Deduzioni e detrazioni Liberi professionisti con partita Iva dal reddito imponibile Irpef

tutte le detrazioniScopri quali e quanti sono i costi, le deduzioni e le detrazioni per i libero professionisti, lavoratori autonomi, rappresentanti o agenti di commercio titolari di partita IVA nell’ambito della propria attività  ai fini del calcolo delle imposte Irpef da indicare nella propria dichiarazione dei redditi modello Unico con questa utile guida sintetica.

Elenco delle deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti

Il presente articolo certo non può dirsi un’analisi esaustiva dell’argomento ma offre spunti ed un elenco interessante di deduzioni dei costi, detrazioni e chiarimenti alle domande dei lettori su specifiche voci di spesa che possono “scaricare dalla tasse” i titolari di partita IVA e non solo i professionisti. Per i dovuti approfondimenti si può fare riferimento oltre alle disposizioni normative anche agli articoli correlati che trovate in fondo o nella parole evidenziate in azzurro.

Chi effettua le detrazioni: l’ambito soggettivo di applicazione delle deduzioni o detrazioni Irpef

Iniziate con il fare i conti con chi può portarsi in deduzione o detrazione questi costi sono coloro che sono titolari di partita Iva ossia che esercitano mediante un numero di partita iva un’attività abituale e continuativa che hanno diritto ha detrarsi i costi che sono stati indispensabili al raggiungimento della propria attività, ossia sono costi strumentali ad essa. Già da questo primo paragrafo potremmo approfondire diversi concetti basilari del diritto tributario ma in questa sede vorrei darvi solo una sintesi delle detrazioni lasciando a voi la possibilità di approfondire con l’aiuto degli altri articoli.

L’ambito oggettivo di applicazione delle deduzioni e detrazione Irpef: quali sono le detrazioni

Come anticipato prima non tutti i costi sono detraibili dal reddito imponibile del professionista ma lo sono solo i costi strumentali all’attività che svolge.

Il criterio di detrazione dei costi di impresa

I costi sostenuti possono essere portati in detrazione dai ricavi del professionista nella stragrande maggioranza dei casi secondo un criterio di cassa ossia al momento del loro effettivo sostenimento o esborso finanziario; per farla breve quando li pagate, a nulla rilevando la data di emissione della fattura o la competenza del costo.
I costi che possono essere portati in detrazione dall’IRPEF del professionista devono essere strumentali all’attività ossia devono essere realmente sostenuti per generare quei ricavi ricavi o onorari.

Uso promiscuo dei beni strumentali e personali

Aggiungo un altro concetto relativo ai costi promiscui, ossia a quei costi che servono per acquistare beni o servizi che sono potenzialmente in grado di soddisfare sia le esigenze dell’attività di lavoro autonomo sia di interesse personale del medesimo soggetto persona fisica. Il legislatore fiscale non sarebbe in grado di verificare analiticamente soggetto per soggetto quale parte di costo sia effettivamente destinato all’attività di lavoro autonomo e quale al consumo personale pertanto interviene definendo delle percentuali forfettarie massime di deducibilità, come nel caso dei telefoni cellulari o dell’abitazione destinata ad abitazione e studio del professionista.

Costi amministrativi della partita Iva

Ai fini della detrazione facciamo degli esempi per capire quali spese sono deducibili e quali detraibili dal reddito imponibile del libero professionista titolare di partita Iva. E’ il caso per esempio dei costi sostenuti per l’apertura della partita Iva, francobolli, marche da bollo, cancelleria, per consulenza iniziale ad un commercialista, per la fattibilità di una iniziativa o la semplice assistenza per la tenuta della contabilità o il disbrigo iniziale delle pratiche amministrative, come l’apertura della partita Iva mediante la trasmissione telematica del modello di inizio cessazione o variazione d’attività.

