Detrazione spese fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia, massoterapia e simili 2022 2023

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massaggio al corpoSpesso mi arrivano domande sulla detrazione di spese mediche per fisioterapia di ogni genere e soprattutto con i nomi più strani (per un dottore commercialista come me) e quindi forse è meglio che vi dico quali sono le detrazioni previste con alcuni strumenti per capire dove trovare la risposta precisa se avete qualche dubbio su alcune tipologie di fisioterapia meno conosciute.

La detrazione delle spese di fisioterapia nel 730 

Questo fermo restando la guida alla detrazione fiscale delle spese mediche dove trovate i concetti principali e anche gli strumenti che vi saranno utili per identificare se una spesa piuttosto che un’altra gode dell’agevolazione fiscale in capo, lo ricordiamo se fosse necessario, al soggetto che sostiene il costo (anche se la detrazione fiscale vale per i soggetti che sono a carico del soggetto che paga).

Quali prestazioni mediche o interventi danno diritto alla detrazione fiscale Irpef

Per individuare quelle che sono deducibili relative alla terapia della riabilitazione dovete far riferimento a mio avviso in primis a quali godono dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del DPR 633 del 1972 che individuale queste nelle prestazioni  di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle
professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da, a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo, b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

Il DM del 29 marzo 2001 per cui ci viene in soccorso per identificarne altre andando più in profondità e grazie anche alle pronunce da parte dell’agenzia delle entrate in merito possiamo stilare un elenco delle attività di fisioterapia e della riabilitazione che danno diritto alla detrazione fiscale per fisioterapia.

Premessa

Sicuramente c’è da chiarire che questo vale la detrazione fiscale ai fini Irpef tanto per le spese sostenute in Italia sia per le spese sostenute all’estero a patto che il soggetto che le svolge lo fa attraverso titoli riconosciuti e non nell’ambito di un esercizio illegale dell’attività. Nell’articolo 3 del citato Decreto  troverete che le seguenti prestazioni godono dell’esenzione Iva e attribuiscono la detraibilità del costo:

  • podologo
  • fisioterapista
  • logopedista
  • ortottista
  • assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale.

Bisogna inoltre fare una precisazione tra il “terapista della riabilitazione” dal “fisioterapista” in quanto su questo punto l’articolo 1 del Decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000 ha equiparato le figure purché sempre siano titoli conseguiti secondo le normative comunitarie recepite anche negli ordinamenti nazionali. A tal proposito l’articolo 4 della Legge 42 del 1999 ed il DM 27 luglio 2000, n. 840300 vi aiuta ad individuare i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista per cui conseguentemente ad individuare le pratiche che danno il beneficio dell’agevolazione fiscale al soggetto che se ne carica le spese. Per cui troverete anche attività del terapista della riabilitazione, logopedista, massofisioterapista e massaggiatore, ortottista, podologo e idroterapista.

Per paramedici diversi dai “terapisti della riabilitazione” e dagli infermieri si intendono quei paramedici che svolgono le attività di ottico; igienista dentale; ostetrica; dietista; audioprotesista; assistente odontoiatrico; chiropratico. In questa categoria confluiscono anche i soggetti che hanno dichiarato di svolgere “altre attività sanitarie ed arti ausiliarie” ed “altre attività”.

Tra le spese sanitarie sono comprese le spese di assistenza specifica relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Queste spese sono detraibili quando si tratta di prestazioni rese a soggetti non disabili (rigo E1 del mod. 730) e deducibili se prestate a soggetti riconosciuti disabili in base alla legge 104 del 1992 (rigo E25 del mod. 730).

I chiarimenti dall’agenzia delle entrate per la Detrazione sulla Massoterapia

Domanda

Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un masso fisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.

Risposta al quesito

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre  2012,  n.  96/E, sentito  il  Ministero  della  salute,  ha  precisato  che  il  diploma   di masso fisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il  17  marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio  della professione   sanitaria   di   fisioterapista,   ai   fini    dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori  di  tale titolo rientrano tra gli esercenti le  professioni  sanitarie  elencate  nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime  di  esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.

