Nuove Sanzioni Penali per evasione fiscale, fatture false, omessa dichiarazione dei redditi infedele e altre

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sanzioni penali in ambito fiscale (foto delle classiche manette)Dopo aver parlato di evasione fiscale ed elusione fiscale parliamo delle possibili sanzioni penali nel diritto tributario che potrebbe accadere non solo a seguito di comportamenti illeciti ma anche a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione o per aver emesso sanzioni false ma anche in altre situazioni che possono non essere commesse o anche in situazioni in cui non diresti mai che la sanzione potrebbe diventare così grave.

Quando scatta il penale per reati di natura tributaria

Alcuni comportamenti omissivi o fraudolenti da parte del contribuente possono portare a sanzioni non solo di natura amministrativa e pecuniaria ma anche sanzioni penali. Le sanzioni penali previste dal decreto legislativo 231 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo numero 124 del 2019 e convertito nella legge numero 157 del 2019. In tal modo si va a modificare il paradigma normativo definito dal decreto legislativo numero 74 del 2000 e dal decreto legislativo 231.

Il penale scatta al verificarsi di alcuni eventi in relazione ad illeciti che si contraddistinguono per la quantità o per la qualità del reato e che possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, Ires, IRAP o IVA. Inutile dire che le pene dovranno anche essere calate all’interno del disegno posto in essere dall’imprenditore o spesso dal consulente che talvolta conosce bene la distinzione tra evasione ed elusione fiscale.

Chi risponde penalmente per i reati tributari delle società

Per le società rispondono i responsabili legali, amministratori unici, presidente del consiglio di amministrazione e coloro che sono muniti di specifiche deleghe per l’espletamento delle loro mansioni e che, per intenderci, trovate nella dichiarazione dei redditi. Inutile dire che in sede di accertamento si va ad indagare su chi sia il titolare effettivo della società e se vi siano eventuali prestanome o teste di legno.

Come funzionano le sanzioni penali nel diritto tributario funzionano

Nella sostanza la finalità del legislatore è quella di andare a verificare il dolo e la colpa e quindi l’intenzione da parte del contribuente di sottrarre reddito imponibile da assoggettare a tassazione e quindi a danno dell’erario.
Tuttavia talvolta trattandosi di fattispecie in cui questo elemento è più difficilmente identificabile ha stabilito anche delle soglie di valore superate le quali il reato assume comunque una connotazione penale. Questo accade anche perché l’interesse dell’erario alla riscossione dei tributi, imposte e tasse rappresentano comunque una prerogativa per l’interesse collettivo.

Un primo chiarimento che do riguarda la tipologia di imposte e tasse che sono oggetto e che possono portare alla prefigurazione di un reato penale. In realtà si estende a tutti i tributi in genere anche se dal punto di vista della dimensione quantitativa che quest’di reati debbano avere è facile a terzi che parliamo di Ires, Irpef, IRAP oppure Iva.

Quando scatta il penale in pratica

In pratica scatta quando abbiamo di fronte alcune tipiche fattispecie di evasione fiscale come per esempio la dichiarazione fraudolenta del contribuente persona fisica o anche del contribuente persona giuridica, oppure l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte o anche la simulazione di atti o comportamenti in realtà non corrispondenti alla realtà.

La compilazione della dichiarazione fraudolenta per esempio deve avvenire inserendo dei numeri che sono solamente o anche solo parzialmente frutto di operazioni inesistenti o artifici contabili tesi alla manomissione della rappresentazione del bilancio o della situazione economica. Questo non vuol dire che la dichiarazione fraudolenta debba passare necessariamente attraverso la predisposizione di un bilancio falso ma è sufficiente anche che solo la dichiarazione contenga degli errori di questa natura.

Accanto a questo si può anche incorrere nel reato di emissione di fatture false o di fatture per operazioni in esistenti.

Allo stesso modo ci può essere anche la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili o anche l’omissione del pagamento di imposte di un ammontare minimo.

