Detrazione figli a carico e familiari nel 730 2023: guida alla compilazione

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Detrazione figli a carico

Le detrazioni per i figli a carico nella compilazione 730 o nel modello Unico per il pagamento delle tasse con la dichiarazione dei redditi, pone una serie di domande ai contribuenti in base alle condizioni soggettive della famiglia, se in pendenza di matrimonio, separazione o convivenza, anche nel caso di erogazione di assegni di mantenimento da parte del coniuge e del godimento delle detrazioni fiscali. Cerchiamo di dare qualche risposta o chiarimenti alle domande che arrivano dai lettori e sempre per vedere come risparmiare e come indicarle nelle dichiarazioni.

Quanto vale la detrazione fiscale per i familiare a carico

Per familiare a carico deve intendersi ciascun componente della famiglia che nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione ha maturato un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2021 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); ¡ i nonni e le nonne.

Se nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la “tabella 3” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 4” – detrazione ordinaria per figli a carico, la “tabella 5” – detrazioni per altri familiari a carico).

Dalla dichiarazione dei redditi 730 2020 si dovranno recepire anche le novità introdotte dal dalla Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Per effetto di tale normativa il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori è aumentato a 4.000 euro. Naturalmente noi tutti speriamo che a 24 anni di età i nostri figli non siano più a carico, ma questo è un altro tema…

Il nuovo limite è a valere dalle dichiarazioni presentata dopo l’entrata in vigore della norma del comma 252 dell’art.1, Legge 205/2017 che è il primo gennaio 2019.

Da tale data i figli di età non superiore a 24 anni potranno essere inseriti come soggetti fiscalmente a carico se il loro reddito annuo è inferiore a 4.000 euro annui.

Per i figli di età superiore ai 24 anni di età invece resta fisso il limite del reddito imponibile IRPEF a 2.840,51 euro.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito secondo il rapporto che vedrete nel seguito.
Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

So che per molti sarà banale ma meglio specificarlo: il limite del reddito non è riferito al reddito del genitore o dei genitori ma ma al reddito imponibile del figlio.

Nuovo limite Reddito Imponibile IRPEF per figli a carico

Formula detrazioni figli a carico

La nuova legge sulle detrazioni fiscali per i figli a carico ai fini IRPEF modifica gli importo e le regole di calcolo ammesso già sul 2022 e a valere sul 2023 e per gli anni futuri. Anche il 730 2023 ne risulterà quindi impattato. Al numeratore come vedete i 95 mila euro devono essere ridotti del reddito complessivo valido ai fini IRPEF, e 95.000 euro.

Cos’è il reddito complessivo IRPEF

Vi ricordo prima di tutto che il reddito complessivo IRPEF è pari alla somma delle sei tipologie di reddito: da lavoro dipendente, da capitale, lavoro autonomo, terreni, immobili e redditi diversi redditi. Si intende il reddito lordo.

Al reddito complessivo poi, si sottraggono le deduzioni spettanti e si ha il reddito imponibile ai fini IRPEF

Dove trovo il reddito complessivo IRPEF

Il Reddito complessivo inserito nel prospetto di liquidazione del modello 730-3, rigo 11, colonna 1

La formula di calcolo delle detrazioni è la seguente a cui apportare alcune integrazioni in casi particolari.

950 x (95.000 – reddito complessivo IRPEF) / 95.000

Dal primo figlio in poi si applica una maggiorazione ai 95.000 al numeratore e al denominatore di 15.000 euro con effetto cosi di incrementare la detrazione spettante.

Vi ricordiamo che per reddito complessivo si intende la somma delle sei categorie di reddito che ricordo essere sei

Quali novità per Detrazioni figli a carico 2023

Dal 2022 non è più possibile beneficiare della maggiore detrazione di 1.220 euro per figli di età inferiore a 3 anni e non si ha più diritto alla maggiorazione dei 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap e dei 1.200 euro per le famiglie numerose.

Chiarimenti Detrazioni figli a carico agenzia delle entrate

Per ulteriori chiarimenti in calce all’articolo trovate la circolare esplicativa n. 4 del 2022 che vi fornisce anche altre informazioni se siete in casi particolari.

Confermata detrazione 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni; tale detrazione spetta a partire dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

Confermata anche la previsione della maggiorazione dei 15 mila euro per ciascun figlio in più rispetto al primo.

