Nel seguito una guida sintetica sulle modalità di calcolo del Diritto camerale da versare alla Camera di Commercio a carico di tutte le società di persone e di capitali, banche, assicurazioni, nonchè ditte individuali e altri enti con personalità giuridica.

Calcolo del Diritto Camerale da versare entro la scadenza del 16 giugno con i codici tributo che trovate di seguito grazie a questa breve sintesi a cui seguirà anche il foglio di calcolo in Excel per la determinazione del tributo da versare alla Camera di Commercio di appartenenza con apposito modello F24.

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Diritto camerale Anni precedenti

Pronto il nuovo Diritto Camerale annuale in base al calcolo in relazione alle classi o scaglioni di fatturato, le percentuali da applicare per procedere al pagamento e modalità di compilazione del modello F24.

Novità dal versamento del diritto camerale dal 2015 in poi

L’articolo 28 della Legge n. 114 del 2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari – ha ridotto a appetire dal 2015 il versamento dell’acconto graduale che si applica direttamente sul diritto calcolate con le regole ordinarie:

  • 35 per cento per l’anno 2015;
  • del 40 per cento per l’anno 2016;
  • 50 per cento dal 2017 in poi.

Scadenza di versamento del diritto camerale annuale

In scadenza in questi giorni il diritto camerale da versare entro il 16 giugno di ciascun anno sulle unità locali e la sede legale in base agli scaglioni di fatturato, da versarsi con modello di pagamento F24 indicando codice tributo e anno di riferimento.

Chi deve effettuare il versamento del nuovo diritto camerale

Può fruire di questa guida fiscale sintetica per procedere autonomamente al calcolo ed effettuare il pagamento con modello F24.
Il versamento con modello di pagamento F24  è a carico di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il versamento del nuovo diritto camerale è eseguito a favore della CCIAA competente per territorio;

Chi deve versare il diritto camerale

Dovranno versare il diritto camerale le SNC, SAS, società di capitali SRL e SpA, società cooperative e di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla l. 267 del 2000 nonchè i Geie gruppi europei di interesse economico.

La scadenza del diritto camerale: Entro quando procedere al versamento e al rispetto della scadenza

La scadenza per effettuare il pagamento del nuovo diritto camerale con modello F24 è agganciata alla dichiarazione dei redditi e quindi sarà il 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Pertanto il ritardo nel pagamento è tollerato con una maggiorazione dello 0,40%. Per il 2014 la scadenza naturale è il 16 giugno.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che si iscrivono nel corso dell’anno il versamento del nuovo diritto camerale dovrà essere effettuato entro la scadenza di 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.

Vi ricordiamo che si dovrà fare riferimento all’esatto numero di unità locale e alla differenza tra queste ed uffici, magazzini, ecc ecc, in quanto spesso si riscontrano errori nella classificazione di una unità locale con errata applicazione del tributo da versare.

Il diritto camerale per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap.

Quanto versare a titolo diritto camerale: come si calcola

Dalla tabella di seguito è possibile determinare chiaramente l’esatto importo da versare, considerata la misura fissa di 200 euro e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente. Controllate però sempre a livello di singola camera di commercio annualmentecosa disciplinano in modo da non sbagliare.

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,02%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,01%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,01%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,01%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,01%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,00%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
fatturato aliquote importo dovuto (in euro)
oltre euro fino a euro
100.000 misura fissa 200
100.000 250.000 0,02% 200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000 500.000 0,01% 223 + 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000 1.000.000 0,01% 255 + 0,010% della parte eccedente 500.000
 1.000.000 10.000.000 0,01% 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000 35.000.000 0,01% 1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000 50.000.000 0,00% 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
0,00% 2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)
50.000.000

Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese pagheranno un diritto annuale fisso di 88 euro, mentre quelle iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 200 euro.

Le società semplici non agricole e le società ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001 invece pagheranno un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

Le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale che per ora è pari al 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato. I soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in 30 euro.

Vi sono quindi soggetti che versano il diritto camerale annuale in misura fissa e sono le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (88 euro ex articolo 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) nonchè le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese versano un diritto fisso di 200 euro (articolo 2, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico); i soggetti iscritti nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e amministrative) versano, in via transitoria, un diritto fisso di 30 euro (articolo 2, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico); le società semplici non agricole e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra professionisti), versano, in via transitoria, un diritto fisso di 200 euro (articolo 3, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le società semplici agricole versano in via transitoria un diritto fisso di 100 euro (articolo 3, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali: versano, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro (articolo 5, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero (articolo 5, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (articolo 5, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) versano, in favore della camera di commercio ove ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto fisso di 110 euro.