Riguardo alla  detrazione  ai  fini  dell’IRPEF,  la  scrivente,  sempre tenendo conto di  precisazioni  fornite  dal  Ministero  della  salute,  con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni  rese  dal  fisioterapista,   al   pari   delle   altre   figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo  2001,  sono  ammesse  alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del  TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. In base ai chiarimenti sopra  forniti,  considerata  l’equipollenza  del diploma di  massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo  1999,  al  titolo  universitario  abilitante  all’esercizio  della professione  sanitaria  di  fisioterapista,  la  scrivente  ritiene  che  le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso  del  suddetto  diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi  dell’articolo  15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica. Ai  fini  della  detrazione,  nel  documento   di   certificazione   del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di masso fisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa

1. Ai sensi dell’art. 10, n.  18,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 36, comma  9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall’imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti  una  professione  sanitaria  o  un’arte  ausiliaria  delle professioni sanitarie indicate all’art. 99  del  testo  unico  delle  leggi sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e successive modificazioni, da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni  elencate nel decreto  ministeriale  29  marzo  2001  che  eseguono  una  prestazione sanitaria  prevista  dai  decreti  ministeriali   di   individuazione   dei rispettivi profili.

2. Sono esenti dall’imposta sul valore  aggiunto  le  prestazioni  rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano  una  delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui  al  comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell’Unione  europea,  nonché  in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e  riconosciuti  ai  fini dell’esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n.  752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Contestualmente è abrogato il 1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto  con  il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994. Circolare aprile 2015

Mesoterapia ed ozonoterapia

Se i trattamenti sono effettuati da personale medico abilitato possono fruire della detrazione semprechè siano prescritti dal medico che deve indicare una patologia.

Haloterapia o Grotte di sale

Al momento essendo fattispecie atipiche talvolta non codificate o individuate dal Ministero della Salute al momento non sono detraibili nel 730.

Non sono d’accordo invece con tanto asserito dall’agenzia delle entrate in merito ai servizi svolti dalla pedagogista in quanto seppur non immediatamente riconducibile ad un professione svolta da un medico mira a  combattere un disagio che spesso è emotivo per cui in tal modo dovrebbe essere ricondotto al trattamento svolto da uno psicologo. Invece per l’agenzia delle entrate, essendo la professione disciplinata da una laurea equipollente a quella in Scienze dell’Educazione L/19 non è detraibile….che ci dobbiamo fare? Al solito non ci fa una bella figura.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia
Documenti
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
Esami di laboratorio – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal – – centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale- Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.
Indagini di diagnosi prenatale
Dialisi e trasfusioni
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni
Sedute di logoterapia
anestesia epidurale
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.
Cure termali – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale- Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001 – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.- Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Spese di assistenza specifica sostenute per:- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. – Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo
Prestazioni di massoterapia – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria- Prescrizione medica che ne attesti la finalità  sanitaria
Dermo pigmentazione – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista – Prescrizione medica – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all’uopo autorizzato

Non serve sempre la prescrizione medica

Consiglio sempre di farsi  fare la prescrizione, anche se non serve sempre la prescrizione del medico curante di base per la detrazione spese di fisioterapia, in quanto la circolare n. 19 del  2012 ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. A tal fine ho scritto un articolo dedicato alla detrazione delle spese mediche senza prescrizione

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/calcolo-detrazione-spese-mediche-rimborso-assicurazioni-sanitarie-calcolo/26814/

Prescrizione medica

Per questa tipologia di prestazione sanitaria non serve la prescrizione medica ai fini dello sfruttamento dell’agevolazione fiscale.

Se le spese sono rimborsate, la detrazione non è ammessa, salvo che il rimborso avvenga per effetto di assicurazioni non detraibili (rileva la detraibilità per legge del premio, anche se per errore non fu detratto).

Gli importi spettanti sono quindi rilevati dalle ricevute di pagamento (fatture, ricevute o scontrini parlanti) oppure si possono desumere dalla certificazione unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro, qualora il contribuente chieda a quest’ultimo di tenerne conto nel calcolo dell’imposta risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno. In dichiarazione vanno infatti indicati anche gli importi delle spese sanitarie indicate nella sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della CU con il codice 1.

