Donazioni liberali ed erogazioni alla scuola: quali sono detraibili nella dichiarazione die redditi

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Nel seguito vediamo quali sono gli istituti che consentono di portare in detrazione fiscale ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi le donazioni e le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli istituti scolastici.

Nel seguito il testo dell’articolo da cui potete evincere anche la tipologie degli istituti a cui è possibile veicolare l’erogazione che consentono il beneficio fiscale: articolo 15 del TUIR lettera i-octies).

Le erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione fiscale sono

Istituti scolastici di ogni ordine e grado per cui parliamo di scuole primarie, secondarie, elementari, medie, licei, università.

Dalla lettura dell’articolo 15 lettere i-ocites del Tuir si legge infatti che sono ammesse al beneficio tutte le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari.

Le scuole devono essere senza scopo di lucro tuttavia vi possono rientrare quindi sia le scuole pubbliche sia le scuole provate.

Il requisito però comune a tutte è che siano appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,

Anche le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.

Anche le scuole dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.

Destinazione delle erogazioni liberali

Le donazioni devono essere destinate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Donazione scuola: come effettuare il pagamento

Quale ulteriore requisito per beneficiare dell’agevolazione in parola riguarda la metdoologia del pagamento. La domanda è: come si effettua il pagamento? CIN contanti, con assegno o tramite bonifico?

La risposta è che la detrazione fiscale IRPEF spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

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