Detrazioni Fiscali per i figli a carico

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati viene riconosciuta una detrazione fiscale pari a 950 euro, aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta’ inferiore a tre anni.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

Nel seguito l’operazione che dovete fare

(95.000-vostro reddito complessivo) : 95.000 = % X detrazione fiscale (esempio 950 euro) = Detrazione Spettante

Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro e’ aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

Detrazione Fiscale in caso di separazione legale per i figli

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e’ ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più’ convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

Detrazione Fiscale per altri conviventi more uxorio a carico fiscalmente

Vi sarà inoltre una detrazione fiscale pari a 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Compilazione quadri 730 per familiari e figli a carico

La compilazione del 730 per i familiari a carico si effettua indicando nel frontespizio il codice fiscale, i mesi considerati a carico e la tipologia del soggetto a carico.

Nel frontespizio: Nel rigo 2 codice fiscale e dati relativi al primo figlio F1 se a carico e F per gli  altri figli figli. In Colonna 2 casella A se altro familiare, mentre in Colonna 3 inserire D se disabile. In colonna 4 il codice fiscale ed indipendentemente dal fatto che ci spettano le detrazioni. In colonna 5 indicate il numero di mesi a carico che non sempre sono 12 mentre in colonna 6 se ha meno di 3 anni in quanto si prevede come abbiamo detto una maggiore detrazione

In colonna 7 dovrete indicare la percentuale di detrazione sempre sulla base di quello che ho inserito scritto sopra nella parte relativa  ai criteri di definizione della percentuale di deduzione. Vi ricordo che annualmente i modelli possono variare per cui vi invito a rileggere l’articolo alla luce delle eventuali piccole variazioni che si possono presentare. A mio avviso tuttavia è importante che vi sappiate orientare nella compilazione.

Limite reddituale per considerare il soggetto a carico

Il familiare si considera inoltre a carico anche considerando il reddito che percepisce durante il periodo di importa che deve essere inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir. Vi ricordo sempre la guida alla compilazione del 730.

Il limite sale a 4.000 euro per i figli di età inferiore a 24 anni. Il requisito anagrafico dei 24 anni, elemento di novità e rottura rispetto al passato deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio compie gli anni a prescindere dal giorno o dal mese in cui li compie. Questo per il principio di indipendenza e separazione dei periodi di imposta. La novità interviene come conseguenza della modifica dell’articolo 12 del Tuir comma 2 del TUIR per effetto della Legge n. 205/2017

Il calcolo delle detrazioni effettive

Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La formula per il calcolo: detrazione teorica per (95.000 meno reddito complessivo) diviso 95.000

La formula per il calcolo:  detrazione teorica  X  95.000 – reddito complessivo95.000

Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Esempio: contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio con  disabilità a carico di 10 anni.

La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:

1.350 (detrazione base) per (95.000 meno 30.000) diviso 95.000 uguale 1.350 per 0,6842 uguale 923,67

1.350 (detrazione base) X 95.000 – 30.00095.000 = 1.350 X 0,6842 = 923,67

Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

e in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabilità

Per il figlio con disabilità, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.

figlio di età inferiore a 3 anni1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni950 euro
figlio portatore di handicapetà inferiore a 3 anni1.620 euro
età pari o superiore a 3 anni1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

La ripartizione tra i genitori

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Incapienza per le detrazioni dei figli a carico: cosa significa?

Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.

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Chiarisco subito che la detrazione fiscale Irpef per i figli a carico spetta nella misura del 50% a ciascun genitore anche sei i genitori possono decidere se destinare la detrazione per il 100% al genitore con il reddito complessivo più elevato in modo da sfruttare a pieno la possibilità di detrazione previo accordo tra le parti che consiglierei di formulare mediante scrittura privata (bastano semplici frasi inserendo data certa all’accordo, non c’è bisogno di un avvocato).

La detrazione del costo sostenuto nell’anno di imposta spetterebbe al genitore al quale è intestato il documento del costo detraibile o deducibile e se si volesse dividere si dovrebbe in teoria annotare la percentuale di ripartizione del costo sulla ricevuta, scontrino o fattura che sia.

Naturalmente se uno dei coniugi è a carico dell’altro il genitore che ha a carico l’altro ha diritto a detrarsi o dedursi l’intera spesa.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, la detrazione per i figli a carico spetta al genitore affidatario salvo sempre il discorso dell’accordo preventivo dei genitori che può modificare tale percentuale.

