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Comunicazione annuale dati iva 2012 sul 2011: Chi, quando, come, scadenza ed esonero della dichiarazione

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comunicazione 2010 annuale dati ivaLa nuova comunicazione annuale dati iva è in scadenza per il 29 febbraio 2012 dovrà contenere i principali dati riepilogativi delle operazioni effettuate imponibili, non imponibili ed esenti effettuate nell’anno precedente: qui trovate la guida su chi, quando, come, effettuare la presentazione ed i casi di esonero della comunicazione annuale dati iva 2012.

Importante: questa è la comunicazione annuale dati iva che non ha finalità liquidatorie al contrario della dichiarazione annuale iva in cui si indicheranno molti più dati e si pagherà saldo e acconto Iva.
I soggetti titolari di partita iva dovranno predisporre la comunicazione annuale dati iva sulla base dei dati dell’anno di imposta 2011 entro la scadenza del 29 febbraio prossimo senza effettuare alcun pagamento e così ogni anno a meno di modifiche.
I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dei dati iva sono tutti i titolari di partita iva che sono al tempo stesso obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva eccetto i casi di esonero indicati qui sotto a titolo di esempio.
I soggetti esonerati alla presentazione della comunicazione annuale dati iva ( e non dichiarazione Iva) sono:

  • I soggetti esplicitamente esonerati per disposizione normativa;
  • I titolari di partita iva che fanno solo operazioni esenti dall’imposta (esempio medici, guide turistiche, ecc ecc) ma solo se effettuano esclusivamente prestazioni esenti, non soggette non imponibili o fuori campo iva. Le operazioni esenti le potete trovare riepilogate nell’articolo 10 del Dpr 633 del 1972.
  • Titolari di partita iva che hanno fatto opzione per la non applicazione dell’imposta ex art. 36-bis del DPR 622 del 1972 e anche se sono tenuti comunque alla presentazione della dichiarazione annuale iva o modello Iva.
  • Sono esonerati anche i produttori agricoli ex art 34, c.6 del dpr 633 del 1972 e sempreché nell’anno di imposta abbiano avuto un volume d’affari inferiore ai 7.000;
  • Titolari di partita IVA che dovranno presentare la comunicazione iva perché esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, quali coloro che svolgono esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia per di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali gioco del bowling, noleggio gokart, ingresso nelle sale da gioco per scommesse, esercizio del gioco nelle case da gioco o altri locali
  • Titolari di partita iva che dovranno presentare la comunicazione iva annuale ed hanno dato in affitto l’unica azienda nonchè le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non hanno effettuato altre operazioni che rilevano ai fini iva
  • I titolari di partita iva che però hanno esercitato l’opzione per le dispense per i soggetti che percepiscono proventi da prestazioni connesse ad operazione per scopi istituzionali
  • I soggetti considerati fiscalmente residenti all’estero e fuori dalla comunità economica europea che si sono identificati ai fini iva ex art. 74 quinques e che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici a soggetti non titolari di partita iva e residenti all’estero non soggetti passivi d’imposta in italia o in un altro stato membro della comunità economica europea.
  • I soggetti che seppur titolari di partita iva che sono organi dello Stato, amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, comunità montane, le province e le regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese, aziende sanitarie locali, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Soggetti che seppur titolari di partita iva hanno realizzato nell’anno un volume d’affari inferiore ai 25.000 e anche se sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei dati iva con il modello iva che potete trovare nella sezione moduli da scaricare.
  • Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione iva, anzi della comunicazione annuale dei dati iva sull’anno precedente nonchè i soggetti che hanno aderito al regime naturale dei professionisti ossia il regime dei minimi, ma [anche coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art. 13 della L.388 del 2000 purchè con volume d'affari inferiore ai 25.822,84];
  • [Le persone fisiche che nell'anno precedente a quello di presentazione hanno un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.000. (grazie P.)]
  • Le persone fisiche titolari di partita Iva che presentano la dichiarazione annuale entro la fine del mese di febbraio (grazie P.): vedere anche la nuova circolare dell’agenzia delle entrate numero 1 del 2011 a tal proposito
  • Dal prossimo anno saranno esonerati anche i soggetti che presentaranno la dichiarazione annuale Iva autonoma entro l’ultimo giorno del mese di febbraio perchè risultanti a credito (novità introdotta con la finanziaria 2010 che ha previsto l’esonero dalla comunicazione annuale dati iva annuale nel caso in cui si decida di presentare la dichiarazione annuale dati iva separata da Unico);

Saranno obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dei dati iva i titolari di partita iva sulla base dei dati iva dell’anno precedente coloro che hanno registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) oppure abbiano effettuato operazioni in regime di reverse charge.

