Relata di notifica e Cartella di pagamento Equitalia: senza originale l’atto è nullo

0
4796

relata di notifica cartella pagamentoVediamo uno dei motivi per cui può essere impugnato l’atto e richiedere l’annullamento della cartella di pagamento presentando tuttavia ricorso in commissione tributaria, a seguito delle ultime sentenze in materia, e come comportarsi per ottenere in tempi rapidi lo sgravio.

Vediamo anche un’ultima sentenza della cassazione civile che sembra delineare un nuovo e discutibile precedente a cui l’agenzia delle entrate potrebbe appellarsi per vincere in contenzioso.

Come più volte detto nell’articolo dedicato alla prescrizione delle cartelle di Equitalia o altro organo accertatore dovreste dapprima verificare i termini prescrizionali previsti non solo in merito alla formazione del ruolo ma anche al termine entro cui l’agente della riscossione deve muoversi per notificarvi l’atto con cui formalmente vi sta chiedendo i sodi per imposte o tasse non versate o versate in ritardo o anche non versate proprio.

Spesso quando si va da Equitalia la prima reazione del contribuente è di stupore in quanto nella cartella vi sono atti che lo stesso afferma non aver mai ricevuto… e spesso è così!!!
Una volta verificato questo procederei con la richiesta dell’estratto della relata di notifica presso Equitalia da cui deve evincersi chiaramente chi ha firmato l’atto al momento della ricezione. Inutile dire che non può essere firmato dal postino che l’ha depositato ma deve essere firmato da un soggetto che risiede nell’immobile o al più il portiere anche se non sempre quest’ultima metodologia è valida.

Leggi anche: notifica della cartella di pagamento al portiere di casa e le ultime sentenze a proposito per verificare quando vi sono i margini per impugnare l’atto del difetto di notifica.

Spesso infatti quando andiamo a far un estratto della relata di notifica ci presentano solo la prima pagina della cartella di pagamento senza tuttavia alcuna firma il che ci fa presupporre che l’atto non sia mai stato notificato o che sia manchevole di uno dei suoi elementi essenziali. Può succedere che quando si vada semplicemente a richiedere un estratto dei carichi pendenti o quando apriamo la cartella di pagamento ci accorgiamo che risulterebbero notificate diverse cartelle che a noi non risultano mai state notificate.

Permettetemi di dire che nel caso in cui la cartella di pagamento non fosse mai stata notificata entro i termini ed Equitalia notificasse nuovamente le precedenti in palese ritardo la condotta a mio avviso sarebbe da punire in quanto lo sanno anche i sassi che vi sono persone che, ignare delle norme che tutelano il contribuente, pagano senza troppe verifiche e questo non è corretto e etico per la costruzione di un sano rapporto tra Stato e contribuente.

Come richiedere lo sgravio

Tuttavia difficilmente questa è una ipotesi in cui lo sportellista concede uno sgravio allo sportello, lasciate perdere, credetemi, vi incavolereste e basta in quanto anche loro devono seguire un rigido protocollo di procedure interne che non ammette questo tipo di sgravio allo sportello. Per cui per evitare di arrabbiare andate a casa e contattate un dottore commercialista con esperienza nel contenzioso tributario e preparatevi per presentare ricorso in commissione tributaria. Non fatelo da soli, ve lo sconsiglio vivamente anche perché in molti casi neanche potreste.

Ma c’è di più

Le ultime sentenze in materia dimostrano che il legislatore non solo vuole che che la cartella per essere esigibile sia stata consegnata ma vuole anche che in sede di giudizio il concessionario della riscossione presenti sia la cartella sia la relata di notifica in originale a nulla valendo eventuali fotocopie anche se autenticate o munite di autocertificazione sostituite dell’atto di notorietà.