Uso dell’Ufficio o canoni di affitto di studio (e di casa)

Proseguendo possiamo immaginare che il professionista prenda in affitto un ufficio o uno studio i cui canoni mensili potranno essere portati in detrazione sempre secondo un criterio di cassa.  Se invece si opta per l’abitazione principale i costi potranno essere dedotti in modo promiscuo supponiamo al 50%, anche se in questo caso è solo un problema di rappresentazione nella dichiarazione  in quanto sapete che il reddito prodotto dall’abitazione principale non è tassato per cui in questo senso si tratterà di indicare il 50% della rendita catastale dell’immobile come non tassabile ai fini del reddito della persona fisica ai fini Irpef e l’altro 50% non tassato perchè detratto come costo professionale: in pratica la differenza è nulla.

Leggi anche: qui potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla deduzione dei costi degli immobili dei professionisti.

Vi consiglio sempre di ragionare sulla percentuale di costi che potete portare in detrazione rispetto alla casa adibita promiscuamente a studio in quanto sono dell’avviso che debbano essere difendibili in sede di accertamento dell’agenzia delle entrate la percentuale di costi che portiamo in detrazione, ossia creare un criterio (per esempio basato sull’orario di lavoro destinato all’attività di impresa in casa) e seguirlo. La contestazione poi sarà in capo all’agenzia delle entrate che dovrà trovare i mezzi per disconoscerlo o di trovarne uno maggiormente condivisibile.

Invece quello che sento spesso è che il 50% dei costi dell’abitazione lo porto in detrazione indicando una percentuale forfettario che almeno personalmente mi troverei a disagio in sede di contenzioso o di accertamento a dover difendere.

Avremmo anche eventuali spese di ristrutturazione edilizia o ammodernamento ristrutturazione o manutenzione che potranno essere essere dedotte dal reddito nella misura del 50% per immobili destinati promiscuamente all’attività libero professionale di lavoro autonomo. Lo steso vale le stesse spese sostenute su immobili di terzi siano essi condotto in affitto o in leasing.

Tra i costi sostenuti per lo studio o l’ufficio vi rientrano anche i costi per le utenze telefoniche, internet, luce, elettricità, acqua, gas, spese condominiali, spese per le pulizie, spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria (approfondisci con il post dedicato alla detrazione delle spese immobili per i professionisti con partita Iva) se in locazione quelle straordinarie sono a carico del proprietario in realtà, salvo diversa pattuizione tra le parti).

Costi per mobili e arredi dei titolari di partita Iva

Anche i mobili e gli arredi, librerie, attaccapanni, scrivanie sedie e poltrone, nonché divani per la stanza di ricevimento sono deducibili dal reddito imponibile secondo un criterio di cassa qualora impiegati nell’esercizio della vostra attività professionale.
Inoltre potrete fare (e forse è consigliabile) fare una destinazione tra la parte di casa che destinate all’attività professionale e la parte di casa che state destinando al consumo e alla vita personale in quanto in sede di accertamento, ispezioni, verifica ecc potranno visionare solo quella destinata all’attività professionale. Questo ragionamento ovviamente si deve rispecchiare anche nelle spese che vi portate in detrazione pertanto almeno personalmente non mi porterei mai in detrazione le spese sostenute per la cucina per intenderci.

Costi per hardware e software

Dalle dotazioni immobiliari e mobiliari passiamo alla detrazione delle dotazioni informatiche come PC, dei Monitor, tablet, smartphone, cabinet, software utilizzati per l’attività professionale o anche per la gestione amministrativa e contabile della stessa, le attrezzature minute e le componenti sostituite a seguito di interventi di manutenzione  ordinaria o straordinaria. Sono compresi anche eventuali palmari, telefoni e blackberry, compresi anche i costi a questi connessi secondo le disposizioni del TUIR.

