730 per i lavoratori dipendenti: compilazione della Dichiarazione dei redditi

0
2451

Aggiornato il 15 Maggio 2023

scadenza 730Se avete redditi di lavoro dipendente da dichiarare nel 730 per poter poi fruire delle detrazioni fiscali in questa sezione vi do alcuni chiarimenti presi dalle istruzioni per capire come procedere alla compilazione. Del resto la maggior parte di voi forse non sa che nonostante se siete titolari solo di redditi di lavoro dipendente non siete obbligati a compilare il 730 ma vi conviene se avete delle detrazioni fiscali da calcolare che non avete già comunicato al vostro datore di lavoro.

Tali redditi prima di tutto vanno dichiarati nel quadro C alla SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

La certificazione Unica è determinante ai fini della compilazione del quadro

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro.

Quali sono i redditi di lavoro dipendente  da indicare nel 730

Si tratta in particolare di:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
  • indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
  • indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponibile ero- gato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali,

A fronte di questo dovreste aver ricevuto la certificazione unica dove ve lo anticipo le informazioni più importanti sono indicati nelle caselle retribuzione lorda, ritenute d’acconto effettuate, addizionali comunali e regionali.

In base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto:

  1. sui compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
  2. sulle somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”
  3. indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le inden- nità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
  4. remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
  5. assegni corrisposti:
    1. dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
    2. dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    3. dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    4. per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
    5. dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; – dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
    6. dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
    7. dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  6. compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.); somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi da indicare rientrano anche quelli percepiti per

  1. cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  2. collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
  3. partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;

‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%). Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento;

‘3’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Righi da C1 a C3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria): ‘1’ redditi di pensione; ‘2’ redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005); ‘3’ compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Novità per i dipendenti nel 730 2019

Nonostante per i lavoratori dipendenti sia più facile compilazione della dichiarazione dei redditi per via del fatto che i dati relativi a questa tipologia di redditi viene proposta nel 730 pre compilato che dovrebbe rispecchiare esattamente la Certificazione Unica ricevuta dal datore di lavoro entro il 7 marzo è sempre bene dare una controllata.

I datori di lavoro infatti trasmettono all’agenzia delle entrate il contenuto delle certificazioni uniche in formato telematica pochi giorni prima di consegnare le certificazioni uniche ai propri lavoratori dipendenti.

Tuttavia è sempre bene controllare come siano state trattate delle somme retribuite ai fini delle imposte come per esempio premi di risultato, MBO, premi di fine anno che, nel rispetto di alcune condizioni sottostanno e delle tassazioni agevolate (imposta sostitutiva del 10% in luogo che la tassazione per scaglioni IRPEF). Altre voci invece, erogate sotto forma di benefit aventi rilevanza sociale  sono proprio esenti a imposte.

Tuttavia per esperienza non tutti gli uffici del personale o i consulenti del lavoro applicano la corretta tassazione sulle voci retributive in quanto potrebbe verificarsi un difetto di comunicazione tra cliente e consulente. Per questo il lavoratore dipendente potrebbe trovarsi nella situazione in cui conosce la natura di alcune delle somme riconosciute dal proprio datore di lavoro ma non vedersele tassate correttamente.

Il rigo da monitorare della dichiarazione dei redditi è il C14 dedicato al bonus Irpef che vi consiglio di controllare per verificare se il datore di lavoro non ha applicato correttamente la tassazione. L’errore potrebbe essere sia a favore del contribuente sia a sfavore. A sfavore potrebbe essere il caso relativo al contribuente che ha altri redditi non dichiarati al datore di lavoro che potrebbero ridurre l’importo del bonus spettante.

Come Accedere alla dichiarazione dei redditi pre compilata

Dopo aver inserito le tue credenziali, visualizzi la homepage dell’applicazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso in cui la dichiarazione precompilata non sia stata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, puoi utilizzare l’applicazione “La tua dichiarazione precompilata” per compilare autonomamente e inviare la dichiarazione.

Oltre a visualizzare, accettare (modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2020 puoi consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 purché inviate tramite l’applicazione web.

L’apposita funzione “Cambia anno di dichiarazione” consente di selezionare la dichiarazione di interesse.

Per le eventuali modifiche devi utilizzare il modello Unico 2016 integrativo oppure il modello Redditi 2017, 2018 o 2019 integrativo che l’Agenzia mette a disposizione con i dati presenti nella dichiarazione inviata.

Informazioni generali

Nella parte centrale della Home visualizzi, oltre alle tue informazioni anagrafiche, anche lo stato della tua dichiarazione.

A che punto sei

Nella sezione “A che punto sei” trovi evidenziati i passi già compiuti e quelli ancora da fare per poter inviare la tua dichiarazione:

  1. Visualizza i dati: puoi controllare che i dati presenti nella dichiarazione precompilata siano completi e corretti
  2. Scegli il modello: puoi scegliere il modello da utilizzare per la tua dichiarazione
  3. Compila e invia: dal 14 maggio puoi accettare o modificare e completare la tua dichiarazione e dopo procedere all’invio
  4. Dichiarazione inviata: dal 14 maggio puoi controllare l’esito del tuo invio, verificare le ricevute e gli eventuali versamenti F24.

La sequenza dei passi non è modificabile; quindi, puoi accedere al passo successivo solo dopo aver completato quello precedente.
I passi già eseguiti risultano attivi, mentre quelli ancora da svolgere sono di colore grigio e non selezionabili.

Menù laterale

Dalla homepage puoi accedere a:

  • Contatti: per inserire i tuoi contatti
  • IBAN: per inserire il tuo Iban
  • Accessi: per avere informazioni sui soggetti (Intermediari e Caf) che hanno effettuato l’accesso alla tua dichiarazione precompilata.

Infine, se sei utente Fisconline/Entratel, per accedere al tuo cassetto fiscale e per avere ulteriori informazioni sulla tua posizione fiscale seleziona “Accedi a Fisconline/Entratel”, mentre per avere informazioni sulla tua situazione immobiliare seleziona “Accedi ai dati catastali”.

Dove trovare  dati da indicare? dal CUD o Certificazione Unica dal 2015

Dal 2015 la Certificazione Unica sostituisce il vecchio CUD in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni della certificazione Unica. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nella CUe dove trovate anche il numero dei giorni di pensione i

Se avete difficoltà poi a riconciliare la vistra busta paga con la CU potete leggere l’articolo dedicato alla comprensione della busta paga.

Guida alla compilazione del 730

Guida alla compilazione del modello Unico

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.