Diritto camerale in base al fatturato

Vi sono quindi soggetti che versano il diritto camerale annuale in misura parametrata al fatturato Secondo le misure fisse o aliquote viste sopra per scaglioni di fatturato con un minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 40.000 euro, come previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico. Vedi pure nota n.0201237 del 05/12/2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l’anno 2014 e l’ultima nota. 0227775 del 29 12 2014 sempre dal Ministero dello Sviluppo economico ( e che nel seguito riporto in allegato.

Imprese iscritte nella sezione speciale

Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di Commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2013, in:

  • 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole;
  • 144 euro per le società semplici non agricole;
  • 170 euro per le società tra professionisti.

Per ogni eventuale unità locale deve essere versato – analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria – un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti fiscalmente in Italia

Le imprese con sede principale all’estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L’importo dovuto per ciascuna di esse è fissato in 110 euro.

Come versare il diritto camerale annuale alla camera di commercio: codici tributo e anno di competenza

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il 3850 e l’anno di riferimento per il 2015 è 2015, così anche per gli anni successivi

Dove prendo il fatturato che rappresenta la base di calcolo del diritto camerale

Lo prendo dal quadro dell’IRAP ed il valore del fatturato è quello definito dalla circolare n. 19230 del 2009 emanata dal ministero dello Sviluppo economico. Vi allego a tal proposito un documento preso dalla camera di commercio di Firenze che indica per ogni società dove e come calcolare il fatturato, inserendo proprio i campi da prendere.

DIRITTO CAMERALE TABELLA QUADRI IRAP

Inoltre vi segnalo anche l’articolo che ho scritto proprio in merito al fatturato perché spesso fanno questa domanda ma si rimane spiazzati o meglio non si sa dove andare a reperire il dato con immediatezza e se pensate che, dal fatturato, potrebbe anche discendere il pagamento del premio di un’assicurazione allora comprenderete bene che dargli una letta potrebbe essere utile.

Casi particolari di versamento

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al primo gennaio.

Diritto camerale delle STP innovative, mutuo soccorso o confidi

Il ministero dello sviluppo economico ha chiarito che per tale tipologia di società è prevista l’esenzione dal pagamento sotto forma di agevolazione per il primo anno di attività (per gli anni successivi il Ministero dello Sviluppo deve fornire ulteriori chiarimenti) del diritto camerale per l’anno di iscrizione e/0 di richiesta per quelle che erano già costituite fino al quarto anno di iscrizione compreso. Vi segnalo a proposito l’articolo di approfondimento dedicato al pagamento del diritto camerale per le STP, innovative, mutuo soccorso o confidi. Potete anche approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato proprio al Diritto Camerale per le società tra professionisti.

Versamento in ritardo del diritto camerale con il ravvedimento operoso

Nel caso di versamento oltre la scadenza c’è a possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso indicando come codice tributo per le sanzioni il 3852 e per gli interessi il 3851. La sezione da compilare sarà quella IMU ed altri tributi locali e l’anno di riferimento sarà quello in cui si effettua il versamento.

Consiglio Pratico

La camera di commercio anticiperà le comunicazioni alle proprie iscritte con l’indicazione delle modalità di calcolo adottate in cui trovate tutti gli aggiornamenti per cui vi consiglio di attendere tale comunicazione oppure di andare direttamente sul sito della vostra camera di commercio dove siete iscritti e verificare le modalità di calcolo del diritto annuale. Per esempio vi segnalo l’indirizzo per la spiegazione del versamento del diritto annuale alla camera di commercio di Roma.

Vi segnalo inoltre se può esservi utile le maggiorazioni previste a livello di singoli comuni e che vi consiglio sempre di verificare ogni anno se cambiano andando sul sito della singola camera di commercio.

CAMERE DI COMMERCIO Maggiorazioni (esempio 2012): qui è facile perchè ho trovato un elenco ma non sempre si trova

AGRIGENTO 18%

ALESSANDRIA 15%

ASTI 20%

CAGLIARI 20%

CALTANISETTA 20%

CATANIA 20%

ENNA 20%

FIRENZE 20%

GORIZIA 20%

LA SPEZIA 10%

LIVORNO 20%

MACERATA 20%

MANTOVA 10%

MASSA CARRARA 20%

MESSINA 20%

PALERMO 20%

PERUGIA 20%

PISA 20%

PRATO 20%

RAGUSA 10%

RAVENNA 7%

RIMINI 20%

SIENA 10%

TRAPANI 20%

TRIESTE 20%

VERBANO CUSIO OSSOLA 20% – 10%

(*)

VERCELLI 12%

VERONA 10%

Se avete dubbi scrivete all’indirizzo del sito e cercate di essere il precisi possibili nelle richieste.

La visura camerale

Vi segnalo inoltre un interessante articolo dedicato alla Visura Camerale o Catastale e alle diverse modalità per richiederla ed ottenerla oltre ovviamente ad eventuali costi.