Il costo del cellulare è deducibile dal reddito imponibile professionale nella misura dell’80% fino a 516,46 euro di costo unitario. Al di sopra di tre valore andrà ammortizzato in quote costanti per cui la deduzione sarà uguale in valore assoluto ma spalmata in più esercizi. Stesso dicasi per la linea adsl e la telefonia fissa.

Assicurazioni professionali

Anche le spese sostenute per le assicurazioni professionali, tanti più che per alcune categorie sono ormai diventate anche obbligatorie, sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta. Quindi parliamo della responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio della professione ma escluderei per esempio quella per l’assicurazione dello Studio. Includerei invece quella per rischio di furto o incendio della documentazione presente. La stessa deducibilità si applica anche i fini Irap e per quello che concerne l’Iva si rileva la totale inerenze del costo per cui la detrazione Iva è al 100%.

Spese formazione professionale, corsi di aggiornamento e perfezionamento, master ecc

Anche i costi che sosterrete Spese di formazione, convegni master, compresi anche i costi di vitto e alloggi (articolo di approfondimento sulla detrazione delle spese per corsi di aggiornamento per liberi professionisti).

Poi potreste detrarvi anche le spese per la vostra formazione professionale per corsi di aggiornamento, master, corsi di specializzazione avanzata, convegni e cc sempre che siano attinenti alla vostra attività e nella misura del 50% delle spese sostenute a cui andrete ad aggiungere anche le eventuali spese di alloggio e trasporto connesso alla frequentazione del corso.

A questi costi detraibili potrete aggiungere anche eventuali costi per giornali o riviste specializzate sempre che siano attinenti inerenti l’attività svolta.

Le spese potranno essere sostenute anche all’estero sempreché siate in grado dimostrare l’effettivo sostenimento del costo per cui potete mantenere una copia dell’originale della fattura e la movimentazione finanziaria sarà documentabile con l’estratto conto bancario la cui copia nel cassetto o in una cartella sul PC fa sempre comodo e dovrebbe sempre essere conservata.

Detrazioni Interessi passivi su finanziamenti

V’è anche la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto di beni strumentali all’attività di impresa e nei limiti di quanto contenuto nel TUIR, comprese anche le spese bancarie dei conti correnti su cui transitano le movimentazioni relative all’attività del libero professionista.

Spese di trasporto, carburante, biglietti aerei, treno

Rispetto ai costi sostenuti per il trasporto potete mantenere copia anche delle ricevute o delle fatture per l’acquisto di un mezzo di locomozione destinato all’attività di impresa che destinate all’attività compresi anche i costi di assicurazione, marche da bollo, pedaggi autostradali, ricordando che dovrete destinare solo uno all’attività e solo i costi a questo connesso potranno essere detratti dal reddito imponibile del professionista. A questi anche i costi relativi al carburante (ricordo che con il DL sviluppo 2011 la compilazione della scheda carburante è stata esclusa nel caso di pagamento del e di tracciabilità della spesa mediante carta di credito).

Nel caso delle auto prendete sempre in considerazione che qualsiasi spesa attinente sono è deducibile dal reddito imponibile Irpef nella misura massima del 20% del costo sostenuto per cui anche eventuali spese per carburante, benzina, lubrificanti, tagliandi auto, ricambi, etc. L’Iva è detraibile al 40% e la restante parte sarà deducibile come costo.

Potete leggere anche l’ultimo articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi su leasing auto per i liberi professionisti. Presto avrete a disposizione un vademecum per le detrazioni dei professionisti in modo anche da farvi un’idea delle possibili deduzioni ed avere anche un riscontro pratico ed immediato di quanto sopra riportato.

Se avete dei contenuti da aggiungere e che possono essere utili anche agli altri professionisti potete lasciare i vostri commenti :-) o le vostre esperienze scrivendo e pubblicando la vostra storia.

Altre spese minori come viaggio e trasporto e rimborsi in fattura

Spese di vitto e alloggio deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi ma se se sono sostenute dal committente e riaddebitate, la deducibilità è integrale, mentre se sono sostenute dal professionista e riaddebitate si torna alla regola generale.

