Buongiorno, vi espongo la mia situazione: sono proprietario di un immobile al 10% per il quale il restante 90 % risulta proprietaria mia madre. Il mutuo in essere per l’acquisto di questo immobile risulta a mio nome ed usufruiamo delle detrazioni fiscali come prima casa. Inoltre con mia moglie risulto cointestatario di un immobile per il quale mia moglie usufruisce delle detrazioni come prima casa mentre per il sottoscritto l’immobile risulta come seconda casa.
Sto procedendo alla vendita dell’immobile cointestato con mia moglie al fine di acquistarne uno nuovo.
La mia necessità è quella di non risultare più collegato all’abitazione nella quale risulta proprietario del 10 % con mia madre al fine di poter procedere all’acquisto del nuovo immobile nel quale andrò a risiedere. A questo scopo mia madre ha richiesto l’accollo del mutuo e stimo procedendo con la vendita della quota del 10 % da parte mia a mia madre.
A questo punto non dovrei essere più collegato a questo immobile ed avrei la possibilità di rispettare le due dichiarazioni da rendere nell’atto notarile al momento del rogito dal Notaio relativamente alla titolarità di diritti reali su altre case di abitazioni e potrò spostare la residenza entro 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto.
Visto il caso non semplice, vi chiedo gentilmente se potete confermarmi che ai fini fiscali io possa usufruire delle detrazioni per acquisto prima casa per il nuovo immobile acquistato con mia moglie e che mia madre possa a sua volta usufruirne per l’immobile dove risiede e per il quale una volta effettuata la compravendita risulterà proprietaria dell’immobile e titolare del mutuo per il 100% .
Vi ringrazio per l’aiuto
Saluti,
Se qualcuno vuole rispondere può lasciare il proprio commento qui sotto.
Risposta e chiarimenti
Diviene determinante ai fini dell’agevolazione rispettare queste condizioni che, nel seguito riepilogo:
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto;
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto;
- c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 del’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa
Alla prescrizione delle azioni di accertamento riguardante i termini entro cui agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa.
Prescrizione Accertamento sui benefici prima casa
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