Pagamento TASI 2020: aliquote, calcolo, scadenza al 16 giugno e 16 Dicembre

tasiLa TASI dovrà essere pagata con scadenze e aliquote diverse (e non solo) entro il 16 giugno relativamente all’acconto ed entro il 16 dicembre per il versamento a saldo come spiegato di seguito sia per le case sia e altri fabbricati: in questo articolo approfondiamo sul pagamento della TASI andiamo oltre e vediamo come si calcola ed anche come si relaziona con gli altri tributi IMU, TARI, TARES e IUC.

Che cosa è la TASI?

Tasi è l’acronimo di TAssa sui Servizi Indivisibili, una imposta comunale istituita con la legge di stabilità nell’anno 2014. La tassa sui Servizi Indivisibili riguarda i servizi comunali rivolti a tutti i cittadini, come ad esempio illuminazione e manutenzione delle strade e dei parchi, l’anagrafe e tanti altri.

Novità 2020

L’articolo art. 18 del Decreto Cura Italia sulla Sospensione di versamenti tributari e contributivi in vigore dal 09/04/2020 disciplina la sospensione dei versamenti per le imprese e i soggetti.

>>> Sintesi Novità IMU 2020

Novità dalla Legge di Bilancio 2020

A far data dal 01/01/2020, la Tasi viene abolita ma di fatto confluisce nell’IMU per cui non si ravvederanno riduzioni del  costo per questi due tributi a saldo complessivo. L’acconto IMU infatti dovrà essere versato in misura pari al 50% da calcolare sulla somma tra IMU e TASI versata nel 2019.

Ricavi inferiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

Per questi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ricavi superiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

Per questi soggetti sono sospesi, altresi’, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Nuovi soggetti

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Versamenti al 30 giugno 2020

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Novità dalla Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 introduce a partire dal primo gennaio 2016 importanti novità aventi ad oggetto prima di tutto l’esenzione della TASI per A/1, A/8 e A/9  che si tratterebbe di immobili di lusso. Per sapere come è accatastato l’immobile è sufficiente che prendiate una visura catastale o anche l’atto notarile con cui avete rogitato l’acquisto parlato con cui lo avete acquistato. Come vedrete in seguito sarà necessario anche verificare il contenuto delle delibere comunali in cui vengono disciplinati eventuali fattispecie particolari in quanto il Comune ha la possibilità di deliberare maggiorazioni  dello 0,8 per mille per gli immobili non esentati. Anche per il 2017 sono confermate le stesse  scadenze dello scorso anno.

Inoltre l’IMU e la TASI non si pagheranno sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze considerate  A proposito di segnare un articolo dedicato la definizione di abitazione principale in quanto come noterete potrete trovare importanti chiarimenti e previsioni, primo tra tutti quello di considerare come abitazione principale anche l’unità locale dove dimorano abitualmente i propri familiari.

Non si avrà alcun esenzione o eliminazione dell’IMU e la stasi qualora le unità locali pur essendo destinati ad abitazione principale rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Trattamento per le pertinenze dell’abitazione principale

L’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze ossia alle unità locali accatastate come C/2 (locali di depositi o magazzini per esempio), C/6 (i.e. rimesse, scuderie, autorimesse) o C/7 (tettoie chiuse o aperte) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria.

Novità sul Comodato concesso ai figli dal 2016

Altra importante novità riguarda la riduzione della base imponibile del 50% limitatamente agli immobili, fabbricati case o unità locali date in comodato d’uso ai figli da parte dei genitori o anche i genitori in quanto la norma parla di parenti in linea retta. Tuttavia per accedere a tale agevolazione è necessario che:

  • il contratto di comodato d’uso sia registrato presso l’agenzia delle entrate: a tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alla registrazione del contratto di comodato;
  • il genitore possieda un solo immobile non di lusso adibito ad abitazione principale non di lusso nello stesso comune del figlio e non altri immobili su tutto il territorio Italiano;
  • Il genitore abbia la propria abitazione principale nello stesso comune del figlio per cui abbia sia la residenza anagrafica sia dimori abitualmente in quel comune  dimori abitualmente (requisiti sostala residenza e dimori  dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

Nel caso di immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta che ricordiamo essere figli o genitori del proprietario, a titolo di abitazione principale comprese sempre le pertinenze nei limiti di una unità locale per ciascuna categoria C2, C6 o C7 la base imponibile TASI è ridotta del 50%. Parliamo quindi di comodato ed il relativo trattamento fiscale per i soggetti coinvolti sarà il seguente:

  • Per il comodante, ossia colui che concede l’utilizzo del bene ad un proprio parente in linea retta paga l’IMU con una base imponibile diminuita del 50%;
  • Per il comodatario è prevista l’esenzione dell’IMU e della TASI se destinata alla propria abitazione principale.

