Guida alla rateizzazione Agenzia Entrate (debiti tributari), da cartelle di pagamento

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

La presente Guida Fiscale alla rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia trae spunto dalle ultime novità introdotte dal Governa Letta e d quelle successive che innalza il numero delle rate massimo concesse fino a 120.

Vi sono anche nuove sentenze della corte di Cassazione in merito alla legittimità del ricorso contro il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate avverso l’Istanza di rateizzazione e che qui cerchiamo di presentare dando approfondimenti e cercando di rispondere alle vostre domande.

Nuovi articoli

Vi segnalo prima di tutto una serie di nuovi articoli correlati  al magico mondo della rateizzazione a cui devo dire siete sempre tanti ad accedervi viste le file ogni mattina ad Equitalia :-)

Rateazione dell’avviso bonario o la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento di Equitalia con le novità 2016

Cartella di pagamento ai contribuenti minimi

VI SEGNALO LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE

Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione
Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzaione delle cartelle di pagamento di Equitalia.

Richiesta e riammissione della rateizzazione se siete decaduti dal beneficio

Nel caso di riammissione alla rateizzazione si decadrà dal beneficio non più dopo il mancato pagamento di otto rate ma ne basteranno solo due per essere buttati fuori dal programma di rientro soft dai debiti tributari per cui state attenti. Insomma coloro che hanno sforato otto rate ora avranno un’opportunità in più ma se la dovranno giocare bene e non saltare più di due rate. Tuttavia non sarà possibile richiedere la rateizzazione per le rate non pagate e già segnalate da Equitalia.

Leggi anche la richiesta e la riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento e debiti Equitalia

Vi ricordo che al momento questa potrà essere richiesta al già entro il 20 ottobre 2016 per coloro che risultano decaduto dal diritto alla rateazione alla data del primo luglio 2016. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza

Errore del commercialista
…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi

Raddoppio dei termini in caso di violazioni con profilo penale
Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).

Come non pagare le multe
Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni

…E se dopo il ravvedimento mi arriva comunque la cartella di pagamento?
Può accadere che nonostante si adotti come soluzione quello del ravvedimento ci si veda notificare comunque a distanza di tempo una cartella di pagamento. Le motivazione possono essere diverse e a ciascuna corrisponde una diversa soluzione da adottare che ho cercato di sintetizzare nell’articolo dedicato al Ravvedimento operoso e poi cartella di pagamento: cosa fare?

Come rateizzare i debiti tributari che sono stati iscritti a ruolo

Con l’ordinanza n. 20778 datata 7 ottobre 2010 la Corte di Cassazione è intervenuta ribadendo che al contribuente spetta la facoltà di ricorrere al giudice tributario al fine di opporsi al diniego dell’Agente della riscossione che gli ha negato la possibilità di rateizzare un debito tributario iscritto a ruolo. La pronuncia della Cassazione è coerente con quanto già aveva stabilito la stessa Corte con le ordinanze n. 7612 del 30 marzo 2010 e n. 15647 datata 1° luglio 2010 e si oppone a quanto sostenuto dall’agente riscossore (Equitalia). Quest’ultima ordinanza consente di definire la questione in un momento, quale quello attuale, in cui la crisi rende particolarmente rilevante la possibilità per i contribuenti in difficoltà di servirsi di un istituto (la rateazione) che rappresenta una sorta di agevolazione.

Se volete saltare i requisiti per accedere alla rateizzazione potete leggere direttamente l’articolo dedicato a come ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento.

Premessa

La normativa vigente in tema di riscossione prevede che al contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo sia concessa la facoltà di richiedere all’agente per la riscossione che ha emesso la cartella esattoriale , anche in un momento successivo a quello di scadenza del termine in esse indicato, la rateizzazione di quanto dovuto.

Tale facoltà viene utilizzata sempre più di frequente dai contribuenti-debitori, stante il numero crescente si soggetti che, a causa degli effetti della crisi economico-finanziaria attualmente in corso, hanno difficoltà nel rispettare la scadenza dei sessanta giorno indicata nella cartella esattoriale. Nel corso del 2009, si è infatti registrato un incremento delle richieste avanzate dai contribuenti debitori nei confronti di Equitalia di rateizzazione, pari al 155% sull’anno precedente e per il 2010, anche se in assenza di dati consolidati, si può certamente anticipare che il trend si è mantenuto.

