Pro rata iva: calcolo della percentuale di detrazione sugli acquisti
Vi presentiamo una guida fiscale per il calcolo del pro rata provvisorio e pro rata definitivo con inclusione delle operazioni iva imponibili ed operaizoni iva escluse o non soggette da inserire al numeratore e denominatore. Per la determinazione del pro rata iva di detraibilità non conta il numero per l’attività prevalentemente svolta, che potrebbe essere inserita nell’atto costitutivo come attività principale, ma rileva il dato quantitativo.
La frazione del calcolo del pro rata
La frazione per il calcolo del pro rata di detraibilità è composta al numeratore dalle operazioni imponibili più le operazioni non soggette diviso o fratto la somma del numeratore più le operazioni esenti. Vediamo nello specifico i termini della divisione.
Numeratore del pro rata
Nel calcolo del pro rata di detraibilità al numeratore deve essere riportata la somma di tutte le operazioni imponibili Iva che possiamo ricondurre alle operazioni imponibili, alle operazioni intracomunitarie ex art.40 e 41 del DL 331/93, delle operazioni non imponibili  (art. 8, 8-bis, 9, 38 quater, 71 e 72), alle operazioni escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale e che se fossero svolte in Italia darebbero invece luogo ad operazioni imponibili e quindi gli acquisti alla detrazione, le operazioni non soggette 8 art. 2, comma 3 lett. A9, b), d), ed f) e le operazioni assimilati a quelle imponibili ex art.19, c.3 del DPR 633 del 1972. Â
Per operazioni non soggette si intendono invece operazioni come i conferimenti di aziende o le fusioni, scissioni trasformazioni di aziende o di rami di aziende, i passaggi conseguenti interni di beni nel caso, le regalie o le cessioni di campioni gratuiti sempre stando attenti a considerare gli importi massimi unitari ed il loro contrassegno, le operazioni di factoring e le cessioni di denaro in valuta, le cessioni di oro o per le attività che rientrano in uno dei regimi speciali come nel caso della vendita di Sali e tabacchi, giornali quotidiani, di libri, per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori.
Non si dovranno considerare nel calcolo del pro rata le operazioni di cessione di beni ammortizzabili ex art. 19-bis, comma 2 del DPR 633 del 1972 e anche
Denominatore
Nelle operazioni al denominatore andrà indicato oltre al valore delle operazioni imponibili presenti al numeratore le operazioni esenti Iva e quindi operazioni creditizie e finanziarie, operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, operazioni in valuta estera, operazioni relative alla riscossione dei tributi, operazioni relative a giochi, concorsi e scommesse, operazioni relative ad alla cessione di azioni e quote sociali o di altre operazioni ad esse legate, l’affitto e la locazione di fabbricati di cui al n.
dell’art. 10, cessioni di fabbricati di cui ex art. 10, n. 8-bis) e 8-ter), prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad alcune operazioni esenti.
Le operazioni escluse dal pro rata sono:
- La cessione di beni ammortizzabili;
- Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’iva perché non hanno uno dei tre pressupoosti di applicazione (presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale) di cui all’art. 2 del DPR 633 del 1972;
- I passaggi interni di beni;
- Le operazioni disciplinate dall’art. 10 comma 27 quinquies del DPR 633 del 1972;
- Le operazioni accessorie descritte nell’art. 10 comma da 1 a 9.
Il “core business“ lo fa il reddito prodotto da un ramo o da un’attività dell’impresa e non quello reclamizzato con pubblicità o altro mezzo di comunicazione.
Recente pronuncia della Suprema corte che ha precisato che “il calcolo della detraibilità sull’imposta va fatto tenendo conto del settore concretamente sviluppato.
Sugli acquisti infatti l’iva da detrarre è pari non al 100% ma al rapporto tra il totale delle vendite esente da quelle non esenti: si forma in tal modo il pro rata che da luogo ad una percentuale che, in sede di liquidazione dell’iva mensile potremmo applicare al totale dell’iva maturata sugli acquisti ottenendo così quella effettivamente detraibile (cfr art. 19, comma 5, e 19-bis, del Dpr 633/1972).
Spesso però la difficoltà risiede nell’individuazione della tipologia di operazioni che entrano nel pro rata e quelle che vanno escluse dal calcolo.
Ai fini del calcolo del pro rata di detrazione iva possiamo fornirvi supporto per identificare le voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto di detraibilità ed indetraiblitÃ


Vorrei sapere se le prestazioni a Consolato Estero in Italia (art.72 dpr 633/72)determinano l’obbligo di applicare il pro rata.
