Aggiornato il 4 Maggio 2023
Novità 2022
I contribuenti che che hanno ritardato nella presentazione della rateizzazione possono beneficiare della novità introdotta dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021 che consente di rateizzare le somme a patto che la domanda sia trasmessa entro il 30 aprile 2022. Sono ammessi solo i contribuenti decaduti prima dell’8 marzo 2020Equitalia, al fine di assicurare omogeneità nella trattazione delle istanza di rateizzazione, ha impartito nel tempo precise istruzioni agli agenti della riscossione con l’intento di accertare la sussistenza della indispensabile “temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento” richiesta dalla legge per rendere possibile la concessione del beneficio della rateizzazione. Tali istruzioni, attualmente prevedono, in estrema sintesi, quanto segue:
Importi della cartella inferiori a 50 mila euro Nel caso in cui venga richiesta la rateizzazione di un debito pari o inferiore a 50.000,00 euro, 50 mila euro Equitalia ha previsto che la dilazione “dovrà” essere concessa su semplice richiesta motivata di parte. In tale ipotesi la rateizzazione viene concessa in un numero di 18, 24 o 36 rate in funzione dell’entità del debito, salvo che il contribuente/debitore non abbia richiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore a quello suddetto. Con la direttiva del 7 maggio 2013, infatti Equitalia ha innalzato da euro 20.000 a 50.000 la soglia per ottenere la rateazione automatica ossia senza la preventiva verifica dei requisiti che vedremo di seguito comprovante la situazione di difficoltà economica
Debiti superiori a 50 mila euro Ove invece venga richiesta la rateizzazione di un debito superiore a 50 mila euro, il contribuente/debitore avrà l’onere di allegare alla richiesta apposita documentazione, in grado di fornire opportuna comprova della propria situazione economico/finanziaria (documentazione che quindi varia a seconda del soggetto istante).
Rateizzazione fino a 72 rate
L’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, nonché la determinazione del numero delle rate mensili concedibili (che in ogni caso non potranno essere superiori a 72) vengono stabilite analizzando i dati forniti dalla documentazione stessa.
La legge (art. 19, DPR n. 602/73) prevede che puoi pagare a rate (fino a 6 anni, 72 rate mensili) le somme indicate in cartella, se presenti una richiesta di dilazione in cui dichiari di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. L’importo minimo di ogni rata è pari a 50 euro il cui valore della singola rata può essere costante ma anche variabile, crescente o decrescente.Rateizzazione fino a 120 rate
La legge prevede, inoltre, che se ti trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla tua responsabilità, puoi chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni (120 rate mensili). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero di rate che possono essere concesse in base alla tua situazione economicaVI SEGNALO LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE 2015
NOVITA’ 2014 I contribuenti che sono decaduti dal beneficio della reteizzazione prima del 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del Decreto del Fare potranno nuovamente accedere alla rateizzazione a patto che presentino domanda entro il 31 luglio. La nuova opportnunità di sanare definitivamente i conti con il fisco si sostanza nella possibilità di presentare una domanda di rateizzazione in un massimo di 72 rate. Al tempo si decadeva vi ricordo con i mancato pagamento di due rate.
NOVITA’ 2013 Con il Decreto del Fare passa il prolungamento dell’intervallo di rateizzazione a 120 rate mensili mentre la decadenza dal beneficio della rateizzazione avverrebbe solo dopo 8 rate non pagate. Inoltre in caso di pignoramento (l’abitazione principale è esclusa se il debitore ha solo quell’immobile e ci risiede) la custodia del bene sarebbe affidata al debitore per cui ve la pignorano ma vi rimane la disponibilità per intenderci e la vendita all’incanto non può avvenire prima di 300 giorni. In sede di conversione del decreto si sono ampliati i margini e vi sono nuove modifiche in quanto in situazione di oggettiva difficoltà economica potranno essere aumentate fino a 120. La situazione di oggettiva difficoltà dovrà essere valutata da Equitalia sulla base delle risultanze reddituali ed in relazione dell’importo a debito. La sospensione del benficio della rateizzzione inoltrà decadrà non più dopo il pagamento di due rate ma dopo il pagamento di otto rate anche non consecutive. Vi invito comunque a leggere l’articolo dedicato alla nuova rateizzazione dei debiti tributari.
Non sempre è possibile passare alle 120 rate Per passare alla rateizzaizone straordinaria di 120 rate deve esserci una comprovata situazione di difficoltà economica del contribuente che si ha quando si manifestano entrambe le cause ossia l’accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario a 72 rate che diviene certa quando l’importo della rata sia superiore al 20% del reddito mensile nel nucleo familiare, così come risultante dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) nella certificazione Isee e la situazione di solvibilità del contribuente che consenta allo stesso di sostenere il piano di rateazione più lungo.
