Nuovo Limite Utilizzo Contante 2023: Qual è e come si rimedia all’errore con l’Oblazione

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Quali novità sono state introdotte dall’ultima legge di Bilancio del Governo Meloni in completa controtendenza rispetto alle normative dei paesi evoluti? Lo vediamo nel seguito in sintesi cercando di darvi dei chiarimenti pratici rispetto alle domande che provengono dai lettori e per quelle persone che festeggiano per nuove possibilità di gestione del nero. Quando pensi che ci sia fine al peggio eccoli li che riescono sempre a stupirti con mirabolanti discussioni sul nulla e che non portano una bene amata allo sviluppo del paese.

Forniamo comunque alcuni importanti chiarimenti su cosa cambia per il 202e sull’utilizzo del contante. Vediamo quali strumenti sanzionatori sono messi a disposizione per fronteggiare il fenomeno dei pagamenti in nero e anche come si può rimediare all’errore involontario (o anche volontario) con l’istituto dell’oblazione.

Novità 2023 uso contante: cosa cambia

La legge di Bilancio del 2023 porta il limite del contante da 2.000 a 4.999,99 euro di fatto più che raddoppiandolo. In teoria dal 2023 dove va scendere a mille euro come già definito dai precedenti governi. In pratica quindi il Governo lo ha quintuplicato mentre gli altri paesi europei continuano ad abbassarlo e a potenziare strumenti di pagamento elettronico. Ma che ci vuoi fare? Ci dobbiamo far riconoscere per qualcosa all’estero? Un tempo era la chimica, la siderurgia, le eccellenze nel calcio e nelle arti….oggi saremo campioni del riciclo.

Per quello che concerne invece l’annosa questione del pagamento dei caffè con carta di credito che ha messo nuovamente l’Italia al centre delle prese in giro di mezza Europa fortunatamente non è passata la proposta che consentiva di non accettare i pagamento con carta di credito al di sotto di un certo importo.

In tal modo commercianti e professionisti dovranno accettare i pagamenti anche di importo inferiore a 60 euro tramite carte di debito o di carte di credito.

Ove il commerciante o l’ambulante si rifiutasse di farlo incorrerebbe in una sanzione amministrativa di 30 euro per ciascuna operazione oltre il 4% sul valore della transazione, cosi come previsto dall’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012.

L’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito di applica sia al commerciante sia all’ambulante.

Cambi valute: limite al contante

Anche per questa categoria di operatori le norme sull’utilizzo cambiano e più precisamente viene rivisto al rialzo anche qui. Più precisamente dal primo gennaio 2023 il limite all’utilizzo del contante per le operazioni sale da 2.000 euro a 3.000 euro.

Novità 2022 utilizzo contante: cosa cambia: iIl Decreto mille proroghe 2022 introduce interviene sull’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedendo che per il 2022 la soglia sia elevata a 2 mila euro. Dal primo gennaio 2023 invece tornerà ad essere pari a mille euroLa Legge di Bilancio 2019 ha infatti introdotto alcune modifiche che avranno effetti sugli anni successivi a partire dal primo gennaio e dal primo luglio 2020.

Il limite all’utilizzo del contante relativamente ad operazioni di acquisti e vendite in Italia e all’Estero con regolazione in contanti passa da 3 mila euro (in realtà da 2.999,99) per singolo pagamento o transazioni frazionate artificiosamente ma collegate tra loro a 2 mila euro (in realtà sono 1.999,99) dal primo luglio 2020.

Per operazioni artificiosamente frazionate si intende un periodo frazionato di operazioni da effettuarsi in un arco di tempo di 7 giorni. Nella sostanza quindi a mio modesto avviso è come se non esistesse questo vincolo perchè basta accordarsi su una dilazione superiore a 7 giorni per superare la norma, motivo per cui la riscriverei eliminando il passaggio.

Per denaro contante si intendono cash, banconote, monete e titoli al portatore che sono assimilati al contante. Tra soggetti doversi si intendono sia persone fisiche sia persone giuridiche sia lavoratori autonomi etc.

La fonte normativa attualmente è l’art. 49, comma 1 e 3-bis, del Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

Il precedente limite fu cambiato dalla Legge di Stabilità 2016 che ha portato il limite a 3 mila euro.

Nel seguito forniamo alcuni importanti chiarimenti per evitare di doversi esporre a rischi di contestazione da parte dell’agenzia delle entrate e di non ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio che ha porterebbe ad una serie di sanzioni piuttosto elevate a cui si accenna nel seguito.

