Vendita azioni e partecipazioni in società estere: tassazione e imposte da pagare sulle plusvalenze

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

attività estero neroAnalizziamo il regime della tassazione Irpef in sintesi per la vendita o cessione di azioni e patecipazioni in società estere da parte di persone fisiche sia considerando anche il caso dei dividendi da partecipazone in quanto così potete farvi un’idea non solo di cosa significa aprire una società estera ma anche di come fare a far rientrare i soldini in Italia senza infilarveli in nascondigli segreti per passare i controlli.
Vi consiglio infatti sempre di fare i bravi e di pagare le tasse analizzando però se si può risparmiare aprendo una società all’estero o anche nel caso in cui semplicemente avete deciso di patecipare ad un’iniziativa olltralpe e vi volete rendere conto di quante tasse andrete a pagare  nel paese estero per fare una valutazione considerando anche la variabile fiscale. Insomma faccimao un pò di pianificazione fiscale internazionale home made.

La tassazione delle plusvalenze in società estere per le persone fisiche

Prima di tutto chiariamo che la tassazione si attua sulle plusvalenze ossia sulla differenza tra prezzo di acquisto dell’azione, quota o partecipazione nella società estera e prezzo di vendita o di liquidazione al socio person fidica.

Il primo controllo: siete cosiderabili residenti fiscalmente in Italia

Il primo controllo da fare è proprio questo e lo potete verificare leggendo l’articolo di sintesi dedicato alla residenza fiscale per le persone fisiche. logico pensare che che se non partite mai e siete sempre in italia, avete qui il vostro centro di interessi e quant’altro a questa domanda darete una risposta abbastanza immediata senza andarvi a leggere l’approfondimento (che però fa sempre bene intendiamoci). Se invece siete dei tipi più skillatini ed interntional e assomigliate a quei pinguini che prendono l’aereo delle 7:20 a Linate o a Fiumicino allora leggetelo perchè possibile che potreste essere considerati anche non fiscalmente residenti in Italia.

Il secondo controllo: siete soggetti a tassazione  fiscale

Secondo passaggio è quello di andare a verificare se la plusvalenza è tassabile in italia e questo avviene attraverso l’analisi del protocollo convenzionale OCSE (in pratica è un modello adottato da quasti tutti i paesi i quali talvolta apportano solo piccole modifiche) contro le doppie imposizioni fiscali o tassazione convenzionale.
L’articolo che vi dovete andare a leggere è il numero 13, che disciplina cosa debba intendersi per beni immobili, beni mobili di stabili organizzazioni,  navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3); iv) azioni il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4). Il paragrafo important eperò è il numero 5 che recita: “gli utili derivanti dall’alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residenti.

Dove si pagano le tasse quindi?

Se il paese dove è la società in cui avete la partecipazione o quota societaria non ha fatto scherzetti ed ha seguito insieme all’italia il modello OCSE allora la plusvalenza detenuta all’estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia sarà tassata esclusivamente in Italia.

Cosa dice il nostro testo unico delle imposte sui redditi

Il nostro legislatore ha analizzato questa fattispecie intervendo non solo disciplinando e stipulando con gli altri paesi queste convenzoni contro le doppie imposizioni fiscali ma anche intervendo a normare il provento da partecipazione considernadolo per lo più come un reddito diverso ex articolo 67 e 68 del D.P.R. 917 del 1986.
In sintesi la tassazione è uguale a quella prevista per le plusvalenze in società italiane per cui dovrete fare riferimento all’articolo 68, comma 3 e 4 che ci dice prima di tutto di fare riferimento alla differenza tra partecipazioni qualificate e non.

  • Tassazione sulla plusvalenza di partecipazioni qualificate: sono soggette alla tassazione fiscale Irpef solo per il 49,72%,  del loro valore e possono essere compensate con altre minusvalenze se ne avete avute in altre società. Questo sempre nell’assunto che non le società estere non siano considerati residenti fiscalmente in paesi a fiscalità privilegiata o paradisi fiscali. Dal primo gennaio 2017 la percentuale passa al 58,14%.
  • Tassazione sulla plusvalenza di partecipazioni non qualificate: sono soggette alla tassazione fiscale Irpef mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26 per cento della plusvalenza. Queste infatti sono cosiderate  “redditi diversi” e tassate ex articolo 67, lett. c bis, D.P.R. n. 917/1986 e dal primo luglio tassate dal 20% al 26%. per i proventi realizzati a decorrere dal primo luglio 2014.

Fattispecie particolari: Le società immobiliari all’estero

Se pensate che In Italia si campa solo con il mattone non pensate che all’estero siano da meno e anche li aprono diverse società immobiliari ossia il cui oggetto sociale è la compravendita di immobili. La ragione è sempre quella si cercare di sfruttare una tassazione inferiore passando per i dividendi da partecipazione piuttosto che sulla vendita diretta di immobili. Se avete delle partecipazioni li è disciplinato dal paragrafo 4 del modello OCSE anche se non sempre si rinviene il trattamento fiscale per cui a quel punto dovrete rifarvi alla normativa Italiana.

Altro discorso invece se stavate pensando alla sola tassazione Irpef della vendita di case all’estero

Approfondisci l”argomento leggendo l’articolo dedicato alla tassazione Irpef delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni in società residenti fiscalmente in Italia.

2 Commenti

  1. Non credo vi siano problemi per la sua posizione in quanto era in regime amministrato per cui la banca ha effettuato per suo conto il versamento delle imposte trattenendole dal plusvalore realizzato.

  2. Buongiorno,
    avrei una domada da porre, ringrazio per l’occasione e complimenti per il buon contenuto.

    Premetto: sono persona fisica italiana che ha acquistato titoli quotati sul Nyse.

    Due anni fa chiusi delle operazioni sul Nyse acquistate qualche anno prima; realizzai un buon plusvalore( lo specifico non per vanagloria ma per un motivo preciso che spero si capirà oltre).
    Non la mia filiale ma la sede centrale della mia banca, mi telefonò per informarmi che essendo in regime amministrato volevano, almeno questa era la prassi, avvisarmi del prelievo che avrebbero eseguito sul mio conto, visto l’entità dello stesso per assolvere agli obblighi fiscali. Ero molto occupato in quel momento e non approfondii…diedi autorizzazione e lo ritenni una routine scontata, forse erroneamente.

    Ora leggendo questo bell’articolo e qualcosa relativo alla doppia tassazione, sono in questo momento confuso: non vorrei aver pagato sia quella italiana che quella americana. Leggo che ci sarebbe una procedura da seguire non chiara, lunga e costosa e che varrebbe la pena affrontare solo per cifre rilevanti, (ecco perchè specifico il plusvalore sopra), nel tentativo di riavere ciò che non era dovuto, nel caso avessi pagato troppe tasse . Leggendo il vostro bell’articolo nel capoverso ” dove si pagano le tasse” mi si incoraggierebbe ad approfondire…purtroppo la filiale della banca da cui sono partite queste operazioni è vaga e non sa darmi spiegazioni, non so come procedere e se ho diritto di procedere. Peraltro dal vostro articolo non si fa riferimenoi specifictamente ad azioni sui mercati regolamentati…ma ho ritenuto di chiedervi ugualmente in quanto, questo nella fattispecie, è un plusvalore realizzato su aziende americane da cittadino italiano..e certamente potrà essere utile a molti.
    Dunque, potetreste aiutarmi a capire un po’ meglio se ho diritto e la possibilità di riottenere parte della tassazione pagata, forse un po’ troppo superficialmente? Vi ringrazio moltissimo per le informazioni che vorrete darmi.
    Marco

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