Oltre a questi si aggiungono anche i reati tributari che hanno ad oggetto la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione dei redditi o anche l’indebita compensazione.

Per quello che concerne la dichiarazione infedele ci occuperemo di un articolo gratuito di approfondimento per chiarire meglio quali sono i requisiti e le caratteristiche necessarie per tale definizione. Relativamente alla fattispecie di omessa dichiarazione va da sé che anche per questo caso particolare è necessario definire quali siano gli importi al di sopra dei quali l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può determinare e delineare il reato tributario e quindi la sanzione penale in capo al soggetto obbligato alla presentazione.
Per il caso dell’indebita compensazione anche qui è necessario definire quali siano le caratteristiche E il valore minimo che la compensazione del credito deve avere.

L’emissione di fatture false o per importi superiori o inferiore al loro reale valore

Qualora aveste l’insana idea di farvi fare delle fatture false o sovrafatturare alcune prestazioni di servizi a parte, posso sconsigliarvelo vivamente in quanto contrario alle norme di legge. Scrivo quindi che nel caso di fatture false, ossia relative ad operazioni inesistenti non sono neanche previsti dei limiti quantitativi, vi beccate direttamente una sanzione penale; per questo motivo basta anche una fattura falsa di 1 euro e siete perseguibili penalmente. Le sanzioni in questo caso vanno da sei mesi a due anni di reclusione e semprechè il valore della fattura sia inferiore ai 154.937 euro ( i vecchi 300 milioni di lire).
Se invece il valore della fattura supera il limite dei vecchi 300 milioni, allora come sanzione penale è previsto un periodo di reclusione che può andare dai 18 mesi ai sei anni.

Quali sanzioni sono previste per i reati tributari

Sanzioni amministrative e sanzioni penali oltre a sanzioni interdittive. Per quello che concerne le sanzioni amministrative parliamo di applicazioni di multe di natura pecuniaria ossia che prevedono il pagamento di una sanzione il valore. Dal punto di vista delle sezioni penali è  prevista la possibilità di essere arrestati.
L’interdizione invece è particolare perché ad oggetto il divieto di avere rapporti commerciali con la pubblica amministrazione salvo ovviamente necessità di ricorrere ai servizi pubblici essenziali. Riguarda la impossibilità di richiedere agevolazioni finanziamenti contributi o altri aiuti. Oltre a questo ci potrebbe essere anche la possibilità che sia prevista la revoca di quelli concessi e anche la restituzione di quelli già fruiti laddove si provi che la condotta del contribuente abbia determinato l’accesso a queste forme di agevolazione.


Dichiarazione fraudolenta quanto pesano le sanzioni amministrative pecuniarie

Il decreto legislativo numero 74 del 2000 prevede che nel caso di fatture o altri documenti inesistenti che abbiano configurato il diritto di una dichiarazione fraudolenta la sanzione pecuniaria vale fino a 500 volte l’imposta o le imposte omesse. Questo significa che se avete omesso di versare 100 € di Iva sarete obbligati al pagamento dei 100 € di Iva omessi oltre ad altri 500 €. Ci sono anche dei casi in cui è possibile che sia solamente di 400 € ma sono dei casi particolari.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o infedele dichiarazione

Tuttavia il penale non scatta solo per fattispecie come queste ma anche solo per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi qualora l’imposta evasa sia superiore ai 77.468 euro (i vecchi 150 milioni di lire) e prevede un periodo di reclusione da un anno a tre anni. La parte peggiore è che in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il reddito sarà determinato dai verificatori o dalla guardia di finanza in base alla ricostruzione della contabilità sulla base della documentazione rinvenuta e se avete la fortuna di leggere alcune sentenze in materia, le ricostruzioni portano imponibili spesso considerati ben più alti di quelli dichiarati dalle controparti accertate. Tuttavia con la Manovra Economica del 2011 tale limite è sceso a 30000 euro mentre nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele il limite scende a 50000 euro.