Va inoltre sottolineato che hanno ricorso alla possibilità che l’attuale ordinamento conferisce in materia di rateizzazione anche i cosiddetti “grandi morosi”, ovvero quei soggetti che risultano esposti nei confronti del Fisco per somme superiori ai 500.000 euro: tra di essi,m uno su tre ha scelto di rateizzare il debito. Ad oggi, si ha notizia che le operazioni di rateizzazione di debiti tributari in essere sono giunte alla cifra ragguardevole di 800 mila, per un totale rateizzato di 12 miliardi di euro e che l’importo medio della cartella rateizzata va a collocarsi intorno ai 16 mila euro.

Le cifre sopra esposte sottolineano l’indubbio “successo” dell’istituto, successo che trova una delle sue principali motivazioni nella circostanza secondo cui la presentazione dell’istanza di dilazione, se anche non comporta la revoca delle misure cautelari a garanzia del creditore (fermo amministrativo e/o ipoteca iscritta su beni) già adottate ha comunque di per sé il vantaggio di precludere l’esecuzione di nuove ed ulteriori azioni esecutive e di sospendere quelle già avviate – ferma restando la necessità per l’esattore di valutare, caso per caso, se la sospensione delle procedure esecutive può provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della facoltà di riscuotere le somme iscritte a ruolo – e lasciando in ogni caso inalterata la possibilità di esperire, se ancora nei termini di legge, tutti i possibili rimedi a carattere giurisdizionale, ivi compresa la sospensione giudiziale.

È stato peraltro recentemente precisato che per coloro i quali hanno già ottenuto la rateizzazione di un debito tributario, sussiste la possibilità di proporre una nuova istanza di dilazione relativa a nuove ed ulteriori cartelle di pagamento inviate da Equitalia successivamente notificate: in tale ipotesi, i criteri per accordare la rateazione dovranno tenere conto anche del debito pregresso già rateizzato ma ancora non interamente saldato.

Va inoltre sottolineato come il contribuente/debitore decada automaticamente dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui si abbia un mancato pagamento della prima rata, o di due rate successive alla prima e che, una volta decaduto, non avrà più la possibilità di usufruire, per quella medesima posizione debitoria, di una nuova rateizzazione.

Come si svolge il procedimento presso l’agente della riscossione

L’istanza di rateizzazione del debito tributario, redatta in carta libera,  può essere consegnata  al competente sportello dell’Agente della riscossione, oppure inviata a quest’ultimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della riscossione comunica al contribuente/debitore che il procedimento per la concessione della rateizzazione è stato avviato, indicando, fra l’altro, il termine entro il quale il procedimento dovrà trovare conclusione ed ilo nominativo del soggetto responsabile a cui rivolgersi per ogni tipo di informazione.

Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della richiesta, l’Agente della riscossione deve comunicare in modo espresso la propria decisione. In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere notificato al contribuente/debitore almeno 8 giorni prima della data di scadenza della prima rata ed indicare il relativo piano di ammortamento.

Qualora il provvedimento sia di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza – nel caso in cui, per esempio, venga concesso un numero di rate inferiore a quanto richiesto dal contribuente/debitore – le ragioni del rifiuto devono essere motivate in maniera esplicita. Come avviene di regola per ogni procedimento amministrativo, prima della notifica del provvedimento di diniego, l’Agente della riscossione deve effettuare una comunicazione al contribuente/debitore una comunicazione in cui vengono spiegati i motivi ostativi. Il debitore ha quindi 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.

NOVITA’ 2013: 120 rate e altre novità
Con il Decreto del Fare passa il prolungamento dell’intervallo di rateizzazione a 120 rate mensili mentre la decadenza dal beneficio della rateizzazione avverrebbe solo dopo 8 rate non pagate. Inoltre in caso di pignoramento (l’abitazione principale è esclusa se il debitore ha solo quell’immobile e ci risiede) la custodia del bene sarebbe affidata al debitore per cui ve la pignorano ma vi rimane la disponibilità per intenderci e la vendita all’incanto non può avvenire prima di 300 giorni. In sede di conversione del decreto si sono ampliati i margini e vi sono nuove modifiche in quanto in situazione di oggettiva difficoltà economica potranno essere aumentate fino a 120. La situazione di oggettiva difficoltà dovrà essere valutata da Equitalia sulla base delle risultanze reddituali ed in relazione dell’importo a debito. La sospensione del benficio della rateizzzione inoltrà decadrà non più dopo il pagamento di due rate ma dopo il pagamento di otto rate anche non consecutive. Vi invito comunque a leggere l’articolo dedicato alla nuova rateizzazione dei debiti tributari.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione si dovrà provare che una grave situazione di difficoltà mediante la dimostrazione dell’impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario a 72 rate e anche una situazione economica che consenta di onorare le 120 rate. L’impossibilità esiste laddove  l’importo della rata sia superiore al 20% del reddito mensile nel nucleo familiare, così come risultante dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) nella certificazione Isee mentre per le imprese il limite dell’importo della rata è pari al 10% del valore della produzione.

