Il contributo unificato (Tabelle Info x calcolo)

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

contributo-unificato-tabelle-calcolo-comeChe cos’è il contributo unificato? Quanto e quali sono i costi fissi per presentare ricorso e impugnare la cartella di pagamento? Sono sono alcune domande che si pongono spesso i lettori.
Dal 2002, le tasse legate alle spese di atti giudiziari non sono più pagate tramite varie tipologie di imposte (tra cui l’imposta di bollo o i diritti di cancelleria), ma con il ‘contributo unificato di iscrizione a ruolo‘. Si tratta quindi di una vera e propria tassa di importo variabile a seconda del tipo di causa (civile, tributaria o amministrativa) e del grado del processo. La definizione di ‘iscrizione a ruolo’ indica il momento in cui il procedimento ha realmente inizio, ossia la data in cui la causa viene depositata presso il Tribunale, il TAR o il Giudice di Pace, a seconda del tipo di causa.

Il contributo unificato è entrato in vigore dal dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell’art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia“.

Nel caso di proposizione di ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie per esempio deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Quanto vale il contributo unificato

Come vedremo dopo al valore della controversia si fa corrispondere il versamento di un contributo unificato.

Il valore della controversia viene disciplinato dall”articolo 12, comma 2, del citato D. Lgs. n° 546/92.

Il valore della controversia è quindi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni.

Tale valore  deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3 bis, dell’art. 14 del D.P.R. n.° 115/2002.

Pagamento del contributo unificato

Il pagamento del contributo unificato può avvenire in maniera differente, cioè tramite il pagamento alla posta, utilizzando il bollettino specifico, in banca, utilizzando il modello F23 oppure in tabaccheria. Il pagamento in tabaccheria prevede l’utilizzo di un modello particolare, denominato modello per la comunicazione di versamento, su cui viene attaccato un contrassegno che vale come ricevuta dell’avvenuto pagamento. Il contrassegno viene rilasciato dai tabaccai.
Inoltre, per i processi tributari, è possibile effettuare il pagamento online, tramite il sito di Poste Italiane, utilizzando le più comuni carte di credito oppure tramite alcune banche convenzionate purché il richiedente sia titolare di conto corrente.

Quando si paga il contributo unificato

Questa tassa viene richiesta per tutti i tipi di processo civile, ossia per ogni grado del giudizio, per la procedura concorsuale, per i processi amministrativi e per i processi tributari. Per questi differenti processi esistono delle tabelle specifiche, cioè degli intervallo di valori i cui costi verranno riportati nel prossimo paragrafo, che permettono di conoscere quale sia l’entità del versamento da effettuare a seconda del tipo di processo.
Esistono, tuttavia, una serie di procedimenti che sono esenti da questo tipo di tassazione, tra cui, ad esempio, quelli più comuni riguardano i procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego, di previdenza, di scioglimento del matrimonio, e tutti i procedimenti riguardanti i figli minori.

Inoltre, sono esenti dal pagamento del contributo unificato tutti i cittadini che abbiano un reddito imponibile che non superi i 10.600 euro annui (come da dichiarazione dei redditi).

Le tabelle per il pagamento del contributo unificato

Oggi esistono molte interessanti app che permettono di effettuare un calcolo sulla quota da versare per il contributo unificato a seconda del tipo di causa. Tuttavia, quanti non siano pratici con la tecnologia, possono avvalersi delle classiche tabelle, che tengono conto di ogni possibilità, grado e tipologia di processo, civile, tributario, amministrativo eccetera.
Vediamo di seguito quali sono i diversi prezzi a seconda dei range di costi dei processi di diverso tipo.

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT
Importo della lite CUT da versare
Da a
€ 0 € 2.582,28 € 30,00
€ 2.582,29 € 5.000,00 € 60,00
€ 5.000,01 € 25.000,00 € 120,00
€ 25.000,01 € 75.000,00 € 250,00
€ 75.000,01 € 200.000,00 € 500,00
€ 200.000,01 in su € 1.500,00

In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l’importo massimo.
Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato art. 13 comma 3 bis del D.P.R. n° 115/2002, cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel ricorso dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente.