Omessa presentazione della dichiarazione: novità dal primo gennaio 2016

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, le sanzioni vengono sono leggermente modificate in quanto viene eliminata la previsione sanzione relativa al raddoppio delle sanzioni che vanno da 258 (anzi oggi da 250) a  1000 euro nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Viene invece introdotta una sanzione che va dal 60% al 120% nel caso di dichiarazione presentata successivamente e comunque entro i termini di trasmissione telematica della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto a quello a cui si riferiva alla dichiarazione omessa. Questa fattispecie non trovava precedentemente una propria previsione sanzionatoria. Anche in questo caso nel caso in cui non siano dovute imposte comunque prevista una sanzione minima arrivata da 155€ a 500€,  con possibile raddoppio della multa stessa nel caso in cui si tratti di soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

È stata altresì eliminata la maggiorazione della sanzione prevista nel caso di come sta presentazione degli studi di settore dopo la richiesta dell’ufficio mentre invece è stata inasprita la sanzione derivante da la dalla introduzione di operazioni inesistenti in quanto come sapete in questo caso entriamo subito nell’ambito delle sanzioni di natura penale in quanto si rileva una condotta fraudolenta da parte del contribuente. Per intenderci basterà anche una semplice fattura falsa di € 1 per far scattare il penale.

Dichiarazione dei redditi sbagliata, falsa o infedele: le novità

Il caso di infedele dichiarazione il range della sanzione ordinaria passa dal 100% – 200% dell’imposta all’intervallo 90% 180%. Nel caso invece the infedele dichiarazione relativamente alla compilazione del quadro degli studi di settore o indicazioni di un codice di inapplicabilità non corrispondente poi alla realtà sono state eliminate le sanzioni. Vi ricordo comunque che si applica nel caso di variazione delle sanzioni il favor rei a favore del contribuente sempre che ne facciate richiesta.

Vi riporto nel seguito il testo dell’articolo in questione che fa scattare il penale al presentarsi di entrambe le condizioni

  • 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
    a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
    b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.
  • 1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
  • 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Novità 2015: salgono le soglie di punibilità (ole’)

Viene modificata la disciplina della dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4, D.Lgs. n. 74 del 2000 disciplinando che per le somme singolarmente considerate che non superino il 10 per cento di quelle corrette non dovrà tenersi conto nella verifica del superamento delle nuova soglia di punibilità che sale a 150 mila euro contro gli attuali 50 mila euro.

Omesso versamento delle ritenute e dell’Iva

Qualche anno fa ha destato molto scalpore tra gli addetti ai lavori l’introduzione del reato penale commesso al mancato versamento delle ritenute certificate per importi superiori a 50 mila euro. La pena in questo caso può variare da 6 mesi a due anni. Lo stesso dicasi per l’Iva. In questo caso dovrete stare attenti alle tempistiche previste dal legislatore in quanto sono stringenti: intendo dire che in questo caso la sanzione penale può scattare direttamente già dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento dell’acconto dovuto sull’anno di imposta successivo a quello del mancato versamento.

Vi ricordo in questo caso che il carente versamento resta punito con una sanzione il 30% ma ricordatevi anche che potrete avvalervi del nuovo ravvedimento operoso che è stato ritoccato nelle aliquote sanzionatorie a partire dal 1 gennaio 2016

Novità 2015

L’articolo 5 inasprisce il periodo di reclusione per coloro che non versano le ritenute per un importo superiore a 50 mila euro prevedendo la reclusione da uno a tre anni.

