Le donazioni ai partiti politici valgono più di quelle alle ONLUS o Enti di promozione sociale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Le donazioni ai partiti politici o i contributi dal 2014 avranno un diverso livello di detrazione fiscale. Nonostante queste novità valgono più delle erogazioni liberali effettuate verso ONLUS, associazioni di promozione sociale, enti religiosi e simili o perchè le prime possono essere portate in detrazione nel 730 per un importo ben più alto delle seconde e vediamo perchè. Come vedremo questa incoerenza, forse grazie anche al contributo di articoli come questo, è stata portata all’attenzione di chi di dovere ed è stata corretta.

Quanto posso portare in detrazione se effettuo donazioni ai partiti politici

Disciplina Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 42) post Art. 4, DL n.149 del 2013

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013.

Dal 2015 la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014) che recita “Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo,
anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime“.

L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’ erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non spetta per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari. Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4).

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

  •   il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del DL n.149 del 2013;
  •   il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal DLGS n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria (Risoluzione del 03.12.2014 n. 108).

Limiti di detrazione

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013 la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 

L’art. 11, comma 6, del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, dispone una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici. Le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione possono detrarre un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda.

  1. La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.

Scelta della destinazione del 2 per mille nel 730 dell’Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” nella penultima pagina delle istruzioni.

Indicherà nel quadro RE il codice ‘42’  per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

Le erogazioni devono essere effettuate secondo le modalità di pagamento nel seguito descritte onde evitare l’indetraibilità del costo sostenuto. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiari.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente nel 2016, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Nel seguito la disciplina previgente

Disciplina previgente

In questo caso il legislatore aveva previsto una detrazione pari al 19% di un importo compreso tra 51,65 euro e la considerevole somma di 103.291,38 euro, ripeto oltre 103 mila euro stante il rispetto di alcuni requisiti primo tra tutti quello di mantenere la tracciabilità del versamento che deve pertanto essere effettuato mediante bollettino postale o bancario ad uno o più partiti politici e su uno o più conti correnti postali o bancari.

Questo era quanto disciplinato nell’articolo 15 del Tuir che recitava: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale”.

Il comma 1-bis è stato poi abrogato dall’art. 14, comma 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i comma 1-bis dell’articolo 15 del Tuir.

Tuttavia secondo me si è trattato di un momento di poca lucidità in quanto poco dopo il  D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 ha disciplinato che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l’articolo 15, comma 1-bis, e l’articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell’onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

Il  D.L. 28 dicembre 2013 , n. 149 abolisce non solo il finanziamento pubblico ai partiti politici ma ridisegna il sistema delle detrazioni fiscali in quanto le donazioni effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal decreto sono detraibili ai ini Irpef per il:

  • a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
  • b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

Inoltre potranno essere detratti anche i finanziamenti concessi per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti per il 75% e nel limite dell’importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona e sempreche le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno. In via transitoria, per l’anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Tuttavia quest’ultima previsione del 75% è stata soppressa dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Donazioni ai partiti da parte di imprese e deducibilità ai fini Ires

Si potrà detrarre fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta Ires lorda il 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro per intervalli compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. Questa previsione tuttavia è stata abrogata.

Ai fini della detrazione fiscale (detrazione, avete capito bene, non deduzione!) il comma 6 dell’articolo art. 11 prevede la detrazione dall’Ires di tutte le erogazioni liberali in denaro delle società, aziende, imprese e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

Vi segnalo anche alcuni chiarimenti direttamente forniti dall’agenzia delle entrate rispetto a questo argomento e contenuti nella circolare 108 del 2014. (Circolare 108 Ade 2014-pdf)

Quanto posso portare in detrazione se effettuo donazioni ad ONLUS, APS, associazioni sportive dilettantistiche e simili Quello che stupisce è che leggendo i successivi articoli del testo unico delle imposte sui redditi sono previste allo stesso articolo 10 oltre ad altre tipologie di detrazioni fiscali anche quelle per le Onlus, enti religiosi o associazioni di promozione sociale e simili solamente che in questo caso il limite ammesso a godere della detrazione fiscale del 19%  scende precipitosamente alla soglia 2.065,83 euro.

