Acquisto casa da costruire da Impresa di costruzione: sconti, novità e come tutelarsi

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Comprare casa da impresa di costruzione edile: vediamo quali sono le novità, i vantaggi e anche come tutelarsi e cosa bisogna fare per darvi, in poche righe, risposte e chiarimenti a chi si trova a dover acquistare casa direttamente dall’impresa edile che ha costruito la casa nuova per valutare la convenieinza economica ed i vantaggi fiscali.

L’acquirente di immobili spesso si trova davanti direttamente l’impresa che ha costruito o sta per costruire l’immobile. L’acquirente è la parte debole nella compravendita della casa e come tale ha diritto ad una serie di tutele che molti non conoscono.

Novità 2016 e 2017: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.

Nel 2017 tuttavia la detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice al momento dell’acquisto di unità immobiliare di classe energetica A o B da scompare in 10 rate annuali di pari importo dal reddito dell’acquirente non potrà più essere effettuata in quanto una misura sperimentale che ha avuto validità solo fino al 31 dicembre 2016.

Come tutelarsi nel caso di acquisto di immobile da costruire direttamente da impresa di costruzioni edili

Il D.Lgs. 122/2005 prevede in primis la stipula di una polizza fideiussoria a carico dell’impresa di costruzioni per la restituzione delle somme precedentemente versate dall’acquirente prima della consegna della casa e fino alla concessione dell’abitabilità spostando di fatto eventuali situazione di crisi non più a carico dell’acquirente.

La fidejussione a garanzia di tutte le somme, o comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento deve essere consegnata all’acquirente dell’immobile già al momento del compromesso o di eventuali versamenti.
Ulteriore strumento di tutela in capo all’acquirente è la consegna all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria di durata di dieci anni a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali e diretti dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.

La fidejussione dell’acquirente è un obbligo a carico del costruttore

Ulteriore obbligo riguarda il contenuto minimo che deve avere un contratto preliminare di cessione di un immobile. Vi segnalo intanto il decalogo per l’acquisto di casa senza errori.
Ulteriore disposizione a garanzia dell’acquirente per l’acquisto di un immobile in costruzione direttamente dall’impresa di costruzione edile,  anche se speriamo di non doverci arrivare è il diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, pur se l’acquirente abbia già escusso la fidejussione.

Inoltre è stata prevista una procedura alternativa per il frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca iscritta a garanzia qualora la banca non vi provveda entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Doveri del Notaio

Anche il Notaio avrà il dovere di non procedere alla stipula di atti di compravendita, se prima o dell’atto di stipula non ha proceduto al frazionamento del mutuo e al perfezionamento di un atto idoneo alla cancellazione dell’ipoteca per i lotti senza accollo di mutuo o al frazionamento della stessa per i lotti con accollo mutuo.
Al momento della stipula dell’atto inoltre il cedente dovrà consegnare la polizza assicurativa indennitaria all’acquirente.
In capo all’acquirente è prevista anche la possibilità di esercitare la garanzia fideiussoria prima che il curatore fallimentare comunichi la scelta tra l’esecuzione o lo scioglimento del contratto.

Nei casi in cui si sia stati danneggiati da operazioni di crisi finanziarie delle imprese di costruzione di immobili è stato istituto un fondo di Solidarietà presso il MEF finanziato appunto con parte delle fideiussioni ed ha come scopo quello di assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari che si siano verificati tra dicembre 1993 e giugno 2005.

I requisiti per accedere sono essenzialmente i seguenti:

  • Il cedente deve essere un costruttore che agisce nell’esercizio di impresa o anche una cooperativa edilizia;
  • L’acquirente sia una persona fisica;
  • L’immobile oggetto della cessione deve essere “da costruire” ossia per cui sia già stato richiesto il permesso di costruire.

Vi ricordo inoltre che per la costruzione il legislatore ha eliminato le detrazioni ai fini Irpef sui costi di costruzione restando invece quelli di manutenzione ordinaria (solo se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale), di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia e per il bonus arredi che può essere goduto anche nel caso delle ricostruzione e non costruzione a seguito di eventi calamitosi e stao di emergenza dichiarato anche in relazione a interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Non si può fruire della detrazione, invece, in relazione a immobili di nuova costruzione.

Agevolazioni fiscali prima casa

Dal punto di vista della tassazione invece valgono le considerazioni che abbiamo fatto in merito alle imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali da applicare al momento dell’acquisto con ale agevolazioni fiscali prima casa.

Segnalo anche la possibilità di fruire dell’Iva agevolata sulla casa.

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/iva-4-10-21-percento-immobili-edilizia/8312/

Quando conviene acquistare da privato o da impresa di costruzioni

Potete leggere l’articolo dedicato alla valutazione sulla convenienza tra acquisto di casa da privato o dall’impresa di costruzioni.
Vi ricordo anche che nel caso della costruzione potrete portarvi in detrazione fiscale anche gli interessi sul mutuo.

8 Commenti

  1. Buona sera.
    stiamo per vendere l’appartamento ed iniziare i lavori di costruzione di casa singola. Prima casa. Essendo fatta da impresa costruttrice quindi assoggettata ad IVA (4%), come possiamo recuperare il credito d’imposta derivante dall’appartamento venduto ?! Sottolineo che noi, avendo 2 bambini, mutuo, ecc…. NON siamo soggetti passivi IRPEF (ogni anno ci restituiscono qualcosa sul 730, insomma).
    Ringrazio anticipatamente chiunque riuscirà a chiarirmi questo dubbio.
    Luca

  2. Mi risulta strano che non abbia stipulato la polizza fidejussoria inq aunto è obbligatoria per legge. In tal caso potresti rivalerti su di lui in quanto la fidejussione serve ad assicurare lui incaso di sinistro, qualora per negligenza non si sia assciurato risponderà lui con il patrimonio personale/aziendale.

  3. Il proprietario non ha stipulato la polizza fideiussoria inoltre dovevamo stipulare l’atto di acquisto ma improvvisamente è deceduto.
    Cosa posso fare per tutelarmi e non perdere acconti e casa ?

  4. Purtroppo il costruttore non ha effettuato la polizza fideiussoria e alcuni giorni prima della stipula del contratto è deceduto.
    Cosa devo fare?

  5. Buongiorno. Vorrei sapere se esistono agevolazioni fiscali per chi acquista un’abitazione a risparmio energetico in classe A/A+ (abitazione principale). Grazie.

  6. Buongiorno, vorrei acquistare un appartamento da coop edilizia. E’ vero che esistono sgravi sulla tassazione in fase di acquisto?
    Grazie

  7. Buongiorno, sto per acquistare 2 cantine (non di pertinenza) da impresa di costruzioni, le cantine sono allocate in un palazzo adibiti ad abitazione, poichè alcuni di questi locali (le cantine) sono state costriute in numero maggiore rispetto alle abitazioni, vengono venduti separatamente. Al momento del stipula della propoeta di acquisto, l’ agenzia mi informò che acquistando da un’ impresa di costruz. ero tenuto a pagare l’ iva commisurata al 10%. Oggi sono stato informato dall’ impresa che l’ iva dovuta non del 10% bensì il 20% trattandosi di vendita di beni strumentali. Per quanto ne so esiste la leggge Tupini che norma il tutto, però ricordo faccia riferimento solo beni di lusso, box e autorimesse costriute in immobili privi di abitazioni. Chiedo cortese conferma se l’ iva al 20% è corretta.

    Ringrazio anticipatamente .

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