Evoluzione del limite all’utilizzo del contante: un pò di Storia sull’uso del contante

In origine con la Legge 197 del 1991 venne finalmente istituito un limite che era pari però a 12.500 euro e fu la prima svolta epocale. Successivamente la disciplina sull’uso del contante, come potrete immaginare, ha subito una serie innumerevole di modifiche e potrete capire perché visto che dietro queste limitazioni gira tutto il nero che gira per l’Italia per cui gli interessi in gioco sono notevole. Già dal primo gennaio 2016 la soglia di mille euro viene aumentata a 3 mila euro limitatamente al trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo e con qualsiasi valuta tra soggetti diversi.

Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il D.L. n. 201/2011 aveva abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 999,99 euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; successivamente, con la legge di Stabilità 2016, il limite è stato riportato a 2.999,99 euro.

Va detto che ciclicamente un pò tutti i partiti cercano di farsi largo nell’opinione pubblica con slogan popolari tesi all’abolizione dell’uso del contante e costante introduzione della moneta elettronica come strumento di pagamento. In realtà a livello europea ci sono indirizzi ben precisi su tempistiche e vincoli solo che si cerca di rimandare il più possibile e addirittura c’è chi ancora propone l’abolizione dei limiti all’uso del contante.  La normativa si applica a tutti gli acquisti, ergo a tutti pagamenti, sia di prodotti sia di servizi o di forniture effettuati nel territorio della repubblica italiana da cittadini Italiani o anche Comunitari o appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Prima il limite al pagamento in contanti era di 15 mila euro e in Italia con le violette da 500 euro si viaggiava che era una bellezza, poi hanno capito che stavano portando fuori talmente tanti soldi che avrebbero dovuto chiedere un aumento di moneta alla BCE così lo hanno portato a 10 mila euro, come se fossero pochi.

Scrissi al tempo un articolo dedicato alla tracciabilità dei pagamenti.  Va detto che il Pd al tempo è stato uno dei partiti politici sostenitori della norma sull’abbassamento della soglia del contante va detto che nonostante sia stato un fautore  nella pratica chi l’ha introdotta è stato Monti on il decreto Salva Italia che dopo hanno rapidamente proceduto a estromettere dal Governo prima che prendesse il sopravvento il tecnico sul politicante.

La finalità è quella di favorire la tracciabilità dei pagamenti attraverso il divieto di trasferimenti, anche frazionati, di contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa.

Inoltre gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, mentre i libretti di deposito al portatore devono essere estinti, oppure il loro saldo ridotto al di sotto della soglia. Anche per i pagamenti in contanti ci si allinea alla disciplina prevista per gli assegni, i vaglia cambiari e postali per cui al superamento dei 1.000 euro dovranno riportare la clausola di non trasferibilità oltre a essere indicato il nome e cognome del beneficiario se trattasi di persona fisica o la ragione sociale se si parla di persona giuridica.

Deroga al limite dei 3 mila euro

Esiste la possibilità di derogare al limite di 3.000 euro ma questa possibilità è attribuita solo ai cittadini non Italiani con residenza diversa da quella Italiana. Sono escluse anche le operazioni poste in essere da soggetti diversi.

Inoltre sono stati previsti dei settori che per non essere penalizzati godono di deroghe specifiche al rispetto di questa normativa così come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 16/2012

Decreto-legge del 02_03_2012 n. 16

In virtù di questo derogano alle disposizioni di cui sopra per cui anche per pagamenti superiori a 3 mila euro i seguenti soggetti che prestano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi  nei confronti di cittadini stranieri (UE o extra UE), a condizione che vengano effettuati alcuni specifici adempimenti:

  • commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972 come per esempio bar e ristoranti
  • agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972

Al di fuori di queste attività se si supera la soglia di 3 mila euro di incasso per esempio da uno straniero estiva si rientra nell’ambito di applicazione della norma per cui e ci si esporrà alle disposizioni previste dall’art. 49 delle Legge antiriciclaggio.

Nel caso invece dei soggetti derogati sopra invece si dovrà comunque richiedere il documento di identità o del passaporto al cliente e richiedere la compilazione dell’autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui si attesta che non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori dal territorio dello Stato.

Laddove poi la somma di denaro incassata sia superiore a 14.999,99 euro si dovrà effettuare apposta comunicazione con il modello polivalente in cui indicare anche gli estremi del conto corrente che sarà utilizzato. L’incasso dovrà avvenire entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione

La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 45160/2012 e n. 89780/2012.

