L’aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale. La fattura inoltre dovrà contenere l’indicazione separata del valore della prestazione e del bene.

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.
Nel seguito vi dirò anche come fare in pratica per avere l’aliquota agevolata anche sui materiali il cui discorso è leggermente più complesso ma procediamo per gradi.

Nel frattempo direttamente dalla Guida dell’Ade sulle detrazioni vi riporto l’estratto dedicato all’applicazione dell’Iva agevolata.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Questo significa a mio avviso che nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno questi in linea teorica e secondo quanto afferma l.Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Nella guida si riportano anche alcuni esempi come:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  •  video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Esempio di applicazione dell’Iva al 10%

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo  ristrutturazione;
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Quali sono gli interventi e le tipologie di recupero del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che godono dell’Iva agevolata nelle rispetto delle ulteriori condizioni sono:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli  che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli edifici e quelle necessarie ad integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnologici esistenti

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le  modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi  igienico-sanitari  e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle  singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

c) interventi di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,  quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la  funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli  elementi tipologici, formali e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli  elementi  estranei all’organismo edilizio. Per questa tipologia l’va agevolata spetta senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione mentre nel caso di acquisto di beni purchè non trattasi  di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli   rivolti   a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la  modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

e) interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli  rivolti  a sostituire  l’esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi  anche  con  la modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati   e   della   rete stradale.

Per la corretta qualificazione dei lavori che state facendo vi consiglio sempre di sentire il geometra o architetto che si sta occupando dei lavori che dovrebbe essere la persona titolata a darvi la risposta corretta essendo il suo ambito di operatività

Tra questi il decreto Iva nella Tabella  A – Parte  III, allegata  al  DPR n.633 del 1972 ne individua alcuni che godono dell’Iva al 10% e precisamente:

Comma 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) (ossia leggasi Manutenzione ordinaria) e b) (ossia leggasi Manutenzione straordinaria) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto che consente di pagare l’Iva al 10% sui materiali.

Comma 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto ch conferisce l’Iva agevolata ai lavori escluse le manutenzioni ordinarie e straordinari

Comma 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; In pratica questo disciplina i casi di cessioni delle case o di porzioni di fabbricati

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Leggendo questi articoli sarete portati a pensare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non godono dell’Iva al 10 per cento ma non è così in quanto ci viene in soccorso la Legge 488 del 1999 che conferisce anche a questi l’Iva agevolata ma secondo altre regole. Il DM infatti estende anche alle lettere a) e b) l’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento purchè effettuata nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa e più precisamente:

  • Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo
  • Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi
  • Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati
  • edifici destinati a residenza statale di collettività orfanotrofi, brefotrofi ecc
  • Sono esclusi invece negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.

Nel DM del 29 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 1999 potete trovare invece che si applica l’Iva al 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni alle cessioni dei seguenti beni di seguito elencati puchè costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) – Manutenzione Ordinaria, b)- Manutenzione Straordinaria , c) Restauro e risanamento conservativo e d) Ristrutturazione edilizia

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

In sintesi come fare a prendere l’Iva del 10%

L’va al 10% si applica a tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero edilizio senza alcuna data di scadenza ed in particolare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, compresi anche l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Anche l’acquisto dei materiali è agevolato

L’acquisto dei materiali gode dell’Iva ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I materiali che rientrano nell’ambito di applicazione sono quelli individuati nel decreto 29 dicembre 1999 “Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999).”

Per fare una sintesi l’agenzia delle entrate cita ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria e sanitari e rubinetteria da bagni impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza fra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Non si applica invece l’IVA agevolata nel caso di materiali o di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio  o alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Dovrà pertanto essere inquadrato nell’ambito di un contratto di appalto.

In pratica quindi se temete il ricarico della ditta sui materiali, ve li scegliete voi poi vi fate fare il preventivo dalla ditta e ve li fate inserire nel capitolato che firmerete. Quindi dovrete però dotare la ditta della disponibilità sperando che non fugga all’estero (rappresenta solo una mia paura provata al momento ma non conosco vicende in passato o esempi di questo tipo) con i vostri soldi oppure se trovate una ditta disposta ve li anticipa per vostro conto. Questo per far si che a loro la fattura arriverà con Iva al 10 per cento.

