Guida imposta sulle pubblicità: Veicolo, auto, insegne ed altro

pubblicità autoIl pagamento delle imposte sulle pubblicitàapplicate sui lati delle autovetture, furgoni, insegne, magneti, cartelli, locandine, affissioni manifesti e altro crea una serie di problemi per i contribuenti che non sanno come comportarsi, se effettuare il calcolo, come effettuarlo e le diverse modalità di pagamento. Sono poi previste delle tariffe a parte per singole tipologie di pubblicità come nel caso degli autoveicoli che vediamo tra poco.

Chi deve pagare l’imposta sulle pubblicità

Iniziamo con il dire vi sono alcuni soggetti obbligati al pagamento e vi sono casi di esenzione dell’imposta sulle pubblicità.

Quanto costa l’imposta sulle pubblicità

L’imposta sulle pubblicità si applica a qualsiasi mezzo di comunicazione in grado di generare pubblicità ed in base ad altri due parametri che sono la superficie e la durata. A tal fine sono state introdotte una serie di categorie o classi standard per ogni metro quadrato di superficie e per la durata annua dell’imposta.

Le tariffe sono le seguenti e variano in base ai comuni ove sono affisse o utilizzate.

  • Classe I – 19,63 euro
  • Classe II – 17,56 euro
  • Classe III – 15,49 euro
  • Classe IV – 13,43 euro
  • Classe V – 11,36 euro

Il legislatroe ha poi introdotto una serie di maggiorazioni o riduzione dell’imposta da versare in relazione ad alcune caratteristiche; nel caso di forme pubblicitarie di lunga durata (qui viene considerata lunga una durata superiore a tre mesi) sono previste delle riduzioni del 90% sull’imposta dovuta, ossia se teniamo una pubblicità per più di 3 mesi dopo il terzo mese il costi dell’imposta scenderà ad un decimo.

Ma possiamo avere anche delle maggiorazioni salate nel caso di superficie superiori agli 8,5 metri quadrati del 100% per quelle comprese tra i 5,5 e gli 8,5 metri quadrati  che viene assoggettaa ad una maggiorazione del 50% sull’imposta dovuta a seguito del calcolo superficie per tariffarelativa alla classe di appartenenza.

Inserisco inoltre il commento di un nostro lettore che fornisce un approfondimento importante: oltre i 3 mesi la tariffa applicata è quella della pubblicità permanente (descritta per le 5 classi di comuni). Se invece la pubblicità è svolta fino a un massimo di 3 mesi la tariffa da applicare è 1/10 della permanente al mese al mq. Questo per la pubblicità per conto terzi come la vela 2×2 richiesta. Ad esempio, in un Comune di V classe (che non ha deliberato aumenti) l’importo da versare al Comune sarà 4mq x 1 mese x 1,14 = 4,56 (arrotondato a 5 euro) se la vela fosse bifacciale 4,56 x 2 facce = 9,12 (arrotondato 9 euro).
Da sottolineare il fatto che fino al 2012 il Comune  aveva la facolta di aumentare le tariffe di un 20% fino a un 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Aggiungo che è sempre però necessario fare un passaggio con la normativa relativa al proprio comune per evitare che non vi siano ordinanze che modifichino parzialmente quanto descritto

Pubblicità sui veicoli

Nel caso di applicazione delle imposte sulle auto di adesivi, magneti, manifesti pubblicità, sia internamente che esternamente al mezzo, è necessario prima di tutto capire che chi deve pagare sono tutti coloro che utilizzano il proprio autoveicolo per pubblicizzare qualcosa, sia per conto proprio che per conto di altri e tanto su mezzi priva che pubblici come taxi, autobus.

Quanto si paga per le pubblicità sulle auto

Le classi sono sempre quelle descritte prima e che variano a seconda dei comuni dove queste pubblicità sono utilizzate. ma che possono essere oggetto di maggiorazione nella misura del 50% o del 100% rispettivamente se effettuate con una superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 o se superiore agli 8,5 metri quadrati.

Dove si paga l’imposta sulle pubblicità

L’imposta dovrà essere versata nel comune dove risiede il prorietario del mezzo utilizzato per la pubblicità; logico pensare che nel caso di mezzi pubblici il comune sarà suddiviso tra quelle di arrivo e quello di partenza 8anche se opterei più per quello proprorzionale nel caso di più comuni).Rispetto poi al come pagare si dovranno versare con il modello di versamento seconod le indicazioni che vengono date dal comune dove si denuncierà l’utilizzo dell’imposta.

Quando si paga l’imposta comunale sulle pubblicità

L’imposta comunale sulle pubblicità può essere corrisposta sia annualmente sia trimestralmente a seconda dell’importo.

L’imposta annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio a meno che non presentiate entro la stessa scadenza la denuncia di cessazione  disciplinata dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) e semprechè l’importo sia inferiore a 1.549,37 euro, altrimenti sarà previsto il versamento trimestrale scadente il:

  • 31 gennaio
  • 31 marzo
  • 30 giugno
  • 30 settembre

Verifica del Regolamento Comunale

Come anticipato nei precedenti articoli sull’applicazione dell’imposta sulle pubblicità ricordate di verificare se nel vostro comune è consentito circolare con automezzi tappezzati ed inoltre vi consiglio anche di girare con la quietanza di pagamento o modello F24 con cui potete attestare alla polizia municipale, guardia di finanza o simili, copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta.

Nello stesso regolamento saranno disciplinate modalità di calcolo per fattispecie particolari e modalità di pagamnto previste.