La solvibilità sulle 120 rate invece viene provata per le persone fisiche mediante il fonti stabili di reddito o di beni immobili espropriabili per cui resta fuori l’abitazione principale e questo potrebbe essere un grosso problema per ottenerla mentre per le imprese l’indice di liquidità deve essere almeno pari a 0,50.

La data di entrata in vigore è il 20 agosto 2013 per cui so dovrebbe applicare alle notifiche avvenute dopo tale data anche se a mio avviso nel caso della rateizzazione si potrà procedere con una richiesta di dilazione anche per quelli notificati antecedentemente. Riferimenti normativi: D.L. n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013, in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 2013)

Leggete anche l’articolo dedicato a come l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia decidono sulla rateizzazione

La nuova cartella di pagamento

Modello Istanza di rateizzazione cartelle di pagamento

Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione

Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzaione delle cartelle di pagamento di Equitalia.

24 Commenti

  1. Buona sera ho un debito complessivo di €6000,00 diviso in tre diverse cartelle.Ho chiesto ,presso gli uffici Equitalia se era possibile unificarlo e rateizzare,vista la mia situazione economica drastica,(sono disoccupata da gennaio e con problemi di salute) mi hanno risposto,assolutamente no e che ogni rateizzazione non può essere inferiore a €100 .quindi ho € 250 al mese da pagare…ora il mio dilemma è mangio o rubo per pagare Equitalia? è esatto quanto mi hanno detto?.Attendo paziente la vostra risposta.Antonella

  2. Ma chi vi dice queste cavolate? Se ti posso dare un consiglio chiama un commercilista bravo e onesto e fatti assistere prima che decorrano i termini per impugnare la cartella e sia troppo tardi.

  3. …a seguito della chiusura di un attività di cui ero titolare mi e arrivata una raccomandata da parte di equitalia per un totale di 56000 con tanto di fermo amministrativo all’unico bene che possedevo…potrei avvalermi della legge 3/2012 salva suicidio in quanto disoccupata e nullatenente?…

  4. Salve , io dovrei rateizzare dei bolli auto , di importi differenzi
    l’avviso di pagamento mi è stato notificato il 12/05/2013 dall ‘ agenzia delle entrate di palermo .
    un bollo è 200.39€
    ed un altro è 400.39 €
    posso rateizzarli ????

  5. Salve ho bisogno di un informazione.
    Ho fatto richiesta delle 120 rate e mi è stata accettata. Ho fatto rateizzare
    3 cartelle con somme diverse e mi hanno fatto un unica cartella di pagamento
    Però cosi la rata mi viene troppo alta e faccio fatica a pagarla ogni mese.
    Io avevo 3 rate di cartelle diverse da pagare ogni mese.. ad es.
    Una da 1.000 una da 1.500 e una da 700 ogni mese ne pagavo una diversa
    Facendo il gioco delle 8 rate.. non avrebbero dovuto diminuirmi ogni singola
    Somma invece di unirle e farne una unica? Grazie

  6. Sono sincero: ne parli con Equitalia e veda se possibile (immagino di no perchè li hanno dei protocolli da seguire e dovrebbero concedere una dilazione per tutti e non per lei solamente) dopo diche tari le rate non pagate da giocarsi come jolly

  7. Buongiorno, la mia s.a.s. ha dilazionato in 5 anni un debito per omesso versamento dell’ i.v.a. per gli anni 2009 2010 e 2011 al primo avviso con sanzione ridotta al 10%. Ci troviamo in un periodo con pochissimo lavoro e presumo che a breve non saremo più in grado di pagare regolarmente. Posso concordare un piano di rientro più lungo? Posso sospendere il pagamento per un pò? Posso non pagare sino a 7 rate prima della decadenza? Quando dovrò pagare le rate non pagate?
    Grazie in anticipo

