Scontrino parlante acquisto farmaci: detrazione fiscale nel 730 2022 o in Unico 2022

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Aggiornato il 27 Luglio 2023

medico con stetoscopio

L’acquisto di farmaci con lo scontrino parlante può essere portato in detrazione ai fini IRPEF per il 19% nel 730 o nella dichiarazione dei redditi modello unico solo se soddisfa determinati requisiti che permettono di indicarlo nel quadro della dichiarazione. Nella compilazione del modello 730 o nel modello Unico si ripresenterà la problematica legata alla detrazione delle spese mediche e delle spese sostenute direttamente in farmacia relativamente al contenuto degli scontrini comprovanti l’acquisto dei farmaci ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dal reddito imponibile nella misura del 19%.

La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario.

Che cosa è lo scontrino parlante

Lo scontrino parlante non è altro che lo scontrino emesso dalla farmacia a cui dovrà essere applicato il codice fiscale del destinatario del farmaco dietro presentazione della ricetta da parte del medico. Non tutti i farmaci infatti presentano le caratteristiche previste per la detrazione in quanto altrimenti sarebbero deducibili anche tutta una serie di beni, accessori, che nulla hanno a che vedere con la finalità prevista dal legislatore fiscale, ossia quella di consentire la detrazione per quei farmaci di cui il contribuente/paziente ha effettivo bisogno.

L’applicazione del codice fiscale rende appunto lo scontrino “parlante” perchè lo associa al soggetto che presenta la tessera sanitaria e gli permette in tal modo di portarlo in detrazione nel 730, sempre per la parte eccedente la franchigia dei 129,11 euro, soglia al di sotto della quale non è possibile indicare alcunchè nel quadro delle detrazioni irpef nel 730.

Indicazione nel modello Unico o nel 730

Nella compilazione del 730 o nella compilazione del modello Unico vi ricordo di fare attenzione in quanto al superamento della soglia non dovrete indicare tutto il costo sostenuto ma solo l’eccedenza rispetto ai 129,11 euro.

Inoltre vi ricordo che la detrazione dello scontrino parlante è solo una delle voci del sistema delle detrazioni irpef delle spese mediche previste dal legislatore che potete leggere nell’articolo di approfondimento.

Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell’acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede.

Autecertificazione

Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico.
L’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario.

In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l’Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l’attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino.

L’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che “per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti”.

Pertanto, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

Gli elementi che deve avere ad oggi lo scontrino parlante sono in primis il codice fiscale del soggetto destinatario del trattamento ed inoltre la natura, il nome, la tipologia e la quantità del farmaco acquistato.

In ultimo quindi l’indicazione di farsi fare lo scontrino in farmacia o la fattura qualora paghiate una prestazione medica, inutile nel caso di vaccini obbligatori perchè sono gratuiti.

 

Guida alla compilazione del 730

Elenco spese da dedurre in dichiarazione
Detrazione spese mediche 730  

 

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Approfondimento: potete trovare anche il punto di vista dell’agenzia delle entrate nella risoluzione ministeriale 10 del 2010.

Riferimenti normativi:
Articolo 15 del Tuir
D.lgs n. 507 del 1992
D.Lgs n. 46 del 1997
D.Lgs n. 332 del 2000

14 Commenti

  1. beh, diciamo che potrebbe avere scoperto una prassi praticamente a rischio minimo per appropriarsi indebitamente di una detrazione ai danni dello Stato. Diciamo che se così fosse il farmacista sarebbe un povero cretino perchè per 4 soldi rischierebbe una pena molto grave sanzionabile penalmente anche in mood pesante. Dubito che sia stato volontario l’atto commesso

  2. Salve. Per la prima volta nella mia vita mi è capitato un farmacista a cui ho consegnato la mia tessera sanitaria e lui mi ha consegnato uno scontrino col giusto importo ma con il codice fiscale di qualcun’altra. Lo aveva stampato al momento e, anche se non ho visto cosa facesse alla cassa (di solito sepolte dietro una montagna di cose e scatolette), sembrava proprio che col lettore laser leggesse la mia tessera.
    Mi chiedo: ha tentato di tuffarmi visto che era uno scontrino di 69,52€? E di far scaricare l’importo a qualche suo conoscente?
    In ogni caso mi sono fatta rifare lo scontrino, ma chi invece non se accorge?
    Grazie.
    Donatella.

  3. Dovrebbe sanare senza dubbio ma secondo me sono più i costi per sanare questo piccolo errore che le sanzioni che in ipotesi molto ma molto remota le risconterebbero.

  4. Salve, leggendo l’articolo di Bruno mi è venuto in mente che nel 2015 ho datto la mia tessera sanitaria per l’acquisto di farmaci con richieste intestate a mia moglie non a carico(che comunque fa il 730), però siccome non ricordavo il suo codice fiscale, il farmacista mi detto che potevo dare il mio.Vado incontro a qualche sanzione? Essendo ricette bianche come fanno a capire che erano farmaci non miei? Forse un acquisto è stato fatto con la richiesta rossa, e in quest’ultimo caso forse è più tracciabile. Cosa mi consiglia di fare per ovviare a questo errore provocato involontariamente dal farmacista?
    Grazie mille

  5. Ma come no! Dica al suo commercialista di leggersi le istruzioni del 730….senza parole….Il Vaticano è assimilabile ad uno Stato estero non ci vuole alcuna circolare o risoluzione (anche se ne esistono) e come sicuramente avrà avuto modo di leggere negli articolo dedicati alla detrazione delle spese mediche all’estero.

