Tassazione Fondo Pensione Estero: Come evitare la doppia imposizione fiscale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Fondo pensione estero tassazione credito imposte tasseVediamo come ridurre il carico fiscale o la tassazione per coloro che hanno sottoscritto fondi pensioni all’estero e si trovano a dover fronteggiare l’analisi sulla possibile doppia tassazione rispetto al paese dove sono percepiti e quello di residenza del contribuente/pensionato sempre al fine di fornirvi dei chiarimenti o risposte alle domande che arrivino all’indirizzo di posta elettronica del sito.

Pensionato residente in Italia e titolare di un fondo pensione in USA

Un soggetto italiano, pensionato e residente in Italia, è titolare negli USA di un fondo pensione contratto quando era residente negli Stati Uniti. Al momento dello smobilizzo, che avverrà in un’unica soluzione, il fondo sarà regolarmente tassato negli USA.

Risposta ad un lettore

Analizziamo se tale operazione darà luogo ad un presupposto impositivo in Italia e, in caso di risposta affermativa, se sarà possibile recuperare le imposte versate negli USA nel momento in cui il fondo viene smobilizzato.

Per quanto riguarda il trattamento da accordare alle prestazioni di un fondo pensione estero, si deve fare riferimento a quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Al riguardo, secondo la Convenzione Italia – USA (articoli 15 e 18), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (USA). Se l’attività è svolta in tale ultimo Stato, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (USA).

Ulteriormente, nel caso in cui, come quello di specie, l’indennità venga corrisposta al momento dello smobilizzo in un’unica soluzione, secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 40/E del 17 febbraio 2009) andrebbe qualificata come “remunerazione finale per l’attività svolta”, e dovrebbe sussistere la potestà impositiva concorrente sia dello Stato di residenza del percettore (Italia) che degli USA, con il riconoscimento, però, in Italia del credito per le imposte pagate all’estero (USA).

Discorso diverso invece se il fondo fosse sottoscritto in altri paesi, dai diversi regimi fiscali….ma questa è un’altra storia…

Se volete segnalare casi analoghi o avete domande da porre potete farlo l’indirizzo di posta presente nel sito

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