  8. No l’ho scritto nell’articolo quante sono le rate che puoi salatare al di sopra delle quali scattano le sanzioni.

  9. buongiorno,ho chiuso un concordato con l’agenzia delle entrate a 50.000.00 in due anni. mi rendo conto che ‘ veramente difficile. e’ possibile rivedere i tempi e modalita’ di pagamento?! ovviamente cerco altra soluzione ad gli ulteriori 3 mesi (con relativi interessi)successivi alla scadenza .grazie

  10. Buongiorno,volevo porle un quesito. Se il cittadino moroso verso l’Agenzia delle entrate per una somma pari a 10, contratta con la stessa,arrivando ad un concordato abbattendo il debito da 10 a 5 e firmando il tutto, versando la prima rata del debito, in seguito per ragioni di impossibilità non ottempera a saldare la somma dovuta e dopo un anno con gli interessi maturati, la somma da 5 arriva ad 8 da pagare con possibilità di fare ricorso. Lo stesso viene presentato entro i termini di legge, domanda: in caso di perdita del ricorso alla corte tributaria il cittadino deve pagare quota 8 ( per intenderci somma di cui fatto ricorso) o perde le agevolazioni del concordato e dovrà pagare 10? Grazie in anticipo! Buona giornata!

  11. ma il rateizzo non è con Equitalia bensì con l’Agenzia delle Entrate. Vale lo stesso discorso? I rateizzi hanno durate diverse, da 2 a 6 anni. Potrebbero anche bastare le 120 rate, ma dato che i rateizzi sono 6/7, si potrebbero accorpare in un’unica pratica e richiedere l’allungamento oppure bisognerà farlo per singholo rateizzo? Grazie. Saluti

  12. In quante rate ha rateizzato? IL suo commercialista sicuramente avrà sentito che sono state allungate fino a 120. Se anche queste non le bastano provi a prendere appuntamento con Equitalia non si sa mai. Ma dubito per un semplice motivo. Equitalia non guadagna su di lei nel senso che non ha interesse affinchè lei paga o almeno la sua sopravvivenza non è legata alla sua presenza o meno nel mercato e questo è un enorme controsenso per cui non credo che sarà disposta a rifare un piano di rateizzo oltre le 120 rate mensili.

  13. Buongiorno, la nostra società ha in piedi diversi rateizzi con l’agenzia delle entrate, due dei quali sono quasi giunti a termine. Il carico mensile però, ti toglie liquidità e non ci permette di lavorare in serenità, creando tensioni economiche. Volevo sapere se esiste la possibilità di raggruppare tutti i rateizzi e chiedere il versamento di un’unica rata, diluendo l’importo in una tempistica più lunga. O in alternativa chiedere una sospensione/proroga del debito. Il nostro commercialista dice che si tratta di un’operazione fuori dagli schemi e che è complicato capire anche a chi rivolgersi per sottoporre la nostra richiesta. Lei sa darmi indicazioni?
    Attendo sue notizie. Grazie mille. Saluti.

  14. Salve, mio padre ha vinto in primo grado una causa civile che purtroppo è durata circa 20 anni (oggi attendiamo ancora gli esiti del giudizio di appello) , al momento del pagamento della tassa di registro purtroppo le sue condizioni economiche non più in linea con l’investimento fatto qualche decennio prima non gli hanno consentito il pagamento della tassa di Registro della sentenza, oggi è arrivata la cartella con cui equitalia chiede il pagamento della tassa in questione… mi chiedo, basterebbe chiedere e ottenere la rateizzazione per il pagamento delle cartelle da equitalia per chiedere il trasferimento della proprietà all’agenzia delle entrate ?