Per l’individuazione delle tipologie di lavori che sono classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria vi indico sia la circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998 in cui sono riepilogati con tanti esempi che vi possono aiutare sia l’elenco in excell che vi indico nell’articolo dedicato all’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se vi hanno applicato l’Iva al 22 per cento ordinaria: cosa fare

Se vi hanno applicato l’Iva ordinaria del 22% potrete richiederla a rimborso all’Impresa e l’Impresa, sempre che sia in grado di dimostrare con Fattura e bonifico alla mano, potrà presentare conseguentemente istanza di rimborso all’agenzie delle entrate nel termine di due anni decorrente dalla data di versamento dell’imposta come chiarito dall’articolo 21 del D.Lgs 564 del 1992. Non sono ammesse note di credito per questa fattispecie.

Acquisto di materiali con Iva al 10%

Nella norma vista sopra riguardante i materiali l’aliquota agevolata del 10%  si applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni… ma che significa? Facciamo un esempio:

Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10.000€ e i materiali 3.000€, il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10.000 euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.
A questo punto si afferma che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al  numero  12 undecies) e alla realizzazione degli interventi  di  recupero  di  cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi  quelli  di cui alle lettere a) e b) viste sopra ossia manutenzione ordinari e straordinaria del primo comma dello stesso articolo.

Nel seguito trovate l’articolo gratuito di approfondimento dedicato proprio al tema materiali, impianti, semi lavorati, che godono dell’Iva del 4% o del 10% a seconda dei casi e delle fasi di lavorazione o commercializzazione.

Detrazione Fiscale materiali Edili Prodotti Finiti con Iva al 4% o al 10%

Adempimenti dichiarativi per l’applicazione dell’Iva al 10 per cento

Non ne sono previsti adempimenti di rilievo rispetto a quanto avviene per la fruizione della detrazione fiscale del 50% (ex 36%). Alcuni richiedono una autocertificazione del possesso dei requisiti.

Altri costi accessori che vanno ad aliquota Iva agevolata

Anche altre voci di costi sono da ricomprendersi nella generale dizione Interventi. Nell’ambito delle tipologie di lavori infatti possiamo ricomprendere le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi imposta  sul  valore aggiunto, le imposte di bollo ed i diritti  pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri  eventuali  costi  strettamente inerenti  la  realizzazione, degli  interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di  attuazione delle disposizioni in esame.

Potete anche verificare se rispettate i requisiti per fruire dell’ Iva agevolata del 4% per gli interventi di costruzione o ristrutturazione o manutenzione della prima casa o seconda casa.

Trattamento IVA sulle ristrutturazioni dei locali commerciali, negozi, e fabbricati strumentali

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.

Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%

103 Commenti

  1. Buongiorno,
    dovrei effettuare l’imbiancatura di un nuovo appartamento, classe energetica B.
    Dovrò pagare l’IVA al 10 o al 22% secondo lei?

    Grazie

  2. Buongiorno. È possibile usufruire della detrazione per lavori dinristrutturazione eseguiti su un box pertinente ad un appartamento? Grazie

  3. Buongiorno, è un argomento molto interessante di cui peraltro abbiamo spesso parlato anche sul nostro sito.

  4. salve buongiorno, nel caso in cui ho una cila per lavori di edilizia libera e manutenzione straordinaria di un appartamento in cui come proprietario e cittadino privato svolgo direttamente alcune attività posso beneficiare dell’IVA al 10% per l’acquisto di porte ed infissi? il montaggio lo farei direttamente io. grazie

  5. Buon giorno, da quel che ho capito se io devo rifare il bagno e sono in manuitenzione straordinaria vado a scegliere dei sanitari e dei rubinetti e un piatto doccia e un lavandino in un negozio… se li compro io mi fanno l’iva normale al 22%… se invece li compro da un’impresa con un contratto d’appalto ho l’iva al 10%… giusto?
    Però mi chiedo l’impresa dove li compra i sanitari? Non li compra a sua volta da un negozio? L’impresa ha uno show room dove vederli? Ha un venditore che mi spiega i vari modelli e che me li mostra?
    Mi sembra una legge senza senso… o ho capito male?
    Grazie

  6. Buongiorno, ho in corso la ristrutturazione ordinaria di un appartamento in milano( sanitari ,doccia,pavimento, ) con una ditta edile, sull’acquisto dei sanitari rubinetterie pavimento, caldaia a gas, come posso avere l’IVA al 10%?
    Grazie.

