Occupiamoci oggi di un caso che sovente mi capita di leggere tra i commenti dei lettori che lamentano la presenza di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e che pongono a me la domanda su come si possa rimediare all’errore e come comportarsi.
Nella premessa che ci muoviamo in un campo dove già partiamo sfavoriti per il semplice fatto che se fossi stato in grado di compilarmi la dichiarazione dei redditi autonomamente non vedo perché avrei dovuto rivolgermi al CAF o centro di assistenza fiscale.
Rintracciare l’errore quindi diviene meno facile di quello che si possa pensare. Il discorso poi si complica da quando negli ultimi anni i contribuente danno incarico a commercialisti e CAF ma poi si informano e cercano informazioni anche su blog come questo per poi andare a chiedere conferma al proprio commercialista di quello che leggono. Talvolta fanno emergere un errore del proprio commercialista o del CAF e talvolta fanno lavorare di più il commercialista. Io sono sempre per trovare un professionista di fiducia e seguirlo.
La legge del poco pagare – poco avere in questo caso e a mio modesto avviso vale. Si deve essere fortunati nel trovare CAF di esperienza che lavorino la vostra dichiarazione bene, in Italia comunque ne è pieno. Ma come ho sempre detto se vi rivolgete ad un dottore commercialista trovatene anche uno di fiducia perché al di là dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che hanno tutti sicuramente se vi vuole bene ci si dedicherà molto ma molto di più. Questa è la mia personale vista sull’argomento.
Nel caso poi di un CAF che percepisce un onorario molto contenuto e che lavora su grandi volumi il rischio di errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi o di non intercettare delle detrazioni o delle situazioni particolari può crescere a mio avviso in conseguenza del ridotto prezzo per la compilazione.
Cosa fare in caso errore
Prima di tutto è necessario capire se siamo in tempo per rimediare. La cosa più importante infatti è evitare che la dichiarazione non sia più modificabile. Per fare questo ci sono delle finestre temporali per agire oltre le quali la dichiarazione si cristallizza e non ci si potrà mettere più mano.
Per verificare se siete in tempo per correggere la dichiarazione dei redditi sia nel caso di 730 pre-compilato sia nel caso della dichiarazione redditi PF o nel modello Unico potete consultare la guida gratuita seguente che spiega in sintesi quali sono le scadenze per apportare rettifiche, correzioni o integrazioni.
Partiamo dal presupposto che ci possono essere diverse tipologie di errori e diverse conseguenze:
- Errori qualitativi o quantitativi che non impattano sulla determinazione delle imposte, tasse o altri tributi ma che potrebbero dare una rappresentazione sbagliata a terzi della vostra situazione. Le conseguenze in questo caso potrebbero non incidere sulle imposte da pagare ma su eventuali diritti vantati da terzi nei vostri confronti.
- Errori qualitativi o quantitativi che impattano sulla determinazione del valore delle imposte, tasse o altri tributi
- Errori che determinano una minore imposta da versare (danno all’erario)
- Errori che determinano un a maggiore imposta da versare (minor credito per il contribuente)
Esempio
Occupiamoci fin da subito del caso più spinoso che è quello relativo alla minore imposta IRPEF, addizionali, contributi INPS, imposte sostitutive versare. Questo solo per fare un esempio pratico.
Dalla dichiarazione compilata dal CAF esce un’imposta o un conguaglio Irpef di mille euro da pagare mentre secondo me ha indicato più detrazioni di quelle spettanti e l’IRPEF doveva essere 1.200 euro.
Questa tipologia di errore se non gestita correttamente porterà probabilmente ad un avviso bonario o comunicazione dell’agenzia delle entrate dapprima contenente:
- Maggiore imposta Irpef da versare di 200
- Sanzione del 10% pari a 20
- Interessi calcolati su base annuale in baso al saggio legale di interesse vigente in quel periodo supponiamo 10 euro
Se l’avviso bonario non viene gestito e risolta la situazione o controversia con l’agenzia delle entrate allora il ruolo sarà affidato all’agenzia delle Riscossione (ex Equitalia) che applicherà sanzione del 30% per cui nell’esempio i 10 euro salgono a 30 euro e gli interessi saranno cresciuti supponiamo a 20 euro.