Se l’importo totale è superiore a 15.493,71 euro, è possibile detrarre quattro quote annuali costanti, ma la scelta è irreversibile.

Spese mediche generiche

Per l’acquisto di medicinali va fatta attenzione alla descrizione riportata sul documento commerciale o scontrino: i prodotti fitoterapici rientrano nella detrazione, ad esempio, solo se sono qualificati nel documento con la natura di “medicinali”.

Se il medicinale è acquistato all’estero, va prodotta idonea documentazione che indichi natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Detraibili pure l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, per i quali occorre documentare che il prodotto abbia la marcatura CE.

Gli esempi più comuni sono le lenti e relativa montatura, gli apparecchi acustici, per aerosol, lenti a contatto e relativa soluzione e prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, tutori e stampelle, materassi ortopedici e antidecubito).

Le mascherine protettive sono detraibili solo se sono classificate, in base alla tipologia, quali dispositivi medici dai provvedimenti del ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura Ce (che comprende anche la conformità alla normativa europea ovvero alle norme europee).

Tra le prestazioni sanitarie rientrano quelle rese da medici generici, comprese visite e cure di medicina omeopatica, nonché i certificati per uso sportivo, per rilascio o rinnovo della patente, e per pratiche assicurative e legali. Ammessa inoltre la detrazione per esami e diagnostica di laboratorio, radiografie, Tac, ecografie, endoscopie, elettrocardiogramma, risonanze e simili.

Spese specialistiche e chirurgiche

La casistica è assai articolata, e comprende le prestazioni rese da medici specialisti, indagini di diagnosi prenatale (compresa amniocentesi e villocentesi), inseminazione artificiale e crioconservazione di ovociti ed embrioni ed anestesia epidurale. Detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni del fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista e podologo, purché dalla fattura risulti la qualifica professionale.

Per particolari trattamenti (mesoterapia ed ozonoterapia) è richiesta una prescrizione medica, che ne attesti la finalità terapeutica; per la chiropratica, oltre alla prescrizione, è richiesto che siano effettuate in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici, compresa la degenza ospedaliera (escludendo le maggiorazioni per servizi di confort e per ospitalità dei parenti).

Spese di assistenza specifica

Sono le spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da personale che ha la qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza della persona, ovvero rese da educatori professionali o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale. Per i disabili sono deducibili.

Spese veterinarie

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni del medico veterinario, per i medicinali (per i quali non è necessario conservare la prescrizione) e per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie, in relazione ad animali detenuti legalmente per compagnia o per pratica sportiva.

Il limite di detrazione è, per il 2020, di 500 euro (saliranno a 550 nel 2021), cui applicare la franchigia di 129,11 euro

Altre spese per prestazioni mediche e per dispositivi medici sono detraibili?

Potete approfondire anche l’argomento vedendo quali sono tutte le altre spese mediche deducibili.

Agevolazioni fiscali persone disabili

Vi segnalo l’articolo dedicato alla detrazione fiscale per le persone disabili nel 730

Prescrizione medica

Potete poi approfondire ulteriormente l’argomento leggendo l’articolo dedicato a quando serve la prescrizione medica per la detrazione fiscale delle spese

Celiachia

La novità per il 2018 è l’introduzione della detrazione fiscale sugli Alimenti per celiaci ai fini Irpef nella misura del 19%. Nel seguito la guida gratuita  che vi spiega come prenderla e come risparmiare sulle tasse

Detrazioni fiscali per i soggetti celiachi

Detrazione fiscale occhiali da vista

Detrazione spesa sanitaria: come funziona e quali novità in vista

Spese sanitarie non detraibili

Detrazione Fiscale OZONO terapia

Logopedista

Potete anche consultare il nuovo articolo dedicato alla detrazione delle spese sostenute per la logopedia

Detrazione Logopedista qui potete trovare quando è possibile, come sfruttare la detrazione fiscale, quanto si risparmia anche con l’ausilio di un file gratuito dove simulare il calcolo effettivo della detrazione IRPEF e del Risparmio fiscale.