Prenotazione a debito del contributo unificato

Lo Stato, l’Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. 2002, n° 115/2002, usufruiscono dell’istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11 del D.P.R. n° 115/2002). Tale istituto consiste nell’annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell’eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.

Tabella Contributo Unificato

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell’art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)
Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 27,00 (salvo esenzioni).
Processo civile ordinario
Valore 1° grado Impugnazione Cassazione
Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 43,00 € 64,50 € 86,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 € 147,00 € 196,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 € 355,50 € 474,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 € 777,00 € 1.036,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 € 1.138,50 € 1.518,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 € 1.821,00 € 2.428,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Attenzione:
Nell’atto introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
Il C.U. è aumentato della metà

Valore Indeterminabile
Valore 1° grado Impugnazione Cassazione
Per i processi civili di valore indeterminabile
(si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)
€ 518,00 € 777,00 € 1.036,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 237,00 € 355,50 € 474,00
Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
(si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00)
€ 120,00

Valore non dichiarato
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 1.686,00
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 6.000,00
Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 1.500,00

Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie C.U. Ordinario

Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:

  • accertamento tecnico preventivo;
  • procedimento per ingiunzione;
  • procedimento per convalida di sfratto;
  • procedimenti cautelari;
  • procedimenti possessori.
al 50%
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. v. anche Nota del 14.7.05 in Argomenti Correlati.
al 50%
Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalida al 50%
Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all ammontare del canone annuale al 50%
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento al 50%
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.)
vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlati
al 50%
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 al 50%

Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc.
Per i processi in materia di locazione Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario
Per i processi in materia di comodato Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario
Per i processi in materia di occupazione senza titolo Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali Esente prima della Finanziaria 2010 C.U. ordinario

Procedimenti di Separazione e di Divorzio
Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 43,00
Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 43,00
Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.
-separazione personale dei coniugi
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 98,00

Altri Procedimenti
Per i processi di volontaria giurisdizione € 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.
(procedimenti in Camera di Consiglio)
€ 98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)
€ 147,00
Regolamento di competenza C.U. ordinario
Regolamento di giurisdizione C.U. ordinario
Processi innanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari

Procedimenti di Esecuzione
Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento … per gli altri processi esecutivi …, non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. € 139,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 € 43,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 € 139,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento … per gli altri processi esecutivi …, non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza. € 139,00
Per i processi di esecuzione immobiliare € 278,00
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi € 168,00
Per i processi ex art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) – non si applica l’anticipazione forfettaria € 43,00

Procedure di Diritto Fallimentare
Insinuazione tempestiva al passivo NON SI ISCRIVE A RUOLO
ESENTE
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 851,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento Il contributo è ridotto della metà
Istanza di fallimento € 98,00
Per l’opposizione allo stato passivo
Vedi  Circolare Ministeriale
Ad oggi non ancora chiarito

Riepilogo Procedimenti esenti
Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ESENTE
Per i processi di rettificazione di stato civile ESENTE
Per i processi in materia tavolare ESENTE
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.

  • dell’interdizione e dell’inabilitazione;
  • disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
  • disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati;
  • dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
ESENTE
Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. ESENTE
Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) ESENTE
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.
ESENTE

Opposizione a Ordinanza-ingiunzione – Art 23 L. 689/81
Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002

Per i Giudizi di Diritto del Lavoro 
e di Previdenza e Assistenza obbligatoria
Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
Per i decreti ingiuntivi l’importo sarà ridotto della metà
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. € 43,00
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione
(v. Circolare 11 maggio 2012)
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella. C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario
Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. ESENTE
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l’ammissione al Gratuito Patrocinio) ESENTE
Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria. TABELLA ORDINARIA
In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie

Ricorsi davanti ai 
Tribunali Amministrativo Regionali e al 
Consiglio di Stato
Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00
Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza € 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato € 300,00
Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato € 300,00
Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato € 1.800,00

Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010
quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000 € 2.000,00
quando il valore della controversia e’ compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 € 4.000,00
quando il valore della controversia supera euro 1.000.000 € 6.000,00
Nel processo amministrativo per valore della lite:
– nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
– Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica € 650,00
Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) € 650,00
Attenzione! (Novità 2013)
Il contributo e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione.
Attenzione:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10; ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso
Il C.U. è aumentato della metà

Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta C.U. Ordinario
Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile ESENTE

Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Controversie di valore fino a euro 2.583,28 € 30,00
Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 € 60,00
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile € 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 € 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000 € 500,00
Controversie di valore superiore a euro 200.000 € 1.500,00
Attenzione:
Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 – v. At 14 co. 3-bis TU Spese Giustizia
Attenzione:
Nel ricorso introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale (l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 546/1992 comporta il venir meno definitivo della sanzione per la mancata indicazione della PEC)
Il C.U. è aumentato della metà

Materia di Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario
(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27)
Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 86,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 196,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 474,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 1.036,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.518,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.428,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 3.372,00
 Fonte: professione giustizia

Contributo unificato e dichiarazione dei redditi

L’importo della tassazione per i processi, ossia del contributo unificato, è deducibile con la dichiarazione dei redditi e, naturalmente, la deducibilità varia a seconda del tipo di processo e del valore della causa.
Un altro importante parametro da ricordare è che in casi di erroneo pagamento del contributo unificato, è possibile chiedere un rimborso: tale possibilità è limitata a pagamenti effettuati in maniera indebita o in misura superiore a quella realmente dovuta. Per ottenere un rimborso va effettuata istanza presso l’ufficio giudiziario entro due anni da quando è stato effettuato il pagamento erroneo.

I costi minori riguardano il processo civile ordinario: i processi civili di primo grado, infatti, prevedono un contributo unificato di 43,00 euro per processi di valore fino a 1.100,00 euro; per processi con valori compresi tra i 1.000,00 euro e i 5.200,00 euro il contributo unificato è invece pari a 98,00 euro. Se il valore del processo è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00 euro, allora il costo del contributo unificato sarà pari a 237,00 euro mentre, per processi da 26.000,00 a 52.000,00 euro il contributo unificato sale a 518,00 euro. Ulteriori range di valori dei processi vanno tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro, per i quali il costo da corrispondere per il contributo unificato è di 759,00 euro mentre, per range tra i 260.000,00 e i 520.000,00, il contributo unificato risulta pari a 1.214,00 euro. Tutti i processi civili in primo grado di valore superiore ai 520.000,00 prevedono un contributo unificato pari a 1.686,00 euro.

I costi di impugnazione sono differenti, e leggermente superiori per ogni fascia di valore del processo.
Processi con valore fino a 1.000,00 euro, infatti, prevedono, in caso di impugnazione, un costo di contributo unificato pari a 64,50 (contro i 43,00 euro del primo grado), mentre, processi con valore compreso tra i 1.000,00 e i 5.200,00 hanno un contributo unificato del costo di 147,00. Per i successivi range di valore, si hanno poi i seguenti costi:
– processi con valore compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 355,00 euro
– processi con valore compreso tra i 26.000,00 e i 52.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 777,00 euro
– processi con valore compreso tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.138,50 euro
– processi con valore compreso tra i 260.000,00 e i 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.821,00 euro
– processi con valore superiore ai 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 2.529,00 euro

Infine, per la cassazione di un processo civile, le stesse fasce di valore dei processi presentano costi del contributo unificato ancora differenti e, ancora una volta, superiori a quelli precedenti. In particolare, per cause di valore fino a 1.000,00 euro, il costo del contributo unificato è pari a 86,00 euro (contro i 43,00 euro del primo grado e i 64,50 euro dell’impugnazione), mentre per cause di valori compresi tra i 1.100,00 e i 5.200,00 euro il costo è di 196,00 euro. I successivi intervalli di valori dei processi prevedono invece i seguenti costi:

  • processi di cassazione con valore compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 474,00 euro
  • processi di cassazione con valore compreso tra i 26.000,00 e i 52.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.036,00 euro
  • processi di cassazione con valore compreso tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.518,00 euro
  • processi di cassazione con valore compreso tra i 260.000,00 e i 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 2.428,00 euro
  • processi di cassazione con valore superiore ai 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 3.372,00 euro.