Gli intermediari siano essi dottori commercialisti o fiscalisti (odio questo termine) o CAF o Centri di assistenza fiscale o di servizi rischiano il 30% della maggiore imposta accertata.
Premetto che nel caso di Dottori Commercialisti sono dotati di requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti dal proprio albo di appartenenza e che devono osservare l’obbligo di diligenza riferita alla natura dell’attività esercitata definito nell’articolo 1176 del Codice civile. Tale articolo recita infatti che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” da operare con la diligenza del buon padre di famiglia e coerentemente con la prestazione esercitata.
Il professionista tuttavia avrà la possibilità di appellarsi alla causa esimente prevista dal codice “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Novità dal Decreto Legge 4 del 2019
Non se siano stati proprio i miei articoli a stuzzicare l’argomento che vedo aver avuto subito una conseguenza netta ma come per magia viene chiarito nel Decreto Legge n. 4 del 2019 che le maggiori imposte accertate dal fisco siano comunque a carico del contribuente insieme agli interessi legali anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta dal CAF o dal dottore commercialista.
Il principio generale vuole quindi che solo la sanzione del 10% o del 30% sia a carico del soggetto che predisposto la dichiarazione.
Nella fattispecie le novità apportate al Decreto Legge 4/2019 agiscono sulla infedele dichiarazione recependo un principio che o indirizzo che stava già prendendo la Corte di Cassazione secondo cui la sanzione sarà da addebitare al contribuente solo nel caso in cui sia rinvenibile una condotta colposa o dolosa da parte del contribuente.
Mi viene in mente il tipico esempio di chi anni e anni fa inseriva nei bilanci delle società le macchine di lusso tra le immobilizzazioni materiali sostenendo che fossero automezzi strumentali. Il Dottore commercialista negli anni 80 come avrebbe fatto a scoprirlo?
Ecco qui quindi che un comportamento doloso da parte del contribuente potrebbe esporre il CAF o il professionista ad una dichiarazione errata. E’ sempre bene quindi fare una analisi della documentazione e delle informazioni che si sono date la CAF.
Novità 2019
Il 29 marzo 2019 è stata pubblicata la Legge 28 marzo 209 n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che ha parzialmente modificato l’articolo 39, comma 1, D.lgs. n. 241/1997, nella parte relativa al regime sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità.
L’articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2014 viene modificato prevedendo che in caso di presentazione di dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista le maggiori imposte e gli interessi che risultano dal controllo formale saranno a carico del contribuente. Questo anche nel caso di detrazione per oneri e spese.
Nella previgente disciplina, invece, il CAF o il professionista erano destinatari anche del pagamento della somma pari all’imposta e degli interessi.
Dall’altra parte viene lasciata invariata la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 nell’ipotesi di visto di conformità o dell’asseverazione infedele, ma stabilisce che
tale sanzione non si applica qualora il visto infedele venga rilasciato rispetto a un modello 730.
Il CAF o il commercialista o altro professionista abilitato sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Viene inoltre stabilito che qualora l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tale ipotesi la somma dovuta può essere ridotta.
Consigli
Il consiglio che vi posso dare è di non andare li di persona con la busta di documenti e fare la dichiarazione ma di prendere appuntamento tramite email, farsi mandare l’incarico. Leggere l’incarico per vedere le clausole sulla responsabilità. Verificare che il CAF abbia una assicurazione professionale (obbligatoria per legge). Consegnare la documentazione via email e fornire eventuali informazioni per iscritto. Sono dei piccoli accorgimento ch da una parte forniscono informazioni più chiare di quelle verbali al CAF ma che vi riparano contro contestazioni in caso di accertamento di errori e maggiori imposte da versare. Altrimenti in caso di errore sarà difficile dimostrare che il CAF ha sbagliato e richiedere le sanzioni indietro. Comunicate via email, fatevi dare l’incarico firmato, vedete cosa dice.