Spese di rappresentanza deducibili  al 75% nel limite dell’1% sui compensi incassati nell’esercizio. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alla deduzione delle spese per abiti da lavoro, borse, giacche, cravatte

Non i perdete nemmeno la guida alla deduzione delle spese di formazione e partecipazione a convegni che comprendono anche l’alloggi e le spese di trasporto dedicato all’evento formativo.

Costi per beni strumentali ad uso promiscuo devono essere prese al 50% (autoveicoli e motoveicoli esclusi che hanno percentuali diverse (20% per un solo autoveicolo).

Esistono anche altre spese minori come la cancelleria, bolli, iscrizione ad albi professionali, premi di assicurazioni per polizze RC professionali e tanti altri che sono deducibile al 100% dal reddito imponibile.

Acquisto di studio o immobili strumentale o ufficio

La deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali vale solo se per gli acquisti prima del 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-2009 (cfr risoluzione 13 del 2010). Magra consolazione è la deduzione del 30% dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali

E’ consentita solo se il contratto prevede una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale che nel caso di beni immobili prevede una deduzione del costo (e non detrazione) per un periodo non inferiore a dodici anni; questo avviene dal 29 aprile 2012.

Per i costi dell auto aziendali presi in leasing

La deduzione sui canoni di leasing ha subito importanti modifiche negli ultimi anni per cui potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla tassazione del leasing per i professionisti.

Per il leasing sugli automezzi la deducibilità è pari al valore delle rate annuali nella misura del 20 per cento per gli anni 2013, 2014 e 2015 e con un limite massimo di 3.615,20 euro l’anno. La deducibilità è diminuita in quanto prima sfiorava il 40% cento. Ulteriore condizione per la deducibilità del costo per i professionisti del leasing auto è che il periodo di leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto per il bene.
In caso di riscatto dell’auto alla fine del leasing, dal primo gennaio 2014 è stata eliminata l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), che resta dovuta solo in caso di riscatti a terzi che non siano stati perfezionati in precedenza con il subentro nel contratto di leasing.

In Sintesi non sono deducibili i costi di locazione e di noleggio che eccedono:

–  euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
–  euro 774,69 per i motocicli;
–  euro 413,17 per i ciclomotori.

Come nella locazione finanziaria, i limiti devono essere ragguagliati ad anno per cui se la disponibilità del bene avviene supponiamo il 30 giugno dell’anno queste soglie andranno ridotte del 50%.

Vi consiglio di leggere però anche l’articolo dedicato al trattamento fiscale e deducibilità del noleggio a lungo termine delle auto in quanto lo potrete trovare più conveniente del Leasing auto

Interessi passivi sugli automezzi

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 47/2008) l’art. 164 costituisce  una disciplina di carattere speciale anche rispetto all’art. 96 del TUIR (recante i limiti alla deducibilità degli interessi passivi), applicabile a qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli, ivi compresi gli interessi passivi.
Gli interessi passivi sostenuti a fronte dell’acquisto degli automezzi di cui all’art. 164 sarebbero, dunque, deducibili al 20% per i veicoli utilizzati dai professionisti.

Compensi a familiari

La tentazione di dare rigirare i compensi ai propri familiari con un reddito più basse per abbassare l’aliquota marginale per via degli scaglioni più bassi vedo che tra i clienti è forte; tuttavia ricordo che l’art. 54 co. 6-bis del TUIR disciplina un regime stringente per la tassazione di questi compensi: sono  infatti indeducibili i compensi corrisposti dal professionista a fronte del lavoro prestato o dell’opera svolta nei confronti del professionista da:

  • coniuge;
  • figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
  • ascendenti (es. genitori).