  15. Buonasera,
    ho presentatto istanze di rateazione (la prima proroga ad una decaduta) la seconda per cartelle pervenute successivamente. Preciso che Equitalia è intervenuta in una procedura immobiliare promossa da terzi creditori anche se noi abbiamo fatto opposizione a tale intervento. Le domande presentate sono state oggetto di preavviso di rigetto con le seguenti motivazioni: la rateazione ripresentata perchè decaduta non verrebbe accettata perchè l’ISEE risulta migliorativo rispetto al precedente e come seconda motivazione viene chiesta l’ipoteca legale sugli immobili oggetto della procedura promossa da terzi creditori e che il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati. Si tenga presente che allo stato attuale vi sono in essere già altre iscrizioni ipotecarie per cartelle inserite in questo intervento, che praticamente hanno bloccatto tutti gli immobili dello scrivente.
    Nella risposta al preavviso di rigetto abbiamo fatto una proposta (affinchè ci venissero concesse le rateazioni) che è il seguente: Abbiamo messo a disposizione di Equitalia un immobile libero da ipoteche di valore triplo rispetto al debito complessivo di € 630.000,00 chiedendo in contropartita la cancellazione di tutte le azioni attive sulla ditta, ci è stato risposto che una loro circolare interna impedisce questa operazione. Allora Le chiedo se ci sono possibilità per contestare la mancata concessione delle rateazioni e se Equitalia si può arrogare il diritto di obbligare e ricattare il contribuente in questo modo e soprattutto se ci sono possibilità per contestare legalmente questa presa di posizione, preciso che è nostra intenzione proseguire con l’attività e se avessimo voluto attivare un concordato prevventivo lo avremmo fatto direttamente senza l’input di Equitalia. Attendo sua risposta Grazie
    P.S. la motivazione per il diniego della rateazioni di cartelle successiva alla prima è la medesima sopra esposta ovvero : viene chiesta l’ipoteca legale sugli immobili oggetto della procedura promossa da terzi creditori e che il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati.
    Attendo sua risposta Grazie

  16. Se lei dice che non siete in grado significa che il pagamento impedirebbe la normale continuità dell’azienda, bene questo, che il legislatore tutela e a fronte del quale può presentare istanza di sospensione. Dopodiché prenda un bravo commercialista tributari sta e presenti ricorso. Se non lo conosce mi contatti

  17. Buongiorno
    La nostra azienda ha un contenzioso con agenzia delle entrate
    In merito a delle sponsorizzazioni effettuate a loro avviso non coerenti.
    Ci chiedono 50.000 euro in tutto .
    siamo gia andati a discutere ma abbiamo perso la prima trattativa,quello che non riesco a capire :come possiamo chiedere di pagare ma concordando un importo un po piu acessibile alle nostre possibilita ? Visto che oggi non sarenmo in grado di affrontare Una spesa simile. grazie

  18. Si faccia speigare perchè non è rateizzabile perchè in linea di massima (intendo a detemrinate condizioni) la nuova rateizzaizone può essere chiesta anche su rateizzazioni già iniziate, ma non per tutti e non sapendo le sue caratteristiche non saprei. Tuttavia se non sono loro a risponderle non solo correttamente ma anche in modo esauriente (ossia facendole vedere la norma che ha introdotto il governo Monti e che disciplina anche le nuove rateizzazioni delle cartelle di pagamento) chi dovrebbe essere. L’argomento rateizzazioni comunqu edovrebbe essereoggetto di un nuovo articolo nei prossimi giorni.

  19. Buongiorno a seguito ritardo e NON mancato pagamento di una rata di una rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate, mi hanno annullato la rateizzazione e mi è arrivata a sca la cartella dall’Equitalia, la quale mi dice che non è possibile rateizzare di nuovo l’importo in quanto NON RATEIZZABILE. Ad oggi, ci sono dei cambiamenti? Giustamente la cifra che loro cmi chiedono non ce l’ho altriemnti non avrei fatto richiesta di rateizzazione.
    Cordiali saluti

  20. Si il modello ISEE deve essere firmato. Sinceramente non sono a conoscenza dell’obbligo di dover farsi sottoscrivere il modello da un soggetto autorizzato. Spero le abbiano indicato dove questo disposto è contenuto. Tuttavia in quella see sarebbe stato sufficiente anche concordae su una autocrtificazione del reddito prodotto o una ricostruzione in luogo. Mi viene da pensare che ha trovato dei dipendenti mal disposti nei suoi confronti, anche perchè questo determinerà un dispendio di risrse per lei e per loro.

  21. Salve,
    ho ricevuto un rigetto da Equitali, con la giustificazione segnalata che il modulo di richiesta e il modello ISee non erano da me firmati.

    Le chiedo di dirmi se posso in qualche modo rivalermi attraverso un associazione dei consumatori o altra via.

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