  6. Salve. Ho un quesito. Ho tantissimi scontrini di acquisto di medicine presso la Farmacia Vaticana.
    Presso tale farmacia mi è stato confermato che tali scontrini sono scaricabili apponendo a mano il codice fiscale.
    Il mio commercialista dice di No! sui vari forum leggo chiaramente che tali spese sono detraibili, ma ognuno riporta una versione differente.
    Potete confermarmi come effettivamente fare? e soprattutto: una circolare, qualcosa da dare al mio commercialista così da avere qualcosa di scritto?
    Grazie mille!

  7. In merito alla precisazione sul codice fiscale ho una situazione differente che vado a spiegare.
    Ho acquistato un vaccino per l’allergia di mio figlio che mi è arrivato via corriere, l’acquisto materialmente lo ha fatto mia moglie che non è a mio carico per poche centinaia di euro e che non usufruisce del 730. All’atto dell’acquisto invece di fornire il codice fiscale di mio figlio ha fornito il suo e così ora mi ritrovo con una fattura che indica che il farmaco è per mio figlio (a mio carico al 100%) ma riporta il codice fiscale di mia moglie.
    Visto che l’importo di acquisto sfiora i 300 €, c’è qualche possibilità che io possa detrarre la stesa anche se il codice fiscale indicato è errato?
    Grazie.

  8. ATTENZIONE: Lo scontrino parlante, per l’acquisto di medicinali, indica il Codice Fiscale di chi ha effettivamente pagato e/o presentato il Codice Fiscale. Non tutti sanno, però, che anche se lo scontrino parlante indica il Codice Fiscale di colui che ha presentato il Tesserino Sanitario, i medicinali acquistati per familiari che non sono a carico, non possono essere scaricati sul 730. Per molti ciò è ovvio, per molti altri, , è ovvio ma ci provano lo stesso (tanto se ti controllano ti sei sbagliato), per altri non è ovvio ed è proprio a questi, in particolare, che vorrei arrivasse questo mio scritto per evitare che si trovino ad essere identificati come e solo per cosa dice la Legge. (prevenire è meglio che curare). ATTENZIONE alla dichiarazione dei redditi del 2016.
    Se il poteva scamparla, nel caso che la sua dichiarazione dei redditi non fosse stata oggetto di controllo, dal prossimo anno dovrebbe cambiare tutto. Con il 730/2016 precompilato, se ho ben capito, saranno già indicate , appunto, le spese mediche dell’intestatario della dichiarazione dei redditi e ciò grazie alle ricette mediche che, con l’indicazione del Codice Fiscale, identificano il reale utilizzatore del medicinale stesso.
    Un consiglio per chi acquista medicinali nel 2015: farsi rilasciare gli scontrini separati per i medicinali di familiari non a carico oppure verificare se, sotto ad ogni medicinale, è indicato il Codice Fiscale dell’effettivo utilizzatore. In quest’ultimo caso, al momento della dichiarazione dei redditi nel 2016, rappresentare al C.A.F. quali sono i medicinali da detrarre e quali no perché utilizzati da familiari non a carico. In teoria gli addetti dei C.A.F. si dovrebbero accorgere, dal Codice Fiscale indicato sotto al medicinale, se lo stesso è stato acquistato per un familiare non a carico e scorporarlo dalla cifra totale indicata sullo scontrino parlante. Ho scritto perché potrebbero anche non accorgersene ma la responsabilità è comunque di chi ha presentato gli scontrini e firmato la dichiarazione come veritiera.
    ATTENZIONE per quelli che fanno la dichiarazione per proprio conto perché, nel caso portassero in detrazione medicinali di cui non sono gli effettivi utilizzatori, o peggio ancora, medicinali portati in detrazione anche dal familiare non a carico, l’accertamento scatterebbe subito e si troverebbero nel bel mezzo di una truffa allo Stato con scontrino parlante.
    Un saluto, Bruno.

  9. Sono reduce dall’aver presentato il modello 730/2014 al CAF di roma ed ho avuto molte difficoltà’ per la mancanza sugli scontrini rilasciati dalle farmacie privi del nome dei prodotti dei dispositivi medici CE detraibili ma dove viene indicato solo un numero di codice. Vorrei sapere se ciò’ e’ regolare od altrimenti cosa si dovrebbe fare. Grazie non mi risulta di aver scritto nulla di simile ne di avere ricevuto nessuna risposta in merito.

  10. Sono reduce dall’aver presentato il modello 730/2014 al CAF di roma ed ho avuto molte difficoltà’ per la mancanza sugli scontrini rilasciati dalle farmacie privi del nome dei prodotti dei dispositivi medici CE detraibili ma dove viene indicato solo un numero di codice. Vorrei sapere se ciò’ e’ regolare od altrimenti cosa si dovrebbe fare. Grazie

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