Aggiornato il 8 Maggio 2023
730 o Unico? Ogni anno il solito dilemma…
Quando è obbligatorio presentare il modello Unico e quando invece il modello 730 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche? E’ utile sapere come fare la dichiarazione dei redditi soprattutto per non sbagliare le scadenze, che per i 2 modelli sono molto diversi: l’uno verso aprile/maggio l’altro entro fine settembre. Molte novità inoltre sono state introdotte con il 730 preocmpilato a cui dedichiamo è statao dedicato comunque un inieme di articoli a parte vista la portata delle numerose novità per cui alla fine trovate anche il link per accedere agli articoli di approfondimento sul tema del 730 preocompilato.
Scadenze 2019
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 1° luglio 2019 ovvero entro il 31 luglio 2019 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
1ª > 1 luglio e con maggiorazione 31 luglio
2ª > 31 luglio 0,32 e con maggiorazione 31 luglio 0,00
3ª > 2 settembre 0,65 e con maggiorazione 2 settembre 0,33
4ª > 30 settembre 0,98 e con maggiorazione 30 settembre 0,66
5ª > 31 ottobre 1,31 e con maggiorazione 31 ottobre 0,99
6ª > 2 dicembre 1,64 e con maggiorazione 2 dicembre 1,32
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 1 luglio 2019, ovvero entro il 31
luglio 2019 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli
interessi indicati nella seguente tabella:
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
1ª > 1 luglio
2ª > 16 luglio e con maggiorazione 0,17 31 luglio
3ª > 20 agosto 0,50 e con maggiorazione 20 agosto 0,18
4ª > 16 settembre 0,83 e con maggiorazione 16 settembre 0,51
5ª > 16 ottobre 1,16 e con maggiorazione 16 ottobre 0,84
6ª > 18 novembre 1,49 e con maggiorazione 18 novembre 1,17
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Scadenza Presentazione 2018
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
Scadenza versamenti
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata di acconto per il 2018) nel periodo dal 3 luglio al 20 agosto 2018 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione Unico Persone fisiche PF
Sono obbligati alla compilazione del modello Unico PF i contribuenti che hanno incassato redditi nell’anno oggetto della dichiarazione e non rientrano nei casi di esonero elencati nei casi che trovate riepilogati nell’articolo dedicato proprio alla compilazione del 730 e pertanto in sintesi coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili come disciplinati dal DPR 600 del 1973 ossia in genere tutti coloro che possiedono una partita IVA e fanno lavoro autonomo.
Nell’articolo dedicato alla compilazione del modello Unico trovate tutti i riferimenti principali per sapere non solo chi deve presentarlo ma anche quando e quali sono i canali per effettuare la successiva trasmissione telematica della dichiarazione.
Da specificare che questi anche se non hanno emesso una fattura o non hanno conseguito alcun reddito devono comunque presentare il modello Unico a differenza di quanto avviene con il modello 730.
Lavoratori dipendenti con più di un modello CUD che non si sono fatti fare il conguaglio dal datore di lavoro
e sempreché l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nel le precedenti tabelle; potete approfondire leggendo anche l’articolo dedicato al conguaglio Irpef in busta paga.
Obbligati anche i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte anche se hanno in mano un solo modello CUD.
I lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
I lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011) ma parliamo di una piccola minoranza in quanto la soglia per il pagamento del contributo di solidarietà è elevata.
I contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
I lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
(Quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?)
I contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
Vi ricordo poi alcuni articoli correlati come quello dedicato alle deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti.
Guida al nuovo 730 precompilato
Le scadenze della nuova dichiarazione precompilata leggerete nell’articolo che sono state oggetto di molte variazioni rispetto al passato perchè oggi l’elaborazione del 730 parte dal flusso delle informazioni che vanno da diversi soggetti (prima di tutto le certificazioni uniche o ex modello CU (ex CUD) dai vostri datori i lavoro, dalle banche per gli interessi passivi sui mutuo, catasto per le proprietà immobiliari, spese mediche dalle farmacie, ecc) che confluiscono nella dichiarazione dei reddito 730 che vi propongono.
Scadenze 730
SCADENZE* |
CONTRIBUENTE |
ENTRO IL 16 MARZO |
Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
A PARTIRE DAL 30 APRILE |
Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
ENTRO IL 15 GIUGNO |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. |
ENTRO IL 29 GIUGNO |
Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno. |
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE |
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
ENTRO IL 23 LUGLIO |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio. |
ENTRO IL 15 SETTEMBRE |
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto. |
ENTRO IL 30 SETTEMBRE |
Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre. |
ENTRO IL 10 OTTOBRE |
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
ENTRO IL 25 OTTOBRE |
Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
A NOVEMBRE |
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. |
ENTRO IL 10 NOVEMBRE |
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. |
Scadenze Dichiarazione dei redditi Lavoratori dipendenti
Prendo la pensione d’invalidita, devo fare il modello unico?
avvio alla spedizione? Cosa intende?
Ho compilato il 730/18 risultando a credito, però non ho dato l’avvio alla spedizione.
Coso posso fare ora?
“6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche
I contribuenti che presentano il Mod. 730/2016 devono, inoltre, presentare:
n il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2016 se hanno percepito nel 2015:
– redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva
(prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);”
e ancora…
n il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2016, se nel 2015 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qua- lificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime ammi- nistrato o gestito.
Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2015 hanno realizzato solo minusvalenze de- rivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Si mi scusi ho le idee un po’ confuse =) quindi essendo io persona fisica con partita iva e socio di una s.n.c., essendo in un regime di risparmio amministrato non dovrò inserire nulla nel modello unico PF essendo gli interessi che percepisco già tassati alla fonte.
Sperando questa volta di aver capito correttamente =), la ringrazio molto per le sue gentili risposte, e mi scuso ancora per quest’ultima richiesta di conferma.
grazie mille. Cordiali saluti
Non mi schi le carte in tavola :-) Un conto è la tassazione dei redditi di capitale che si maturano sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli per una società ed un altro conto è la tassazione in capo alle persone fisiche derivanti dal risparmio amministrato da un gestore di titoli o dal realizzo di un provento di un BTP per esempio.
Grazie mille per la risposta. Ma quello che non mi è chiaro è quali rendite, interessi o proventi vengono considerati percepiti nell’esercizio di imprese commerciali? Se una persona fisica titolare di partita iva investe per conto proprio si verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta e quindi non dovrà inserire nulla nel modello unico PF se invece la stessa investe in nome e per conto della propria società si verrà applicare l’imposta sugli interessi a titolo di acconto, andando tali redditi a incrementare il reddito di impresa? Funziona così? Scusi ma non ho le idee molto chiare. Cordiali saluti e grazie ancora per la sua gentile risposta.
No in quanto se, come immagino, ha acquistato un titolo di Stato dalla banca, quest’ultima le applicherà le ritenute a titolo di imposta per cui quello che guadagna viene già tassato interamente alla fonte.
Buona sera, vorrei porle una domanda. Nelle istruzioni per la compilazione del modello unico PF nel quadro RL sezione I-A redditi di capitale c’è scritto che gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi da capitale e quindi devono essere indicati in quello relativo al reddito di impresa. Se quindi una persona fisica titolare di partita iva investe i propri risparmi in per esempio BTP, gli interessi che percepisce li dovrà inserire tra il reddito di impresa? O in qualche altro quadro? Scusi il disturbo per il chiarimento richiesto.
Cordiali saluti