La disposizione non si applica, tuttavia, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale, in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “lavoro prestato” con riferimento al lavoro dipendente e “opera svolta” con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale

Importante: la detrazione IVA per i professionisti

Vi ricordo inoltre oltre alla deduzione del costo potrete portarvi, se rispettate il criterio dell’inerenza, anche l’Iva assolta sulle fatture di acquisto per cui quando vi trovate a calcolare quanto vi costa effettivamente un bene o un servizio calcolate che dovrete lvare le % di deduzione sull’imponibile che trovate in fattura (a cui aggiungerete l’Iva indetraibile) e l’Iva detraibile.

Deduzione Irpef dei contributi previdenziali versati all’INPS o alla cassa

Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo di approfondimento sulla deduzione dei contributi previdenziali obbligatori per i liberi professionisti. Saranno deducibili anche i contributi previdenziali INPS pagati a terzi per prestazioni di lavoro dipendente, coordinati e continuativi nonché i relativi contributi assistenziali pagati all’INAIL nonché le eventuali voci di spesa del personale come oneri sociali, TFR, accantonamenti per indennità di fine rapporto etc…

Deduzioni e detrazioni per le persone fisiche (Anche senza partita Iva)

Il fatto che deduciate costi dal vostro reddito professionale vi ricordo che non esclude il fatto che potete fruire anche delle classiche deduzioni e detrazioni come persone fisiche come (lavori di ristrutturazione, spese mediche, deduzioni contributi previdenziali, assicurazioni, familiari a carico ecc) e che trovate riassunte nell’articolo dedicato all’elenco delle deduzioni e detrazioni Irpef.

Vi ricordo sempre che le deduzioni sono riduzioni del reddito imponibile (quel valore a cui si applicano le percentuali degli scaglioni Irpef o imposte sostitutive se siete in un regime forfettario di determinazione dell’imposta mentre le detrazioni agiscono direttamente sull’imposta). Lo dico per chi non lo dovesse sapere

Alcune imposte e tasse sono deducibili dal reddito imponibile

Vi indico anche l’articolo dedicato a quali imposte e tasse sono deducibili dal reddito delle società e dei professionisti. Alcune infatti rappresentano dei veri e propri costi di cui il professionista resta incisa mentre in altri casi sono deducibili dal reddito imponibile per cui il loro impatto si riduce in base all’aliquota media calcolata sui vostri scaglioni di reddito.

Beni Immobili

Le spese sostenute dal professionista per l’acquisizione di beni immateriali (es. marchio, brevetti, invenzioni, pubblicazioni, diritti d’autore, etc) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto

Minusvalenze sulla vendita di beni mobili

Ai sensi dell’art. 54 co. 1-bis) e 1-ter) del TUIR, concorrono a formare il reddito del professionista anche le minusvalenze relative a beni strumentali, mobili e immobili.

Altre Spese

Sono interamente deducibili tutte le altre spese inerenti alla professione delle quali i commi da 1 a 6-bis dell’articolo 54 del Tuir non limitino la deducibilità.

TFR pagato o corrisposto a dipendenti o collaboratori

Ai sensi dell’art. 54 co. 6 del TUIR, le quote di TFR e di indennità di fine rapporto dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi accantonate sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d’imposta.

La deducibilità per cassa è, dunque, limitata alla parte pagata nell’anno (ivi comprese le anticipazioni) e non accantonata in precedenza.

Vi segnalo poi il nuovo articolo dedicato alle procedura da adottare per lo smaltimento di toner, stampanti, cartucce e e altri rifiuti speciali la cui inosservanza potrebbe portare a multe salata che vanno partono da 2 mila euro. In alcuni casi prevedono anche la reclusione ma solo per casi limite o quando giocate con il plutonio in pausa pranzo :-)

Guida alla fatturazione
Guida Modello Unico Persone fisiche
Detrazione Spese corsi aggiornamento Master, ecc

152 Commenti

  1. Buongiorno
    come va giustificato il canone di locazione di un negozio di proprietà di privato, affittato a ditta individuale?