IMU sui terreni: novità dal 2016

Sul versante dell’IMU sui Terreni assistiamo alla eliminazione del regime di favore a scaglioni previsto sui terreni agricoli dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali (IAP) come anche il minore moltiplicatore pari a 75.

Tuttavia sono introdotte le esenzioni per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre viene prevista l’esenzione dell’IMU per i terreni ubicati nelle isole minori e quelli  con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Inoltre viene introdotta la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato.

Novità dal Decreto legge Stabilità DDL 2015

Fissato un tetto massimo all’aliquota massima al 2,5 per mille per la TASI sulle abitazioni principali, incrementabile fino al 3,3 per mille se il Comune prevede anche delle detrazioni aggiuntive in luogo dell’incremento massimo consentito fino al 6 per mille per cui stiamo parlando di una TASI che potenzialmente potrebbe crescere di quasi il triplo.

La legge di stabilità infatti conferma le stesse regole dello scorso anno per cui l’aliquota massima al 2,5 per mille, con facoltà, per i Comuni, di aggiungere un ulteriore 0,8 per mille, sempre che introducano detrazioni o altre misure di favore per le abitazioni principali e quelle assimilate (comma 679).
Altra novità della TASI 2015 risiede nel fatto che stati affrancati dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili i fabbricati ubicati in Abruzzo, nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione opererà fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli immobili.

Sintesi su IMU TASI e TARI per capire cosa sono e a cosa servono

Facciamo chiarezza subito perchè capire bene come stanno le cose effettivamente non è cosa facile: IUC o imposta municipale unica non è altro che la somma di IMU (imposta municipale unica), TARI sui rifiuti (EX TARES o EX TARSU) e la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La TARI dovrebbe arrivarvi a casa con il bollettino postale (sembra del comune… a me è arrivata ad esempio) mentre l’IMU e la TASI si versano insieme. Anche queste 2 dovrebbero in teoria, almeno nel caso delle persone fisiche, procedere con l’invio a casa, o almeno alcuni comuni lo fanno.

Scadenze per il pagamento della TASI da tenere a mente

La prossima scadenza è quella del 16 giugno p.v. in cui scade il termine per il versamento della rata per il primo semestre prevista dall’articolo 1, comma 688, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Il saldo invece andrà versato entro il 16 dicembre 2015 anche se avete la possibilità se non volete impazzire dietro alle scadenze di versare in unica soluzione per tutto il 2015 entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La facilità nel versamento dell’acconto consiste nel fatto è che segue quella dell’anno precedente.
Relativamente al possesso se avete disposto della casa per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno
solare, l’imposta è dovuta nella misura stabilita dal Comune compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI.

Prossime Scadenze 

Entro il 16 giugno dovrà essere pagata la TASI per i comuni che hanno fatto in tempo ad approvare entro il 31 maggio la delibera e la trovate pertanto sul sito del MEF.

Entro il 16 dicembre il versamento del saldo

Vi segnalo poi questa tabella con chi paga l’IMU e la Tasi entro il 16 giugno molto sintetica e chiara:

Tabella IMU TASI CHI PAGA

Se siete in ritardo con le scadenze potrete fruire del ravvedimento operoso IMU TARI TASI. La parola evidenziata vi rimanda all’articolo di approfondimento. In tal modo ridurrete, se on quasi azzererete le sanzioni previste del 30% sugli omessi o errati versamenti.

Le aliquote TASI in sintesi

In sintesi vi propongo un elenco degli intervalli di aliquote minime a massime che i comuni potranno applicare o hanno già applicato in modo tale da darvi un’idea di quello a cui potrete andare incontro:

  • Per le abitazioni principali che non siano classificate di lusso (in genere A1 A8 e A9) l’aliquota potrà essere dallo zero per cento al 3,3 per mille ai fini della TASI mentre abbiamo visto che per l’IMU si gode dell’esenzione. Dal 2016 invece vale l’esenzione anche ai fini della TASI.
  • Per le abitazioni principali di lusso si va invece dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre per l’IMU dal 2 per mille al 6 per mille;
  • Per la categoria altri fabbricati rurali o strumentali dallo zero all’1 per mille ai fini TASI mentre per l’IMU si va dall’ 1 al 2 per mille;
  • Per gli altri immobili dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre per l’IMU dal 4 al 10,6 per mille;
  • Sui terreni agricoli la TASI non sarà dovuta mentre per l’IMU si andrà dal 7,6 a 10,6 per mille;
  • Per i fabbricati delle imprese di costruzioni che sono denominati fabbricai merce ossia materie prime che risultano pronti per essere venduti si va dallo zero al 3,3 per mille ai fini TASI mentre ai fini IMU godono dell’esenzione se non sono ancora stati venduti o locati.