Dichiarazione Fraudolenta

Qui ci muoviamo nel campo in cui il dolo è un elemento più marcato in quanto parliamo di false dichiarazione, falsificazione, manomissione di scritture contabili false denunce di improvvisi incendi o distruzione dei server e dei PC, sottrazioni di asset aziendali e altre condotte tese a ridurre il reddito imponibile. Se avete curiosità provate a leggere alcune sentenze a caso e troverete di tutte, improvvise esplosioni di computer, furti di libri contabili (ma chi è che si va a rubare un libro inventari dico io). La sanzione penale in questo caso scatta quando la dichiarazione fraudolenta determina un’evasione di imposta superiore ai 77.468 euro e sottrazione di attivi patrimoniali superiore 1.549.370 o al 5% del totale.
In questo caso il legislatore prevede un inasprimento della pena in quanto la sanzione penale prevede un periodo che parte da 18 mesi e può arrivare fino a 6 anni. Con la nuova manovra economica 2011 inoltre viene previsto che nel caso di evasioni per imposte evase superiori ai 3 milioni di euro e maggiori del 30% del volume d’affari Iva non sarà concesso il beneficio della condizionale.

A proposito di dichiarazione fraudolenta Vi segnalo una sentenza sull’argomento dopo il D.Lgs 74 del 2000 in cui nonostante la difesa di un imprenditori affermi che manca l’elemento soggettivo per la costituzione del reato in quanto non era consapevole di aver superato le soglie di punibilità, le Sezioni Unite della Corte di Casszione nella sentenza n. 37424/2013 respingono il ricorso.

Il reato oltre ad essere caratterizzato dal dolo specifico mediante la costruzione di un apparato documentale che gli permette di indicare nella dichiarazione dei redditi componenti differenti con sopravvalutazioni o sottovalutazione dell’attivo o del passivo si consuma mediante la dichiarazione fraudolenta o la formazione di fatture o altri documenti falsi che sorreggono operazioni inesistenti.

Pene accessorie a quelle penali

Se non siete proprio degli stinchi di santo e state commettendo illeciti non so quanto vi potranno interessare le pene accessorie previste per i reati penali nel diritto tributario ma per coerenza di informazione qualcuno potrebbe esserne interessato pertanto oltre alla possibile galera e detenzione potrete incorrere nei casi più gravi nell’interdizione dai pubblici uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, oppure incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, o anche  l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria.

Novità 2015

A tal proposito viene considerato come comportamento rilevante penalmente chi consente l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutte o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari e che sarà punito con una pena da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione.

Compensazione di crediti fraudolenta

Sono anche previste le pene in caso di compensazioni di crediti di imposte non dovute con la reclusione da sei mesi a due anni già sopra i 50 mila euro mentre nell’ipotesi si ravvisi un’intenzione fraudolenta, come per esempio nel caso di crediti inesistenti anche la reclusione da un anno e sei mesi a sette anni sempre a partire dalla stesa soglia.

Qui bisogna distinguere dal 2016 la fattispecie derivante da una compensazione maggiore rispetto un credito spettante che viene sanzionata con la solita percentuale del 30% più interessi. Dobbiamo però tenere distinta questa fattispecie da un’altra ben più grave che riguarda la compensazioni di imposte con crediti del tutto inesistenti dove per inesistenti dobbiamo intendere quelli per i quali non vi sia alcun elemento probatorio documentale o che ne motivi l’utilizzo o la nascita presupposto ossia quando possiamo dire che vi era un intento quasi fraudolento. Questo ovviamente a seguito di controlli da parte dell’agenzia delle entrate insomma laddove voi foste accertati dovreste produrre qualche elemento documentale che provi il fatto che ritenevate seppur erroneamente di avere quel credito.

Se vi scoprono pagate tutto subito

La vera novità di questo nuovo sistema sanzionatorio è quello che modifica l’articolo 13 del D.lgs. 74 del 2000 – Causa di non punibilità – Pagamento del debito tributario prevedendo che appunto la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell’Iva, di indebita compensazione qualora i debiti tributari comprensivi di sanzioni e interessi, se pagate prima del dibattimento. Una sorta di pagamento della cauzione per salvarvi.
La stessa causa di non punibilità viene prevista anche nel caso di dichiarazione infedele e dell’omessa dichiarazione qualora vi avvaliate del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo purché l’interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviate dall’amministrazione o di procedimenti penali.