Fattispecie particolari

Pubblicità della propria impresa sugli autoveicoli strumentali:  in questo caso se si applica il marchio sulla portiera o altro lato dell’automezzo è prevista l’esenzione nel caso in cui tale pubblicità sia inferiore al mezzo metro quadrato o i dati anagrafici relativi alla società come indicazione del nome della ditta della sede legale o numeri di telefono o indirizzo web del sito. In questo caso l’imposta deve essere pagata nel comune dova l’impresa ha la propria sede legale.

Nel caso di pubblicità effettuata per conto proprio ma su veicoli di terzi o di un’impresa invece bisognerà seguire le seguenti tariffe per metro quadrato a seconda anche della tipologia dell’automezzo:

  • Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro
  • Automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate – 49,58 euro
  • Motocicli e altri mezzi non specificati dalla legge – 24,79

I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate.

Pubblicità per le Compagnie ed imprese di Trasporto

Per questi soggetti valgono le regole descritte sopra solo che non sono previsti i limiti quantativi rispetto al mezzo metro quadrato di superficie (come nel caso delel compagnie di traslochi o spedizioni le cui scritte come potete notare sono ben evidenti).

Curiosità

Vi riporto quanto letto nella sentenza n. 141/03/13 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia veniva sgravata l’imposta su un cartellone pubblictiario inferiore a mezzo metro quadrato in quanto dalla lettura dell’articolo 17, comma 1, let. b) del D.Lgs. n. 507 del 1993, l’imposta non si applica agli avvisi al pubblico con superfici inferiori a mezzo metro quadrato. in quanto il cartellone in questo caso fungerebbe da “strumento di informazione per facilitare la fruizione di un determinato servizio”.

Consulta anch gli atri articoli dell’imposta delle pubblicità sui mezzi di trasporto.

Sanzioni o multe sull’imposta delle pubblicità: come rimediare

Nel caso in cui foste destinatari di un avviso di accertamento sulle imposte sulle pubblicità o semplicemente vi siate accorti di aver commesso un errore nel versamento o nella dichiarazione annuale potete leggere l’articolo dedicato proprio alle sanzioni o multe sulle imposte e tasse sulle pubblicità

Riferimenti normativi che potete consultare per approfondire sono contenuti nella Circolare 106 del 2001 e nel D.Lgs 507 del 1993.

Dichiarazione imposta sulle pubblicità

Vi ricordo che prima dell’utilizzo della pubblicità non solo dovrete verificare l’assoggettamento all’imposta sulle pubblicità ma anche procedere alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dell’imposta sulla pubblicità. La stessa dichiarazione andrà presentata ogni volta che si modificheranno gli elementi vii contenuti indipendentemente dal fatto che abbiano o meno inciso sulla determinazione del tributo.

Novità imposta sulla pubblicità 2019

Il comma 534 della Legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per i comuni di incrementare fino ad un massimo del 50% le tariffe di cui sopra dell’imposta sulle pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.

Per quello che concerne invece il rimborso da parte dei comuni da versare ai contribuenti a causa delle precedenti  maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18 che sono state definite come incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018 viene previsto che debba avvenire entro cinque anni dal momento della richiesta da parte dei contribuenti al comune. Nella sostanza da una parte assistiamo alla pronuncia ma dall’altra all’introduzione della possibilità di poter incrementare della metà le imposte sapendo già come molte attività non possono farne a meno…..e noi Muti!!! Ma come si fa???

Il comma 535 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà per i comuni di aumentare fino a un massimo del 50% le tariffe dell’imposta di pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.

La RT afferma che la norma attribuendo una facoltà per gli enti interessati non determina effetti di natura finanziaria

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/dichiarazione-imposta-pubblicita-chi-dove-come-quando-modalita-compilazione/38661/

Esenzioni e riduzioni

Controlla i casi particolari che consentono l’esenzione dal pagamento dell’imposta o comunque la riduzione fino al 50% della tariffa applicata per la determinazione ed il calcolo del tributo

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/esenzioni-riduzioni-agevolazioni-imposta-pubblicita-casi-esempi-pratici/38675/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/costo-revisione-auto-scadenza-ogni-quanto/39575/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/documento-unico-circolazione-cosa-cambia-novita-dove-costi-sintesi/39679/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/documento-unico-circolazione-cosa-cambia-novita-dove-costi-sintesi/39679/

 

69 Commenti

  1. Dipende dall’ampiezza del messaggio pubblicitario non dal suo contenuto oltreché da eventuali regolamenti specifici del suo comune che potrebbe vietare/tassare la fattispecie.

  2. Buongiorno, se scrivo solo il nome del negozio, senza indirizzo e recapiti, su tutti i 4 lati del veicolo, è dovuta l’imposta??

  3. Immagino abbia comunque una finalità pubblicitaria e che l’allevamento produca anche ricavi. Se si, allora valgono le stesse disposizione previste per le altre attività.

  4. Buonasera, io sono in possesso di un autoveicolo al quale vorrei apporre tre adesivi di dimensione 28 cmX21 cm, Gli adesivi non raffigurerebbero nessuna ragione sociale bensì semplicemente il logo del mio allevamento amatoriale di cani. Essendo amatoriale, appunto, non è fiscalmente riconosciuto.
    Come mi devo comportare in questo caso?
    Cordiali saluti
    Porgo i miei ringraziamenti per la risposta

  5. buonasera, vorrei affiggere sul furgone che uso per lavoro (sono artigiano e il furgone è intestato alla mia azienda) il nome della mia impresa, quale attività svolgo e i contatti. La mia idea è di mettere dei cartelli magnetici sulle fiancate e sul portellone posteriore. Ho calcolato la possibilità di mettere le tre insegne senza raggiungere il mezzo metro quadrato di superficie. Non mi è chiaro se in questo modo sono esente dal pagare la relativa tassa; inoltre non ho ben capito se per essere esentato dovrei procedere solo su due lati e non su tre.
    Grazie in anticipo per la risposta.

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