Se avete figli o familiari disabili potete consultare la Guida sintetica e gratuita dedicata a Tutte le agevolazioni fiscali per i Disabili.

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete scriverci dalla pagina CHI SIAMO.

141 Commenti

  1. Buongiorno,
    per la detrazione d’imposta figlio a carico nato a maggio 2014
    quale reddito devo considerare per il calcolo?
    reddito 2013 o reddito anno in corso?
    GRAZIE

  2. il mio dubbio è :qualora in un nucleo familiare coabitano genitore separato con 2 figli a carico al 50%; e poi mantiene solo lui altra figlia (rimasta sola con bimbo non riconosciuto dal padre) che coabitano con lui può indicare la percentuale per figlia e nipote (come altro familiare) al 100& diversa dalle percentuali dei primi due che divide con moglie al 50%?preciso che anche costei è figlia della stessa moglie da cui è separato.grazie

  3. Due coniugi si sono separati del 2013. La sentenza prevede che i figli siano affidati ad entrambi i genitori ma che gli assegni familiari vengano percepiti solo dalla moglie. Questi due ex coniugi mi chiedono di indicare in 730 i figli al 100% dalla moglie. E’ corretto o devo indicarli al 50%?

  4. Ho 2 figli che non lavorano. Il più grande dal 20 dicembre 2013 risiede nella casa che ho avuto in eredità da mia madre deceduta e di cui gli ho fatto donazione per non pagare imu come seconda casa. Questo figlio non lavora e non ha reddito. Nel 2014 mi spettano le detrazioni fiscali e resta sempre a mio carico? Il figlio minore che fino a 8 mesi fa lavorava e adesso disoccupato e residente anche lui in altra casa. Ha presentato modello ISEE per agevolazioni sociali ( energia elettrica e spazzatura). Posso godere delle detrazioni fiscali nel 730 per l’anno 2013? Sono vedova e disoccupata.

  5. Ho due figli che non lavorano. Il più grande dal 20 dicembre 2013 risiede in casa di mia madre deceduta che gli ho donato per non pagare l’imu come seconda casa, ma non lavora e lo mantengo io.Posso continuare ad avere le detrazioni fiscali per il 2014? Il figlio minore che prima lavorava, residente anche lui in un’altra casa, essendo disoccupato lo mantengo io da circa 8 mesi. Ha presentato l’ISEE per avere le agevolazioni luce e spazzatura. Posso godere delle detrazioni fiscali per il 2013 dato che presento il 730? Sono vedova e in pensione da un anno e mezzo.

  6. Grazie x la celere risposta…ma nn esssendo mia materia le chiedo di chiarirmi meglio. Nel 2013 è stato a mio carico x 12 mesi. la variazione la indico sul 730 del 2014 rif. al 2013.

  7. buongiorno, avrei bisogno di vostro prezioso consiglio x imminente compilazione 730… nel 2013 figlio a mio carico al 100% in quanto reddito piu alto del coniuge. Però nel 2014 il marito guadagnerà di piu..quindi il figlio dovra essere riportato al 50%. Nel modello 730 2014 in prima pagina cosa devo indicare? il figlio a carico al 100 o al 50? e x quanti mesi?

  8. buongiorno, chiedo un chiarimento poichè tra pochi giorni farò il 730.
    nel 2013 ho avuto a acarico al 100% figlio di 7 anni poiche il mio reddito piu alto del coniuge. Nel 2014 mio marito guadagnerà piu di me… quindi nn so come indicare nel modello 730 2014 la percentuale di filgio a carico e x quanti mesi… Devo indicare al 100% o metterlo gia al 50% poichè cosi mi hanno detto .

    grazie infinitamente

  9. Salve.

    La madre di mia figlia è deceduta nel 2006, da allora applico le detrazioni per mia figlia come coniuge a carico perchè fiscalmente più conveniente.
    A luglio 2013 mi sono risposato. Ora per mia figlia devo applicare obbligatoriamente le detrazioni per il figlio a carico o posso ancora applicare la detrazione come coniuge visto che mia moglie con il solo matrimonio non acquisisce podestà su mia figlia?

  10. Sulla dichiarazione redditi la voce altri famigliari a carico sono i coniugi separati legalmente ma conviventi, sono separata legalmente mio marito è residente nel mio nucleo famigliare ma non vive con me, posso considerarlo a carico con la residenza ?