  7. Nell’ambito di un contratto d’appalto dove la ditta principale (edile) subappalta ad una seconda ditta la realizzazione di un impianto (idraulico,elettrico, etc.), la ditta principale verrà fatturata dal subappaltatore.
    Fatto 100 il valore dell’opera subappaltata, la Guida dell’Agenzia delle Entrate 2019 recita che il subappaltatore deve fatturare con aliquota del 22%. Totale 122.
    La stessa Guida recita che la ditta principale deve rifatturare, a sua volta, l’opera al Committente con aliquota del 10%. Totale 122+10%= 134.2
    E’ corretto?
    Il subappaltatore (idraulico) mi ha detto che lui applica la procedura di REVERSE CHARGE per cui fattura senz’IVA. La ditta principale, a sua volta, deve versare l’IVA . Domanda : verserà il 22% fatturandomi 122+10% oppure mi deve fatturare 100 + 10%.
    Grazie per la cortese risposta.

  8. Buonasera. Devo effettuare lavori di manutenzione straordinaria su prima casa di abitazione. Il rivestimento bagno e cucina e gli igienici sono soggetti ad IVA al 10% se acquistati direttamente da me committente?

  9. se volessi riverniciare gli infissi e sistemare le cornici degli stessi ho qualche agevolazione fiscale ? I.V.A. a quanto% cosa devo farmi scrivere in fattura

  10. Sono il presidente di una asd. La nostra sede è una struttura ceduta in concessione da Autorità Portuale. Stiamo provvedendo alla ristrutturazione dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte del concorrente. Il contratto con la ditta esecutrice dei lavori è “chiavi in mano”. Possiamo applicare l’Iva agevolata al 10%?
    Grazie

  11. Buongiorno, ho comunicato la fine lavori per una pratica di ristrutturazione di un mio cliente, la ditta esecutrice dei lavori deve emettere la fattura e ho chiesto al comune il rilascio di una dichiarazione per avere la riduzione dell’iva al 10%. Il comune mi risponde che non può farmela poichè ho comunicato la fine lavori e l’impresario avrebbe dovuto farmi la fattura prime della dichiarazione di fine lavori. Ho chiesto i riferimenti normativi e non ho ancora avuto risposta. Le chiedo se è corretta l’interpretazione dell’ufficio tecnico.
    Grazie.
    Gabriele Airi.

  12. Io arrivo fino al dettato normativo ma per la qualificazione specifica dell’intervento che deve effettuare deve verificare con il geometra, architetto che la sta seguendo. Non rilevo nella norma comunque alcuna indicazione sull’obbligatorietà o meno di avere una scia per la detrazione. In altri termini, se effettua dei lavori che danno diritto alla detrazione fiscale ma non presenta la SCIA non avrà problemi con la detrazione ma con la municipale o il catasto.

  13. Buongiorno, avrei una domanda. Io devo fare in casa dei lavori di ristrutturazione. Sono lavori che non hanno bisogno di nessuna scia o altro documento, visto che non ci sono modifiche strutturali e volumetriche.
    Quindi per essere in regola per avere la detrazione, come mi dovrei comportare?
    Inoltre quando faccio il bonifico per ristrutturazione, la ditta deve fatturare al 10%?
    Chiedo in quanto la ditta teme che non possa fatturare al 10% visto che non c’è nessuna scia o documenti simili

  14. ,
    Abbiamo in corso una pratica di ristrutturazione edilizia, avendo superato il tetto dei 96000€ per la detrazione possiamo li stesso usufruire dell’iva agevolata del 10% per il rifacimento della recinzione per quanto riguarda sia la muratura che i lavori del fabbro per la cancellata, cancello pedonale e cancello per auto?
    Grazie

