Tassazione rendite finanziarie per titoli, fondi pensione, azioni, e simili

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La nuova tassazione fiscale delle rendite finanziarie di azioni, obbligazioni, bond, fondi pensione, dividendi, conti di deposito, conti correnti, pronti contro termine, depositi e altri strumenti finanziari cambia ed in molti casi da luglio 2014 ha subito un generale incremento di aliquota e qui vediamo quando scatta, quanto vale e come evitare gli strumenti più costosi in termini fiscali.

Se nel 2011 avevate assistito all’aumento della tassazione su molti strumenti finanziari passando dal 12,50% al 20%, dal 2014 sono state nuovamente incrementate al 26% eccetto alcuni casi che vedremo nel seguito ed introdotto dal Decreto Legge n. 66/2014 e più precisamente agli articoli 3 e 4.

Novità dal primo luglio 2014 in sintesi

In estrema sintesi la tassazione sugli strumenti finanziari viene aumentata dal 20% al 26%, eccetto per i titoli di stato emessi da Stati Sovrani rientranti nella White list che potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva ridotta sempre al 12,5%. Effettivamente l’aumento del prelievo sarà a partire dal primo luglio 2014 e comprenderà anche gli interessi sui conti correnti e depositi postali, con l’esclusione dei titoli di stato. Inoltre le banche dovranno pagare la tassa sulla rivalutazione delle quote di Bankitalia in un’unica soluzione entro il 30 giugno prossimo venturo.

Nel seguito la tabella con le aliquote delle tassazione delle rendite finanziarie:

Aliquota al 26%

Aliquota al 12,5%

  • Obbligazione e altri titoli di Stato;
  • Obbligazioni e titoli di Stato di paesi che rientrano nella white list;
  • Titoli di risparmio dell’economia meridionale;

Aliquota dell’1,375%

  • Tassazione applicata sugli utili corrisposti da società residenti in Stati UE o Spazio economico Europeo purchè inclusi nella white list

Con la Nuova Legge Delega per la Riforma Fiscale 2011 infatti parte quella che potremmo chiamare come una cedolare secca sulle rendite finanziarie in luogo delle attuali tasse al 12,50% o al 27,5%. L’intento è proprio quello di incrementare la tassazione sul trading dei mercati azionari con particolare attenzione a quelli di natura speculativa.

Cosa sono i redditi di capitali di cui all’articolo 44 del Tuir

Per redditi di capitale si intendono in sintesi tutti i frutti generati dall’impiego di capitale delle persone fisiche (e non da parte di società) per cui potremmo avere:

  • gli interessi ed i proventi in generale derivanti dal possesso di obbligazioni e titolo similari
  • gli utili derivanti dagli associati in partecipazione e dal  possesso di partecipazioni in soggetti Ires
  • Interessi su conti correnti, conti di deposito, mutui, titoli garantiti, pronti contro termine, riporti
  • le cedole derivanti da rendite perpetue, assicurazioni sulla vita o capitalizzate
  • redditi derivanti da prestazioni pensionistiche e vitalizi erogati periodicamente

Cosa sono le Rendite Finanziarie

Le rendite finanziare sono tutti i proventi e gli interessi (attivi e passivi) che un prodotto finanziario può generare al momento della sottoscrizione, alla chiusura dell’anno di imposta o al momento del realizzo da parte delle persone fisiche, società di persone, ditte individuali, società di capitali ecc, per semplificare sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Possono consistere a titolo di esempio, in azioni o  titoli di Stato, depositi di conto corrente, Bot, obbligazioni, mutui, riporti e contro termine e anche semplici impieghi di capitali diversi però dall’acquisto di partecipazioni al capitale di rischio di imprese. Rientreranno altresì i proventi ed interessi derivanti dal possesso di obbligazioni, strumenti finanziari, certificati azionari di massa, possesso di partecipazioni non qualificate (resta invariato l’articolo relativo alla tassazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni qualificate che ricordiamo fanno riferimento alla percentuale di possesso rispetto al capitale sociale), mutui, depositi su conti correnti e dagli stessi conti correnti bancari.