Con riferimento al primo punto, il Regolamento ha chiarito che l’impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito si considera
Per l’imprese, invece, il limite dell’importo della rata è pari al 10% del valore della produzione
La data di entrata in vigore è il 20 agosto 2013 per cui si dovrebbe applicare alle notifiche avvenute dopo tale data anche se a mio avviso nel caso della rateizzazione si potrà procedere con una richiesta di dilazione anche per quelli notificati antecedentemente. Riferimenti normativi: D.L. n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013, in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 2013)
Se il richiedente la rateizzazione è una persona fisica non imprenditore, ovvero un imprenditore in regime contabile semplificato o in regime di imposta sostitutivo, viene utilizzato l’indice ISEE del nucleo famigliare del debitore (Si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, vedi come calcolare ISEE), introdotto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che costituisce uno strumento utilizzato correntemente per le prestazioni di diritto pubblico. In breve, la metodologia utilizzata per la verifica in oggetto utilizza una serie di classi ISEE di ampiezza di 5.000 euro ciascuna, a cui corrisponde la soglia di addebito (cosiddetta soglia di accesso) a partire dalla quale il contribuente viene considerato meritevole di usufruire della rateizzazione. Dividendo per 12 il valore della soglia di accesso si ottiene l’importo della cosiddetta rata indicativa di ciascuna classe ISEE, mentre dividendo il debito da rateizzare per detto importo si ha il numero massimo di rate concedibili.
Nel caso degli altri soggetti, devono essere considerati i cosiddetti “indice di liquidità” ed “indice alfa”. L’indice di liquidità viene determinato dal rapporto tra la somma della liquidità immediata e di quella differita e le passività correnti ed, al fine di potere accedere alla rateizzazione il risultato così ottenuto deve essere inferiore ad uno. L’indice alfa, invece, è dato dal rapporto tra il debito complessivo ed il valore della produzione rettificato (ragguagliato ad anno se deve essere presentata una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale), e, al fine di poter accedere alla rateizzazione, deve essere pari o superiore a 3.
Inoltre, dal risultato ottenuto da questo indice, si evince anche il numero di rate concedibile che è crescente al crescere del relativo valore fino al massimo consentito dalla legge.
Se avete un ISEE troppo alto non perdete la speranza Nel caso in cui il contribuente non rispetti i suddetti parametri egli può comunque ottenere la rateizzazione a condizione di dimostrare gli eventi straordinari che hanno inciso significativamente sulla sua situazione patrimoniale, tali da poter essere considerato ugualmente in temporanea obiettiva difficoltà. Tali condizioni possono essere ritenute esistenti, a titolo, esemplificativo, nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza nel nucleo famigliare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all’ISEE del nucleo famigliare del debitore.
Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l’attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili causati da forza maggiore.
I tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione patrimoniale e reddituale espressa dall’ISEE dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.
Con riferimento agli imprenditori in regime ordinario ed alle persone giuridiche, si potrà beneficiare della rateizzazione esclusivamente a patto di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o sulla ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Tali circostanza sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vale a dire:
- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;
- evento imprevedibile provocato da forza maggiore.
In proposito, si evidenzia, tuttavia, che dovrà trattarsi di eventi straordinari che, per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell’incide di liquidità e nell’indice alfa. Naturalmente, anche in questo caso, se la valutazione di tali eventi conduce alla concessione della rateizzazione, la relativa decisione dovrò essere esaustivamente motivata.
Una importante precisazione deve essere fatta: la dilazione può essere concessa solamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo per i quali è già scaduto il termine di pagamento. Pertanto, qualora il contribuente risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli per i quali richiede la rateizzazione (ossia: vi sono altre cartelle scadute oltre a quella per la quale si chiede la rateizzazione) , dovrà ricomprendere anche tali, ulteriori, addebiti. Può essere interessante sapere che il piano di ammortamento viene predisposto con il metodo “francese” a rata costante, il cui importo è composto da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente.
Dubbi in riferimento alla tutela giudiziaria avverso la decisione di diniego della rateizzazione Contro il provvedimento di rigetto (o di parziale accoglimento) dell’istanza di rateizzazione è possibile ricorrere in via giurisdizionale entro 60 giorno dalla data della notifica del provvedimento, proponendo ricorso di fronte al giudice competente.
