Guida alla rateizzazione Agenzia Entrate (debiti tributari), da cartelle di pagamento

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La presente Guida Fiscale alla rateizzazione delle cartelle esattoriali Equitalia trae spunto dalle ultime novità introdotte dal Governa Letta e d quelle successive che innalza il numero delle rate massimo concesse fino a 120.

Vi sono anche nuove sentenze della corte di Cassazione in merito alla legittimità del ricorso contro il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate avverso l’Istanza di rateizzazione e che qui cerchiamo di presentare dando approfondimenti e cercando di rispondere alle vostre domande.

Nuovi articoli

Vi segnalo prima di tutto una serie di nuovi articoli correlati  al magico mondo della rateizzazione a cui devo dire siete sempre tanti ad accedervi viste le file ogni mattina ad Equitalia :-)

Rateazione dell’avviso bonario o la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento di Equitalia con le novità 2016

Cartella di pagamento ai contribuenti minimi

VI SEGNALO LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE

Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione
Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzaione delle cartelle di pagamento di Equitalia.

Richiesta e riammissione della rateizzazione se siete decaduti dal beneficio

Nel caso di riammissione alla rateizzazione si decadrà dal beneficio non più dopo il mancato pagamento di otto rate ma ne basteranno solo due per essere buttati fuori dal programma di rientro soft dai debiti tributari per cui state attenti. Insomma coloro che hanno sforato otto rate ora avranno un’opportunità in più ma se la dovranno giocare bene e non saltare più di due rate. Tuttavia non sarà possibile richiedere la rateizzazione per le rate non pagate e già segnalate da Equitalia.

Leggi anche la richiesta e la riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento e debiti Equitalia

Vi ricordo che al momento questa potrà essere richiesta al già entro il 20 ottobre 2016 per coloro che risultano decaduto dal diritto alla rateazione alla data del primo luglio 2016. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza

Errore del commercialista
…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi

Raddoppio dei termini in caso di violazioni con profilo penale
Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).

Come non pagare le multe
Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni

…E se dopo il ravvedimento mi arriva comunque la cartella di pagamento?
Può accadere che nonostante si adotti come soluzione quello del ravvedimento ci si veda notificare comunque a distanza di tempo una cartella di pagamento. Le motivazione possono essere diverse e a ciascuna corrisponde una diversa soluzione da adottare che ho cercato di sintetizzare nell’articolo dedicato al Ravvedimento operoso e poi cartella di pagamento: cosa fare?

Come rateizzare i debiti tributari che sono stati iscritti a ruolo

Con l’ordinanza n. 20778 datata 7 ottobre 2010 la Corte di Cassazione è intervenuta ribadendo che al contribuente spetta la facoltà di ricorrere al giudice tributario al fine di opporsi al diniego dell’Agente della riscossione che gli ha negato la possibilità di rateizzare un debito tributario iscritto a ruolo. La pronuncia della Cassazione è coerente con quanto già aveva stabilito la stessa Corte con le ordinanze n. 7612 del 30 marzo 2010 e n. 15647 datata 1° luglio 2010 e si oppone a quanto sostenuto dall’agente riscossore (Equitalia). Quest’ultima ordinanza consente di definire la questione in un momento, quale quello attuale, in cui la crisi rende particolarmente rilevante la possibilità per i contribuenti in difficoltà di servirsi di un istituto (la rateazione) che rappresenta una sorta di agevolazione.

Se volete saltare i requisiti per accedere alla rateizzazione potete leggere direttamente l’articolo dedicato a come ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento.

Premessa

La normativa vigente in tema di riscossione prevede che al contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo sia concessa la facoltà di richiedere all’agente per la riscossione che ha emesso la cartella esattoriale , anche in un momento successivo a quello di scadenza del termine in esse indicato, la rateizzazione di quanto dovuto.

Tale facoltà viene utilizzata sempre più di frequente dai contribuenti-debitori, stante il numero crescente si soggetti che, a causa degli effetti della crisi economico-finanziaria attualmente in corso, hanno difficoltà nel rispettare la scadenza dei sessanta giorno indicata nella cartella esattoriale. Nel corso del 2009, si è infatti registrato un incremento delle richieste avanzate dai contribuenti debitori nei confronti di Equitalia di rateizzazione, pari al 155% sull’anno precedente e per il 2010, anche se in assenza di dati consolidati, si può certamente anticipare che il trend si è mantenuto.

Va inoltre sottolineato che hanno ricorso alla possibilità che l’attuale ordinamento conferisce in materia di rateizzazione anche i cosiddetti “grandi morosi”, ovvero quei soggetti che risultano esposti nei confronti del Fisco per somme superiori ai 500.000 euro: tra di essi,m uno su tre ha scelto di rateizzare il debito. Ad oggi, si ha notizia che le operazioni di rateizzazione di debiti tributari in essere sono giunte alla cifra ragguardevole di 800 mila, per un totale rateizzato di 12 miliardi di euro e che l’importo medio della cartella rateizzata va a collocarsi intorno ai 16 mila euro.

Le cifre sopra esposte sottolineano l’indubbio “successo” dell’istituto, successo che trova una delle sue principali motivazioni nella circostanza secondo cui la presentazione dell’istanza di dilazione, se anche non comporta la revoca delle misure cautelari a garanzia del creditore (fermo amministrativo e/o ipoteca iscritta su beni) già adottate ha comunque di per sé il vantaggio di precludere l’esecuzione di nuove ed ulteriori azioni esecutive e di sospendere quelle già avviate – ferma restando la necessità per l’esattore di valutare, caso per caso, se la sospensione delle procedure esecutive può provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della facoltà di riscuotere le somme iscritte a ruolo – e lasciando in ogni caso inalterata la possibilità di esperire, se ancora nei termini di legge, tutti i possibili rimedi a carattere giurisdizionale, ivi compresa la sospensione giudiziale.