Utili da partecipazioni

Vi anticipo, anche se sarà oggetto di specifico articolo, che la tassazione degli utili da partecipazioni qualificate in società soggette ad Ires concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% (58,14% dal primo gennaio 2017) del dividendo erogato (che poi sarà soggetto agli scaglioni di reddito Irpef) mentre nel caso di partecipazioni non qualificate si  applicherà la tassazione del 20% a titolo definitivo sul 100% del dividendo erogato. Leggete comunque la guida alla tassazione dei dividendi per i necessari approfondimenti, essendoci tante fattispecie che potrebbero modificarne il trattamento generale.

Casi di esenzione

Vi sono una serie di casi di esenzione dall’indicazione del reddito di capitale nel 730 in quanto esenti per natura oppure soggetti a ritenuta a titolo di imposta o soggetti ad imposta sostitutiva.

Se siete un impresa soggetta ad Ires e siete capitati nell’articolo vi ricordo che per voi non valgono queste regole in quanto i proventi concorreranno alla generazione del reddito imponibile ai fini Ires eccetto i casi di esenzione.

Nuova tassazione al 26 per cento

La nuova tassazione al 26 per cento si applicherà agli interessi e altri proventi di natura finanziaria sui conti correnti, depositi di conto corrente, o anche mutui come anche da titoli obbligazionari, obbligazioni e titoli similari, dagli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa, rendite perpetue e prestazioni annue perpetue, compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia, utili derivanti da partecipazioni societarie e anche le plusvalenze (limitatamene a quelle qualificate)  o da associazioni in partecipazione, proventi da fondi comuni di investimento, da contratti di riporti e pronti contro termine su titoli e valute, da polizze vita o contratti di capitalizzazione, da prestazioni pensionistiche complementari e dalle rendite vitalizie con funzione previdenziale, da trust (beneficiari), o anche sulle plusvalenze dalla cessione o dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e di quote di OICR, da x strumenti finanziari, valute, metalli preziosi, o merci, altre plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale o mediante cessione o rimborso di crediti pecuniari o strumenti finanziari.

Attuale Tassazione presente nel Mercato Finanziario

Attualmente abbiamo due tipologie o grandi insiemi di tassazione delle rendite finanziarie al momento della vendita o anche a titolo di interessi attivi che ci vengono accreditati annualmente sul conto corrente per il solo fatto di mantenere liquidità sul conto corrente bancario.

Rendite Finanziarie tassate al 12,50%

Attualmente le rendite che prevedono il pagamento del 12,50% a titolo di tasse sono sulle plusvalenze generate sulle cessioni di obbligazioni oppure sulle cessioni di BOT o titoli pronti contro termine. Stesso trattamento è previsto per le plusvalenze da cessione di azioni di società quotate su mercati  o le quote di fondi indicizzati quotati (armonizzati e non) o i fondi comuni di investimenti Italiano. Oltre a queste restano tassate al 12,50%, come chiarito anche dall’ultima circolare 2012 dell’agenzia delle entrate sull’argomento, i titoli emessi, oltre che dallo Stato, anche dalle Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e Regioni.

Tassazione altresì del 12,50% dei titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Anche i titoli di risparmio emessi per l’economia Meridionale di cui all’articolo 8 del DL 70 del 2011 saranno soggetti ad aliquota del 12,5%.

Tassazione Titoli di Stato, BOT, BTP, BOC e simili

Cambia la tassazione delle obbligazioni o bond in quanto precedentemente quelle con durata inferiore ai 18 mesi erano tassate al 27% mentre ora scendono al 20% mentre i bond con durata superiore ai 18 mesi passano dal 12,50% al 20%. Tuttavia quelli emessi da amministrazioni pubbliche come per esempio titoli di Stato, BTP o buoni tesoro pluriennali, buoni postali fruttiferi, BOT o buoni ordinari del tesoro, BOC o buoni ordinari comunali o anche semplicemente prestiti obbligazionari emessi da amministrazioni pubbliche continuano a scontare l’aliquota più bassa del 12,50% e per i titoli emessi da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni  secondo il Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996.