Dividere pagamento in più rate o parti: divieto di frazionamento

Spesso la prima cosa che viene in mente per evitare di ricadere nella norma è quella di frazionare l’operazione tuttavia è vietato. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Tale soglia viene verificata considerando tutte le sedi dell’intermediario.

Ove questo fosse stabilito contrattualmente e rispondessi ad una prassi consolidata nel senso che fossero previsti pagamenti rateali non sarebbe cosi certa l’applicazione di sanzioni in quanto risponderebbe ad una pratica commerciale del fornitore del servizio o del venditore del bene.

Tuttavia neanche potrebbe concedersi un pagamento rateale in contanti – in completa controtendenza rispetto al mercato e non giustificato – per cui è una pratica che si ritiene di dover non consigliare per non esporsi a sanzione.

Versamenti e prelevamenti bancari

ll limite all’utilizzo del contante non si applica ai versamenti e ai prelevamenti sul conto corrente di denaro contante. Tuttavia è necessario essere in grado di dover giustificare la provenienza in caso di versamento e la destinazione in caso di prelievo.

Nel caso di incasso infatti la banca potrebbe ritenere sospetta l’operazione e richiedere le motivazioni o causali. Sui moduli delle banche presso le operazioni di sportello è possibile inserire la causale comunque. Questo per dire che di per sè l’operazione non è cuntra legem ma potrebbe alimentare is sospetti e essere segnalato dalla banca all’antiricclaggio.

La valutazione iniziale del sospetto è a discrezione dell’istituto di credito che riceve il versamento e forse per questo è sempre meglio affidarsi ad un istituto di fiducia anche quando siete in buona fede e non avete niente da nascondere. E’ strana la nostra normativa perchè impone ad un istituto di credito non l’obbligo di segnalare per cui perchè mai dovrebbe farlo creando lavoro aggiuntivo?

Se fosse previsto un obbligo, sanzionato amabilmente per ovvi motivi, si creerebbe anche qui in circolo virtuoso per combattere l’utilizzo del contante. Ma il Legislatore deve essere stato disattento in questa circostanza …

Come funziona la deroga fino a 10 mila euro

La deroga è ammessa solo a patto che il venditore  del prodotto o il prestatore del servizio si faccia consegnare copia del documento valido di indennità del cliente acquirente e un’autocertificazione sulla residenza e cittadinanza non Italiana ma estera.

Una volta ricevuto il pagamento dallo straniero, cliente o committente stereo avrebbe dovuto versarlo entro la scadenza del primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione in un conto corrente a lui intestato presso una banca italiana z finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione con la quale è stato indicato all’Agenzia delle Entrate il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per potersi avvalere della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante.

Adempimento del venditore

Il venditore per procedere all’incasso in contanti del venditore che potrebbe essere un russacchiotto o un cinesino in mancanza dovrà preoccuparsi di richiedere una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente.

Successivamente dovrà anche far firmare al venditore un’autocertificazione attestante che non ha né la cittadinanza Italiana né la residenza nel territorio della Repubblica Italiana.

Entro il giorno feriale successivo al pagamento dovrà versare il contante in un conto corrente italiano a lui intestato a cui dovrà fornire anche la copia della documentazione acquisita. Sarà la banca stessa al momento dell’incasso a richiedergli la provenienza del denaro facendogli firmare a sua volta un apposito modulo sull’antiriciclaggio.

A quali acquisti si applica: tipologie

Tale divieto si applica prima di tutto anche ai commercianti al minuto per cui anche ai negozianti o esercenti attività commerciali

Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della Legge e quindi alla tipologia di acquisti di beni cui il divieto si riferisce questi sono:

  • commercianti al minuti
  • negozi o esercizi commerciali
  • vendite a domicilio
  • vendite per corrispondenza
  • distributori automatici
  • ambulanti
  • prestazioni alberghiere
  • somministrazioni di alimenti e bevande
  • mense aziendali
  • prestazioni di trasporto di persone o cose
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
  • operazioni esenti Iva ex art. 10 del D.P.R. 633/1972
  • attività turistiche come viaggi, visite guidate organizzate agenzie di viaggi
  • prestazioni di servizi di telecomunicazione, televisive o radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Novità dalla Legge di Bilancio 2019 :possiamo dire che vi siete fatti un’idea del nuovo governo Lega-5 Stelle….secondo voi questo limite lo hanno alzato o abbassato?…..dai che ci arrivate senza leggerlo….indovinate un pò….

