Agevolazione Prima Casa anche sulla Seconda: Come fare per aggirare la Norma

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Last Updated on 28 Aprile 2023

Forse non tutti sanno che l’agevolazione prima casa può essere sfruttata anche per la seconda ma solo in un determinato caso specifico. Il beneficio sull’abitazione principale valevole ai fini del minor pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali da versare al momento dell’acquisto della casa non vale nel caso sia sia già proprietari di una casa nello stesso comune per via dei due requisiti da rispettare e dichiarazioni da rendere nell’atto che trovate nel seguito.

Rilevano però alcuni requisiti da rispettare e che devono essere analizzati per non incorrere nella contestazione da parte dell’agenzia delle entrate rispetto alla corretta applicazione con conseguente spiacevole applicazione di sanzioni ed interesse anche piuttosto salati.

Quando è possibile acquistare con agevolazioni prima casa la seconda casa

Alla domanda se sia possibile fruire dei benefici prima casa pur avendo altra casa di proprietà si può in linea teorica dare una risposta positiva ma non senza aver rispettato i requisiti sotto descritti. Sarà possibile anche avere una casa purché sia nello stesso comune di ubicazione di quella acquistata precedentemente. Non sarà possibile quindi utilizzare il beneficio prima casa laddove la casa sia situata in altro comune.

Inoltre rilevano le condizioni oggettive o soggettive della prima casa che dovrà essere indisponibile, ossia le cui condizioni non sono atte all’utilizzo da parte del proprietario dell’immobile.

Si devono approfondire queste condizioni in quanto ci possono essere dei casi in cui l’inidoneità della casa deriva da una condizione dello stabile critica e derivante da agenti esterni ed elementi esogeni che fanno facilmente intuire l’impossibilità di un disegno elusivo della norma (mancato rilascio dell’abitabilità per esempio ma anche eventi calamitosi come terremoto etc). Ma non è solo questo il caso in quanto l’inidoneità dell’utilizzo potrà essere derivante da una scelta preordinata del proprietario che potrebbe aver deciso di affittarla a terzi.

Anche l’affitto a terzi, pur essendo una scelta volontaria, da parte del proprietario di casa, non impedisce allo stesso di poter procedere con l’acquisto di una seconda casa nello stesso comune e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Questo è quanto definito all’interno della sentenza della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19989/2018 che consolida un orientamento già emerso in passato dello stesso tenore.

La ratio del legislatore a mio avviso che anima queste decisioni è di buon senso. Il legislatore infatti ha introdotto questa importante forma di agevolazione proprio per agevolare il fabbisogno abitativo non solo del proprietario ma anche dei terzi inquilini. Nel caso di specie, per l’appunto l’inidoneità dell’abitazione a svolgere e soddisfare questo bisogno renderebbe vana l’agevolazione per cui il fine perseguito dal legislatore sarebbe soddisfatto.

Quello che stupisce nell’ultima sentenza del 2018 che si da rilevanza anche alla scelta volontaria e quindi ad un condizione di inidoneità indotta a consentire ugualmente l’acquisto della seconda casa beneficiando ugualmente delle agevolazioni fiscali.

In tal senso non possiamo che concordare con le decisioni della corte di cassazione, che oltreché rispettare il disposto normativo lo reinterpreta alla luce del buon senso e non dell’esclusiva salvaguardia del gettito erariale.

Altri orientamenti simili a questo si hanno anche nelle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. A titolo di esempio si cita la n.100/2010 secondo cui “Le agevolazioni tributarie per l’acquisto della casa di abitazione competono al contribuente che per obiettive ragione di insufficienza dell’alloggio occupato acquisti un’ulteriore immobile al fine di adeguare il bene posseduto alle reali esigenze abitative”.

Nel seguito per comodità se ne citano altre da cui si traggono altri spunti interessanti

  • n.18128/2009
  • n. 3921/2014
  • n. 21289/2014

Ma anche sentenze che sono invece contrarie come la n. 2565/2018, n. 19989/2018 e la n. 20300/2018

Sintesi

L’agevolazione prima casa può essere sfruttata anche per l’acquisto della seconda casa qualora la prima sia:

  • indisponibile
  • inidonea
  • inabitabile

o altra circostanza soggettiva o oggettiva, indipendentemente dalla volontà o meno del proprietario che non soddisfano il fabbisogno abitativo della persona fisica.

Naturalmente non abbiamo solo le imposte o le tasse da corrispondere al momento dell’acquisto ma anche quelle che caratterizzano la gestione ordinaria dell’abitazione pur tuttavia sapendo che l’imposta di registro sulla seconda casa al 9% non è un’imposta di registro ma più una tassa patrimoniale ingiusta in quanto il reddito generato per comprarla è stato già tassato: dall’Irpef sugli eventuali canoni di affitto derivanti da una mesa a reddito della casa, all’IMU o alla TARI e TASI…etc. Nell’articolo che segue vi ho preparato un elenco per farvi rendere conto in poche righe del costo effettivo che una casa da, in termini di tassazione, a regime per ciascun anno di imposta con l’ausilio di qualche esempio pratico per case o villette di medie dimensioni.

Tasse e imposte sulla seconda casa

Cessione terreni agricoli edificabili anche per successione o donazione

Agevolazioni fiscali affitto prima casa

Novità 2021: cosa cambia

Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione. In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36.

46 Commenti

  1. Ho comprato una prima casa nel 2009. Ho intenzione di comprare una nuova casa in un comune diverso ( anche regione diversa) per motivi di lavoro sia miei che di mia moglie, spostando la residenza di entrambi nella nuova abitazione. E’ possibile comprarla come prima casa beneficando delle agevolazioni fiscali inerenti alla prima casa?

  2. Buongiorno ho una domanda,
    sto vendendo la mia casa di abitazione per comprarne un’altra, mio marito è proprietario di una seconda casa in un’altra regione.

    Nell’atto d’acquisto della prima casa cointestata mio marito non ha potuto usufruire delle agevolazioni in quanto proprietario di dell’appartamento ubicato in un’altra regione.
    adesso che la sua residenza è nella casa che vendiamo mi chiedo se per il nuovo acquisto e per il mutuo può usufruire delle agevolazioni.

    Grazie

  3. La mia prima casa è in uso a mia figlia e la madre come da sentenza accordo del giudice, se compro un altra casa per me mi spetta la tassazione come prima visto che la prima è in uso a mia figkia e madre?

  4. Buonasera. Ho acquistato la prima casa con agevolazioni 7 anni fa. Ora il nucleo familiare è incrementato (da 2 a 5) e la casa (80mq con 2 camere da letto) non risponde alle esigenze abitative e sto per acquistarne una nuova. Vorrei però mantenere e affittare la “prima casa” originale.
    Due domande:
    1) è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa anche per il nuovo acquisto (nello stesso comune) in quanto la prima casa originaria non è più adeguata? Ci sono dei parametri di riferimento per la definizione di inidoneità?
    2) la locazione può partire dopo l’acquisto della nuova prima casa (per analogia rispetto all’obbligo di venderla direi entro 12 mesi) o per supportare il concetto di non idoneità devo prevedere la locazione prima dell’acquisto di una nuova prima casa?
    Grazie

  5. Buongiorno,
    Sto vendendo la mia prima casa acquistata con agevolazioni 5 anni fa’, nel frattempo ho acquistato altri due immobili nello stesso comune come seconda casa. Ora che vendo devo ricomprare un immobile dove mettere la residenza,in quanto le altre affittate. Posso comprare come prima casa? O avendo altri immobili nello stesso comune no? Grazie

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