Differenze fra esposto, querela e denuncia (diffamazione, falso, ecc.)

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giudice denuncia querela espostoSpesso le persone fanno confusione su esposto, querela e denuncia, in realtà sono tre atti differenti che si compiono per motivi diversi quindi è bene fare le dovute differenze.
La maggior parte delle persone quando ritiene sia stato commesso un reato parla in modo generico di denuncia, in realtà non sempre è questo l’atto giusto da compiere. La denuncia si utilizza quando si ha notizia di reato perseguibile d’ufficio e si vuole rendere nota la stessa alle forze dell’ordine.
A questo punto è bene fare una premessa, cioè sottolineare la differenza tra reato perseguibile d’ufficio e reato perseguibile solo a querela di parte. Il primo è un reato che la legge punisce anche se la vittima di reato non ha presentato querela. Si tratta di reati di particolare gravità che il legislatore ritiene di dover perseguire sempre e comunque.

Tra i reati perseguibili d’ufficio è bene ricordare l’omicidio, ma anche le violenze in famiglia. Per i reati a sfondo sessuale vi sono delle differenze perché se compiuti su minori sono perseguibili d’ufficio, idem se il reato è stato compiuto da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni o da un appartenente alle forze dell’ordine, oppure se il reato è stato commesso in concomitanza con altro reato perseguibile d’ufficio. Negli altri casi è perseguibile solo a “querela di parte”, ma è bene sottolineare che non è possibile la remissione (di cui si parlerà nel prosieguo della trattazione)

I reati perseguibili solo a querela di parte sono quei fatti di tenue entità che possono essere perseguiti, e quindi puniti, solo se la persona offesa decide di presentare una querela, cioè rivolgersi alle autorità preposte affinché il reato sia accertato e punito. Tra i reali a querela di parte vi sono la diffamazione, l’ingiuria. Ovvio che anche per i reati perseguibili d’ufficio le autorità devono venire a conoscenza del reato stesso, ecco perché è necessaria la denuncia.

La denuncia può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato, si tratta di un atto facoltativo tranne in alcuni casi in cui la denuncia è obbligatoria. Si ha l’obbligatorietà della denuncia nel caso in cui:

  • si abbia conoscenza di una notizia di reato inerente la sicurezza dello Stato (attentati, terrorismo, spionaggio)
    nel caso in cui si riceva denaro sospetto (ad esempio nel caso in cui si ritenga che lo stesso sia oggetto di riciclaggio di denaro sporco, oppure si tratti di denaro falso);
    nel caso in cui si entri in possesso di oggetto di dubbia provenienza;
    se vi è stata la scomparsa di un’arma o di esplosivi;
    infine, i rappresentanti sportivi sono obbligati a presentare denuncia nel caso in cui ritengano che nelle competizioni sportive vi siano stati degli imbrogli.

Entro quanto tempo deve essere presentata la DENUNCIA?

Molto importante stabilire questo periodo temporale. Nel caso in cui la stessa riguardi i casi di obbligo di denuncia il termine è stabilito dalla legge in base alla tipologia di reato, mentre nel caso di denuncia facoltativa non è previsto un termine temporale.
Per presentare una denuncia è necessario recarsi presso gli uffici delle forze dell’ordine (caserma dei carabinieri, questura, commissariato di pubblica Sicurezza, solo la denuncia può essere presentata anche presso la procura della Repubblica). La forma può essere scritta o orale, nel caso di denuncia orale il verbale redatto dal’autorità che lo riceve deve essere sottoscritto dal denunciante. La denuncia può essere anche sottoscritta dal legale della persona che la presenta.

La QUERELA

Delineati i tratti della denuncia si passa alla querela. La prima differenza importante è data dal fatto che può essere presentata solo dalla vittima di reato e può riguardare sia i reati perseguibili solo a querela di parte, sia i reati perseguibili d’ufficio, in quest’ultimo caso si distingue dalla denuncia perché viene presentata dalla vittima e non da un terzo. Cambiano anche i limiti temporali che sono di sei mesi per i reati a sfondo sessuale e 3 mesi per gli altri reati. Con la querela la parte richiede alle autorità di perseguire il reato di cui è stata vittima. Quest’atto oltre a contenere le generalità di chi presenta la querela, deve indicare la descrizione del fatto- reato, le informazioni che si conoscono su chi ha compiuto il fatto, ad esempio se si è vittime di furto occorre descrivere i ladri se sono stati visti o riconosciuti, le eventuali prove raccolte, come la testimonianza di un vicino. Infine molto importante deve essere manifestata la precisa volontà di far perseguire il reato.

La legge prevede anche la possibilità di remissione, cioè successivamente chi ha presentato la querela può chiedere che il reato non sia più perseguito, questo però vale solo per i reati perseguibili a querela di parte. La remissione deve comunque essere accettata dalla parte che si assume abbia compiuto il reato. Quest’ultimo infatti potrebbe avere interesse a fugare ogni dubbio e dimostrate in modo definitivo la sua innocenza davanti ad un’autorità giudiziaria che può anche archiviare il caso perché ritiene che gli elementi raccolti siano insufficienti o perché il fatto non sussiste. Deve però essere sottolineato che la remissione porta all’estinzion del reato. Potrebbe anche accadere che il soggetto indicato inizialmente come autore del reato in seguito a remissione, accetti la stessa ma quereli l’altra parte per diffamazione, laddove vi siano gli estremi di tale reato.

La querela può essere presentata in caserma dei carabinieri, in questura, commissariato. Se la vittima è all’estero può recarsi per espletare le formalità presso la sede consolare. L’autorità che riceve l’atto deve attestare data e luogo del ricevimento, identificare il soggetto che la propone e trasmettere tutta la documentazione all’ufficio del PM. La querela può essere presentata in forma scritta o orale, proprio come la denuncia, e può essere anche sottoscritta dal procuratore se a questi è stata conferita la delega.

ESPOSTO

Se tra querela e denuncia vi sono delle similitudini, completamente diverso è l’esposto. In questo caso si è di fronte ad un atto con il quale si chiede all’Autorità di Pubblica Sicurezza di intervenire al fine di mediare e quindi risolvere una lite insistente tra privati. Quest’atto ha l’obiettivo di evitare un successivo reato. L’Autorità che riceve l’esposto interviene attraverso carabinieri o polizia. Se questi giunti sul luogo si accorgono che è stato commesso un reato e che lo stesso è perseguibile d’uffico devono informare l’autorità giudiziaria. In caso contrario tentano di porre termine alla lite tra le parti, quindi in un certo senso fungono da arbitri o mediatori.

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