È stato peraltro recentemente precisato che per coloro i quali hanno già ottenuto la rateizzazione di un debito tributario, sussiste la possibilità di proporre una nuova istanza di dilazione relativa a nuove ed ulteriori cartelle di pagamento inviate da Equitalia successivamente notificate: in tale ipotesi, i criteri per accordare la rateazione dovranno tenere conto anche del debito pregresso già rateizzato ma ancora non interamente saldato.

Va inoltre sottolineato come il contribuente/debitore decada automaticamente dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui si abbia un mancato pagamento della prima rata, o di due rate successive alla prima e che, una volta decaduto, non avrà più la possibilità di usufruire, per quella medesima posizione debitoria, di una nuova rateizzazione.

Come si svolge il procedimento presso l’agente della riscossione

L’istanza di rateizzazione del debito tributario, redatta in carta libera,  può essere consegnata  al competente sportello dell’Agente della riscossione, oppure inviata a quest’ultimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta che è stata ricevuta l’istanza, l’Agente della riscossione comunica al contribuente/debitore che il procedimento per la concessione della rateizzazione è stato avviato, indicando, fra l’altro, il termine entro il quale il procedimento dovrà trovare conclusione ed ilo nominativo del soggetto responsabile a cui rivolgersi per ogni tipo di informazione.

Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della richiesta, l’Agente della riscossione deve comunicare in modo espresso la propria decisione. In caso di accoglimento, il provvedimento adottato dovrà essere notificato al contribuente/debitore almeno 8 giorni prima della data di scadenza della prima rata ed indicare il relativo piano di ammortamento.

Qualora il provvedimento sia di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza – nel caso in cui, per esempio, venga concesso un numero di rate inferiore a quanto richiesto dal contribuente/debitore – le ragioni del rifiuto devono essere motivate in maniera esplicita. Come avviene di regola per ogni procedimento amministrativo, prima della notifica del provvedimento di diniego, l’Agente della riscossione deve effettuare una comunicazione al contribuente/debitore una comunicazione in cui vengono spiegati i motivi ostativi. Il debitore ha quindi 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.

NOVITA’ 2013: 120 rate e altre novità
Con il Decreto del Fare passa il prolungamento dell’intervallo di rateizzazione a 120 rate mensili mentre la decadenza dal beneficio della rateizzazione avverrebbe solo dopo 8 rate non pagate. Inoltre in caso di pignoramento (l’abitazione principale è esclusa se il debitore ha solo quell’immobile e ci risiede) la custodia del bene sarebbe affidata al debitore per cui ve la pignorano ma vi rimane la disponibilità per intenderci e la vendita all’incanto non può avvenire prima di 300 giorni. In sede di conversione del decreto si sono ampliati i margini e vi sono nuove modifiche in quanto in situazione di oggettiva difficoltà economica potranno essere aumentate fino a 120. La situazione di oggettiva difficoltà dovrà essere valutata da Equitalia sulla base delle risultanze reddituali ed in relazione dell’importo a debito. La sospensione del benficio della rateizzzione inoltrà decadrà non più dopo il pagamento di due rate ma dopo il pagamento di otto rate anche non consecutive. Vi invito comunque a leggere l’articolo dedicato alla nuova rateizzazione dei debiti tributari.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione si dovrà provare che una grave situazione di difficoltà mediante la dimostrazione dell’impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario a 72 rate e anche una situazione economica che consenta di onorare le 120 rate. L’impossibilità esiste laddove  l’importo della rata sia superiore al 20% del reddito mensile nel nucleo familiare, così come risultante dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) nella certificazione Isee mentre per le imprese il limite dell’importo della rata è pari al 10% del valore della produzione.

La solvibilità sulle 120 rate invece viene provata per le persone fisiche mediante il fonti stabili di reddito o di beni immobili espropriabili per cui resta fuori l’abitazione principale e questo potrebbe essere un grosso problema per ottenerla mentre per le imprese l’indice di liquidità deve essere almeno pari a 0,50.

La data di entrata in vigore è il 20 agosto 2013 per cui so dovrebbe applicare alle notifiche avvenute dopo tale data anche se a mio avviso nel caso della rateizzazione si potrà procedere con una richiesta di dilazione anche per quelli notificati antecedentemente. Riferimenti normativi: D.L. n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013, in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 2013)

Leggete anche l’articolo dedicato a come l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia decidono sulla rateizzazione

La nuova cartella di pagamento

Modello Istanza di rateizzazione cartelle di pagamento

Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione

Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzaione delle cartelle di pagamento di Equitalia.

24 Commenti

  1. Buona sera ho un debito complessivo di €6000,00 diviso in tre diverse cartelle.Ho chiesto ,presso gli uffici Equitalia se era possibile unificarlo e rateizzare,vista la mia situazione economica drastica,(sono disoccupata da gennaio e con problemi di salute) mi hanno risposto,assolutamente no e che ogni rateizzazione non può essere inferiore a €100 .quindi ho € 250 al mese da pagare…ora il mio dilemma è mangio o rubo per pagare Equitalia? è esatto quanto mi hanno detto?.Attendo paziente la vostra risposta.Antonella

  2. Ma chi vi dice queste cavolate? Se ti posso dare un consiglio chiama un commercilista bravo e onesto e fatti assistere prima che decorrano i termini per impugnare la cartella e sia troppo tardi.

  3. …a seguito della chiusura di un attività di cui ero titolare mi e arrivata una raccomandata da parte di equitalia per un totale di 56000 con tanto di fermo amministrativo all’unico bene che possedevo…potrei avvalermi della legge 3/2012 salva suicidio in quanto disoccupata e nullatenente?…

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