Con la riforma della tassazione fiscale sulle rendite finanziarie introdotta dal 2012 i prodotti finanziari che continuano ad essere soggetti ad una tassazione contenuta del 12,50%  sono quelli relativi a titoli di stato rappresentativi del debito pubblico dello Stato emittente, sia Italiano sia Estero semprechè non appartenenti a paesi a fiscalità privilegiata. Oltre a queste tipologie abbiamo anche i buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane S.p.A., BOT e BTP ed i buoni fruttiferi postali. Lo stesso accade per fondi comuni di investimenti che se sono costituiti o se investono parte delle loro quote in uno degli strumenti sopra indicati dovranno essere tassati con aliquota ridotta del 12,50% limitatamente a tale quota, la restante parte dovrà essere soggetta ad altra tassazione. Potete approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo dedicato alla tassazione dei titoli di stato del debito pubblico.

La tassazione sugli interessi di conto corrente o conto deposito ossia sulle somme tenute sul conto corrente bancario e postale e sui conti di deposito scende dal 27% al 20%. Cambia però l’imposta di bollo sui conti di deposito.
Lo stesso vale anche per i certificati di deposito la cui tassazione era anche questa fissata nella misura iniziale ante 2011 del 27% e che a seguito della riforma della tassazione delle rendite scende al 20%.

Tassazione dei fondi comuni di investimento

La tassazione deo fondi comuni di investimento sia mobiliare sia immobiliare subiranno una tassazione del 20% in luogo dell’originaria del 12,50% anche sesi deve sempre tenere a mente che qualora all’internod ella composizione del fondo vi siano strumenti finanziari che scontano aliquota ridotta, anche all’interno del fondo continueranno ad essere tassati con aliquota del 12,50% limitatamente a quella quota ed il discorso vale sia per la plusvalenza sia per il dividendo o cedola da questi eventualmente staccate periodicamente.

Tassazione al 20% per i Fondi Pensione e Pronti contro Termine

Anche i fondi pensione o le rendite vitalizie dovrebbero subire una tassazione fiscale del 20% come anche i pronti contro termine invece salgono dal 12,50% al 20% dal primo gennaio 2012. Leggere anche l’articolo dedicato alla tassazione dei fondi comune di investimento mobiliare ed immobiliare.

Per le obbligazioni emesse all’estero la tassazione non è quella italiana ma estera.

Rendite Finanziarie con imposte al 26%

Le più classiche sono le imposte che paghiamo sulla gli interessi attivi sui depositi di conto corrente di cui possiamo vedere l’evidenza della trattenuta sull’estratto di conto corrente bancario applicate nella misura del 26%. La stessa tassazione la subiamo anche sui certificati di deposito o anche sugli interessi maturati sulle obbligazioni.

Come sono tassate le azioni e le partecipazioni azionarie al capitale sociale

La tassazione fiscale delle azioni quotate nei mercati regolamentati detenute da persone fisiche originariamente fissata al 12,50% sale al 26% dall’enterite in vigore del DL 66 del 2014  questo vale sia per le plusvalenze originate a seguito della vendita sia al momento dello stacco del dividendo.

E se investissi in una Polizza Vita quale sarebbe la tassazione fiscale

L’italiano per sua natura investe in titoli di stato, obbligazioni o in polizze vite: queste ultime rispecchiano quanto avviene per i fondi comuni di investimento in quanto molto spesso sono costituite da diverse tipologie di strumenti finanziari al loro interno che saranno tassati al 12,50% o al 26% al momento della loro natura.