Cosa va indicato nella comunicazione annuale dati iva 2011
Nella comunicazione andranno indicati tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno e quindi dalle risultante delle liquidazioni periodiche, eventuali conguagli, l’iva detratta nel corso del’anno in modo da determinare l’iva eventualmente dovuta o da utilizzare a credito o in compensazione nelle liquidazioni periodiche dei mesi successivi senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio del calcolo del pro rata definitivo mentre non si dovranno indicare le compensazioni iva effettuate nel corso dell’anno, l’iva a credito risultante dal periodo precedente, i rimborso infrannuali.

Quando e come presentare la comunicazione annuale dati iva 2011
La scadenza per la trasmissione telematica del modello per la comunicazione annuale dati IVA  è del 28 febbraio e può essere presnetate con le stesse modalità previste per la dichiarazione annuale dati iva ossua tramite Fisconline ed Entratel o direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (scelta consigliata). Essendo la scadenza della comunicazione annuale dati IVA perentoria dovrebbero essere comminate sanzioni amministrative o multe per l’omesso o il ritardo nella comunicazione da 258 a 2.065 euro.

Aggiornamento dopo il Pacchetto Vat 2010: vi consiglio di rivedere le operazioni da inserire nella comunicazione annuale Iva alla luce delle modifiche che hanno interessato l’identificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributo nei criteri di identificazione. Questo perchè alcune operazioni che precedentemente erano consideratoe non imponibili ora sono da considerarsi come fuori campo Iva e non rientreranno nel volume d’affari Iva. Parlo in particolare dei servizi legati alle prestazioni accessorie sui trasporti intracomunitari come lavorazioni e trasporto di merci e che ora proprio in virtù di questo non entreranno nella comunicazione.

Il nuovo modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via  telematica,  entro  il  mese  di  febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e occhio sempre al giorno di scadenza che laddove coincida con un giorno festivo slitta a quello lavorativo successivo. La presentazione telematica può avvenire:

  • direttamente a cura del contribuente
  • tramite intermediari abilitati.

La prova  della  presentazione  della  comunicazione  dati  IVA  è  data dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia  delle  Entrate  che  ne  conferma l’avvenuto ricevimento. Tale  attestazione  è  trasmessa  telematicamente  all’utente   che   ha effettuato l’invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dati suddetta.

Se non presento la comunicazione annuale dati iva o la presento in ritardo
Se non invio la comunicazione non sono soggetto a sanzioni: l’unica cosa è che in caso di omissione della comunicazione  o  dell’invio  della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione  amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Modello e Istruzioni sono disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate: laddove non riusciate a connettervi per intenso traffico, cosa che ora non accade quasi più devo dire potete scaricarli nella sezione moduli  e modello del sito dove trovate anche altre utility, schemi, tabelle utile per la vostra professione o per la gestione della vostra fiscalità familiare con l’accortezza di controllare sempre che siano aggiornati.
Modello comunicazione annuale dati Iva 2011
Istruzioni comunicazione annuale dati Iva 2011

In vista della dichiarazione dei redditi vi consiglio di visionare i seguenti articoli che abbiamo preparato per voi al fine di conoscere subito le novità di Unico e del 730.

Dichiarazione Iva annuale

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Tares la nuova Tarsu sui rifiuti o Tia dal 2013: guida al calcolo e al pagamento

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Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente  TARES o RES o tares fate voi gli appelattivi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la RES o tassa sui rifiuti e sui servizi o Tares
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi vinee introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmtne in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.