Purtroppo questo vale solo nel caso dell’omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e dell’indebita compensazione con crediti di imposta inesistenti. Le altre fattispecie viste sopra della dichiarazione fraudolenta o infedele non possono essere sanate. Inutile dire che vi sconsiglio di porre in essere questi disegni finalizzati all’indebito risparmio

L’Irap non rientra in questi profili (in linea teorica)

In linea teorica, anche se potrebbe sembrare una provocazione un reato connesso a quelli sopra descritti se riferiti all’Irap, non avrebbero rilievo in sede penale, almeno in linea teorica in quanto l’IRAP non è un’imposta sui redditi ma sulla produzione mentre i reati tributari sono destinati alle imposte sui redditi e l’IVA. Ovviamente questo è valido solo in linea teorica e sconsiglio di non pagare l’Irap da domani.

Nel prossimo articolo potrete anche leggere anche i termini della prescrizione legati ad alcune fattispecie sanzionatorie sia amministrative sia penali non legate solamente agli accertamenti fiscali e che con la nuova manovra economica 2011 hanno subito delle modifiche.

Vi ricordo inoltre i termini di prescrizione della cartella di pagamento che dopo la manovra 2011 sono sensibilmente variati e che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla prescrizione della cartella di pagamento.

Tabella riepilogativa sanzioni penali per omesso versamento ritenute e Iva

  Omesso versamento ritenute Omesso versamento IVA
  superiore a 50.000 euro e fino a 150.000 euro superiore a 150.000 euro superiore a 50.000 euro fino a 250.000 euro superiore a 250.000 euro
Ante modifiche Costituiva reato Costituiva reato Costituiva reato Costituiva reato
Post modifiche Non costituisce reato Costituisce reato Non costituisce reato Costituisce reato 
Se non è stato ancora scoperto Non vi sarà denuncia alla Procura quando sarà scoperto Denuncia alla Procura quando sarà scoperto Non vi sarà denuncia alla Procura quando sarà scoperto Denuncia alla Procura quando sarà scoperto
Se c’è già procedimento Per il favor rei il fatto non costituisce più reato Prosegue il procedimento estinguibile  dietro pagamento Per il favor rei il fatto non costituisce più reato Prosegue il procedimento estinguibile dietro pagamento
 

Ora faccio una domanda a voi

Secondo voi alla luce delle ultime vicende della Tributi S.p.A. in cui i soldi degli italiani di Aprilia sono stati si legge dalle principali testate giornalistiche oltre 100 milioni di euro, di cui sicuramente almeno la metà sarà all’estero e non si potrà più recuperare, non vale la pena di farsi in galera un paio di anni ed uscire con un patrimonio incalcolabile a disposizione (servizio andato in onda nella trasmissione televisiva Report)
Questa domanda volutamente provocatoria è per far capire che di fronte a reati seppur finanziari tributari colpiscono una moltitudine ampia di persone eppure non fanno corrispondere a tale comportamento pese ben più severe di quelle che sentiamo e che ritengo dovrebbero essere inasprite a meno di non ritrovarsi nuovi casi del genere.

Evasione fiscale di sopravvivenza

Potete anche leggere l’articolo dedicato all’ evasione fiscale di sopravvivenza che trae spunto da alcune pronunce del giudice tributario ossia delle sentenze che hanno riconosciuta la sussistenza di reato allorquando il mancato o omesso versamento di imposte e tasse era dettato da motivazioni legate alla continuità aziendale o al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Vi lascio con un monito…ricordate che se fate una fattura falsa….anche solo di un euro…rischiate il carcere per cui fatevi due calcoli prima di fare questa capperata.

Sanzioni per i reati societari dei dipendenti

Vi segnalo anche la Guida ai reati societari dei dipendenti per capire chi e quanto si paga

Transfer pricing

Diverso invece il caso di operazioni che sono effettuate tra società diverse e residenti in paesi fiscali differenti per cui come sapere vince il corpus di norme del transfer pricing secondo cui le transazioni dovrebbero avvenire a prezzi di mercato per evitare che vi sia spostamento di materia imponibile un paese all’altro. Questo oggi viene sanzionato solamente nel caso in cui il contribuente a seguito di richieste da parte dell’ufficio non abbia prodotto alcuna documentazione a sostegno della bontà delle proprie transazioni. Tuttavia nel caso in cui l’agenzia delle entrate effetto di una verifica che porti all’emersione di una maggiore imposta rispetto a quella determinata e la causa sia da rintracciare nella relazione del transfer pricing allora la sanzione andrà dal 60 al 120%.