Vi ricordo la quota TASI per gli inquilini in affitto.

Nuova Delibera Comunale SI

Nel frattempo dopo avervi disorientato con questa frase (non è colpa mia) vi dico che dovrete verificare sul portale del comune dove è situato il vostro immobile se è stata effettuata la delibera entro il 23 maggio per la definizione delle nuove aliquote in quanto laddove vi sia verserete la TASI applicando le aliquote in essa definite nella misura del 50 per cento in acconto  entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre a saldo sia che si tratti di abitazioni principali sia altri fabbricati.
Il link dove trovare le nuove delibere è questo:

Delibere comunali IMU TASI TARI

Nuova Delibera Comunale NO

In questo caso invece l’IMU si verserà entro il 16 dicembre limitatamente alle abitazioni principali non di lusso mentre  per gli altri fabbricati si andrà al versamento secondo la scadenza imminente del 16 giugno con le vecchie aliquote (per cui non cambia nulla e non c’è alcun risparmio come dicono) ma “in compenso” si verserà quest’anno una nuova tassa che è la TASI nella misura fissa dell’aliquota base dell’1 per mille. Prevista con il DL del 4 Giungo 2014 la proroga della TASI al 16 ottobre per questi comuni.

Dove trovo la delibera del mio comune

FONDAMENTALE: leggete sempre le delibere che sono state approvate per il vostro comune in quanto, seppur marginali, possono ricomprendere detrazioni o casi di esenzione o maggiorazioni nel calcolo dell’imposta. Visionate il sito del MEF nella sezione Aliquote IMU dove troverete le delibere per ogni comune. Le delibere dovrebbero essere caricate tutte sul sito del MEF (questo è il link)

Tuttavia per i Comuni rimasti fuori perchè non hanno deliberato entro il 23 le nuove aliquote e detrazioni il pagamento della prima rata è prorogato da giugno a settembre. anche se siamo in attesa del Decreto che dovrebbe finalmente fare chiarezza per queste situazioni.
In compenso si può dire che nel caos di delibere comunali che potrebbero fissare le più disparate aliquote comunque abbiamo un tetto massimo  al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per la seconda sempre considerando la somma delle due imposte IMU e TASI contemporaneamente.

Vi segnalo quindi uno Studio UIL TASI che elenca sinteticamente le aliquote adottatate da ciascun comune o almeno quelle ad oggi in vigore, insieme al simulatore per il calcolo della TASI ma solo per i comuni.

Tutto lo fa il Comune se ha fatto in tempo a deliberare, in quanto se il Comune non ha effettuato la nuova delibera vige ancora quella IMU precedente per cui il proprietario deve versare l’IMU applicando le aliquote per il 2014, mentre la TASI da versarse sugli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale si applicherà nella misura dell’1 per mille comunque rinviando invece al 16 dicembre quanto dovuto sulle abitazioni principali non di lusso (A1, A8 e A9).

Pagamento TASI per gli altri fabbricati

Discorso a parte invece per gli altri fabbricati  su cui i dovranno effettuare il pagamento della TASI nella misura dell’1 per mille, semprechè il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio prossimo fattispecie che obbligherebbe ad utilizzare le nuove aliquote già in fase di pagamento del primo acconto per il prossimo 16 giugno.

Codice Tributo versamento TASI

Per le modalità pratiche di pagamento potete consultare anche l’articolo dedicato ai codici tributo TASI. Dopo questa voglio vedere ancora chi è soddisfatto del bonus Irpef degli 80 euro in busta paga… con una mano si dà e con l’altra si prende!

Domande e Risposte

Qui trovate una serie di Domande e risposte sulla TASI IMU pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ho scritto inoltre un articolo sulla definizione del fabbricato inagibile o inabitabile che può aiutarvi ad identificare quando avrete o potrete accedere alla riduzione della base imponibile della TASI.

