Come fare la Cessione del credito Irpef da detrazioni fiscali per risparmio energetico

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Come si effettua la cessione del credito fiscale derivante da lavori di ristrutturazione e risparmio energetico o riqualificazione e quali sono gli adempimenti che deve rispettare l’amministratore di condominio o i privati che intendono procedere alla vendita della propria detrazione fiscale ad una banca, altro istituto finanziario.

Vediamo anche i nuovi modelli e le istruzione per la trasmissione telematica introdotti con l’ultimo dei provvedimenti del 2022. Questi li trovate in calce all’articolo da scaricare. Ma prima dedichiamoci a comprendere in pratica come si esercitano le due opzioni messe a disposizione dal Governo per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Lo vediamo alla luce della circolare 24/E/2020 dell’agenzia delle entrate che ha rilasciato i primi importanti chiarimenti rispetto anche alla possibile cessione del superbonus del 110%.

Nell’articolo 121 del Decreto Rilancio 2020 infatti viene consentito ai contribuenti che sostengono nel 2020 e nel 2021, spese alcune tipologie di interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale ai fini IRPEF spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in
    cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a
    fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
    finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al  superbonus 110%, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente
    dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni
    condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.
    Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
    L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
    Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito derivante dalla detrazione fiscale può essere effettuata a favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o anche di istituti di credito e intermediari finanziari.

Non vi sono degli accorgimenti particolari se non una scrittura privata tra due soggetti, non è necessaria la cessione presso un notaio o una scrittura privata autenticata. Non parliamo di beni mobili registrati né tanto meno immobili.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Modalità di esercizio dell’opzione Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 Agosto 2020.

Novità 2022 e 2021

Approvati i modelli e le ostruzioni per la compilazione e l’utilizzo tanto della cessione del credito quanto per la richiesta dello sconto in fattura aventi sempre ad oggetto i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali.

Inoltre le novità il Decreto “Sostegni-ter” (Dl n. 4/2021) prevede per lo sconto in fattura che il fornitore che ha acquistato il credito possa effettuare una sola ulteriore cessione successiva del credito. Questo a pena di nullità dell’operazione e del diritto alla cessione. Il cessionario pertanto non può ulteriormente cedere il credito stesso.

I crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal Dl “Rilancio”, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Guida Compilazione modello Cessione del credito e sconto in fattura

Disciplina ante Decreto Rilancio 2020

Come chiarito dal provvedimento del 31 luglio 2019 i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Ora secondo voi i fornitori più furbetti quanto ci mettono ad alzare i prezzi???…. lo abbiamo visto con l’euro, figuriamoci con la cessione del credito sulle detrazioni fiscali.

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

La comunicazione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta;
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

In alternativa la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l’opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ammontare del contributo e dello sconto

2.1    Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

2.2    L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

2.1    In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

2.2    L’importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Adempimenti verso il condominio e l’amministratore

Il condomino che cede il credito generato da lavori in un appartamento condominiale, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve redigere una comunicazione con cui informa l’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, dell’avvenuta vendita della detrazione fiscale del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome , cognome e codice fiscale.

Adempimenti dell’amministratore

L’amministratore di condominio deve annualmente inviare una comunicazione contenente i dati dei condomini e dei loro codici fiscali nonché il calcolo delle detrazioni spettanti per lavori di ristrutturazione, riqualificazione e o risparmio energetico che hanno interessato il condominio nel precedente anno di imposta. Questa comunicazione serve per popolare i modello di dichiarazione 730 pre compilati che i contribuenti persone fisiche troveranno nelle loro rispettive aree riservate di fiscoonline o entratel o area riservata dell’agenzia delle entrate o dell’INPS (per approfondimenti leggi la guida gratuita al 730 pre compilato).

In questa comunicazione ‘amministratore dovrà altresì indicare i dati anagrafici del cessionario e più precisamente la:

  • la denominazione sociale
  • nome e cognome
  • codice fiscale del cessionario
  • l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare;

Per i condomini che godono in base all’articolo 1129 possono godere della condizione esimente riguardante l’obbligo di nomina dell’amministratore possono cedere il credito ugualmente.

La mancata comunicazione all’agenzia delle entrate della cessione del credito rende nulla cessione con tutti gli effetti del caso per cui è importante rispettare le previsioni normative in materia.