In riferimento alla giurisdizione, vi sono opinioni discordanti e solo di recente la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che la controversia sul rigetto, da parte dell’agente della riscossione, di un’istanza di rateizzazione di un debito tributario rientra nell’ambito della giurisdizione tributaria e non di quella del giudice amministrativo.
La tesi a favore della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale/Tar) La tesi che ritiene competente il Tar a decidere nel merito della fondatezza del rifiuto della rateizzazione si fonda sul fatto che quello attivato dall’istanza costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo nell’ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipende dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vanta che un mero interesse legittimo tutelabile di fronte al giudice amministrativo e non dinnanzi alle Commissioni tributarie, che in base alla legge possono intervenire soltanto in caso di controversie in materia di imposte e tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione.
La tesi a favore della giurisdizione della Commissione tributaria La tesi favorevole alla giurisdizione della Commissione tributaria si basa sulla circostanza che la normativa sulla rateizzazione è una disposizione destinata a venire incontro alla necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione. Dal momento che, a seguito della riforma di cui alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcune questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso, la stessa si estende alle vertenze sulla spettanza o meno di un agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria, come nel caso del diniego di rateizzazione di un debito per imposte o tasse.
Le novità 2013 nelle cartelle di pagamento Vi segnalo inoltre alcune importanti novità introdotte dal Governo Letta per venire incontro alla carenza di liquidità come la limitazione al pingoramento da parte di Equitalia alle abitazini che non rispondo ai requisiti di immobile di lusso e quindi diciamo agli immobili che non sono in grado di soddisfare i requisiti oggettivi richiesti per le agevolazioni prima casa. Per le imprese inoltre non potranno essere sequestrati o pignorati i capannoni industriali se non per massimo il 20% del loro valore in pratica come avviene per i lavoratori dipendenti. Scompare inoltre l’aggio sulla riscossione concesso ad Equitalia che devo dire era uno scandaloso comportamento da sanare.
Conclusioni In un periodo caratterizzato da una pesante crisi economico e finanziaria come quello attuale, l’istituto della rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo pwermette ai contribuenti che si trovano in difficoltà di ottenere una sorta di agevolazione, garantita dalla possibilità di diluire nel tempo i versamenti delle relative pendenze. Tale facoltà verrà concessa anche successivamente al 1° luglio 2011, quando entrerà in vigore la riforma della riscossione, basata non più sul ruolo ma sull’avviso di accertamento. La possibilità di adire la Commissione tributaria e non il Tar, quando vi è un rifiuto da parte dell’agente della riscossione nel concedere la rateizzazione, deve essere vista con favore in quanto il primo procedimento di solito è meno complesso e costoso del secondo.
Tuttavia vi cerco sempre di stimolare a fare gli accertamenti ancora prima dell’agenzia delle entrate e se trovate qualche cosa che non va presentate il ravvedimento operoso per le parziali o mancati imposte versate in modo da abbattere quasi completamente le sanzioni amministrative che vi sarebbero successivamente assoggettate con un accertamento. Presentare il ravvedimento operoso se si è nelle condizioni conviene notevolmente credetemi.
Leggi la prima parte dell’articolo dedicata alla Istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali
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Buongiorno la nostra azienda ha fatto istanza di rateizzazione per delle cartelle il 15 marzo dopo diversi solleciti ad Aprile e Maggio il 26 di maggio mi bloccano un pagamento a nostro favore da parte di un ente pubblico, risoleccitiamo la rateizzazione ed oggi rispondono che non viene accolta perché nella richiesta non era allegato il documento dell’amministratore.
Chiedo non potevano richiedere prima un integrazione documentale considerando che ad oggi non posso più fare richiesta nuova per via del pignoramento delle somme
Ho sollecitato l’ufficio anche perché rischiano con questo atto di compromettere la continuità aziendale
Grazie e porgo i miei Distinti Saluti
chiedo una delucidazione in riferimento al pagamento delle rate con Equitalia, Purtroppo Io ho fatto quattro volte la richiesta del pagamento rateizzato , per tre volte ho pagato sempre circa il 25% dell’importo, poi non avendo più possibilità di pagamento ho dovuto sospendere. Solo la quarta volta con la rottamazione sono riuscito a chiudere le pendenze.
Ebbene, le cifre che io ho corrisposto prima ,riferite alle tre rateizzazioni sospese, che ammontano a circa 20.000,00 complessivamente che fine ha fatto?
