Separazione Consensuale e Giudiziale: cosa sono e come funzionano

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Last Updated on 28 Aprile 2023

La separazione può essere consensuale o giudiziale ma gli effetti a cui entrambe possono portare sono gli stessi  dinnanzi alla Legge. Cambia l’Iter per arrivarci che, nel caso della separazione consensuale è più veloce e di facile e meno dispendioso. Nel caso della separazione giudiziale invece il percorso è più lungo e dispendioso perchè e può durare anche 3 o 4 anni, richiedere testimoni, perizie mediche tributarie etc.

La separazione è regolata dagli articoli da 150 a 158 del Codice civile.

L’articolo 150 disciplina che la separazione personale dei coniugi può essere di due tipologie: giudiziale o consensuale.

Il diritto a richiedere la separazione spetta ad entrami ma non a nessun altro al di fuori di loro due. Insomma non si potranno frapporre eventuali famigliari suoceri in primis o figli. Diverso potrebbe essere il caso di eventuali tutori di uno dei due coniugi, ma parliamo di fattispecie e profili di responsabilità diversi che non credo valga la pena approfondire in questa sede.

Separazione consensuale: come funziona

Inutile dire che quando i due coniugi si mettono d’accordo la separazione consensuale è la via più semplici di chiusura di una relazione e di definizione dei rispettivi diritti e doveri in caso di presenza di di figli. Basti pensare al’affidamento, all’assegno di mantenimento per i figli o il coniuge. Gli orari delle visite, vacanze, scuola. Una miriade di decisioni che se prima era facile comunicare anche litigando ora dovrebbero essere disciplinate da accordi che non vanno però così a fondo. Se a questo aggiungete che la lontananza e la difficoltà di comunicazione viene naturale pensare a chi ce lo ha fatto fare…a separarci….

Dal punto di vista dell’iter l’eventuale accordo di massima deve essere poi ratificato dal giudice che deve stabilire se l’interesse dei figli, in primis, e quello del coniuge sono stati rispettati e sono adeguati a tutelare i diritti degli interessati

L’articolo 158 del Codice civile stabilisce proprio che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice per cui per avere rilevanza giuridica tra le parti e anche verso i terzi devono essere ratificati da un Tribunale competente. Nel caso dei figli il Tribunale può richiedere la modifica direttamente dell’accordo qualora ravveda decisioni o accordi che potrebbero ledere all’equilibrio emotivo e alle disponibilità presenti e future dei figli. Un esempio tipico è l’assegno di mantenimento dato dal coniuge ai fili che deve essere congruo. Diverso invece la quantificazione dell’assegno di mantenimento dl coniuge che, se va bene a entrambi non può essere modificato dal Giudice.

Nel caso del’assegno dei figli invece qualora ravveda un potenziale danno per i figli in termini di non congruità allora può intervenire convocando i genitori e stabilendo la misura minima ma non massima dello stesso. L’interesse prioritario come avrete capito è per le parti più deboli.

Qualora non incontri il favore dei giudici questi possono anche rifiutarsi di ratificare la separazione consensuale e concedere così l’omologa. La separazione così non avrebbe effetto verso terzi ed i due coniugi resterebbero così verso la collettività sposati.

Separazione Giudiziale: come funziona

Quando invece volano i piatti e le parti sono più agguerriti perché magari i rapporti sono ormai compromessi e l’intelligenza emotiva che consiglierebbe di gestire queste fasi della propria vita con maggiore calma e gesso non dovesse albergare in quelle mura domestiche allora si deve andare dal Giudice a farsi spiegare come disciplinare la fine del matrimonio e come devono essere disciplinati gli accordi economici tra le parti.

Questo iter senza dubbio è più lungo e tortuoso. Si dovrà infatti presentare ricorso di divorzio presso il Presidente del Tribunale Civile in cui viene presentata richiesta motivata di divorzio. Si dovranno esporre i motivi per cui si si vuole divorziare e quali sono le richieste in ordine all’affidamento dei figli e alla loro abitazione, all’assegnazione della casa coniugale  e all’assegno di mantenimento dei figli e della moglie o marito. Il Giudice i e convocherà i coniugi – genitori per raccogliere tutte le informazioni utili alla determinazione della cause del divorzio, alle dotazioni patrimoniali e reddituali scegliere e determinare i provvedimenti di natura economica.

Altre informazioni utili

Nelle unioni civili si attua il processo di scioglimento diretto e non quello previsto per la separazione legale che si effettua attraverso una comunicazione anche autonoma disgiunta davanti all’ufficiale di stato civile. Dopo tre mesi si procede come per il divorzio scegliendo fra: a)ricorso di una delle parti al tribunale; b)ricorso congiunto al tribunale; c) negoziazione assistita; d)accordo avanti all’ufficiale di stato civile

Nelle unioni civili si ha diritto all’assegno di mantenimento la cui durata è parametrata alla durata della convivenza e il cui ammontare dipende dai crtieri utilizzati per la determinazione di quello previsto per il matrimonio.

Nella convivenze di fatto invece non è previsto un assegno di mantenimento ma un assegno solo nel caso in cui l’ex partner verso in uno stato di bisogno e i figli o i genitori non siano in grado di provvedere a lui. L’assegno sarà sempre proporzionale alla durata della convivenza

Modello Ricorso al giudice per la separazione consensuale

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/modello-ricorso-separazione-consensuale-tribunale-istanza/38890/

Il consiglio che vi posso dare in questo momento difficile della vostra vita è di sentire un avvocato che vi sappia porre le giuste domande per la corretta rappresentazione dei vostri diritti e anche dei vostri doveri. E’ facile cadere in queste situazioni nella convinzione che si abbiano tutte le regioni del mondo ma che gli obblighi verso il partner non vi siano. Tuttavia così non è ed è giusto porsi dinnanzi al giudice come un soggetto consapevole degli obblighi che si è preso pronunciando quel fatidico “SI“.

Novità: il Divorzio Breve

Viste le lungaggini del divorzio il legislatore ha creato delle procedure agevolate che ricalcano lo schema della separazione consensuale ma che hanno il vantaggio di ridurre i tempi per giungere alla conclusione e definizione dei rapporti tra ai coniugi in tempi ridotti. Parliamo del Divorzio breve e nel seguito la relativa guida gratuita di approfondimento

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/divorzio-breve-come-funziona/35250/

Effetti

Dal punto di vista degli effetti prodotti la ratifica dell’accordo di separazione consensuale e la sentenza del giudice producono gli stessi risultati o effetti verso i terzi e verso l’altro ex partner.

Come si richiede la separazione

In questo articolo sono tracciate le tappe e le tempistiche per richiedere la separazione o il divorzio

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/separazione-divorzio-breve-consensuale-giudiziale-consensuale-come-domanda-vantaggi-svantaggi/38882/

Interessanti sono senza dubbio le motivazioni alla base del calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli e del coniuge e dei relativi effetti fiscali conseguenti

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/assegno-mantenimento-figli-coniuge-detrazione-rivalutazione-730-giudice/2759/

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/assegno-alimenti-convivente-ex-quando-come-quanto-calcolano/43514/

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/calcolo-assegno-divorzile-mantenimento-coniuge-figli-ex-moglie/32179/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/detrazione-figli-carico-familiari-deduzione-handicap-calcolo/5377/

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