Il limite di 10 mila euro è stata alzato a 15 mila euro per effetto del comma 245 della Legge di Bilancio 2019 che modifica il sopra citato art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007.

Vi segnalo anche la nuova Manovra economica 2017 è stato consentito di regolarizzare i prelievi e versamenti di contante con il pagamento di un’imposta rispettivamente del 35% e del 15% nel caso vi foste per così dire sbagliati :-)

Multe e sanzioni in caso di errori: Sanzioni in caso di inosservanza dell’utilizzo sul limite del contante oltre i mille euro

Per il periodo tra il 6 dicembre ed il 31 dicembre 2011 (con il decreto mille proroghe tale termine è slittato al 31 gennaio 2012) non sono comminate sanzioni in caso di errore mentre dal primo gennaio tanto per farvi un’idea ci vanno giù pesanti in quanto sono da un minimo dell’1 per cento a un massimo del 40 per cento (dall’1% al 40%) quando l’importo trasferito è compreso tra i mille e 50 mila euro mentre salirà tra il 5% ed il 40% in caso di trasferimenti di importi superiori.

La sanzione minima è comunque di 3.000 euro tanto per non andare troppo sul sottile.

ambiano le regole per la gestione del contante da parte di istituti di credito, di moneta elettronica, di pagamento e per gli operatori non finanziari. Con il provvedimento 5 giugno 2019 della Banca d’Italia vengono, infatti, previsti una disciplina più rigorosa e un approccio strutturato ai controlli di autenticità della moneta e di idoneità alla circolazione, sia per i controlli automatizzati e sia per quelli effettuati manualmente dagli operatori. Le sanzioni amministrative in caso di inottemperanza vanno dai 5.000 ai 50.000 euro e tra le novità vi è l’inclusione tra i gestori del contante di case da gioco e commercianti in genere, quando operano tramite distributori automatici di denaro.

Superamento Limite: Si rimedia con Oblazione

Qualora abbiate superato il limite per una volta il legislatore vi concede la possibilità di appellarvi all’istituto dell’oblazione disciplinato dall’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 che consente di ridurre di 1/3 la sanzione. Questa facoltà non potrà essere esercitata se se ne sia avvalsi nei cinque anni precedenti e semprechè non si abbia ricevuto già un precedente atto di contestazione per violazioni della stessa natura nei 365 giorni precedenti.

Il testo dell’articolo recita così: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.”

Provvedimento Banca d’Italia 5 Giugno 2019 – segnalazione da parte di gestori del contante Il 5 giugno 2019 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento che disciplina i termini e le modalità nonché il sistema di comunicazioni e sanzioni che caratterizzano i gestori (banche, intermediari e altri gestori) nella gestione del contante. In sintesi questo si traduce in nuove segnalazioni sospette per incrementare il presidio ed il monitoraggio sulla tracciabilità della circolazione del contante come anche delle attività.

Spicca l’allargamento del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina anche ai commercianti e alle case da gioco laddove operino tramite distributori automatici di contante. A titolo di esempio rientrano anche le Poste, gli istituti di moneta elettronica o quelli di pagamento che gestiscono contante e non solo istituti finanziari.

Per esempio i cambi valuta da sempre visti con sospetto ora dovranno comunicare eventuali operazioni sospette, o anche segnalare eventuali banconote false per esempio.

Inutile dire che il sistema per lavare il denaro nero è altro e non certo un distributore automatico tuttavia sempre meglio questo che niente. Mi ricordo per esempio di anni fa come in una di queste trasmissione televisive sul modello tribuna politica un noto tributarista affermava che in linea teorica le vincite erano esenti da tassazione per cui avere in mano uno scontrino di una vincita consentiva a determinanti malfattori di poter lavare, pulire  e aggiungerei anche asciugare denaro derivante da attività in nero o illecite.

Sono anche previsti dei casi di esenzione derivanti dalle ridotte dimensioni degli operatori
L’omessa segnalazione o trattamento di banconote false espone il gestore a sanzioni amministrative da 5 mila a 50 mila euro come previsto dal D.lgs n. 231 del 2007 all’articolo 63 

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Alcuni riferimenti normativi utilizzi contante

Art. 49, comma 3 – bis del D.lgs. n. 231/2007

Articolo 63 D.lgs n. 231 del 2007

Art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012

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