La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifuti  svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale  così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivmente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbracerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Chi deve pagare la Res, Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede,  a qualsiasi titolo deve versare tal eimposto seconod le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi  che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al  pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova tarsu o Tia o Res
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti seciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova Tarsu o TARES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il paramtro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARes o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:

  1. Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
  2. Inoltre dovremmo, come avvine anche ora come anche per l’ICI, il regolamente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitaizoni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res.

Da quando si applica la nuova Tares o nuova Tarsu
La nuova imposte sulla gestione esmaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento dellla Res  o nuova Tarsu, inq uanto ancora non sono disponibili i codici tributi  ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovenod poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento della Res avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali.

Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10

Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del  DL 201 del 2011 battezzato conme decreto salva  italia di monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti

DPR 138 del 1998 per quello che concerne i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali ad oggi in bozza

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Professionisti 2012 tutte le novità in sintesi

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Il 2012 è l’anno delle novità dei professionisti introdotte dalle manovre economiche di cui vi faccio una breve sintesi in forma di elenco per ripercorrere i punti salienti per i nuovi titolari di partita Iva dal nuovo regime dei minimi, alla liberalizzazione delle professioni per chi ha sempre desiderato aprire una farmacia o guidare un taxi e non l’ha mai potuto fare per via dell’eccessivo costi della licenza, all’abbattimento delle tariffe professionali che per alcuni sembra essere un dramma per altri non si sono mai osservate, ai tirocini professionali, deduzioni fiscali, casse di previdenza,

Nuovo regime dei minimi per i titolari di partita Iva
Prima tra tutte il nuovo regime dei minimi che prevede una tassazione ridotta al 5% (poi ci sono anche i contributi INPS da verssare quindi non cantate vittoria troppo presto) sull’irpef dovuta.

Regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e super semplificato
Semplificazione della deducibilità dei costi relativi al carburante che permettono di eliminare il noioso adempimento legato alla compilazione della scheda carburante che non ci crederete ma spesso ognuno compilava a modo suo mentre con il Dl 70 del 2011 viene prevista la deducibilità pena il pagamento del carburante con la carta di credito e quindi rispettando la tracciabilità della spesa. La novità la potete trovare nell’articolo dedicato al Decreto Sviluppo 2011.

Aumento dell’Iva al 23%
Altra novità che riguarda i professionisti dal punto di vista della fatturazione sono i due aumenti dell’Iva intervenuti con il Decreto Legge 138 del 2011 e il Decreto Legge 201 del 2011 che prevede l’aumento fino al 23% con tempistiche diverse e che potete approfondire nell’articolo dedicato da quando aumenta l’Iva.

Liberalizzazione delle professioni
Se avete sempre sognato di aprire una farmacia o di guidare un taxi questo è solo uno dei mestieri che dal 2012 potrete fare senza obbligo di richiedere la licenza ma solo consultando il comune dove volete lavorare in quanto con il decreto sulle liberalizzazioni, la manovra d’estate, Legge di stabilità e successivi, si è intervenuti su diverse materie per liberare l’accesso alle libere professioni, o almeno alcune tra quelle protette da licenze o albi di appartenenza. Anche per i negozianti e titolari di esercizi sarà possibile aprire i propri punti vendita quanti giorni preferiscono, per gli orari che desiderano essendo stata introdotta anche la liberalizzazione degli orari d’esercizio dei negozi.

Abolizione dei minimi tariffari
Tra i professionisti c’è chi dice che urla allo scandalo perchè vedrà il mercato degli onorari tendere al ribasso, chi invece non si farà influenzare, chi non li ha mai consultati e chi non li ha mai avuti perchè dipende dagli albi di appartenenza e da come si sono regolati. I commercialisti per esempio hanno avuto un tariffario di riferimento ma sappiamo che è dai parametri molto larghi e come detto scomparirà per cui via alle tariffe che meglio preferite ma soprattutto via alla libera concorrenza.