13 Commenti

  1. Salve, vorrei porre un quesito: è possibile portare in detrazione una spesa per MASSOTERAPIA, a prescindere dal titolo del soggetto operante, se nel centro in cui viene fornita la prestazione, c’è almeno un direttore sanitario? O il soggetto stesso che esegue la prestazione deve necessariamente avere un titolo sanitario?

    Grazie in anticipo per la risposta.

  2. buongiorno
    sono laureata in scienze motorie dal 2002; posso svolgere attività di terapista della riabilitazione?
    inoltre sono laureata da un anno in fisioterapia in spagna con attestazione definitiva di laurea rilasciata dall’università spagnola
    putroppo la burocrazia italiana non mi ha ancora rilasciato il documento di riconoscimento del titolo in italia, nè mi ha inviato alcuna comunicazione, nonostante abbia già presentato da diversi mesi al ministero della sanità tutta la doicumentazione necessaria; posso operare come fisioterapista?
    ringrazio per l’attenzione

  3. Le spese sostenute per il massofisioterapista diplomato nel 2011 sono detraibili?
    Perché si specifica sempre che il diploma conseguito prima del 1999 è equipollente a titolo universitario e quindi non c’è bisogno di richiesta del medico.
    Tutti gli altri che si sono diplomati dopo tale data? La loro prestazione si può scaricare?
    Grazie

  4. Buongiorno sono un massofisioterapista con diploma triennale post 99. Ho iniziato il percorso di studio nel 2009 quando ancora sul sito del ministero della salute la professione del massofisioterapista compariva nell’elenco delle professioni sanitarie come professione sanitaria in vigore da norme vigenti. Ora vorrei capire in che modo mi devo comportare, in presenza di prescrizione da parte del medico bisogna applicare o no l’IVA e inoltre le spese sempre in possesso di prescrizione medica il paziente può portarle in detrazione? Grazie

  5. Buongiorno,
    Volevo sapere se le spese fisioterapiche pagate privatamente presso un centro di fisioterapia sostenute per il recupero di un disabile invalido al 100%sono totalmente deducibili o lo sono solo in parte.
    grazie e saluti

  6. Buonasera,
    Ho due fatture per massoterapia effettuate presso il centro di fisioterapia Fanfani. In passato il CAF me le ha accettate con la prescrizione del mio medico di base. In questa occasione però ho solo la prescrizione fatta di un ortopedico privato (libero professionista). Vorrei sapere se questa prescrizione é valita come quella del medico di base. Il mio medico di base dice che devo fare una visita con un ortopedico del USL per avere una prescrizione valida ai fini del 730. Grazie per l’aiuto.

  7. Buongiorno vorrei sapere se è obbligatorio avere la prescrizione del medico per le prestazioni sanitarie effettuate presso uno studio che svolge attivita’ di fisioterapia?
    Grazie

  8. Buongiorno, nella risoluzione 96 della circolare 19 del 2012 si parla dio massofisioterapista e non di massaggiatore capo bagnino. Le due figure sono differenti. Nelle mie ricerche sul web ho trovato solo un articolo su fiscooggi.it che parla dell’ampliamento delle esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie ma sinceramente non ho capito se tali prestazioni effettuate da MCB sono riconosciute come sanitarie a livello fiscale. Potete aiutarmi a capire?

  9. Legga la risoluzione 96 e la circolare 19 del 2012 che farebbe equivalere le prestazioni in questione a quelle sanitarie per cui dietro prestazione potrebbero essere detratte. Veda se anche lei la pensa così o il caf ha una illuminazione?

  10. La domanda da porre al Caf era perché non accettate questa tipologia di spesa? Mi fa vedere l’elenco delle prestazioni sanitarie? Ora provo a fare una veloce ricerca giurisprudenziale e le faccio sapere se trovo qualcosa

  11. Buongiorno,
    volevo sapere se è possibile detrarre in dichiarazione dei redditi la spesa del massoterapista con attestato di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici classificato dal ministero della salute nelle ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE del Regio Decreto del 31 Maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Purtroppo non riesco a trovare nulla… Però mi hanno detto che con la prescrizione medica è detraibile. Comunque il caf non mi accetta tale spesa. ha percaso qualche riferimento normativo da poter consegnare al caf?
    Grazie

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