Le novità in arrivo

Con il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 si vogliono introdurre una serie di novità che si aggiungo ed in parte sostituiscono quelle sopra indicate e che si aggiungo a quelle già introdotte dall’articolo articolo 28, Decreto Legge n. 90 del 2014 che, come sopra riprovato aveva introdotto una riduzione del 35%, per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e del 50%, dal 2017 in poi.

Non parliamo tuttavia di novità che andranno ad impattare nuovamente sulle riduzioni del diritto camerale annuale perché purtroppo servono per sostenere i costi di struttura delle Camere di Commercio (di cui sarebbe interessante verificarne la composizione dei costi e valutare eventuali inefficienze) ma tuttavia sono previste delle riduzioni di tariffe, diritti di segreterie e altre micro componenti di costo.

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18 Commenti

  1. ho un dubbio in merito alla % da applicare per il ravv.to operoso (anno 2014,diritto annuale) nonchè sulla data di scadenza del tributo, data da cui far partire il ravv.to.
    1) per impresa soggetta a studi, la data da cui far partire il ravv.to è 20.08.2014?
    2) se il ravv.to è effettuato entro 30 giorni dal 20.08.2014, la sanzione è 3%?

  2. ho un dubbio in merito alla % da applicare per il ravv.to operoso (anno 2014,diritto annuale) nonchè sulla data di scadenza del tributo, data da cui far partire il ravv.to.
    1) per impresa soggetta a studi, la data da cui far partire il ravv.to è 20.08.2014?
    2) se il ravv.to è effettuato entro 30 giorni dal 20.08.2014, la sanzione è 3%?

  3. […] convertito in legge ai primi d’agosto – prevede infatti la riduzione del 50% del cosiddetto Diritto Annuale, che altro non è che l’obolo che le imprese – 80 Euro circa per quelle piccole, circa 40mila […]

  4. Grazie della segnalazione anche se consiglio per identificare le maggiorazioni di andare sempre sul sito della camera di commercio di appartenenza in quanto sono tante sul territorio Italiano per cui per voi è più facile accedervi.

  5. Presenti un’istanza in carta semplice alla tua agenzia delle entrate di competenza; se puoi o se sei in un comune piccolo recati direttametne così lo fanno anche al momento. Se sei in un grande centro anche consiglio di recarsi con l’istanza ad un ufficio. Nessuna sanzione è dovuta in tal caso.

  6. salve a tutti, il mio è un problema legato al pagamento del diritto annuale, nell’effettuare il pagamento on line ho inserito l’anno di riferimento sbagliato. (anno 2011 anzicchè 2012) qualcuno sa dirmi come posso fare per agiustare questa distrazione?

  7. L’iscrizione alla camera di commercio è obbligatoria per le imprese e questo richiede che si versi annualmente il diritto camerale. Tuttavia questo non è il requisito per fruire di agevolazioni fiscali o altro.

  8. Dipende da come sono costituite: nell’articolo trova i soggetti che sono tenuti al versamento se non è menzionata non vi rientra.

  9. buongiorno, sa dirmi se le farmacie comunale sono tenute al versamento del diritto camerale? grazie

  10. per poter usufruire dei vantaggi fiscali relativi all’inquadramento di un immobile come strumentale all’attivita’ agricola e’ necessario, oltre all’avere la partita iva in agricoltura anche essere iscritti alla camera di commercio e dunque pagare 80 euro all’anno per quella che viene chiamata °pubblicità°?

  11. Per pagare il diritto annuale alla camerca di commercio utilizzando il modello f24 è necessario avere il conto corrente o si può anche versare direttamente allo sportello bancario o postale? Grazie

  12. E´obbligatorio pagare F24 tramite c/c bancario o sono previste altre modalita? E chi non puo´pagare attraverso conto corrente bancario come deve fare?

  13. Ciao Giuseppe, anche io ritengo che sia così: in questo caso il presupposto applicativo della norma non mi sembra tanto essere lo svolgimento di una attività commerciale (che di fatto voi svolgete anche se trattasi di una attività connessa) quanto l’iscrizione al registro delle imprese. Essendo anche voi un sito che posta contenuti di natura fiscale on line vi pregherei di citare la fonte della risposta http://www.tasse-fisco.com.
    Grazie,
    saluti
    A presto

  14. Abbiamo un’associazione con attività connessa che fino ad oggi non aveva mai pagato nè ricevuto avviso per il pagamento del diritto.
    Quest’anno gli è arrivata la comunicazione identica a tutte le imprese.

    L’associazione in effetti ha il numero REA in quanto esercita attività commerciale, anche se CONNESSA e non a scopo di lucro in senso stretto, in quanto il ricavato occorre per il perseguimento dei fini istituzionali.
    Ma credo che questo non rilevi ai fini del diritto annuale.

    Io credo che siano obbligati al pagamento di 30 euro in quanto iscritti al REA.

    Attendiamo una Vs. valutazione. Saluti.

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