Obbligo di preventivo verbale e scritto se su richiesta del cliente
Questa previsione a mio modesto avviso non stupisce tanto perchè deve fissarsi un prezzo perchè solo gli incauti non lo chiedevano prima di uscire dalla parte di un avvocato o commercialista, ma perchè è come se sancisse l’esistenza daun punto di vista contrattuale tra i due. I rapporti ocn i clienti infatti spesso sono solo verbali per cui non è raro che un cliente non ti paghi o che che non ti denunci in caso di errore perchè in mano non ha niente. Pertanto ora i rapporti potrebbero essere maggiormente trasparenti e potrebbero rappresentare un elemento di tutela per entrambe le parti

Tirocinio professionale con obbligo formativo del dominus e congruo pagamento della prestazione
Il Decreto 138 del 2011 ha previsto che il tirocinio non debba essere superiore ai 18 mesi che sia adeguatamente remunerato sulla base dell’effettivo impegno profuso nell’apprendimento e sottolinerei in base alle ore spese all’interno dello studio che solitamente sono ampiamente sopra le 8 tradizionali. Inoltre per i dominus che sono soliti lasciare pacchi di fatture da passare per i praticanti e dedicarsi ad altro viene previsto anche l’obbligo formativo anche se come sappiamo in un rapporto tra due soggetti dove uno solo ha il potere contrattuale questa previsione non so quanto potrà essere realmente attuata.

Pubblicità per i professionisti
Dal 2012 sarà possibile anche farsi pubblicità, cosa non consentita purchè sia una pubblicità che corrisponda ai dettami basilari ossia che deve essere veritiera e rispettosa delle norme di buon costume. Da approfondire se sarà possibile quella comparativa ma sappiamo che ci muoviamo in un campo che non è il tributaria e quindi passerei la palla a voi lettori che operate nel campo.

Via alla scheda carburante
Ne ho visto compilate tante e sempre in modi diversi quando ho iniziato la professione; si perchè le schede carburanti date ai clienti solitamente tornavano con le scritte più assurde, in bianco, solo timbri senza indicazioni eccetera. Però ci ha pensato il Decreto Sviluppo che ha introdotto la possibilità di non perdere la deducibilità fiscale sui carburanti per gli autoveicoli strumentali laddove il pagamento sia effettuato con carta di credito o con strumento tracciabile.

Fatturazione elettronica
Altra piccola novità riguarda la fatturazione elettronica che passo dopo passo si sta perfezionando per arrivare un giorno a far scomparire la carta dalle scrivanie ed i fascicoli per lasciare spazio alla PEC o posta elettronica certificata e altro che trovate nell’articolo 10 del Decreto Legge 201 del 2011

Controllo degli estratti conto bancari da parte dell’agenzia delle entrate
In vero tale novità riguarda tutti ma anche i professionisti che devono sapere che se sono sfuggiti all’annosa questione sul aprire un conto corrente secondario rispetto a quello personale per svolgere la proria attività, non potranno sfuggire al controllo di tutte le movimentazioni finanziarie che li riguardano, in verità anche tutte le persone fisiche anche non professionisti o titolari di partita iva in quanto dal primo gennaio 2012 i flussi delle movimentazioni bancarie saranno comunque inviati dalle banche all’agenzia delle entrate indipendentemente dalle segnalazioni. Poi sarà l’agenzia delle entrate a estrarre i fortunati da controllare.

Le società tra professionisti
Nascono le STP o società  tra professionisti ossia insieme di professionisti che potranno finalmente riunirsi sotto forma di  Srl o Spa o anche società cooperative ed a cui potranno anche partecipare soci non professionisti aprendo di fatto il varco ad investitori privati di famosi studi professionali o altre forme di iniziative imprenditoriali e sempre nel rispetto da parte dei professionisti del codice deontologico che non deve lasciare campo aperto a quello del perseguimento dell’utile di bilancio.

Novità nelle casse previdenziali dei professionisti
Si va dalla vigilanza della Covip sulle Casse di previdenza dei professionisti alla disciplina di nuovi minimi contributivi che almeno nel caso dei commercialisti poteva essere del 10% (ora 11%) contro i minimi del 16-18% INPS, ma anche novità in campo amministrazione delle casse, contributi di solidarietà ed altro che trovate in via principale nel Decreto legge 201 del 2011.
Da sempre la Covip si è occupata dei fondi pensione ma ora si dedica alle casse nazionali di previdenza dei professionisti titolari di partita Iva anche con funzionare sul rispetto dei versamenti dei contributi previdenziali.

