Aggiornato il 4 Maggio 2023
La circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell’ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. La medesima circolare precisa che, “in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l’intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo”
La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.
In sede di controllo – analogamente a quanto previsto con riferimento ai soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano che richiedono, per gli anni dal 2007 al 2010, le detrazioni per carichi di famiglia ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, modificato dall’articolo 6, comma 4-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – l’amministrazione finanziaria può richiedere l’esibizione della certificazione proveniente dall’autorità fiscale del paese di 4 residenza prevista dal regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA SPETTANTI A ITALIANI RESIDENTI IN PAESI EXTRA-COMUNITARI
L’art. 2 del D.M. n. 149I, 2 agosto del 2007 individua la documentazione che i soggetti residenti in Paesi extracomunitari (diversi da Islanda, Norvegia e Liechtenstein), dovranno presentare per poter accedere alle detrazioni per carichi di famiglia.
I soggetti considerati non residenti che vivono in Italia (soggiornano in Italia < 183 gg l’anno) devono presentare la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana, con asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
I soggetti non residenti che non vivono in Italia possono presentare, in alternativa, la documentazione con apposizione dell’Apostille, nel caso in cui i soggetti provengano da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61, ovvero la documentazione validamente formata dal Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
I soggetti non residenti di origine italiana dovranno presentare la documentazione validamente formata nel Paese ove sono considerati.
I soggetti non residenti possono richiedere la documentazione per ottenere la detrazione anche alle competenti autorità del Paese di residenza (e non solo, quindi, a quelle del Paese d’origine).
Nel 730 dovrete indicare nella Casella “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente”: va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all’estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella “F” o “D”). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all’estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente” dovrà essere indicato il valore 2.
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