L’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire 4 giorni prima della prima scadenza e più precisamente il 12 febbraio l’ambito di applicazione ed il regime sanzionatorio previsto dal nuovo istituto che prevede il controllo della situazione fiscale dell’appaltatore o imprese sub appaltatrici che fornisce prestazioni di servizi per il proprio committente cliente nell’ambito di un contratto di appalto di valore superiore a 200 mila euro.
Sanzioni pagamento senza Durc Fiscale DURT: cosa succede
Il Nuovo Durc Fiscale o Durt o più semplicemente il nuovo certificato di regolarità fiscale che viene rilasciato all’impresa che ne fa richiesta ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio indicata in calce allo stesso. Ci siamo occupati in altro articolo di come richiedere il DURC fiscale o DURT mentre qui ci occupiamo delle sanzioni in cui incorre colui che nonostante si trovi a dover effettuare un pagamento verso un fornitore che sta operando all’interno di un contratti di appalto di siffatto valore non opera i controlli del caso.
La norma trae origine dalle frequenti azioni evasive nell’ambito di contratti di appalto che non pagavano le ritenute e i contributi dei lavoratori dipendenti impiegati per poi svuotarsi di qualsiasi asset o cassa in danno all’erario. In questo modo il legislatore, di fatto, attribuisce al committente l’onere di controllare la regolarità fiscale dei propri fornitori. Un pò esagerata a mio avviso la scelta ma ci si deve adeguare per cui occhio a non sbagliare. Vediamo come effettuare il controllo e le multe che si rischiano in caso di inadempienza.
Sicuramente la modalità di controllo più semplice sarà quella di farsi rilasciare il durt fiscale. Dovrete verificare la sua regolarità e la sua validità al momento del pagamento.
Se l’appaltatore non lo produce, essendo abbastanza agevole la richiesta già vi consiglierei di farvi una domanda. Tuttavia in alternativa dovreste richiedere la documentazione minima necessaria per verificare che sita versando il modello F24 relativo ai dipendenti impiegati nel contratto di appalto e possibilmente anche le loro buste paga .
Il cliente o committente che procede al pagamento senza avere il Durt e senza essersi fatto trasmettere la documentazione richiesta per effettuare le veriche sul regolare pagamento delle ritenute e delle imposte si espone all’applicazione di, consentitemi dirlo, pesanti sanzioni amministrative dai risvolti anche penali.
Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede infatti che, in caso non osserviate l’obbligo scatta la sanzione anche se non subito in quanto sarà applicata solo in caso di accertamenti fiscali o verifiche ispettive dirette dall’agenzia delle entrate o dalla guardia di finanza diretta ad accertate se al momento del pagamento l’appaltatore era in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali. L’onere della prova sarà a carico del committente che dovrà dimostrare di aver condotte le verifiche con esito positivo al momento del pagamento.
Nel caso non abbia controllato o abbia sbagliato nel controllo il committente – da intendersi nel senso fatto proprio dal comma 1 (si rinvia in proposito al paragrafo 2.3) – è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
La multa scatta solo nel caso in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni e non solo perchè il committente abbai pagato il fornitore senza DURC o senza controllare. In poche parole solo se si verifica il danno all’erario allora saranno condotte le verifiche volte a verificare se il danno all’erario poteva evitarsi con il controllo del committente.
Nel caso in cui il danno non si sarebbe palesato allora il committente risponde con le somme sotto indicate.
La sanzione scatta anche nel caso in cui l’appaltatore abbia effettuati compensazioni tra tributi non dovute.
Sanzioni appalti: quanto valgono
Il committente sarà sanzionato con una multa pari alla somma calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ravvedimento operoso Libera tutti
Nel caso in cui l’appaltatore abbai provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per le ritenute non versate libererà anche il committente dall’applicazione di sanzioni laddove quest’ultimo non abbia controllato il durc fiscale o le ritenute versate.
Periodi transitorio nell’applicazione delle sanzioni
Fino al 30 aprile 2020 l’appaltatore che ha versato le ritenute ma senza splittarle per ciascun committente in un F24 distinto non sarà sanzionato con la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2.