Per le donazioni alle associazioni sportive dilettantistiche il limite scende ancora di più e si attesta a 1.500 euro l’anno da poter portare in detrazione fiscale nel 730, quasi come a dire (ma qui in effetti il differenziale si attenua significativamente) che lo sport vale meno del sociale.

Lo stesso discorso vale anche per le donazioni nei confronti di opere o beni soggette a regime vincolistico e quindi per intenderci finalizzate alla conservazione nel tempo di beni dello Stato, che in linea teorica già lo stato si dovrebbe preoccupare di manutenere dignitosamente e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia con tutte le tasse e le imposte che versiamo ogni anno.

Il principio che si desume da questa lettura comparata del testo unico delle imposte sui redditi è che il legislatore fiscale ha definito un tetto per le erogazioni liberali verso associazioni di promozione sociale, ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche che nulla ha a che vedere con gli sgravi fiscali concessi a coloro che donano fondi ai partiti politici.

In tal senso quindi una donazione ad una ONLUS vale quasi 50 volte di meno rispetto ad una donazione ad un partito politico.

Ora a voi valutare chi effettivamente è il più bisognoso….

L’argomento è molto di attualità se si pensa alle proposte di impedire il finanziamento pubblico ai partiti che credo quasi nessuno più volgia anche quelli che con la politica ci hanno campato in modo egregio. Mi preme sottolineare che questa previsione normativi affonda le sue radici nel passato e non è imputabile al Governo Monti a cui ultimamente si cerca di attribuire la principale causa della crisi economica perchè fa comodo a tutti.

Tuttavia ciò non toglie che può rappresentare un punto di attenzione per coloro che siedono al governo e che fino ad ora hanno ispirato gli ultimi disegni legislativi  a concreti e veri principi di equità (non come negli anni passati).

Speriamo che Monti provveda presto a sanare questo disallineamento normativo o quanto meno ci dia una lettura più equo rispetto a quello che mi sta venendo in mente e speriamo di non sentire parlare di senso della responsabilità a sproposito. Potrebbe essere interessante proseguire e leggere l’articolo correlato  era quello dedicato alle tasse più pazze d’Italia.

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Nella compilazione andrà firmato il riquadro dedicato alla “Scelta per la destinazione del 2‰ dell’Irpef” indicando solo il codice del partito scelto

Per il modello REDDITI 2020, è prevista la sola possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore dei Partiti Politici.

Denominazione Partito Politico – Codice Partito Politico

Data,

Firma

I codici li trovate nella seguente tabella

Tabella Codici Erogazione Liberale Partito Politico

Donazioni alla scuola: come funziona la detrazione fiscale

E’ il caso di chi nella scuola ci ha lasciato il cuore e vuole sostenere un sistema e di chi invece talvolta decide di cedere al compromesso pagando il rifacimento della palestra per la promozione del figlio :-). Per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica o
universitaria si prevede una detrazione fiscale IRPEF pari al 19% della spese sostenuta senza limiti di importo. Questo viene disciplinato dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR. Per conoscere meglio l’argomento potete consultare l’articolo dedicato alle Donazioni alla scuola: come funziona la detrazione nella dichiarazione dei redditi

Vi segnalo poi, sempre sull’argomento un nuovo regime premiale che riguarda lo School Bonus ossia un regime agevolato premiante per per le erogazioni liberali dirette agli istituti scolastici.

1 commento

  1. Ora a voi valutare chi effettivamente è il più bisognoso….
    I partiti politici, insieme ai sindacati sono le sole associazioni di cittadini riconosciute dalla Costituzione.
    A tutte le associazioni senza scopo di lucro si può devolvere il 5 per mille della propria tassazione, ai partiti il 2 per mille
    Tutte le associazioni senza scopo di lucro non pagano l’IMU, i partiti si.
    Quanto a chi è effettivamente più bisognoso, non state a guardare i grandi partiti, che godono delle contribuzioni dei parlamentari, guardate i piccoli, che spesso non sono rappresentati in Parlamento e che vanno avanti con il solo volontariato dei militanti.

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