La presente Guida Fiscale alla rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia o debiti tributari o ruoli scritta dal Dott. Massimo Pipino trae spunto dalle ultime sentenze della corte di Cassazione in merito alla legittimità del ricorso contro il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate avverso l’Istanza di rateizzazione e che qui cerchiamo di presentare dando approfondimenti e cercando di rispondere alle vostre domande.

Come rateizzare i debiti tributari che sono stati iscritti a ruolo
Con l’ordinanza n. 20778 datata 7 ottobre 2010 la Corte di Cassazione è intervenuta ribadendo che al contribuente spetta la facoltà di ricorrere al giudice tributario al fine di opporsi al diniego dell’Agente della riscossione che gli ha negato la possibilità di rateizzare un debito tributario iscritto a ruolo. La pronuncia della Cassazione è coerente con quanto già aveva stabilito la stessa Corte con le ordinanze n. 7612 del 30 marzo 2010 e n. 15647 datata 1° luglio 2010 e si oppone a quanto sostenuto dall’agente riscossore (Equitalia).

Quest’ultima ordinanza consente di definire la questione in un momento, quale quello attuale, in cui la crisi rende particolarmente rilevante la possibilità per i contribuenti in difficoltà di servirsi di un istituto (la rateazione) che rappresenta una sorta di agevolazione.

Premessa
La normativa vigente in tema di riscossione prevede che al contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo sia concessa la facoltà di richiedere all’agente per la riscossione che ha emesso la cartella esattoriale , anche in un momento successivo a quello di scadenza del termine in esse indicato, la rateizzazione di quanto dovuto.

Tale facoltà viene utilizzata sempre più di frequente dai contribuenti-debitori, stante il numero crescente si soggetti che, a causa degli effetti della crisi economico-finanziaria attualmente in corso, hanno difficoltà nel rispettare la scadenza dei sessanta giorno indicata nella cartella esattoriale. Nel corso del 2009, si è infatti registrato un incremento delle richieste avanzate dai contribuenti debitori nei confronti di Equitalia di rateizzazione, pari al 155% sull’anno precedente e per il 2010, anche se in assenza di dati consolidati, si può certamente anticipare che il trend si è mantenuto.

Va inoltre sottolineato che hanno ricorso alla possibilità che l’attuale ordinamento conferisce in materia di rateizzazione anche i cosiddetti “grandi morosi”, ovvero quei soggetti che risultano esposti nei confronti del Fisco per somme superiori ai 500.000 euro: tra di essi,m uno su tre ha scelto di rateizzare il debito. Ad oggi, si ha notizia che le operazioni di rateizzazione di debiti tributari in essere sono giunte alla cifra ragguardevole di 800mila, per un totale rateizzato di 12 miliardi di euro e che l’importo medio della cartella rateizzata va a collocarsi intorno ai 16mila euro.

Le cifre sopra esposte sottolineano l’indubbio “successo” dell’istituto, successo che trova una delle sue principali motivazioni nella circostanza secondo cui la presentazione dell’istanza di dilazione, se anche non comporta la revoca delle misure cautelari a garanzia del creditore (fermo amministrativo e/o ipoteca iscritta su beni) già adottate ha comunque di per sé il vantaggio di precludere l’esecuzione di nuove ed ulteriori azioni esecutive e di sospendere quelle già avviate – ferma restando la necessità per l’esattore di valutare, caso per caso, se la sospensione delle procedure esecutive può provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della facoltà di riscuotere le somme iscritte a ruolo – e lasciando in ogni caso inalterata la possibilità di esperire, se ancora nei termini di legge, tutti i possibili rimedi a carattere giurisdizionale, ivi compresa la sospensione giudiziale.

È stato peraltro recentemente precisato che per coloro i quali hanno già ottenuto la rateizzazione di un debito tributario, sussiste la possibilità di proporre una nuova istanza di dilazione relativa a nuove ed ulteriori cartelle di pagamento inviate da Equitalia successivamente notificate: in tale ipotesi, i criteri per accordare la rateazione dovranno tenere conto anche del debito pregresso già rateizzato ma ancora non interamente saldato.

Va inoltre sottolineato come il contribuente/debitore decada automaticamente dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui si abbia un mancato pagamento della prima rata, o di due rate successive alla prima e che, una volta decaduto, non avrà più la possibilità di usufruire, per quella medesima posizione debitoria, di una nuova rateizzazione.

Come si svolge il procedimento presso l’agente della riscossione
L’istanza di rateizzazione del debito tributario, redatta in carta libera,  può essere consegnata  al competente sportello dell’Agente della riscossione, oppure inviata a quest’ultimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della riscossione comunica al contribuente/debitore che il procedimento per la concessione della rateizzazione è stato avviato, indicando, fra l’altro, il termine entro il quale il procedimento dovrà trovare conclusione ed ilo nominativo del soggetto responsabile a cui rivolgersi per ogni tipo di informazione.

Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della richiesta, l’Agente della riscossione deve comunicare in modo espresso la propria decisione. In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere notificato al contribuente/debitore almeno 8 giorni prima della data di scadenza della prima rata ed indicare il relativo piano di ammortamento.

Qualora il provvedimento sia di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza – nel caso in cui, per esempio, venga concesso un numero di rate inferiore a quanto richiesto dal contribuente/debitore – le ragioni del rifiuto devono essere motivate in maniera esplicita. Come avviene di regola per ogni procedimento amministrativo, prima della notifica del provvedimento di diniego, l’Agente della riscossione deve effettuare una comunicazione al contribuente/debitore una comunicazione in cui vengono spiegati i motivi ostativi. Il debitore ha quindi 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.

Continua domani con la seconda parte dedicata ai criteri utilizzati dall’agenzia delle Entarte per concere la rateizzazione

Autore: Dott. Massimo Pipino 

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