Verifica da fare

So che tanto non avrete voglia ma se non vi fidate sappiate sempre che la somma IMU+TASI non deve superare il 10,6 per mille a meno che il Comune voglia applicare lo 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare sconti sulle abitazioni principali). In sintesi  se l’Imu sulla seconda casa è già al 10,6 per mille la Tasi non andrà pagata, se viene fissata al 10 per mille la TASI andrà allo 0,6 per mille; inoltre l’1 per mille si applicherà in tutti i casi in cui l’Imu non supera il 9,6 per mille.
Così le abitazioni di lusso (accatastate come A/1, A/8 e A/9), avranno un tetto massimo di riferimento del 6 per mille nella somma di Imu e Tasi.  Nel caso dei fabbricati rurali strumentali viene applicata l’aliquota dell’1 per mille, non essendo dovuta l’IMU.

La TASI sui Terreni edificabili

In questo caso La TASI si versa sul valore di mercato dell’area ad inizio anno.

Fattispecie particolari: possesso e proprietà, comodato

A differenza dell’IMU nella Tasi non si fa riferimento nè al computo dei 15 giorni per vedere se pagare un mese per cui si ritiene il calcolo debba essere fatto in giorni e poi la norma è stata scritta senza fare riferimento ad alcune fattispecie abbastanza comuni come il caso di più detentori di quote di possesso dell’immobile per cui vale il principio sicuramente della solidarietà passiva tra proprietari per cui se uno non paga il Comune richiede il versamento a tutti.
Nel caso del coniuge assegnatario della casa coniugale ai fini della TASI sono considerati meri detentori dell’immobile per cui la quota massima loro spettante derivante da questo diritto spetterà in misura massima pari al 30% dell’immobile da verificare sempre con il regolamento alla mano scaricabile dal sito del MEF.

Vi segnalo anche

Comunicato stampa 25 Giugno 2014

Vi lascio anche le notizie degli anni passati perché se dovessero arrivarvi delle cartelle di pagamento o accertamenti potrebbe esservi molto utile rintracciare in quell’anno la norma cosa disciplinava in quanto in anni dove i cambiamenti sugli stessi tributi sono stati molteplici anche la probabilità di errore potrebbe crescere. Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014 la scadenza per il pagamento è il 16 giugno 2014, per gli altri viene posticipata al 16 ottobre 2014. La delibera per questi ultimi dovrà essere approvata entro il 10 settembre p.v. Se saltano anche questa (e aggiungerei “ce ne vuole!”), l’imposta sarà pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione il 16 dicembre 2014 (saldo della tasi a dicembre). Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Appuntamento al 16 Dicembre per il versamento del saldo non lo scordate

Entro il 16 dicembre se i comuni non hanno colto nemmeno la seconda possibilità e non hanno deliberato. Per questi comuni la prima rata della TASI sarà calcolata con l’aliquota vigente precedentemente.

Se siete in ritardo c’è il Ravvedimento operoso

Se siete in ritardo con le scadenze potrete fruire del ravvedimento operoso IMU TARI TASI. La parola evidenziata vi rimanda all’articolo di approfondimento. In tal modo ridurrete, se on quasi azzererete le sanzioni previste del 30% sugli omessi o errati versamenti.

Riferimenti normativi: D.L. n. 16/2014 (art. 1, comma 1, lettera b)
Legge n. 147/2013, articolo articolo 1, comma 688 e ss.

10 Commenti

  1. Nel mio nucleo famigliare sono residenti due figli entrambi militare in servizio permanente che lavorano a 600 km da me a Cesena; nel chiedere al mio comune la riduzione della TARI perché loro per motivi di lavoro come da attestato di servizio allegato …. non usufruiscono del servizio, mi è stato risposto che sono esclusi dal computo TARI : A) i soggetti collocati in casa di riposo per più di 6 mesi nell’anno e B) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell’anno. mi chiedo la differenza sostanziale tra lavoro all’estero e lavoro a 600 km dalla residenza che differenza ci possa essere …. legata all’applicazione del servizio TARI ?….