Esclusione dalla nuova tassazione

La tassazione secca al 26% terrebbe fuori i BOT ed i BTP, i buoni fruttiferi emessi da Poste S.p.A., le obbligazioni emesse da paesi non black List, i piani di risparmio a lungo termine, i proventi derivanti da prestiti obbligazionari diretti a imprese consociate estere UE. Sarebbero anche esclusi dalla tassazione del 26% e resterebbero di fatto tassati al 12,50% anche i titoli di cui all’art. 31 del DPR 601 del 1973 ed i titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui all’articolo 8 del DL 70/2011. Salvi anche i titoli emessi dalle banche e gli istituti di credito sempre che rispettino le condizioni previste per il meridione relativamente al DL 70 del 2011 articolo 8 comma 4. Rientrano anche nelle esclusioni per espressa disposizione normativa anche i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti comprendenti molto probabilmente anche le polizze vita e a capitalizzazione anche se non sono stati espressamente menzionati. Inoltre vi ricordo che dovrete sempre fare una netta distinzione tra tassazione dei proventi percepiti dalle società e proventi percepiti dalle  fisiche che passa per i soggetti gestori che fungono da sostituto di imposta.

Da quando scatta la nuova tassazione

La nuova tassazione delle rendite finanziarie si applicherà sia sulle somme maturate a far data dal primo luglio 2014 sia su quelle realizzate (ossia vendute) a partire da tale data. Per i dividendi come sappiamo il momento impositivo si ha all’atto della percezione e quindi dell’incasso, mentre per quello che riguarda le obbligazioni, i proventi, gli interessi o le cedole subiscono la nuova tassazione rispetto alla maturazione.

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

Allo studio un’ipotesi forse più perseguibile di applicare un’imposta di bollo dello 0,15% sulle transazioni finanziarie ma su cui stanno ancora lavorando in quanto sono settori molto delicati che  subito di eventuali oscillazioni nei prezzi, anche se a mio parere bisogna dirlo chela crisi finanziaria è partita proprio dal mercato finanziario che ha mostrato in pieno le sue falle insieme alle società internazionali  (le stesse che ancora oggi proclamano declassamenti dell’italia).
Per questo tuttavia potete però anche consultare l’articolo dedicato all’imposta di bollo sulle rendite finanziarie.

Imposta di bollo sui titoli in deposito

Si legge anche che sarà introdotta una imposta di bollo secca senza sui titoli in deposito attraverso una imposta di bollo che può andare dai 120 euro ai 380 a seconda del monte titoli in possesso calcolato al valore nominale o di realizzo e rispettivamente se inferiore o superiore ai 50 mila euro. Nella Bozza di legge si legge all’articolo 23 dedicato che le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare con periodicità annuale sono 120 euro mentre per ogni esemplare con periodicità semestrale euro 60, con periodicità trimestrale euro 30 e con periodicità mensile euro 10. Poi abbiamo che per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquanta mila euro con periodicità annuale euro 150,00, con periodicità semestrale 75,00 euro, con periodicità trimestrale 37,50 euro euro, con periodicità mensile al 12,50. Per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquanta mila euro con periodicità annuale 380,00 euro, con periodicità semestrale 190,00 euro, con periodicità trimestrale euro 95,00 con periodicità mensile euro 31,66. Con il passaggio in Senato tuttavia queste hanno subito delle modifiche che trovate riepilogate nell’articolo dedicato al rafforzamento della Manovra Economica. Vi invito sempre a leggere il testo normativo.

Tassazione Derivati, ETF Etc, Swap, futures e prodotti meno conosciuti

Non approfondisco l’argomento legato alla tassazione di altre tipologie di prodotti finanziari più tecnici e meno utilizzati dagli investitori italiani. In questi casi nella maggior parte dei casi la tassazione originariamente, piuttosto bassa per via dell’incentivo che si voleva dare al tempo all’utilizzo di mercati finanziari, ora sale generalmente al 26%.

Tassazione Forex

Altro articolo che potete leggere è quello sul forex o mercato delle valute, ma qui ci addentriamo in argomenti per investitori più smaliziati.

Tassazione dei Dividendi

Per quello che concerne la tassazione fiscale dei dividendi invece sono previste delle esclusioni per la tassazione al 26% che sono riportate nell’articolo di approfondimento chevedete linkato qui in celeste e relativo ai dividendi.