Chiusura delle partite Iva dormienti
Per finire vi dico che se invece siete in dirittura d’arrivo con la vostra attività o non avete mai svolto attività libero professionale dovrete provvedere alla chiusura delle partite Iva dormienti con una tassazione agevolata anche se forse, visto lo scarso successo della legge potrebbe essere introdotta nel nuovo decreto semplificazioni di febbraio 2012 anche una previsione che prevederebbe l’invio di comunicazioni da parte dell’agenzia delle entrate alle quali se non dovesse aversi risposta si procederebbe con la chiusura d’ufficio.

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Iva agevolata sulla ristrutturazione al 4% (prima casa) e sulla costruzione: benefici fiscali salvi

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Provate a leggere una sintesi della aliquota Iva agevolata del 4% per la costruzione o ristrutturazione della prima casa o seconde abitazioni anche alla luce dell’ultima risoluzione ministeriale sui benefici prima casa e dell’Iva agevolata  ristrutturazioni del 4% , e delle lavorazioni che solitamente vengono definite extracapitolato con il costruttore, a seconda delle esigenze di chi acquista.
Il contribuente ha apportato delle migliorie alla propria abitazione, ossia ha ristrutturato la propria prima casa concordando dall’istante direttamente con l’impresa costruttrice dell’Immobile, la quale li ha fatturati a sua volta direttamente all’acquirente dell’immobile.

Consulta i diversi casi di applicazione dell’Iva al 4%, al 10% o al 21%
Sintesi Guida al 4% – 10% – 21% in Edilizia

Quando si applica l’Iva agevolata del 4% sulla costruzione
L’agenzia delle entrata ha risposto che l’iva agevolata del 4% si applica  limitatamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)” così come definito dalla tabella A al punto 39 del Testo unico Iva.

Nella natura dell’agevolazione prima casa v’è l’elemento della novità connesso alla costruzione ex novo di un immobile con requisiti oggettivi e soggettivi sia in capo al soggetto richiedente l’agevolazione che in capo all’immobile oggetto di agevolazione fiscale e anche alla ristrutturazione della prima casa che è fuori dal beneficio dell’Iva agevolata al 4% se priva l’immobile di quei requisiti.

I lavori di ristrutturazione in questo caso sono stati commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento sono stati commissionati da un soggetto in possesso dei requisiti prima casa e fuori dal capitolato lavori e pertanto inquadrabili tra gli interventi di migliorie e non tra quegli elementi determinanti a rendere atto l’immobile al soddisfacimento del bisogno abitativo in capo al contribuente, presupposto questo su cui si fonda la previsione agevolativa fiscale e che anima anche l’applicazione dei benefici prima casa ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in caso di acquisto di prima casa.

Tuttavia l’agenzia delle entrate sembra recepire la vera finalità di questi interventi che seppur extracapitolato non modificano le condizioni oggettive dell’immobile non rendendolo di lusso e pertanto sembra tollerare interventi che seppur in fase di ultimazione dell’immobile e non previsti nel capitolato lavori sono finalizzati a migliorare le condizioni di abitabilità dell’immobile.

Questo per dire che seppur interventi resi in fase di ultimazione della costruzione ma extracapitolato e finalizzati a rendere il bene più gradevole (accorgimenti esterni, materiali di pregio, o semplicemente diversi) o confacente ad elementi soggettivi del contribuente entro i limiti oggettivi previsti dal legislatore sono consentiti dal fisco anche se resi al fine di ampliare oltre che ristrutturare la prima casa, ma sempre che il soggetto rispetti requisiti oggettivi e soggettivi delle agevolazioni prima casa.

Cosa sconta l’aliquota Iva del 4%
In linea di principio possiamo dire che l’Iva agevolata del 4% viene riconosciuta in quei casi dove il proprietario dell’immobile sarebbe inciso con un’Iva del 20% per l’acquisto dei materiali, invece il legislatore fiscale ha previsto per esempio nell’ambito della costruzione della prima casa e proprio sull’acquisto di beni e prodotti finiti, materie prime e semilavorate compresa la posa in opera ed i servizi accessori necesari a rendere utilizzabile il bene, si applica l’aliquota l’Iva del 4% che dovrete richiedere a chi ve li sta vendendo o altrimenti chiedere ulteriori spiegazioni.

