Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: detrazione, rivalutazione 730
Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento
Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.
Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglimao di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare.
Requisiti per la deducibilità degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.
L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.
Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.
Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’asssegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.
Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualcunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione


Buongiorno, ho convissuto con una donna senza sposarla, dalla quale ho avuto, nel 1991, una figlia che ho riconosciuto mia. Nel 1997 ci siamo separati, mia figlia è rimasta con sua madre ed io, in accordo reciproco, ho sempre versato un assegno per gli alimenti di mia figlia. Nel 2005 ci siamo rivolti al giudice per ufficializzare l’affidamento di nostra figlia. Dato l’accordo di noi genitori il giudice ha emesso il provvedimento con il quale si affidava mia figlia alla madre, e si stabiliva (confermando ciò che già di fatto si verificava da otto anni) un determinato assegno di mantenimento da parte mia per la figlia (solo per lei, dato che noi genitori non eravamo sposati).
Ora chiedo: ho diritto io di dedurre l’assegno per gli alimenti di mia figlia, secondo il Testo Unico del 1986 art. 10 lettera D?
Ringrazio per l’attenzione,
cordiali saluti
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LikeNO, mi dispice, sono deducibili nel quadro RE solo quelli che per provvedimento del giudice sono corrisposte al coniuge.
La lettera che deve leggere è la C) e non la D).
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LikeNon credo che sia giusto, in quanto il coniuge che versa l’assegno di mantenimento per dei figli, non può portare in deduzione nulla. Andrà a pagare le tasse su un imponibile lordo dove non è tenuto conto di ciò che ha versato all’altro coniuge. Il paradosso è ancora più evidente se si considera il fatto che, se il versamento fosse stato a nome del coniuge, lo avrebbe potuto portare in detrazione.
Penso che sarebbe giusto inserire delle aliuote di detrazione per l’assegno di mantenimento dei figli, sia che i figli siano affidati al coniuge sia, a maggior ragione, che l’affido venga condiviso tra i genitori.
Cordiali saluti, Valerio.
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Likeio sono separato dal marzo 2007 e corrispondo un assegno di mantenimento per i figli. sulla sentenza del tribunale è riportato che tale assegno va rivalutato secondo l’ istat. però in questi 3 anni il commercialista mi ha sempre detto che non potevo scaricarli dal 730, mentre, se non capisco male, lo è.
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LikePercepisco un assegno di mantenimento pari a 4800 euro l’anno è non ho altri redditi. Devo dichiarli ?
Grazie mille
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LikeSalve
vorrei gentilmente un parere legale sull’adeguamento istat dell’assegno di mantenimento.
Il mio compagno, separato da 12 anni ha sempre e correttamente versato mensilmente l’assegno di mantenimento alla ex e al figlio di euro 440,00. Ora, chiedendo il mio compagno il divorzio con l’unica proposta di abbassare l’assegno di mantenimento alla ex, la signora si è ricordata dell’adeguamento istat mai chiesto da lei e mai versato dal mio compagno. La mia domanda è: il diritto all’adeguamento istat va in prescrizione ogni 10 anni? quindi si dovrebbe pagare solo 2 anni di arretrato? e poi è possibile che bisogna versare un vitalizio vita natural durante a una donna abile al lavoro e che non vuole lavorare? e poi in chiosa se il figlio, una volta maggiorenne, non riuscisse a trovare lavoro con regolare contratto, ma “in nero” bisogna versare anche a lui il vitalizio?
grazie infinite per la risposta
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LikeHo corrisposto dal luglio 2006 ad oggi gli assegni di mantenimento alla mia ex moglie ( quela assegno di mantenimento ex-coniuge ) con separazione consensuale e come disposto dal giudice ho adeguato gli stessi nel corso degli anni all’adeguameno Istat.
A seguito di una richiesta al giudice di modifica delle condizioni di separazioni è emerso verifcando le memorie prodotte che la mia ex moglie ha omesso di dichiarare tali assegni in tutti questi anni ( cosa che non è stata rilevata dal giudice , ma ci siamo accorti dopo il rigetto della modifica delle condizioni ).
Gradirei sapere quali sono le sanzioni da parte dell’ufficio delle enrate ad una verifica di tale omissione.
Nel ringraziare anticipatamente ,
cordiali saluti
Paolo
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LikeSalve in una sentenza di separazione il giudice stabilisce che un marito debba pagare alla moglie un assegno mensile di € 900.00 di cui € 500.00 per il figlio minore e € 400.00 per l’affitto della casa alla moglie in quanto la casa coniugale è stata assegnata al amarito. La moglie deve dichiarare questo importo pur non essendo un reddito per se stessa o no? Grazie
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LikeSalve son separato da mia moglie con sentenza del tribunale dal 2007, preciso che a lei spetta un mantenimento mensile di 750,00 € da me dichiarato nel modello 730. Circa una settimana fa mi è stata notificata dall’agenzia delle entrate una richiesta di riarcimento nella quale mi si contesta che la detrazione relativa al mantenimento del coniuge non è stata correttamente esibita. Si sottolinea che nel 2007 ho presentato il MOD. 730 con la relativa sentenza di separazione e le 12 ricevute mensili emesse dalla mia ex moglie per il SUO mantenimento. DOMANDA: esiste una legge o una sentenza che mi obbliga a fare un versamento o vaglia a mia moglie??? Vi chiedo ciò solo perchè l’agenzia delle entrate é scettica delle ricevute da me fornite per testimoniare che realmente la mia ex abbia ricevuto il mantenimento e dice che ha bisogno di una tracciabilità bancaria. DOMANDA: son libero di consegnare a mano il mantenimento a mia moglie e lei è libera di rilasciarmi una ricevuta in modo tale da scaricarmela? Mi sembra che niente mi obblighi ad andar in posta o banca e far un versamento solo per il gusto di esibirlo all’agenzia delle entrate per la detrazione. LE RICEVUTE PENSO SIANO PIù CHE SUFFICIENTI ANCHE PERCHè SONO SOTTOSCRITTE DALLA MIA EX MOGLIE. IN ATTESA DI RISCONTRO ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO.
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LikeNon esistono previsione normative in tal senso, lei non è obbligato ad effettuare versamenti mediante assegno bonifico bancario. L’onere della prova rispetto alla deducibilità del costo spetta all’agenzia delle Entrate. Ha fatto bene a segnalarlo in quanto in quanto queste sono distorsioni del sistema a danno del contribuenete. L’onere della rpova è carico suo liitatamente ad un prsusnto maggior reddito da lei non dichiarato, ma in questo caso stiamo parlando di deducibilità del costo.
Fornisca anche una dichiarazione di sua moglie con la quale attesta che ha ricevuto le somme e non potranno opporre niente.
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