  15. La ratio è che non debbano essere privilegiati i beni per così dire di lusso in cui sembrerebbe rientrare anche il parquet. Inutile dirle che non sono d’accordo perchè stiamo parlando del sesso degli angeli ma nel diritto tributario è così, si spacca il capello.
    Le provo a dare una soluzione pragmatica del problema. I parquettisti si dovrebbero riunire e fare una sana attività di pushing verso una forza politica che deve rendersi interprete di questa esigenza, calcolare l’effetto sul gettito dei risvolti e proporre un disegno di legge.
    Nella pratica lei, con questo commento e nel suo piccolo e anche siti come questo la loro attività di pushing la stanno facendo ed i risultati si vedono. Basti pensare a come è cambiato quell’obbrobrio del redditometro grazie a questo piccolo blog. Ci metteremo tanto ma ce la faremo.
    Per quello che concerne i beni finiti e semilavorati, se utilizza la funzione di ricerca interna al sito trova anche un articolo dedicato a questo.
    Aggiungo che nel suo caso, laddove si provasse che il pavimento in vetro serva ad irrorare di luce l’ambiente per farlo raggiungere i livelli minimi accettabili allora forse il discorso potrebbe cambiare perchè non si tratterebbe di finitura per così dire di lusso ma necessaria al rispetto delle normative tecniche (mi scuso se non uso terminologie appropriate). Spero di aver fatto capire il senso. Tuttavia non riesco a supportarla al momento con elementi di prassi o giurisprudenza utili a supportare questa mia tesi.

  16. Buongiorno.
    Ho letto con attenzione e con molto interesse il vostro articolo sull’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione.
    Vi ringrazio e mi complimento per l’ottimo lavoro, chiaro ed esaustivo.
    Sono rimasto molto colpito però del trattamento che l’Amministrazione riserva al parquet, che non entra nel novero dei cosiddetti beni finiti, in cui rientrano invece infissi, tubazioni, traverse in cemento e rotaie. Il problema mi tocca da vicino perché in un appartamento di cui sto terminando la ristrutturazione sto facendo realizzare un pavimento in vetro calpestabile da appoggiare (ripeto, soltanto appoggiare), sulla struttura in acciaio di un soppalco che naturalmente è già stato realizzata nella fase precedente dei lavori in corso. Il pavimento in vetro mi permetterà di dare la massima luce agli ambienti sottostanti.
    Poiché le lastre di vetro che compongono il piano calpestabile non sono minimamente fissate alla struttura ma semplicemente si inseriscono nelle cornici metalliche di sostegno e vi poggiano soltanto, mi parrebbe debbano considerarsi beni finiti, in quanto hanno un’individualità propria e sono strutturalmente e funzionalmente collegati all’immobile cui sono destinati. Non conosco che cosa rientri nella categoria dei materiali e dei semilavorati per l’edilizia, ma mi parrebbe che se una traversa in cemento, una rotaia, un sanitario, un tubo e un filo elettrico non entrano in questa categoria, a maggior ragione dovrebbero non rientrarci delle lastre di vetro di sicurezza calpestabili. A differenza poi del parquet, le lastre in questione possono essere con estrema semplicità rimosse e trasportate per formare un pavimento in una qualsiasi altra struttura che sia scandita con riquadri delle stesse dimensioni.
    Che cosa pensate al proposito?

  17. Buongiorno,
    siamo una ditta di elettricisti che si occupano anche di impianti di allarme e condizionamenti ed entrambi sono considerati “beni significativi”.
    Nel momento della fattura mettiamo IVA al 10% per la posa in opera e per il materiale di importo uguale alla posa ed il restante materiale al 22% se ho capito bene..
    La cosa che mi preme sapere è questa: i nostri clienti privati possono detrarsi il 50% dell’intero imponibile o possono detrarsi il 50% SOLO sulla parte con IVA agevolata al 10%?
    Grazie.

  18. Buongiorno, se dovessi cambiare come privato gli infissi di una costruzione già esistente con un costo di 10.000€ tra manodopera e materiale forniti e installati dalla stessa società, tutto l’importo sarà soggetto all’IVA al 10%?

    Inoltre per beneficiare della detrazione del 50% del Bonus risparmio energetico del 2018 devo aprire una SCIA e comunicare all’ufficio di Pescara?

    Grazie

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