Fabbricati costruiti secondo la Legge tupini n. 408 del 1949
In questi casi anche i contratti di appalto o di opera ma anche le materie prime, semilavorati e prodotti finiti sconteranno l’aliquota Iva del 4%  nel caso di proprietario avente i requisiti previsti per la prima casa altrimenti per le seconde case, sempre nel rispetto dei requisiti dell’immobile previsti dalla lege Tupini si potrà beneficiare comuqnue dell’aliquta Iva del 10%.

Inoltre potranno beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 4% anche le imprese e le cooperative di costruzioni o consorzi che costruiscono immobili per la rivendita sempre che rispettano i dettami della legge Tupini e sempre nell’ambiyto di contratti di appalto di opera e servizi e comprenssive anche di eventuale fornitura di beni e prodotti finiti o semilavorati.

Iva agevolata 4% sulla ristruturazione
Per quello che concerne la ristrutturazione invece potrete godere dell’aliquota agevolata limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purchè realizzati sempre nell’ambito di contratti di appalto o di opera di servizi diretti al superamento o eliminazione di barriere architettoniche per qualunque tipologia di immobili e compresivi di eventuali beni, matrie prime, prodotti finiti o semilavorati.

La tabella A) allegata al DPR 633 del 1972 infatti recita al punto 41-ter) che si applica l’aliquota Iva agevolata per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad   oggetto  la  realizzazione  delle  opere  direttamente  finalizzate  al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Se pensate di non rientrare nell’ambito dell’aliquota Iva gevolata del 4% potete vedere se rientrare nell’aliquota iva agevolata del 10% prevista sia per la costruzione sia per la manutenzione della casa, considerando che la spettanza delle agevolazoni fiscali dipende sia dallo status del proprietario, sia della tipologia di servizi sia dalla destinazione dell’immobile se prima o seconda casa.

Riferimenti:
RM 22 del 2011 AE

Articoli correlati e di approfondimetno dove troverete alcune risposte alle vostre domande:
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione


Manutenzione ordinaria e straordinaria

Guida benefici prima casa

Sintesi Guida al 4% – 10% – 21% in Edilizia

 

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Redditometro controlli dell’agenzia delle entrate ed evasione fiscale: l’esempio di un lettore e come difendersi

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Talvolta il redditometro come strumento di accertamento sintetico colpisce anche contribuenti che non hanno nulla a che fare con l’evasione fiscale e che per colpo del reddito impoinible ricostruito sono costrette a versare all’erario imposte ggiuntive che potrebbero essere non dovute. Continuo nella denuncia delle distorsioni provocate dal redditometro che miete vittime non solo tra i contribuenti disonesti che meritano di essere sanzionati ma anche tra chi sembra pagare regolarmente le tasse. Quanto riportato ne è un esempio sempre nell’assunto che le informazioni del lettore siano corrispondenti al vero. Avete avuto modo di leggere un precedente articolo dedicato a come difendersi dal redditmometro ed ora qui cerco di dare qualche ulteriore spunto per un’analisi.

Ricordando che l’agenzia delle entrate tra i vari strumenti che ha a disposizione per i controlli fiscali ha il redditometro e le sue 100 voci che prende in considerazione per il ricalcolo del reddito imponibile slegato da quanto dichiarato.
Vi presento una breve storia di un  lettore ed i guai che provoca il redditometro e le distorsioni nell’uso dello strumento accertativo più odiato e controverso d’Italia

Salve, sono un cittadino rovinato dallo stato.
La mia storia in breve… mio padre vende una casa di proprietà che aveva ricevuto in eredità, 160.000€ una parte di questi soldi li regala agli unici 2 figli (documentato con assegni sia vendita che i soldi ai figli) presi dalla stessa passione compriamo una (maledetta) barca 9,50mt del 89 costo 40.000€ in piu possiedo una alfa romeo td 1900 156 del 1999 e una casa di 78 mq in cui pago un mutui per averla di 400€ al mese …ora morale della favola….sapete quanto mi chiedono di reddito ? oltre 50.000€ ….mai visti in vita mia naturalmente oltre il mio fatturato..ora …io faccio il parrucchiere in un paese di 5000 abitanti nel sud sardegna dove ci son 8 parrucchieri ufficiali e non ci crederete quanti altri diciamo ufficiosi.

