Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: detrazione, rivalutazione 730
Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento
Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.
Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”).
Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile.
Vi consiglimao di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare.
Requisiti per la deducibilità degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.
L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.
Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.
Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice.
Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale.
La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”.
Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’asssegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.


sono separato dal 2007,con richiesta di addebito da parte mia nei confronti della ex,con provvedimento del tribunale sono stato”condannato”a versare 1500 euro mensili quale assegno di mantenimento per i tre figli attualmente maggiorenni.Sempre alla stessa è stato assegnato appartamento del quale detengo la nuda proprietà perchè proprietaria mia madre ,(quindi usufruttuaria),nello stesso provvedimento il presidente del tribunale mi invitava a lasciare detto appartamento inteso come “casa coniugale “portando via le cose strettamente necessari.A quasi cinque anni non è ancora finita la causazione pendente davanti al giudice,per rinvii scioperi etc…. praticamente sono solo con i vestiti e le scarpe, posso chiedere che mi venga dato almeno il 50% degli arredi e suppellettili,anche perchè ho sempre acquistato tutto con il mio lavore ?la mia ex è libero professionista ed ha un buon reddito. grazie
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Likevolevo sapere per favore noi siamop in fase di separazione dal giudice a chi spetterebbe gli assegni dei bimbi ? grazie arrivederci.
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LikeTemo di non aver compreso la domanda Patricia. Se siete in fase di separazione gli assegni non spettano a nessuno, ma sono disciplinati da un vosto accordo interno.
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