Altro consiglio inoltre è di verificare che sul frontespizio sia presente il codice dichiarazione predisposta da contribuente.
Lo stesso discorso vale anche per le sanzioni in materia di infedele asseverazione della dichiarazione dei redditi attestante un credito o visto di conformità.
Eventuali controlli automatici all’articolo n.36-ter del DPR600/73, con le novità introdotto dal Decreto Legge 4/2019 saranno effettuati nei confronti dell’intermediario sia questo CAF o Commercialista fiscalista
Cosa fare in pratica se non potete più modificare la dichiarazione
Nel caso in cui non siate più in tempo è bene tenere traccia scritta degli scambi avuti con il CAF anche per definire subito cosa fare e come si dovrà gestire il controllo da parte dell’agenzia delle entrate o altro tipo di accertamento o richiesta di informazioni. Qualora dovesse comunque emergere una sanzione e degli interessi da versare insieme ad una maggiore imposta dovremmo analizzare onestamente le informazioni date al CAF e laddove si condivida con questi che l’errore è stato causato dal CAF richiedere il versamento delle sanzioni.
Lo stesso vale anche nel caso in cui vi accorgiate che dalla dichiarazione sarebbe dovuto emergere un maggior credito. In questo caso il discorso si complica. Supponiamo si sia sbagliato ad inserire una detrazione fiscale sul risparmio energetico o sulle ristrutturazioni che hanno una durata in 10 anni a quote costanti. Come ci comportiamo.
Laddove non fossimo più in tempo prima di tutto verificherei se ho perso tutte le quote o solo quelle dell’anno derivante dalla dichiarazione dei redditi sbagliata. Nel caso in cui le abbia perse tutte le chiederei al CAF. Laddove questi non si dimostrasse disponibile al rimborso valuterei di procedere civilmente facendomi assistere da un legale non prima aver preventivamente raccolto incarico, scambi e informazioni fornite dal CAF per metterlo in condizioni di redigere la dichiarazione in modo corretto.
Altri errori che può commettere il CAF:
- versamento omesso di tributi, imposte o tasse;
- versamento ritardato di tributi, imposte o tasse;
- versamento sbagliato di tributi, imposte o tasse indipendentemente da quello che gli chiedete di fare;
- presentazione omessa o presentata in eccessivo ritardo ;
- ritardata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni;
- errata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni;
- consigliarvi di non andare in contenzioso qualora questo si riveli a posteriore un palese errore;
- indurvi a strutturare operazioni societarie in elusione o evasione di imposta (da approfondire caso per caso).
Errore del Commercialista: cosa fare e chi paga
Ravvedimento Operoso
Verificate poi che le somme richieste non possano formare oggetto del Nuovo ravvedimento operoso
Nella tabella in sinesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso:
Ravvedimento | Sanzione | % |
Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o ritardato pagamento | 0,2% per giorno | |
Dal 15 esimo giorno al 30 esimo giorno dalla scadenza | 1/10 del 30% | 3,00% |
Dal 31 esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo | 1/8 del 30% | 3,75% |
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo | 1/9 del 30% | 3,33% |
Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato commesso l’inadempimento | 1/7 del 30% | 4,28% |
Oltre | 1/6 del 30% | 5,00% |
Ricordo che attualmente nel caso di dichiarazione infedele la sanzione minima è il 90% per cui la tabella sopra riportata, nel caso di proceda a ravvedersi per tale reato deve essere ricalcolata sostituendo al 30% il 90%
Nuovi Avvisi di irregolarità fiscale
Vediamo poi come funziona l’avviso di irregolarità fiscale inviatovi dall’agenzia delle entrate a seguito di controlli automatici da cui emergono incongruenze tra i dati presenti nell’anagrafe tributaria e dati inseriti dal contribuente.
Ottimo e utilecommento