  2. Istanza per il rimborso da presentare in carta semplice al comune allegando quietanza del versamento versato?

  3. Buona sera, chiedo come si può risolvere questo problema? Ho versato a giugno l’acconto tasi 2020 (non dovuto, in quanto l’imposta è stata soppressa dal 1′ gennaio 2020) -Comi si può recuperare a dicembre col versamento del saldo Imu 2020 l’importo dell’acconto tasi pagato erroneamente a giugno 2020? Poichè nel mod F24 non è previsto negli importi a credito il codice tributario della TASI, posso decurtare dal saldo dell’IMU l’acconto tasi erroneamente pagato? e comunicare questo comportamento al Comune di riferimento? O ci sono altre soluzioni?
    Grazie

    P.S. Non è un commento ma una richiesta

  4. Salve, come giustamente riportate la somma di IMU e TASI non deve superare il 10,60; a Roma nel 2014 e 2015, nonostante l’aliquota IMU per le seconde case fosse già al massimo consentito del 10,60, i proprietari di detti immobili hanno pagato l’0,80 in più per consentire sconti sulla TASI ai proprietari di prime case. Per il 2016, dal momento che non c’è più nessuno sconto da applicare ai proprietari di prime case in quanto la TASI non è più dovuta, i proprietari di seconde case devono versare l’0,8? Grazie

  5. Buongiorno,
    vorrei un informazione per un quesito alla quale molti CAF danno versione differenti.

    Sono proprietario di un negozio categoria C/1 con rendita catastale di 1553 € situato a Napoli (codice comune F839)
    Tramite il portale del comune di Napoli http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=F839 ho calcolato l’ IMU che dovrò pagare entro il 16 dicembre pari ad un valore di € 476

    Il problema è che non si riesce a capire se il pagamento della TASI sia dovuto o meno

    Sul portale del comune, nella voce TASI non appare nel menù a tendina NEGOZI e BOTTEGHE C/1 ma appare solamente IMMOBILI MERCE C/1 che mi è sembrato di capire non sia la stessa cosa, inoltre da alcune circolari dell’AdE risulta che la sommatoria delle aliquote IMU+TASI non possa superare il 10,6 x mille e nel mio caso la sola IMU è al 10,6 x mille, se ci dovessi aggiungere la TASI andrei a finire a 10,6 + 2,5 = 13.1 per mille.

    Vorrei un Vs. parere professionale.

  6. La mia domanda è questa: se il Comune (es. concreto quello di Siena) ha abbassato l’aliquota TASI dopo che è stato pagato l’acconto di giugno (la precedente percentuale era al 3,2 x mille ed è stata ridotta al 2,7 per mille)cosa si deve fare per pagare il saldo entro il 16 dicembre?
    1) versare il saldo scomputando la differenza tra quanto pagato in più a giugno e quanto si sarebbe dovuto pagare invece se l’aliquota in vigore a quella data quella deliberata sucessivamente ? [es. ho pagato € 700 a giugno con la vecchia aliquota mentre avrei dovuto pagare € 600 (1.200 totali : 2 rate)con quella definitiva. Entro il 16 dicembre posso versare € 500 compilando un F24 a mano e portando in recupero quindi la maggior imposta versata a giugno?)
    oppure
    2) devo versare € 600 il 16 dic. (pari alla rata calolata in base all’aliquota definitiva adottata successivamente all’epoca di acconto) e fare richiesta per il rimborso degli € 100 versati in più a giugno?
    In questa seconda ipotesi, come si procede per chiedere il rimborso?
    Grazie

  7. Con altrettanta onestà è ignoranza le dico che quel bonus secondo me anche i tombini hanno capito che non è serito ad una cippa e che è stato più che compensato e quindi bruviata dagli aumenti come per esempio tasi e imu

  8. io dico solo per onestà intellettuale che 80 euro lihanno dati a chi comunque godeva già di uno stipendio mentre i senza lavoro si attaccano al cosiddetto tram e comunque continuano a dover pagare le tasse con i relativi aumenti che servono poi a rimangiarsi gli 80 euro di chi li ha avuti.doppia fregatura

  9. Le dico che cerco di esserlo e sono talmente onesto intellettualmente che le dico che sia io sia lei non siamo in grado di stabilirlo in quanto l’unico modo che avremmo di verificare se quello che si proclama come un grande bonus in realtà non sia ripreso attraverso tributi minori meno visibili ai più è che personalmente dovremmo ricalcolarci le imposte dello scorso anno con le nuove regole e vedere se il prelievo è effettivamente aumentato o diminuito per vedere se il bonus resti effettivamente nelle tasche degli italiani.

  10. Per cui secondo il vostro commento uno dovrebbe essere dispiaciuto degli 80€ ricevuti in più (approvati dal governo Renzi): sarebbe stato meglio avere la Tasi da pagare(introdotta dal governo Letta) senza gli 80€. Certe volte sarebbe meglio riflettere sulle cose scritte e tentare anche di avere un approccio più neutro possibile.

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