Cedolare secca e Modello ISEE 2022: quali effetti sul reddito imponibile Irpef

cedolare-secca-e-modello-iseeVediamo quali sono gli effetti della cedolare secca sulla compilazione del modello ISEE che tra poco molti di voi si troveranno a predisporre per la richiesta delle più disparate agevolazioni o trattamento fiscali a partire dalla scuola o anche della mensa dei bambini, all’esenzione del ticket sanitario, assistenza, assegni familiari etc etc.

La cedolare secca sugli affitti è un’imposta sostitutiva in quanto pagando la cedolare non si dovranno pagare una serie di imposte, prima tra tutte l’Irpef sugli affitti e l’imposta prevista per la registrazione del contratto di locazione.

Ai fini della della formazione del reddito complessivo del soggetto locatore, ossia di colui che fa in affitto l’immobile, l’adesione alla cedolare fa escludere il proventi percepito dalla formazione del reddito complessivo imponibile. In pratica quel reddito non sarà tassato secondo gli ordinari scaglioni di reddito Irpef.
Questo accade proprio perchè versate l’imposta sostitutiva in luogo dell’Irpef.

Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale viene determinato l’indicatore ISEE nonché anche l’eventuale spettanza e la misura di deduzioni e detrazioni sulle imposte.

L’opzione per la cedolare secca avrà come effetto sul reddito anche il diverso calcolo delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia nonché le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione

In ogni caso, i dati dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del contratto vanno riportati in dichiarazione (quadro B del modello 730, quadro RB del modello Redditi Pf).

Effetto negativo sul reddito derivante dalla cedolare secca

Tuttavia questo non vale ai fini del calcolo del nostro indicatore sintetico di economicità o condizione economica delle famiglie ossia del modello ISEE in quanto la cedolare secca non consentirà l’esclusione del reddito prodotto dall’affitto dal reddito imponibile per cui per evitare di commettere errori nella compilazione del modello ISEE e di rischiare di ricevere prestazioni sanitarie, esistenziali o sociali che non vi spetterebbero veramente dovrete sommare al reddito imponibile Irpef anche l’affitto percepito dalla locazione ridotto del 5% forfettariamente. Nel caso della cedolare secca deve essere inserito quello forfettariamente stabilito tra le parti.

In altri termini dovrete prendere la base imponibile prevista per la cedolare e sommarla agli altre redditi imponibili e indicarli nel modello ISEE.

In tal modo tornerete alla configurazione della vostra effettiva capacità reddituale che altrimenti sarebbe allerta per il ricorso da parte del contribuente ad un regime opzionale previsto dal legislatore fiscale.

Effetto positivo sul reddito Irpef della cedolare secca

Tuttavia avremo anche alcuni benefici in quanto la cedolare secca, o meglio il reddito imponibile assoggettato alla cedolare secca aumenta anche il plafond di detraibilità previsto per alcune agevolazioni per cui il consiglio che vi do è di non dimenticare che, seppure escluso dalla base imponibile, in realtà né una parte costitutiva anche se sconta una differente tassazione con una propria aliquota.

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La stessa disciplina si applica anche nel caso dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ai sensi del quale “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.”

Come chiarito da apposita circolare INPS del 2014

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengano richieste al cittadino. Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Le informazioni che devono essere autodichiarate:

  • a)   la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della  determinazione del valore della scala di equivalenza;
  • b)   l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
  • c)   l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  • d)   l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
  • e)   il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali  limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

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4 Commenti

  1. Nel regime ordinaria si ma nel regime della cedolare secca vale il canone stabilito tra le parti. la circolare 26 del 2011 che trova nell’articolo fornisce chiarimenti a tal proposito.

  2. No, nel caso di regime ordinario vale la riduzione mentre in quello previsto dalla cedolare vale quello “stabilito tra le parti”. La circolare 26 del 2011 che trova nell’articolo ha fornito chiarimenti a proposito

  3. confermate che l’importo del canone soggetto a cedolare secca va ridotto forfettariamente del 5%? Grazie

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