Lavoro da solo e riesco a fare 2500 ricevute fiscali (piene) non di pieghe. Calcolando che i giorni lavorativi son circa 250 e se non mi facessi mai ferie ne malattie,sta a significare che dovrei servire mediamente 8 persone al giorno ….calcolando il tempo che ci vuole per ogni persona ( donne) lavoro circa 10 ore …mi spiegano come c….accidenti potrei evadere??? è chiaro che una casa di 68 mq in un paese del sud sardegna nn possa da sola fare 34000€ di redito…vergogna….morale?? attività esistente da 2 generazioni chiusa ….grazie stato…un ultima cosa ….se veramente avessi evaso tutti questi soldi, mi spiegate dove c…..li ho messi?? ho dovuto vendere tutto x pagare il 2004/05/06- ora continuano per il 2007 e poi per chissa quanto tempo 4 anni di incubo dove io avrei evaso secondo i loro calcoli quasi 200.000€ heheheheh 400milioni delle vecchie lire…booooo auguri e dio ci salvi

L’ultima domanda che mi viene in mente è che ora che ha chiuso l’attività di cosa vive?

Caso numero 2: L’acquisto di casa con denaro contante su conto corrente
Vorrei cercare di entrare nel concreto e di essere breve. Poniamo il caso di un avviso di accertamento basato sul 4 comma dell’art. 38, che presume il sostenimento della spesa con redditi percepiti nell’anno o nei precedenti (eliminato il riferimento ai 4 precedenti..).
Io acquisto un immobile prima casa nell’anno 2011 per un 1000. Nello stesso anno ho dichiarato redditi per 10. Come elemento probatorio porto il mio estratto conto corrente che ammonta a 990.
Questo è un elemento sufficiente?
Oppure l’ente impositore vuole accertare l’origine di quella massa patrimoniale (990)? E se si, io che cosa dovrei spiegare? Io ho accumulato quei 990 nel corso di 30 anni di lavoro. Dovrei produrre le dichiarazioni dei redditi dei 30 anni precedenti?
Queste comunque non possono giustificare un ammontare di quel tipo (dovrò pur vivere nel tempo coi miei redditi).
Ma soprattutto, non esiste una sorta di prescrizione? Se io dimostro che il mio estratto conto bancario al 31/12/2006 era di 990 e da allora non ha subito movimentazione alcuna, posso addurre una qualsivoglia forma di prescrizione per l’accertamento? Non so se mi sono spiegato, ma semplicemente, spiegare all’agenzia che quella massa patrimoniale era in mio possesso (lo documento con l’estratto conto bancario) alla data in cui scatta la decadenza del potere impositivo dell’amministrazione e opporre così la loro impossibilità di chiedere elementi giustificativi che avrebbero dovuto richiedere con un altro tipo di accertamento (magari analitico) nei precedenti periodi d’imposta, quando erano ancora in tempo?

Sono uno studente universitario e praticante commercialista, sto scrivendo la mia tesi in diritto tributario e tra le varie cose mi sono imbattuto nel tema degli elementi probatori nel nuovo accertamento sintetico, spero potrete rispondermi (via mail anche!)

Vi ricordo che non solo le barche alimentano le voci del redditometro e che alcune “pesano” molto di più rispetto ad altre nel ricalcolo del reddito. Potete a tal fin leggere l’articolo dedicato proprio alle auto e Redditometro.

La risposta che posso fornire in tal caso è molto simile a quella che darei in caso di accertamento da redditometro attivato dal possesso di un’autovettura che a mio parere al pari delle imbarcazioni genera una reddito presunto eccessivamente elevato e incongruo rispetto alle reali spese sostenute per l’acquisto, la gestione e la manutenzione anche maniacale del mezzo.