Le modalità in questo caso sono le stesse dell’amministratore per cui entro le stesse scadenze disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al 1 ° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata con gli stessi dati indicati sopra per punti.

Dovranno essere indicate solo le spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. 

Omessa comunicazione all’agenzia delle entrate della vendita

Nell’ipotesi di omessa comunicazione infatti il cessionario indicherebbe un credito Irpef non spettante e si vedere nel giro di un annetto vedere notificato un avviso bonario con sanzioni del 10% del credito indicato nella dichiarazione dei redditi mentre il soggetto cedente non potrebbe più beneficiare del credito. L’Agenzia delle entrate infatti disconoscerebbe il credito di imposta.

Verifica comunicazione andata a buon fine

Per la verifica della corretta procedura adottata sarà possibile visionare nel propri cassetto fiscale del soggetto cedente e del cessionario il trasferimento del diritto di credito. In assenza si consiglia di inviare una PEC all’agenzia delle entrate di competenza e di recarsi presso lo sportello con la documentazione a sostegno ed accompagnata da una istanza da farsi protocollare allo sportello. Il consiglio è pratica e si sostanzia nel seguire personalmente dove si è bloccato il processo per riavviarlo prima dell’apertura del 730

Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale ” del cedente.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta acquistato dal cedente potrà essere utilizzato solo in quote costanti e ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione con il modello F24

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può esse re utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Da quando si può utilizzare il credito di imposta acquistato?

Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento sempre seguendo le modalità di utilizzo circa le quote annuali e l’utilizzo del codice tributo appropriato per eventuali compensazioni.

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione

La risoluzione ministeriale n. 58 del 2018 introduce i codice tributo da utilizzare a seconda del credito di imposta acquistato. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6890 denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
  • 6891 denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato  nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli
amministratori di condominio (ovvero dai condòmini incaricati), a  sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 30383 del 6 febbraio 2018, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.

Sostituzione del provvedimento 8 giugno 2017 protocollo 108577 con 165110/2017

Il provvedimento 8 giugno 201 7 concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è sostituito dal provvedimento 165110/2017 che trovate nel seguito allegato per adottare le modifiche e l’ampliamento della possibilità di utilizzo del credito e più i particolare, come espresso e descritto nel provvedimento:

  • la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai còndomini.
  • I soggetti che si trovano nella c . d . no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tale possibilità è, invece, preclusa, ai sensi del comma 2 – sexies, dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ai con tribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano nella cd . no tax area, che possono, peraltro, cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al comma 2 – quater del medesimo decreto legge n. 63 del 2013. Si tratta, in particolare, degli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e quelli finalizzati a miglior are la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 che danno diritto alla detrazione nella misura, rispettivamente, del 70 e del 75 per cento dell e spese sostenute.
  • Per i soggetti che si trovano nella c . d . no tax area, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza , nel senso sopra precisato , sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
  • I contribuenti diversi dai soggetti che si trovano nella c . d . no tax area possono, invece, cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle part i comuni di edifici di cui al citato comma 2 – quater del l’ articolo 14 . La cessione può essere effettuata ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di tali interventi o ad altri soggetti privati , quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti . La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle banche e agli intermediari finanziari, esclusi dalla norma.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Tale preclusione riguarda, peraltro, anche i condòmini che ricadono nella c . d. no tax area.
In particolare, il punto 2 del provvedimento stabilisce, genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere il credito , pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Il punto 3 stabilisce che il credito cedibile da parte di tutti i condomini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c . d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda nella misura del 70 per cento, per interventi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio, se la realizzazione degli stessi interessa l’involucro dell’edificio con u n’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e, nella misura del 75 per cento, per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

I soli condomini che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella cd. no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Per tutti i condomini, i l credito d’imposta cedibile è determinato sulla base della intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condomini secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base della intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

In caso di errori chi paga le sanzioni

I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni, l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di inter essi e sanzioni.

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PROVVEDIMENTO 19 Aprile 2019 cessione detrazione fiscale credito IRPEF

Modulo Cessione Credito Detrazione IRPEF

Requisiti Bonus 110

NUOVO MODELLO e SPECIFICHE TECNICHE 2022

La Legge di Bilancio introduce nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito cosi come trovate disciplinato dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 234/2021) e dal decreto “Sostegni-ter” (articolo 28 del Dl n. 4/2022) 

SS

 

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