Anche nel caso dei ricorsi amministrativi i valori del contributo unificato variano sia in base al valore del processo, sia in base grado dello stesso.
Per ricorsi amministrativi di primo grado, che prevedono cause di valore fino a 200.000 euro, il contributo unificato da versare è pari s 2.000 euro. Processi di valore compresi tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 euro prevedono invece un contributo unificato pari a 4.000,00 euro ed infine, ricorsi amministrativi con valore superiore ai 1.000.000,00 devono versare un contributo unificato pari a 6.000 euro.

Come per i processi civili, anche nel caso di ricorsi amministrativi, l’impugnazione prevede una tassazione maggiore. Per processi di valore fino a 200.000,00 euro va versato un contributo unificato pari a 3.000,00 euro, mentre per processi con valore compreso tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 è previsto un contributo unificato di 6.000,00 euro ed infine per processi con valore superiore ai 1.000.000,00 il costo del contributo unificato è pari a 9.000,00 euro.

Ancora superiori i costi per i processi in cassazione.
In particolare, il contributo unificato da versare è pari a 4.000,00 euro per processi in cassazione del valore fino a 200.000,00 euro; 8.000,00 euro per processi in cassazione con valore compreso tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 euro; 12.000,00 per processi in cassazione di valore superiore ai 1.000.000,00 euro.

Anche per i processi tributari sono previsti costi del contributo unificato che variano a seconda del range del valore del processo. In particolare, per i processi con valore fino a 2.582,28, la tassa del contributo unificato è pari a 30,00 euro. Per processi che vanno dal 2.582,28 a 5.000,00, il contributo unificato è invece pari a 60,00 euro. Ancora, i range successivi di valori dei processi e i costi dei relativi contributi unificati sono i seguenti:

  • valore del processo tra 5.000,00 e 25.000,00 euro, contributo unificato pari a 120,00 euro
  • valore del processo tra 25.000,00 e 75.000,00 euro, contributo unificato pari a 250,00 euro
  • valore del processo tra 75.000,00 e 200.000,00 ero, contributo unificato pari a 500,00 euro
  • valore del processo superiore a 200.000,00 euro. contributo unificato pari a 1.500,00 euro.

Infine, va specificato che esistono una serie di procedimenti per i quali il contributo unificato è fisso, ossia non dipende dal valore del procedimento. Tra questi vi sono ad esempio i processi di esecuzione immobiliare, che prevedono un contributo unificato di 278,00 euro, i processi di opposizione agli atti esecutivi, che hanno un contributo unificato pari a 169,00 euro, i processi contenziosi per cessazione degli effetti civili del matrimonio, che prevedono un contributo unificato di 98,00 euro.

LEGGI ANCHE: Se siete stati oggetto di pignoramento potete leggere la Guida al Pignoramento presso Terzi nel quale vi do alcuni chiarimenti dalla notifica, alla gestione, all’analisi delle pretese in esso contenute, fino ad arrivare alla cancellazione o rinuncia espressa da parte dell’agente della riscossione.

Esempio Calcolo contributi Unificato 2020

Supponiamo il valore della lite sia determinabile in 10.000 euro il valore del contributo unificato sarà pari a 120 euro, per 30 mila euro sarà pari a 250 euro mentre per 101 mila euro sarà pari a 500 euro.

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/cancellazione-pignoramento-equitalia-presso-terzi-rinuncia/30974/

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/novita-contenzioso-tributario-ricorso-cosa-cambia-come-funziona-presentazione/44252/

http://www.tasse-fisco.com/societa/prescrizione-cartella-pagamento-entro-quando-agenzia-entrate-quando-decade/8178/

Fonti normative Contributi unificato

D.P.R. 30-5-2002 n° 115 e il D. Lgs. 31-12-1992, n° 546 recante “Disposizioni sul processo tributario”.
Infatti, ai sensi dell’art. 9 del suddetto D.P.R. n° 115/2002: “È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.

3 Commenti

  1. sareste molto gentili indicare sul quale quadro e rigo del mod 730 va indicato l’impoerto del contributo unificato
    deducibile, grazie

  2. E’ assurdo pagare 49 euro X un “contributo unificato” quando poi il tabaccaio non ti da neanche un c….zzzo di scontrino ma io allora che’ le devo pagare le tasse?

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