  11. Indicandoli nella busta paga se il suo datore di lavoro non ne ha tenuto conto nella busta paga.

  12. Come vengono erogate le agevolazioni fiscali sui familiari a carico? Direttamente sulla busta paga o al momento della dichiarazione dei redditi?

  13. Salve,
    all’inizio del 2013 le detrazioni per i figli a carico le avevo lasciate tutte a mia moglie (100%), io avevo un lavoro a tempo determinato e non avevo la certezza di poterne usufruire per tutto l’anno, inoltre lei aveva il reddito più alto e quindi era consentito dalla legge.
    Nel corso del 2013, io ho cambiato lavoro ed alla fine del 2013 nel complesso ho avuto un reddito leggermente più alto io di mia moglie.
    Già da gennaio 2014 abbiamo comunicato ad entrambe i datori di lavoro di applicare per il 2014 le detrazioni per i figli a carico al 50% per entambi.
    Adesso nel 730 come mi devo comportare? Devo dichiarere le detrazioni al 100% solo a mia moglie oppure 50% a entrambi?
    Grazie,
    Saluti,
    Gianluca

  14. Salve,
    le sottopongo il mio quesito. In famiglia siamo 4 persone: due genitori e due figli (io e mio fratello). Mio fratello lavora, mio padre e mia madre sono attualmente disoccupati, io sto per essere assunto e mi hano chiesto di presentare la documentazione per le detrazioni fiscali per i familiari a carico. A quanto so io posso mettere a mio carico mia madre (viviamo nella stessa casa) ma non mio padre (ha la residenza in un’altra casa), però mi sorge un dubbio, nel caso mio padre dovesse anche lui cominciare a lavorare, come si porrebbe la situazione rispetto al familiare a carico? Dovrebbe prendere lui in carico mia madre e quindi percepire l’assegno familiare e le detrazioni fiscali? E a questo punto io dovrei comunicare che mia madre non è più a mio carico? In alternativa, mia madre può rimanere a mio carico per le detrazioni?
    Grazie mille per qualsiasi aiuto possa darmi,
    Fabio

  15. Salve, sono una pensionata e con me risiede mio nipote che è disoccupato da 2 anni. Questo mio nipote, che attualmente ha 35 anni, mi è stato dato in affidamento dal tribunale dei minori quando aveva solo 1 anno ed il provvedimento non è stato mai revocato. Ora con il 730 dovrei recuperare almeno le detrazioni dell’anno scorso e la domanda è questa: lo devo considerare come “figlio” o come “altro famigliare” perché nelle istruzioni c’è scritto che un affidato è sempre da considerare come “figlio” indipendentemente dall’età e mai come “altro famigliare”. E’ corretto?
    Grazie mille

  16. Ho una bambina di 7 mesi ed per il lavoro le detrazioni sono al 100% sullo stipendio di mio marito. Per tanto nel modello 730 la bambina dovrò indicare che è a mio carico allo 0%?
    Grazie, cordiali saluti.

  17. sono separato, convivente ancora, con sentenza depositata il 18/12/2013, figli maggiorenni a cui verso assegno di 600 euro al mese . Nella dichiarazione mod. 730/14 devo indicarmi ancora coniugato , visto che la sentenza è della seconda meta del dicembre 2013 ?

  18. Buongiorno, vorrei un chiarimento circa i mesi da considerare relativamente ai familiari a carico. Faccio un esempio:
    Mod. 730-2014
    Gen.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Feb.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Mar.2103: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Apr.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Mag.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Giu.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Lug.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Ago.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Set.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Ott.2013: figlio disoccupato; Reddito = 0;
    Nov.2013: figlio lavora; Reddito = €. 2.000;
    Dic.2013: figlio lavora; Reddito = €. 2.000:
    Come va indicato il familiare in questo caso?

  19. prendo gli assegni familiari per due nipoti figli dei miei figli che non anno lavoro entrabbi i genitori non vivono con me li posso scaricare sul 730

  20. Vorrei comprare una casa a mia figlia studentessa universitaria. Come si calcola la rendita della casa acquistata e in cui andrebbe a domiciliarsi per sapere se posso ancora ritenerla a carico mio e quindi godere delle detrazioni? Mia figlia ha meno di 26 anni. grazie

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