Vi segnalo una interessante e sintetica tabella sinottica dedicata alla tassazione degli strumenti finanziari

CasistichePercipienti residenti fiscalmente in ItaliaPercipienti residenti fiscalmente in ItaliaPercipienti non residenti fiscalmente in ItaliaPercipienti non residenti fiscalmente in Italia
Tipologia InvestimentoProventiPlusvalenza/Capital gainProventiPlusvalenza/Capital gain
Depositi conto corrente0.20.2non soggetti0.2
Depositi vincolati0.20.2non soggetti0.2
Cash parking0.20.2non soggetti0.2
Titoli di Stato Italiani0.1250.1250.1250.125
Titoli di Stato Esteri0.1250.125non soggetti0.125
Obbligazioni di grandi emittenti quotati e non 0.20.20.20.2
Obbligazioni bancarie0.20.20.20.2
Obbligazioni societarie italiane0.20.20.20.2
Azioni o partecipazioni non qualificate Italiane0.20.21,375% (20%)0.2
Partecipazioni qualificate italianeModello UnicoModello Unico1,375% (20%)Modello Unico
Azioni e partecipazioni non qualificate in societu00e0 aventi sede in paesi Black list0.20.2non soggettinon soggetti
Fondi immobiliari Italiani0.20.20.20.2
Oicr italiani (il 62,5% della quota quota investita in titoli di Stato ed equiparati)0.20.20.20.2
OICR comunitari ammortizzati e non ammortizzati (il 62,5% della quota quota investita in titoli di Stato ed equiparati)0.20.2non soggetti0.2
Altri OICR esteriUnico0.2non soggetti0.2
Strumenti derivati0.2--
Deposito valute se la giacenza supera euro 51.645,69 per almeno 7 giorni consecutivi)-0.2-0.2
Pronti contro termine0.2-0.2-

Tabella Aggiornata sulla tassazione Titoli, fondi, conti correnti, libretti deposito, azioni e obbligazioni

Tipologia di investimentoTipo proventi Aliquota al 30.06.2014Aliquota dal 01.07.2014Variazione
Conti correntiInteressi20%26%-6%
Libretti bancari,
Depositi bancari liberi o vincolatiInteressi20%26%-6%
Certificati di depositoInteressi/Plusvalenze20%26%-6%
Azioni italiane ed estereDividendi/Plusvalenze20%26%-6%
Obbligazioni italiane emesse da società quotate, banche e altri grandi emittentiInteressi/Plusvalenze20%26%-6%
Obbligazioni italiane emesse da società non quotateInteressi/Plusvalenze20%26%-6%
Obbligazioni estereInteressi/Plusvalenze20%26%-6%
Obbligazioni emesse da enti territoriali di paesi inclusi nella White ListInteressi/Plusvalenze20%26%-6%
Titoli atipiciInteressi1/Plusvalenze20%26%-6%
Partecipazioni non qualificate italiane ed estere (con eccezione di quelle non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”)Dividendi/Plusvalenze20%26%-6%
Fondi immobiliari italiani  ed esteriIncremento di valore e proventi/Plusvalenze20%26%-6%
Contratti derivati (compr. Opzioni, future, swap, certificates, CFD, etc. )Plusvalenze20%26%-6%
Partecipazioni qualificate italiane ed estere (con eccezione di quelle non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”)Dividendi/PlusvalenzeTassazione in Unico (progressiva Irpef su 49,72%) (58,14% dal primo gennaio 2017)Tassazione in Unico (progressiva Irpef su 49,72%)(58,14% dal primo gennaio 2017)Inalterata
Partecipazioni estere (non negoziate in mercati regolamentati e in società residenti in “black list”)Dividendi/PlusvalenzeTassazione in Unico (progressiva Irpef)Tassazione in Unico (progressiva Irpef)Inalterata
Fondi comuni di diritto italiano, Fondi comuni esteri armonizzati, lussemburghesi  storici, ETFIncremento di valore e proventi20% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 62,50%)26% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 48,08%)-6%
Fondi comuni esteri non armonizzatiIncremento di valore 
e proventiTassazione in Unico (progressiva Irpef) 


