Calcolo credito di imposta e tasse sui redditi prodotti all’estero: come e quanto vale

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immagine lampadineVediamo come si calcola il credito di imposta derivante dalle imposte o tasse versate all’estero in modo da sottrarlo da quelle che verseremo in italia nella nostra dichiarazione dei redditi, come si presenta la domanda per il rimborso delle imposte o tasse e quali quadri devono essere compilati nella dichiarazione dei redditi 730 un modello unico.
Per il calcolo della quota massima di credito di imposta che potremmo scomputare tardi imposta italiana si dovrà fare riferimento ad un semplice rapporto che vede al numeratore ammontare dei redditi che avete prodotto all’estero e al denominatore il reddito complessivamente considerato al netto di eventuali perdite pregresse sia se prodotto in Italia sia se è prodotto all’estero.

Il credito di imposta è riconosciuto fino a concorrenza della quota parte di imposta generata dalla seguente formula

Reddito imponibile prodotto nell’anno N moltiplicato l’aliquota italiana : (reddito complessivo – perdite pregresse)

Esempio per dare un chiarimento in più e capire quanto vale

Se prendiamo in considerazione un esempio facile di un contribuente persona fisica che genera reddito complessivo pari a € 100.000 di cui i redditi prodotti all’estero rappresentano il 20% e assumendo che le imposte italiane sono pari a € 23.000 allora importo massimo del credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero sarà pari 20% di € 23.000. Parliamo quindi di un credito di imposta massimo detraibile di oltre € 4600. Per cui seppur avete pagato all’estero 7 mila euro qualcosa lo lascerete per strada.

Quando richiedere e detrarre  il credito d’imposta

La detrazione del credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero potrà essere richiesta solo ed esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le imposte tasse estere sono state pagate per cui facendo un esempio laddove le imposte tasse siano state pagate nel 2015 l’unica dichiarazione dei redditi dove potrete computare la risultante del calcolo effettuato sopra potrà essere la dichiarazione che andrete a presentare nel 2016.

Può accadere che non abbiate la documentazione con dati definitivi delle imposte prevede all’estero in tempo utile per l’inserimento di queste somme all’interno della dichiarazione dei redditi italiana: in quel caso dovrete purtroppo effettuare la dichiarazione integrativa successiva incontrare tali somme anche se consiglio di pressare il datore di lavoro estero con amministrazione locale affinché abbiate tali dati entro le scadenze italiane.

Fattispecie particolari

Nel caso di redditi prodotti in più esteri anche se parliamo di una fattispecie decisamente atipica il rapporto andrà calcolato separatamente per ogni Stato anche se a livello matematico dovrebbe essere esattamente lo stesso in quanto trattasi di moltiplicazioni e divisioni per cui il prodotto cambia.

Dove indicarli nella dichiarazione dei redditi 730: il Quadro G sezione III – Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero

Rigo G4
Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 115 della stessa certificazione. Colonna 2 (Anno): indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2014 indicare “2014”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 116 della stessa certificazione.
Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2014 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2015 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 117 della stessa certificazione.
Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2014 e fino alla data di presentazione del 730/2015 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi pro- dotti all’estero nel 2012 nello Stato A, è stata pagata un’imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2013 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2014) e per 100 euro entro il 31/12/2014, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2014. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 118 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all’estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato in colonna 2, aumentato even- tualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell’anno di produzione del red- dito). Per l’anno 2013 l’importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2014 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2014.
Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta riportato in colonna 2. Per l’anno 2013 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2014.
Colonna 7 (Imposta netta): indicare l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2013 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2014.
Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichia- razioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2014 o del Mod. 730/2013 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2014 o del Mod. UNICO PF 2013).

Come vedete dovrete indicare i principali elementi per la determinazione della percentuale che avevo descritto sopra in modo da effettuare il calcolo già nella liquidazione delle imposte presenti nella dichiarazione. Ogni anno il modello potrebbe subire delle variazioni nei righi ma a me interessa che voi sappiate dove andarvi a cercare il quadro altrimenti dovreste sfogliarvelo tutto a mano a ci mettereste un bel po’ di tempo.

Riferimenti normativi

Riferimenti sono contenuti nell’articolo 165 del Tuir chi afferma se la formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero reimposta eventualmente pagate a titolo definitivo su questi redditi potranno essere ammesse in detrazione dall’Irpef fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo considerato annetto delle perdite di precedenti periodi di imposta che saranno ammesse in diminuzione.

Quanto detto vale limitatamente ai redditi prodotti dalle persone fisiche.

Lo stesso concetto si applica anche ai redditi derivanti dalle società di persone mentre nel caso di reddito di impresa prodotto all’estero alle imprese residenti lo stesso paese estero.

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1 commento

  1. Buongiorno, non mi è chiaro cosa si intenda per “imposta definitiva in stato estero”. Dell’IRPF pagata NEL 2020 in Spagna e di cui non c’è richiesta di rimborso o altro, è una “imposta definitiva?

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