No Cartella – No soldi

No Relata – No soldi

No Originali – No soldi

La cartella in originale manifesta la veridicità delicato che è stato trasmesso ad Equitalia per essere riscosso e la relata di notifica deve recare l’attestazione di autenticità del pubblico ufficiale o messo notificatore. Non valgono copie fotostatiche come le chiamane loro o scansioni Fate ricorso quindi se siete convinti della mancata notifica e vincete.
Non vale nemmeno la firma del postino che si firma da solo le cartelle perché no gli va più di girare per tenersele nel borsone in quanto non ha perfezionato in tal modo la notifica della dell’atto ed ha commesso un errore che vizia il procedimento corretto di notifica.

Ma c’è ancora qualcos’altro sulla relata di notifica e le cartelle di pagamento

Quello che fa sorridere è che quando si va da Equitalia e si richiedono dei carichi pendenti ti lasciano solo qualche foglietto dove risultano gli estremi dell’atto, della presunta notifica, importi richiesti, sanzioni e quasi avete la percezione dello scorrere incessante degli interessi. Se andate a chiedere di farvi vedere la cartella vi dicono che loro l’atto non ce l’anno per cui voi dovrete prendervi un altro giorno di ferie e recarvi presso l’ente impositore che può variare a seconda del tributo che avete omesso.

Per esempio per le imposte dirette e indirette è l’agenzia delle entrate ma per il bollo auto è il comune o la regione.

Io non dico tanto ma almeno una cavolo di scansione ve la potrebbero anche girare gli enti impositori e voi potreste anche fare il piacere di fornirla a chi va paga lo stipendio ogni giorno o chiediamo troppo. Solitamente un pover’uomo ha 20 giorni di ferie l’anno da passare con la propria famiglia e se deve sprecarne 3 o addirittura 4 per fare questi giri a mio avviso modestissimo per delle cartelle mai notificate da Equitalia… permettetemi che è veramente un sopruso!

Inoltre se da metà di quest’anno le notifiche, almeno nel caso di persone giuridiche avviene mediante PEC allora sarà ancora più facile per il concessionario allegare anche tale documentazione a supporto, almeno scansionandola. Secondo me è un gesto che rafforza il legame contribuente-fisco e attenuerebbe, anche se ammetto non di molto, la tensione che spesso pervade questo rapporto.

Sentenza cassazione civile 2021 Relata notifica

Secondo una recente sentenza della cassazione civile Ordinanza n. 28554 del 15 dicembre 2020 (udienza 14 gennaio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio – Est. Fracanzani Marcello Maria, l’avviso di liquidazione o di accertamento, nonché la cartella esattoriale possono essere notificati direttamente, anche dal concessionario in plico raccomandato mediante il servizio postale, senza quindi bisogno di relazione di notifica.
Inutile dire che questo sembrerebbe proprio un gesto per venire incontro ad uno dei motivi più comune di impugnazione delle cartelle di pagamento che non seguono il corretto iter procedurale di notificazione al contribuente.

In estrema sintesi quindi gli atti impositivi – possono essere notificati attraverso il servizio postale senza quindi bisogno di relazione di notifica. Tuttavia stiamo parlando di un precedente, ma ci sarà da soffrire in giudizio.

Leggi anche: Presentare ricorso o pagare la cartella di pagamento?

Poi vi segnalo comunque l’articolo dedicato alla valutazione su presentare ricorso o pagare la cartella di pagamento che può esservi utile a valutare con maggiori strumenti sul da farsi anche se vi segnalo sempre che avete solo 60 giorni per organizzare eventualmente un ricorso il che, credetemi non è una cosa velocissima, tra giri per enti impositore, contattare professionista raccogliere le firme, depositare gli atti, etc.

Leggi anche: Quando scatta la Prescrizione della cartella di pagamento Equitalia

Richiesta e riammissione della rateizzazione se siete decaduti dal beneficio

Leggi anche la richiesta e la riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento e debiti Equitalia

Errore del commercialista

… e se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi

Raddoppio dei termini in caso di violazioni con profilo penale

Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).

Come non pagare le multe o le contravvenzioni

Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni

Quando scatta il fermo auto sia per le persone sia per le società

Elenco PEC Agenzia della riscossione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.