Perdita Bilancio d’esercizio: come comportarsi, deroga e rinvio a nuovo

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Il bilancio d’esercizio 2021 subirà, al pari del bilancio chiuso al dicembre 2020 gli effetti derivanti dal Corona virus mostrando in tanti casi perdite che potranno essere anche superiore ad un terzo del capitale sociale o addirittura far andare il capitale al di sotto del minimo legale. Vediamo come comportarsi e cosa devono fare gli amministratori nel momento in cui si accorgono delle ingenti perdite, quali sono le loro responsabilità e quelle del collegio sindacale.

Vediamo anche cosa prevede il Decreto Liquidità 2020 in materia di deroga alla copertura della perdita d’esercizio 2020 come conseguenza degli effetti economici e la crisi derivante dalla pandemia da Covid-19.

I bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 in molti casi purtroppo faranno emergere una perdita d’esercizio. Lo stesso probabilmente varrà anche per i bilanci 2021 anche se le previsioni lato Italia mostrano un PIL in crescita e le aspettative di default delle aziende, contrariamente alle incertezze iniziali sembrano ridursi per effetto delle misure di sostegno messe in campo dai Governi.

La perdita d’esercizio prevede un trattamento particolare a seconda della sua entità rispetto al capitale sociale.

Potrà infatti essere:

  • Inferiore a 1/3 del capitale sociale
  • Superiore a 1/3 del capitale sociale
  • Superiore a 1/3 del capitale sociale e in grado di far andare il capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 (e probabilmente anche quelli al 2021) molto probabilmente rifletterà una perdita per cui è necessario comprendere come comportarsi, cosa dice il Codice Civile per le perdite di bilancio.

Come dovranno comportarsi gli amministratori delle società anche di fronte ai revisori dei conti o del Collegio Sindacale o nei comitati interni per il controllo dei rischi.

Perdita d’esercizio e Codice Civile: cosa dice la norma

Bisogna infatti sapere che il codice civile prevede agli articoli 2446, 2447, 2482 bis, 2482 Ter i comportamenti da seguire in caso di perdite di esercizio che sono superiori a un terzo del capitale sociale.

Articolo 2446 Codice Civile – La perdita d’esercizio

L’articolo recita :”Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti . All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione [2188, 2194]. Si applica in tal caso l’articolo 2436.”

Articolo 2447: Perdita ingente

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea [2364, 2364 bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società 

Articolo 2482: Riduzione del capitale sociale sottoscritto

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Articolo 2482-bis: convocazione assemblea straordinaria da parte degli amministratori

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

L’assemblea infatti è chiamata a intervenire attraverso il ripianamento della perdita in diversi modi.

Potrà attingere alle riserve di utili accantonate a riserva nel patrimonio nei passati esercizi.

La possibilità di utilizzo sarò menzionata nel precedente bilancio di esercizio nel prospetto della composizione e movimentazione del Patrimonio netto.

Potrà anche procedere in altro modo: attraverso la riduzione proporzionale del capitale sociale secondo la perdita subita.

Se di modesta entità (al di sotto di 1/3 del capitale sociale sottoscritto) potrà procedere al rinvio a futuro.

Il Decreto Liquidità rinforza quanto previsto ed estende il criterio anche al di sopra di 1/3 del capitale con con un termine.

Viene previsto infatti che la perdita che trova la causa nella pandemia possa essere sterilizzata fino al quinto esercizio successivo al 2020 (salvo proroga nel 2021 come facile attendersi).

Questo è quanto prevede il Decreto Liquidità, Legge numero 148 del 2020 articolo uno comma 266.

Il Decreto Liquidità 2020 infatti prevede la possibilità di non procedere all’applicazione delle norme contenute nel codice civile e di non procedere quindi alla riduzione del capitale o allo scioglimento derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge.

Viene consentita la possibilità di non procedere al confronto della perdita con il capitale sociale ma rinviare questa verifica al bilancio del quinto esercizio successivo.

Questa specifica disciplina è tuttavia consentita solamente per le perdite emergenti dai bilanci chiusi dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

Il 9 aprile 2020 coincide con la data di entrata in vigore del decreto liquidità sopra citato.

Il legislatore infatti comprende appieno il momento di crisi in cui stanno partendo le società e consente di derogare a quanto previsto dal codice civile per le perdite che sono causate dalla crisi economica.

Gli amministratori e il collegio sindacale saranno quindi chiamati a verificare la genesi della perdita e verificare se questa sia attribuibile o meno alla pandemia.

Laddove la crisi economica e di il liquidità dell’azienda sia già immanente nel periodo di imposta antecedente al Lockdown oppure intravedano che i fattori della crisi non siano attribuibili al coronavirus sono chiamati a intervenire ugualmente con l’applicazione delle norme previste dall’articolo 2447 e seguenti del codice civile.

Ricordiamoci infatti che nel caso in cui l’impresa subisca delle perdite si dovrà decidere in sede assembleare se procedere al ripianamento oppure rinviarlo a nuovo.

Nel caso invece di perdite ingenti e quindi superiori a un terzo del capitale sociale sottoscritto sarà necessario convocare senza indugio l’assemblea Dei soci per verificare sul da farsi.
Decreto liquidità e perdita d’esercizio: deroghe al ripianamento.

Il legislatore quindi, comprendendo bene gli effetti e la crisi economica innescata dal coronavirus consente il ripianamento della perdita di esercizio 2020 entro il quinto anno successivo per cui entro il 31 dicembre 2025.

Questa previsione consentirà alle società in crisi o in perdita di non procedere allo scioglimento e alla liquidazione della società per riduzione del capitale così come previsto dall’articolo 2484 e 2545 del codice civile.

