Esempio Tassazione Contributi a Fondi Previdenza Integrativa Complementare

Nel seguito vedremo qual’è l’attuale regime di tassazione Irpef previsto per i fondi di previdenza complementare sia per dipendenti di aziende private sia per i dipendenti pubblici sia per i lavoratori di prima occupazione con l’aiuto di esempi pratici e tabelle riepologiativi.

Riepilogo regime di tassazione Ordinaria

Come avete avuto modo di leggere nella guida pratica alla tassazione dei contributi di previdenza complementare la tassazione avviene con l’applicazione di una aliquota del 15% trattenuta sotto forma di ritenuta a titolo di imposta dal soggetto erogante. L’aliquota è soggetta a riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, Questo si traduce in una riduzione massimo del 9%.

Tale importo deve essere nettato dei redditi già assoggettati ad imposta e degli eventuali contributi non dedotti nel passato per la quota proporzionalmente riferibile.

La quota parte di rendita sotto forma di capitale o di rendita da erogare come anticipo o al momento del pensionamento relativa a contributi non dedotti fiscalmente dal reddito nell’anno in cui furono corrisposti non costituiranno somme imponibili al momento della corresponsione.

Nel seguito vediamo un esempio pratico di deduzione fiscale dei contributi per vedere come funziona la tassazione ordinaria

Tipologia Reddito Tipologia Importo CU Note
Redditi di lavoro Dipendente  10.000,00
Redditi di lavoro autonomo  3.000,00
Redditi di fabbricati  4.500,00
Redditi di capitale  –
Redditi di impresa  –
Redditi diversi  –
Totale    17.500,00
Contributi previdenziali Versati  4.000,00   412  
Contributi previdenziali dedotti  1.000,00   413  
Contributi previdenziali non dedotti  3.000,00    
Rigo E27    1.000,00 
I Limite    5.164,57      
II Limite    1.000,00      
Reddito Imponibile Irpef    16.500,00      
Scaglio di reddito Irpef Aliquota Irpef (%) Imposta da pagare Irpef  
fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Per i contributi versati e dedotti non ci sono grandi problemi nel senso che il sostituto di imposta opera la deduzione fiscale. Il problema si pone per quelli non ancora dedotti che il contribuente può indicare nel modello 730 per portarli in riduzione del reddito imponibile Irpef al pari di altre deduzioni consentite dal Testo Unico sulle imposte dei redditi TUIR.  A tal proposito vi ricordo sempre l’articolo con l’elenco delle deduzioni e detrazioni fiscali previste per le persone fisiche che vi potrà essere molto utile in quanto fornisce chiarimenti e risposte alla domande pratiche siete soliti postare nei commenti.

Dovrete sempre porre attenzione a due fattori: il lime massimo (ordinario) previsto dal legislatore pari, ad euro 5.164,57,  che non deve essere superato per evitare di dedursi illegittimamente, esponendosi così a sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate. Ma questo limite da solo non basta in quanto potrete avere anche un problema di capienza del reddito imponibile Irpef che potrebbe non consentire la deduzione in quanto potreste già averlo sfruttato. E’ il caso per esempio di contributi maggiori del reddito complessivo Irpef del contribuente. Tuttavia non sempre questo beneficio si perde perchè, come vedrete più avanti, per particolari categoria di lavoratori è possibile sfruttare una agevolazione fiscale aggiuntiva.

Lavoratori di prima occupazione

Nel caso dei cosiddetti lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è previsto un regime fiscale agevolato per cui i contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione non dedotti perchè superavano il limite dei 5.164,57 euro per ciascun anno di imposta conservano per i 20 anni successivi questo deduzione fiscale.

L’importo massimo annuale complessivamente deducibile fiscalmente dal reddito imponibile Irpef dal 6° anno successivo a quello di adesione, non titolari di posizione contributiva aperta presso altra gestione pensionistica obbligatoria prima del 1° gennaio 2007 è pari a 7.746,86 euro.

Esempio di calcolo deducibilità fiscale lavoratori prima occupazione

Nel seguito un esempio pratico di versamenti da parte di un lavoratore di prima occupazione può aiutare a comprendere come funziona la maggiore deduzione fiscale. Prendiamo il caso di un lavoratore assunto nel 2017 e versa contributi ad un fondo integrativo di previdenza complementare di euro:

  • 200,00 euro per il 2017;
  • 250,00 euro per il 2018;
  • 300,00 euro per il 2019;
  • 400,00 euro per il 2020;

Il totale sarà pari a euro 1.150. Supponiamo che il contribuente non abbia avuto problemi di capienza di deduzione fiscale ed abbia dedotto interamente i 1.050 euro ma che in linea teorica avrebbe potuto dedurre 20.658,28 euro (5.164,57 X 4). Questo significa che non ha sfruttato una deduzione teorica di 19.508,28 ( 20.658,28 euro – 1.150). Dal sesto anno questi 20 mila euro circa saranno deducibili dal reddito immobile Irpef qualora gli vengano corrisposte somme sia in forma d capitale sia in forma di rendita dal fondo come potrebbe essere per esempio nel caso della richiesta di una anticipazione sul TFR.

Questa agevolazione spetta però solo se utilizzato entro i 20 anni a partire dal sesto anno e nella misura aggiuntiva per ciascun anno di massimo di 2.582,29 che, sommata a quella ordinaria di 5.164,57 portano il nuovo limite di deducibilità fiscale a 7.746,86 euro.

Indicazione nel 730 dei contributi previdenza complementare versati nei fondi

I dati che in questa sede ci interessa conoscere la corretta indicazione andranno annotati nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730  – Oneri e Spese e più precisamente per quello che concerne il punto 412 della Certificazione Unica equivalente ai contributi previdenziali versati a forme di previdenza complementare dedotti dai redditi indicheremo il valore di 1.000 euro nel rigo E27 colonna 1 mentre nella colonna 2 indicherei il valore di quelli non dedotti.

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