Detrazioni Disabili: Chi ne ha diritto

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Le detrazioni fiscali IRPEF per le spese sostenute a favore di persone disabili possono far risparmiare molto sulle tasse da versare ogni anno nella dichiarazione dei redditi. Non tutti i disabili però beneficiano delle maggiori agevolazioni. Qui di seguito trovate la l’elenco delle persone classificate come disabili che hanno diritto ai benefici fiscali sulle imposte da versare.

Nel seguito vedremo anche una tabella riassuntiva che aiuta molto a comprendere tutte le agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità.

Anticipo che non solo e persone disabili hanno diritto a portare in detrazione o in deduzione il costo della spesa sostenute ma anche i familiari che le sostengono per loro conto.

Compilazione riquadro Familiari a carico nella dichiarazione dei redditi

Vi ricordo che per chi ha figli disabili sarà necessario prima di tutto indicarlo nel quadro relativo ai familiari a carico fiscalmente. Più precisamente come si evince dalle istruzioni nella sezione dedicata a Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
dai Righi da 2 a 5 dovrà essere barrata la Colonna 1 – casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli
a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce “Familiari a carico – Casi particolari di compilazione della casella F1”).
Poi si dovrà compilare la Colonna 2 e barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare. In colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche
la casella ‘F’.

Come abbiamo avuto modo di parlarne nell’articolo dedicato alle detrazioni per i familiari a carico infatti i familiari che li hanno a carico hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali come descritto nella guida alle agevolazioni per i disabili.

Le detrazioni sono ammesse a condizioni che si rispettino le condizioni contenute nella Legge 104 e che lo stato risulti anche da apposita autocertificazione. Come previsto infatti dalla Legge del 23/12/1998 n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, all’articolo 39 si prevede che “I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.”

Diverso il caso per le agevolazioni per le auto la cui disabilità cambia in qualche modo e spetta per le categorie che trovate nel seguito. Non solo ma dovrà anche essere oggetto di apposita certificazione da parte della ASL.

Tabella sintesi detrazioni Fiscali Disabili 

o di agevolazioneTipo di handicap (vedi note 1 e 2)Aliquota Iva agevolata al 4%Detrazione integrale Irpef del 19%Detrazione Irpef in misura fissaDeduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3)B e CSi (4)Si (5)==
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioniCSi (4)Si (5)==
3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)B e CnoSi==
4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella)ASiSi==
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico)ASi (6) (7)Si==
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionaleA===Si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istitutoA===Si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto)D=per l’importo che eccede 129,11 euro==
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguignaD(8)per l’importo che eccede 129,11 euro==
10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagatoD=per l’importo che eccede 129,11 euro==
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381B=Si==
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenzaD===Si
13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida(*)=Si (9)==
14. Spese di mantenimento per il cane guida(*)==pari a 516,46 euro (1.000 € dal 2019)=

(fonte agenzia entrate)

Agevolazioni per le Auto

Non vedenti

non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Sordi o non udenti

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992).

Lo stato di disabilità deve essere certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Attenzione
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

  1. non vedenti e sordi
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
    • Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
    • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
    • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
    • Requisito medico legale richiesto
Requisito medico legaleBeneficioVerbale
invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381)non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)contrassegno invalidiinvalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità
handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)benefici per veicoli con adattamentohandicap
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)benefici per veicoli senza adattamentoinvalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)benefici per veicoli senza adattamentoinvalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)benefici per veicoli senza adattamentoinvalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)benefici per veicoli senza adattamentosordità

  • Circolari dell’Agenzia delle entrate
    • n. 186/1998 (tasse automobilistiche – esenzioni per disabili)
    • n. 197/1998 (aliquota per i veicoli adattati)
    • n. 74/2000 (chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
    • n. 207/2000 (chiarimenti su alcune agevolazioni per i disabili)
    • n. 6/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni disabili)
    • n.7/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni disabili)
    • n. 13/2001 (opere rientranti tra gli interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità della persona con handicap)
    • n. 46/2001 (chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili)
    • n. 55/2001 (risposte a quesiti vari)
    • n. 72/2001 (ulteriori chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
    • n. 2/2005 – punto 4 (deduzione per addetti all’assistenza personale non autosufficienti)
    • n. 15/2005 (risposte a quesiti vari)
    • n. 10/2005, risposta 10.8 (prestazioni rese a favore di persone non autosufficienti)
    • n. 17/2006, risposta 8 (assistenza di persone soggetti non autosufficienti – prestazione resa da cooperative di servizio)
    • n. 30/2008 (deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali)
    • n. 34/2008 (risposte a quesiti vari)
    • n. 21/2010 (risposte a quesiti vari)
    • n. 39/2010, risposta 3.1 (spese mediche e di assistenza specifica)
    • n. 19/2012, risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001) e risposta 3.3 (ippoterapia e musicoterapia)
    • n. 11/2014 (risposte a quesiti vari)
    • n. 17/2015, risposta 1.4 (detraibilità spese per trasporto di disabili)
    • n. 3/2016 (risposte a quesiti vari)
    • n. 7/2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
    • n. 7/2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
    • n. 13/2019 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
  • Risoluzioni dell’Agenzia delle entrate
    • n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale)
    • n. 113/2002 (chiarimenti sulla detrazione per spese sanitarie – mezzi necessari al sollevamento dei disabili)
    • n. 169/2002 (chiarimenti sulle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche a favore dei soggetti portatori di handicap)
    • n. 306/2002 (agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili)
    • n.117/2005 (aliquota Iva per autovetture destinate ai disabili)
    • n. 66/2006 (agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l’acquisto di autovetture)
    • n. 4/2007 (agevolazioni ai disabili – settore auto)
    • n. 8/2007 (chiarimenti sulle disposizioni a favore dei disabili)
    • n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale)
    • n. 136/2009 (Iva agevolata al 4% – autovettura ricevuta in eredità da persona disabile)
    • n. 66/2012 (locazione finanziaria di autoveicoli a portatori di handicap)
    • n. 70/2012 (cessioni di piattaforme elevatrici – aliquota Iva applicabile)
    • n. 79/2016 (spese mediche e di assistenza specifica deducibili)
  • Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche e Modello 730)

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