Grazie per la disponibilità .
Ti è piaciuto il commento?
LikeSe lei eroga prestazioni a consolati queste sono disciplinate come lei rileva dall’art. 72 del DPR 633 del 1972 e si qualificano come operazioni non imponibili e come tali non rientreranno nella frazione che determina il suo pro rata di detraibilità sull’iva assolta sugli acquisti.
per intenderci la sua prestazione non è qualificata come esente Iva (inquesta caso avrebbe concorso alla determinazione dle pro rata ex art. 19-bis del DPR 633 del 1972) ma è una operazione NON IMPONIBILE
Qualora vesse bisogno siamo a disposizione.
Ti è piaciuto il commento?
LikeVorrei sapere faccio il tassista e i miei corrispettivi sono esenti Iva art.10, quando acquisto un autovettura non posso fare la detrazione iva anche se è il mio bene strumentale, ma quando la vendo come mi devo comportare? Applico l’Iva o esente art.10 27 quinques?
Ti è piaciuto il commento?
LikeVorrei sapere per un’attività di BAR se l’indicazione sui corrispettivi relativa agli aggi esenti articolo 10 per la sisal
rientra nel calcolo del pro rata dal momento che formano il volume d’affari.
Grazie.
Ti è piaciuto il commento?
LikeVorrei sapere se io ho aperto un bar nel 2010(quindi nel 2009 questa attività non c’era), come faccio a calcolare il pro-rata provvisorio dato che il pro-rata in questione va calcolato sulla base delle operazioni imponibili iva e esenti dell’anno precedente?
grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikeSalve, vorrei sapere quando devo fare la dichiarazione iva e il versamento Iva , se ho aperto la partita iva (come ditta individuale , servizi di mediazione immobiliare)a novembre 2010 e ho una fattura di vendita a
novembre 2010 e una di acquisto PC dicembre 2010.
l’iva a credito va in compensazione con altri tributi?
vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti in merito
corina
Ti è piaciuto il commento?
Likesalve ,
volevo correggere la mia precedente richiesta al riguardo dell’iva che è a debito anziche a credito .quindi riformulo la frase : iva a debito va in compensazione con altri tributi?
grazie infinite
corina
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno,
la liquidazione della sua Iva relativa a novembre 2010 potrà essere annuale e quidni da versare a giugno, qualora aderisca al regime delle nuove inziaitive imprenditoriali, potrà essere trimestrale (da versare entro il 16 marzo 2011) o mensile (da versare entro il 16 gennaio 2011). Dipende però dal regime che ha adottato e dal volume d’affari.
Essendo una nuova titolare di partita Iva mi viene da pensare che sia aderente al regime delle unove iniziativeimprenditoriali e come tale dovrà versarle a giugno in sede di dichiarazione annuale. Però se non me ne da conferma la vedo dura poterle dare una risposta esauriente.
Ti è piaciuto il commento?
LikeSalve ,
ringrazio per la celere risposta ;
a seguito dell’apertura tramite uno studio commercialisti
no ho il diritto alle nuove attività produttive o regime dei minimi (in quanto ho avuto una partita iva che avevo chiuso qualche anno fa con la contabilità seguita da un comercilista)
quello che mi hanno consigliato è questo: “Per l’opzione al regime ordinario (no minimo) c’è da considerare che in caso di scelta il regime deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Quindi non si può variare il prossimo anno “;
il volume d’affari presunto è 10.000 euro . penso che l’iva sia trimestrale
se è cosi l’iva che dovrò pagare il 16 marzo si potrebbe compensare con altri tributi ( ad esempio la ritenuta d’acconto pagata nel 2010 per mio conto , mi spiego . la fattura a iva che ho fatto è a societa con ritenuta d’acconto )?
grazie mille per la gentilezza
Ti è piaciuto il commento?
LikeC’è un pò di confusione e sono certo che il suo nuovo commercialista le saprà consigliare bene.
Per il regime dei minimi che visto il suo volume d’affari è consigliabile deve verificare che negli anni precedneti non abbia già aperto la partita Iva con lo stesso codice attività e deve rispettare altri requisiti che può leggere nella guida apertura partita Iva con i minimi.
Per il regime ordinario non c’è da fare alcuna opzione e non c’è un vincolo di tre anni per nessuno dei regimi contabili citati.
Tuttavia la eventuale Iva che ha a credito non la perde e la può compensare….non però con le ritenute d’acconto che lei ha subito…perchè sono un credito e non un debito
Ti è piaciuto il commento?
Like