    La ditta in caso di accertamento per ogni canone pagato deve esibire ricevuta con marca da bollo non successiva al pagamento, come avviene per le visite specialistiche per intenderci, oppure è sufficiente avere l’estratto conto con i pagamenti?

    Ho preso in affitto a gennaio questo negozio e non mi sono informato e nemmeno il commercialista mi ha avvisato in merito al discorso ricevute. Pensavo bastasse il bonifico. I pagamenti sono stati mensili. Se dovessi sanare per non perdere la deducibilità del costo come posso fare? Posso farmi emettere ricevuta cumulativa adesso per il periodo gennaio-giugno?

    Ho chiesto al commercialista ma vorrei un altro parere.
    Ringrazio anticipatamente e saluto.

  2. Buongiorno, sono un agente di commercio e vorrei sapere se le spese odontoiatriche sono deducibili. Grazie

  3. Buongiorno, vorrei posse una domanda:
    Mettiamo che compro arredo ufficio (scrivania e sedia) per 1000,00 euro, dovrebbe andare in ammortamento,
    mettiamo invece che oggi, compri una sedia da 300,00 euro e tra una settimana una scrivania da 700,00, deve andare comunque in ammortamento oppure scarico nell’anno corrente?
    Grazie in anticipo del gentile chiarimento

  4. Buonasera, per detrarre l’iva di utenze casa oppure detrarre iva per i costi di viaggio (telepass ecc) devo ricevere fatture indirizzate alla mia partita iva o posso ad esempio mantenere abbonamenti luce con mio codice fiscale e non partita iva? Grazie per la cortese risposta. Milena

  5. Supponiamo lei incassi 15 mila euro in un anno. Quello sarebbe il suo reddito imponibile. Supponiamo sia sia comprato una stetoscopio da 100 euro. Quel costo è strumentale alla sua attività per cui è deducibile. Il suo reddito imponibile sarà 14.900 euro. Su questo lei applica la tassazione (primo scaglione di reddito nel suo caso) pari al 23%. Il risultato sono le tasse da pagare. Ha appena visto un esempio di deduzione.
    Supponiamo lei incassi 15 mila euro in un anno ed ha un mutuo con interessi pagati nell’anno pari a mille euro. Le sue tasse da pagare saranno 15.000 x 23%=3.450. A questo applichiamo la detrazione di mille euro. Per cui le tasse da pagare sono 2.450.
    Tuttavia non è una scelta di convenienza ma a seconda della tipologia di costi il legislatore applicherà deduzioni o detrazioni

  6. Ho trovato il suo articolo particolarmente interessante e la ringrazio per questo. Le chiedo tuttavia, se possibile, un ulteriore chiarimento riguardante la differenza tra deduzione e detrazione con, magari, un esempio pratico. Da medico libero-professionista Le chiedo quale tra le due risulta più conveniente se è possibile affermarlo? C’è un elenco chiaro che distingua i beni/costi deducibili da quelli detraibili? La ringrazio e La saluto cordialmente.
    Marco

  7. Il matrimonio di sua figlia mi sta chiedendo. Dove si innesta il nesso di causa effetto con i suoi ricavi? Se ha letto l’articolo avrà letto sicuramente che i costi devono essere strumentali

  8. deducibili dal reddito imponibile Irpef entrambi se ha una partita Iva e se non aderisce al regime forfettario dei minimi.

  9. ma quindi. se io sono un programmatore liberoprof con partita iva, ho il pc in affitto e pago una licenza annuale per un paio di software che uso per lavoro… questi costi sono detraibili o deducibili?

  10. L’imposta sostitutiva pagata considera anche i costi sostenuti che si rendono di fatto indeducibili in quanto lasciano il posto alla imposizione forfettaria.

  11. Salve, vorrei chiedere se queste detrazioni e costi deducibili valgono anche i lavoratori autonomi con partita iva in regime forfettario.

    Grazie in anticipo

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