Riflessi benefici anche sul nuovo ravvedimento operoso

Le novità introdotte dalle legge di stabilità hanno un diretto impatto anche sul calcolo del ravvedimento operoso che ne beneficia ulteriormente. A tal proposito vi consiglio di leggere l’articolo dedicato al nuovo ravvedimento operoso dopo le ultime novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 che di fatto abbatte per alcune fattispecie del 50% l’aliquota applicabile al ravvedimento riducendone ulteriormente il peso.

Raddoppio dei termini per la prescrizione e l’accertamento fiscale

Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).

Differenza tra esposto, querela e denuncia

Rischio Sanzioni Penale con le Tasse: quali errori possono portare alla reclusione

65 Commenti

  1. Domanda per un avvenimento di cui ho avuto indirettamente conoscenza.
    A fronte di una condanna penale la pena accessoria per evasione iva era pari a diversi milioni di euro.
    La persona coinvolta ha subito pignoramenti vari da parte della AdE ma non riuscirà mai a pagare nemmeno il 5% del totale: in questo caso le cartelle si prescrivono dopo X anni o vanno avanti in eterno?

  2. Non comprendo se lei è anche formalmente socio o meno della società. Se lo fosse l’agenzia delle entrate sta richiedendo quanto spettante alla società rivolgendosi ai suoi legali rappresentanti. Il fatto che vi sia un processo penale in atto ha una vicenda a sè che culminerà con una sentenza e delle disposizioni che si andranno ad aggiungere alle sanzioni dell’agenzia delle entrate.

  3. Buongiorno, DI SEGUITO UN CASO PERSONALE.
    A mia insaputa altri soci emettevano fatture false, la Procura dietro mia denuncia, ha dato mandato alla GDF di indagare, dopo la conclusione delle indagini e relativo rapporto della GDF, l’agenzia delle entrate mi contesta (assieme agli altri 2 soci), l’emissione di false fatture come amministratore “occulto/di fatto” della società, premesso che non ho mai avuto nulla a che fare con tale società tant’è vero che la stessa Procura dichiara e scrive ufficialmente che il sottoscritto NON E’ INDAGATO PER I REATI DI TALE SOCIETA’.
    Perchè l’Agenzia delle entrate nonostante i ricorsi e la dichiarazione della procura, prosegue nel pretendere somme notevoli e non dovute e a perseguitarmi nonostante la dichiarazione della stessa procura che addirittura incaricò essa stessa la GDF di avviare le indagini ? PERCHE’ L’AGENZIA DELLE ENTRATE SCRIVE CHE SI BASANO SOLO SUL RAPPORTO DELLA GDF MA, SE LA GDF DIPENDE DALLA PROCURA PERCHE’ SI BASANO SOLO SU QUANTO SCRITTO DAI MILITARI ? COMANDANO I MILITARI SIAMO IN DITTATURA ?
    P.S. le vicende risalgono al 2013
    Grazie per una Vs. risposta

  4. A questo punto un buonissimo avvocato è indispensabile. necessario verificare se abbaino commesso errori durante le verifiche che potrebbero attenuarle il profilo sanzionatorio sia sotto il lato amministrativo sia per quello penale.

  5. Ho un’attività pizzeria , ho assunto dei dipendenti con la cooperativa m&g , da un controllo della finanza e risultato che loro per un periodo di tempo che va dal 2016 al 2018 non erano in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione di lavoro , mi sono state contestate tutte le fatture, mi hanno denunciato penalmente alla procura … altre alle sanzione dell’iva … cosa posso fare

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