Entro il quinto anno successivo al 2020 gli amministratori dovranno procedere alla riduzione proporzionale del capitale in relazione alle perdite accertate fino a tale data.

Rappresentazione in bilancio della perdita

Proprio perché la finalità del legislatore è quella di sterilizzare gli effetti derivanti dalla pandemia sarà necessario inserire nel prospetto di ricostruzione e movimentazione del patrimonio netto di bilancio la quota parte di perdita idealmente ascrivibile al coronavirus.

Si tratterà quindi di splittare la riga perdita dell’esercizio e identificare quale sia la quota che non si sarebbe verificata in assenza del coronavirus.

Sarà possibile anche chiamarle perdita covid perdita da coronavirus o come preferite.

Sicuramente nota nota integrativa andrà data una disamina non solo degli effetti accertati derivanti dal coronavirus ma anche le azioni che gli amministratori hanno posto in essere per ridurre gli effetti negativi.

Dovere del collegio sindacale bilanci 2020Per quello che concerne il collegio sindacale questi sarà chiamato ad effettuare una approfondita verifica non solo della dimensione della perdita identificando prima di tutto se questa è maggiore o minore di un terzo del capitale sociale.

Fino a qui nulla di nuovo in quanto è una verifica che effettua ordinariamente durante le proprie attività di analisi e verifica periodica.

L’elemento di novità nell’attività di verifica consiste nell’analizzare la natura della perdita e verificare la dimensione della perdita covi d’rispetto alla perdita normale.

Una sana e prudente gestione dovrebbe tuttavia far emergere una perdita covi d’che rappresenti la maggiore quota della perdita subita in toto.

Questa verifica è volta a l’individuazione dell’effettiva causa della perdita.

E’ proprio questo il compito più difficile da parte dei sindaci che durante le loro verifiche ispettive dovranno individuare la quota parte e assumersi la responsabilità di disapplicare l’articolo 2446 e 2482 del codice civile.

Un conto è infatti una perdita subita è direttamente collegata al coronavirus e altro discorso sarebbe invece una perdita che si sarebbe manifestata anche in assenza dei provvedimenti di sospensione o della crisi economica derivante dalla pandemia.
Altro elemento di verifica che dovrà effettuare il collegio sindacale riguarda la postazione di componenti di copertura dei rischi e dei futuri oneri dell’esercizio e degli esercizi futuri che siano in grado di sterilizzare gli effetti che, ragionevolmente si manifesteranno con maggiore vigore proprio durante gli esercizi 2021 e 2022.

Sia gli amministratori sia il collegio sindacale non devono infatti dimenticare che fino a che lo Stato procederà con la sospensione dei pagamenti, delle attività di riscossione, dei licenziamenti e degli altri provvedimenti introdotti dai vari decreti nel 2020 probabilmente gli effetti della crisi economica non manifesteranno tutti i loro effetti.

Tuttavia dovranno procedere a verificare l’evoluzione prevedibile della gestione societaria durante il prossimo anno, verificare quindi la causa delle perdite e il rispetto del going concen ossia della continuità aziendale.

Elemento questo da non prendere sottogamba in quanto potrebbe anche portare alla svalutazione del crediti iscritti in bilancio per le imposte anticipate.

La relazione annuale del collegio sindacale quindi dovrà in estrema sintesi accogliere i seguenti punti con una adeguata descrizione.

Nel caso di perdita d’esercizio superiore a un terzo del capitale sociale gli amministratori dovranno subito convocare l’assemblea e riunire il collegio sindacale.

  • Dovranno procedere alla analisi della perdita dell’esercizio e verificare se questa sia effettivamente superiore o inferiore a un terzo del capitale sociale.
    successivamente dovranno procedere alla verifica della situazione patrimoniale redatta alla data in cui gli amministratori si rendono conto della ampiezza del dissesto.
  • Gli Amministratori e sindaci dovranno procedere all’analisi della causa delle perdite.
  • Dovranno successiva valutare i presupposti per la continuità aziendale.
  • Dovranno procedere alla realizzazione della relazione sulla gestione gli amministratori e la relazione del collegio sindacale da parte dei sindaci.

Queste due relazioni andranno depositate presso la sede sociale della società negli otto giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea dei soci. Tale assemblea è una assemblea straordinaria.
Dovranno quindi verificare se applicare i disposti contenuti nel codice civile o avvalersi della deroga prevista dal decreto liquidità 2020 del Governo Conte.
Inoltre dovranno verificare anche se la perdita è al di sotto del minimo legale previsto per alcune categorie di società.

Ricordiamoci infatti che esiste un capitale minimo per esempio per le società per azioni al di sotto del quale non sarà possibile scendere.
In alternativa si potrà verificare anche se la perdita potrà essere ridotta per effetto delle altre agevolazioni messe a disposizione del legislatore per la redazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 come per esempio la sospensione degli ammortamenti per i bilanci.

Sappiamo infatti che il legislatore nel Decreto Legge 104 del 2020 ossia il cosiddetto decreto di agosto consente la posticipazione dell’imputazione a conto economico dei costi iscritti per effetto degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali dei beni iscritti in bilancio. La sospensione è consentita a patto che questi ammortamenti siano rilevati nel periodo d’imposta successivo.

Questo non vuol dire che nell’anno 2021 saranno calcolate doppie quote di ammortamento ma semplicemente che l’orizzonte temporale di vita utile dell’immobilizzazione materiale o immateriale sarà di un anno più lunga questa agevolazione è in effetti coerente sia per quello che concerne le immobilizzazioni materiali sia per quelle materiali.

Per quelle materiali infatti è molto probabile che la sospensione delle attività porti anche a un allungamento della vita utile pari al periodo di sospensione e lo stesso può essere attribuito anche agli intangibles.

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