20%Tassazione in Unico (progressiva Irpef)


 26%-6%
Plusvalenze
Prelievi di valute da C/C e Depositi (con giacenze superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui)Plusvalenze e minusvalenzeTassazione  in UnicoTassazione  in UnicoInalterata
Polizze vita e contratti di capitalizzazioneCapitale al riscatto al netto premi20% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 62,50%)26% (la componente investita in titoli si Stato ed equiparati concorre per il 48,08%)-6%
Altri redditi di capitale (commercial paper,finanziamenti etc.)InteressiTassazione in Unico (progressiva Irpef)Tassazione in Unico (progressiva Irpef)Inalterata
Titoli di stato italiani e di paesi della White List, di enti locali italiani, di organismi sovranazionaliInteressi/Plusvalenze12,50%12,50%Inalterata
Pronti contro termine:Differenza prezzi
20%12,50%
26%12,50% 
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 26%
 

- se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 12,50%
Prestito titoli:Compensi

20%

12,50%

26%

12,50%

 
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 26%
– se sottostante titoli soggetti ad aliquota del 12,50%
     

Novità: Piano di Risparmio Individuali PIR

Aggiornamento Agosto 2011
Sarebbe allo studio e potrebbe essere introdotta nella nuova manovra d’estate 2011 la tassazione delle rendite finanziarie 2011 ipotizzata nella Manovra economica 2011.

Aggiornamento Aprile 2014 da DL 66 del 2014
Le aliquote oggi al 20%
(a cui dobbiamo aggiungere anche la mini patrimoniale del 2 per mille) potrebbero subire un brusco aumento fino al 26% grazie al governo Renzi con l’esclusione dei titoli di Stato al fine di allineare il prelievo alla tassazione sulle rendite finanziarie alla media europea come in Germania (26,37%), Francia (39%). Staremo a vedere cosa ne esce fuori. Circolare n.19/E Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014 e confermato dalla Legge di Stabilità 2015.

Leggi anche: Potete anche consultare l’articolo dedicato a come pagare la tassa del 12,50% sulle rendite finanziarie

Guida alla Tassazione dei guadagni di borsa (LINK)

E se investiste in fondi pensioni esteri?

Vi segnalo l’articolo dedicato ad approfondire i temi della tassazione dei fondi pensioni esteri e su come ridurre le tasse da pagare

ETF: cosa sono, come funzionano convenienza

49 Commenti

  1. salve, ho una domanda: se si ha un account di brokerage basato (ad esempio) negli stati uniti si pagano le tasse sulle azioni relative agli stati uniti o al paese di residenza?

  2. no, sul capitale iniziale non si applica tassazione ma solo sul gain…..andiamo bene…ma di quale società di trading parla? Italiana?

  3. Buongiorno la società di trading con la quale ho chiuso il rapporto chiedendo il rimborso del deposito più il guadagno, per il pagamento delle tasse, nella liquidazione mi ha calcolato il 26% anche sul deposito iniziale, è corretto ????

  4. Grazie mille e veda anche gli altri….non sa che si perde! :-)…..nulla di divertente glielo assicuro

  5. Domanda: se ho due fondi che decido di vendere, uno su quale avrei una rendita di 1000 € e uno dove avrei perso 1000 €, di fatto la tassazione non viene calcolata sul “balance” rendita/perdita, ma solo sulla rendita?
    Se cosi fosse al momento della vendita invece di essere in pareggio, avrei perso 260 € di tasse?
    Grazie

  6. un’azienda estera ha emesso delle obbligazioni , io ci guadagno il capitale e gli interessi , come mi comporto sul pagamento delle tasse in italia?

  7. Desidero sapere se la rendita vitalizia derivante da Fondo Pensione ( opzione da me esercitata ) , forma cumulo – ai fini della tassazione – con la pensione da me percepita . L’Ente che eroga la rendita applica già sulla stessa “Imposta sostitutiva ” e ” Trattenuta 1018 ” . Grazie . Cordialità .

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