A tal fine prima di tutto vorrei chiederle se è ancora in tempo per presentare ricorso o appello o se ha già dovuto chiudere la sua attività. Se così non fosse può scrivermi e vediamo se posso darle qualche spunto. Ritengo che negli accertamenti vi siano talvolta diversi punti su cui concentrarsi per presentare ricorso avverso le conclusioni automatiche a cui arriva l’agenzia delle entrate per il tramite dell’accertamento sintetico ex art.38 del DPR 600 che ricordiamo ricostruisce il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In tal senso avrete la possibilità di leggere l’articolo dedicato a come difendersi dal redditometro in cui sono riportati solo alcuni degli spunti che vi pemretteranno di verificare se le pretese dell’agenzia delle entrate sono fondate o possono essere ridimensionate, come spesso accade, dagli elementi portati come prova dal contribuente rispetti agli effettivi costi sostenuti per l’acquisto, la gestione oridnaria e stroardinaria del bene che portano ad attenuare le pretese dell’agenzia che con questi mezzi automatici arriva a definire redditi presunti talvolta inauditi rispetto all’effettivo esborso che dal loro possesso discendono.

Ci sono inolte diversi punti su cui pogiare l’attenzione per difendersi sia per smontare in valore il reddito ricostruito, sia per sottolineare alcuni elmeneti giuridici che renderebbero l’atto annuallabile per vizi giuridici.

Allo stato attuale il redditometro, con tutti gli strumenti ad oggi messi in campo dal governo Monti vuoi con lo spesometro (di Tremonti in verità e che forse dovrebbe essere abolito con il decreto sulla semplificazione fiscale), vuoi con l’inasprimento delle sanzioni contro la lotta all’evasione fiscale, vuoi con la limitazione all’uso del contante, alla comunicazione dei dati degli estratti conto bancari all’agenzia delle entrate per monitare le transazioni, anche con il nuovo decreto sulla semplificazione fiscale sembrerebbe ridondante e potrebbe non costituire più quello strumento indispensabile per scovare i veri evsaori ma potrebbe anzi esporre l’agenzia delle entrate al contenzioso tributario.

Commento commento da parte di un lettore:
Per ora quello che ho trovato io, di più plausibile possibile, è la risposta di un funzionario dell’agenzia delle entrate ad un telefisco 2011 : “le modalità attraverso cui si riterrà assolto l’onere della prova gravante sul contribuente, saranno valutate volte per volta in ragione della fattispecie concreta. Ovviamente non potrà considerarsi sufficiente l’astratta riferibilità della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti” che per me, tradotto, vuol dire tutto e niente…nel senso che bisognerebbe allora fare un prospetto in grado di documentare non tanto il reddito dichiarato quanto il reddito risparmiato.. (è impensabile per una persona fisica…ragionando per assurdo, una persona dovrebbe tenere gli scontrini della spesa, che comunque non valgono niente perchè non hanno un’indicazione univoca di chi è il pagatore, oppure dovrebbe pagare sempre ed esclusivamente con mezzi tracciabili, che è altrettanto impensabile. E se anche così facesse, resterebbe la discrezionalità dell’ente accertatore nell’essere “soddisfatto” dalla ricostruzione, potrebbe cioè , in base a suoi coefficienti/calcoli, presumere che io abbia nascosto alcune spese volontariamente, per far diminuire lsua pretesa contestando i suoi coefficienti )

Commento commento da parte di un lettore:
In un altro telefisco che avevo trovato era piuttosto restrittivo invece, dicendo che si chiede di a provare la fonte reddituale con cui si è sostenuto la spesa e in questo senso il mero utilizzo di contante dal c/c non ha valore se quel c/c non è sempre stato alimentato con redditi dichiarati e ricostruibili. In questo senso avevo fatto la domanda sulla prescrizione.. perchè io come faccio a ricostruire una massa che si è originata in una vita? Dall’altra parte, parlando anche con alcuni più o meno autorevoli esponenti della dottrina, si ragionava sullo scopo di uno strumento come questo, che è proprio quello, in sostanza, di recuperare a tassazione redditi non dichiarati negli anni passati e venuti alla luce solo nel momento della spesa. Da quel che ho capito, tirando le somme, è che il fisco ha un orientamento assai restrittivo e solo il formarsi (nel tempo) di una prassi giurisprudenziale consolidata potrà farci dare delle risposte abbastanza “certe” (posto che nel diritto di certo non c’è mai nulla!!)

Il problema resta lo stesso: l’onere della prova a carico del contribuente