Salve. Cercavo in rete qualcuno che potesse aiutarmi e ho trovato voi. Sono davvero esasperato. Ho avuto una ditta individuale dal 2003 al 2006 e dopo aver pagato tutto quello che era umanamente possibile pagare, l’Agenzia dlle Entrate continua a perseguitarmi. Giorni fa mi è arrivata una caertella esattoriale di Serit Sicilia per un presunto importo dovuto di 133 euro per mancato pagamento iva riferito al 2006. A questo hanno sommato circa 2500 euro di sanzioni. Premetto che ho appena iniziato una rateizzazione di 3000 euro circa per un accertamento sempre riferito al 2006 (il periodo è di sei mesi, ho chiuso a giugno) in cui sostenevano che io non avessi pagato nulla, nè iva, nè irpef, nè inps, niente di niente. Ovviamente non era così e ho fatto ricorso alla Commissione Tributaria, che alla fine, per la regola del reddito presunto sulle scorte di magazzino, mi ha intimato di pagare la cifra di cui sopra. Se quindi nel procedimento hanno verificato qualunque tipo di tassa e la questione è stata chiusa, come è possibile che adesso possano continuare a chiedermi soldi (che oltretutto non ho)? C’è una sentenza in cui a fronte di un accertamento su tutto, la somma da pagare è già stata determinata. E adesso tirano fuori che devo ancora loro 133 euro, maggiorate del 1000%… tutto ciò è legale, ma sopratutto è onesto? Mi vergogno di essere italiano… se potete aiutarmi e darmi qualche arma per combattere ve ne asrò infinitamente grato. Cordiali saluti e scusate l’amaro sfogo.
Buona sera avendo gia richiesto una rateazinone e poi non piu pagata .equitalia mi ha decatuto dalle rateizzazzione e ha messo tutto insieme ad tre cartelle ….arrivato avviso di pagamento entro 30 giorni con fermo auto …posso rateizzare il tutto di nuovo?
Quante rate si possono saltare con l’agenzia delle entrate senza perdere il beneficio della rateizzazione ? Poi si devono pagare tutte insieme oppure si possono portare avanti le ultime pagando le precedenti ?
Spero di essere stato chiaro. Grazie per la risposta in anticipo.
I miei genitori 70enni hanno chiuso la loro ditta individuale andando in pensione (1.400 euro tra tutte e due le pensioni) accumulando però un debito col fisco di circa 20mila euro. Equitalia non vuole fare la rateazione a 120 rate perché l’isee è troppo alto derivato dalla loro casa di residenza costruita 50 anni fa molto grande. Che devono fare sti poveri vecchi per ottenere le 120 rate…. Stanno pure pagando un residuo di un mutuo con rate di 2000 euro trimestrali. Forse vogliono il sangue….
Da quello che mi scrive il comportamento mi sembra corretto ma potrebbe comunque provare che non ce la fa e voglio vedere cosa le dicono soprattutto dopo la dopo la puntata di report di ieri
Perchè la rateizzazione a 120 rate è valida solo per Equitalia e non per le cartelle di Agenzia delle Entrate???
Mi trovo in una situazione paradossale nella quale la rateizzazione max è di 2 anni per debiti fino a 50.00 euro e tre anni sopra i 50.000 euro.
Avendo avuto un accertamento pluriennale su quattro anni per un importo complessivo superiore a 50.000 ma per singolo anno inferiore, non posso accedere alla rateizzazione su tre anni ma solo entro i due anni per effetto di emissione di pratiche singole per ogni anno.
Quindi sono costretto a pagare una rata di molto superiore al reddito senza poter fare nulla…
AIUTO!!!!!
Buongiorno,volevo porle un quesito. Se il cittadino moroso verso l’Agenzia delle entrate per una somma pari a 10, contratta con la stessa rattizzando un somma 5 e firmando il concordato versando la prima rata. Poi per ragioni di impossibilità non ottempera a saldare la somma dovuta, dopo un anno con gli interessi maturati arriva somma 8 da pagare con possibilità di fare ricorso, il quale viene presentato entro i termini di legge, in caso di perdita di ricorso alla corte tributaria il cittadino deve pagare quota 8 ( per intenderci somma fatta ricorso) o perde le agevolazioni del concordato e dovrà pagare 10? Grazie in anticipo! Buona giornata!
Egr. Dott. Pipino,
non mi risulta che il contribuente debba rateizzare tutti gli importi iscritti a ruolo, tant’è che nel D.lgs 40/2010 non vi è traccia alcuna di detto obbligo ma viene espressamente riconosciuto il diritto del contribuente a presentare in carta libera istanza di rateizzazione. Sulla base della carenza normativa in merito stavo proprio pensando di impugnare un rigetto di rateizzazione per una mia cliente. Può darmi delucidazioni?
La ringrazio e porgo distinti saluti.