Nuova Tobin TAX o tassa FTT sull’acquisto di azioni: come versarla

tobin tax: imposta transazioni finanziarieDal primo Gennaio 2014 è entrata in vigore la TOBIN TAX (da non confondere con la ROBIN TAX) una nuova tassazione sulle rendite finanziarie che si applica sugli acquisti di azioni, partecipazioni, strumenti finanziari compresi warrants, covered warrants e certificates emessi da società residenti fiscalmente in Italia e qui vediamo come si applica a quanto pesa considerando anche i casi di esenzione introdotti, come per esempio quelli sui fondi pensione.

Da quando scatta la Financial Transaction Tax (FTT)

La Tobin Tax scatta sugli acquisti di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di società italiane, con esclusione di quelle quotate la cui capitalizzazione media nel mese di Novembre dell’anno precedente sia stata inferiore ai 500 milioni di Euro. L’aliquota prevista per le azioni è dello 0,20% sul valore della transazione ed è ridotta alla metà (0,10%) per le transazioni effettuate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Le Aliquote della FTT

L’aliquota ordinaria è dello 0,2% per le transazioni in strumenti finanziari ma esistono dei casi in cui è possibile fruire delle riduzioni al 50%, ossia lo 0,1%, come nel caso in cui le transazioni siano effettuate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Su cosa si applica la FTT

Le Aliquote FTT saranno applicate sul saldo netto delle transazioni giornaliere per cui qualora abbiate più di un titolo in portafoglio come è facile presumere per ciascuno le vendite e gli acquisti saranno compensati per originare un saldo netto algenbrico su cui si calcolerà la FTT tramite applicazione della relativa aliquota. Questo calcolo avverrà giornalmente se le movimentazioni saranno giornaliere.

Intanto vi do qualche riferimento normativo in quanto a seconda della tipologia di strumenti varia:

  • azioni ed altri strumenti finanziari (comma 491 dell’art. 1 della L. n. 228/2012, di seguito comma 491);
  • strumenti derivati ed altri valori mobiliari (comma 492 dell’art. 1 della L. n. 228/2012, di seguito comma 492);
  • operazioni ad alta frequenza (comma 495 dell’art. 1 della L. n. 228/2012, di seguito comma 495).

L’imposta sulle transazioni finanziarie è versata mediante il modello di pagamento “F24”.

La scadenza per il versamento è prevista per il 16 di ogni mese relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente ed è dovuta:

  • sui trasferimenti di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
  • operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, e altre;
  • negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti con la decorrenza prevista dal comma 497.

Chi deve versare l’imposta

L’imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell’art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l’imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013)

Come versare la Tobin TAX

I codici tributo da utilizzare nel versamento sono il 4058 – “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti, partecipativi,  4059 – “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity, 4060 – “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

Quando Versare la Tobin TAX

L’imposta dovrà essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà per i trasferimenti di azioni o strumenti finanziari, entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto se trattasi di strumenti derivati ed altri valori mobiliari, oppure entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell’ordine annullato o modificato per le cosiddette operazioni frequenti.

Domande: il prezzo di carico sarà modificato dalla FTT

Il prezzo di carico dovrà essere calcolato al netto della FTT per il calcolo del capital gain o plusvalenza.
Si segnala sin d’ora che dal 1° luglio 2013 la tassa verrà applicata, con diverse modalità di calcolo, anche agli strumenti derivati (compresi warrants, covered warrants e certificates) che abbiano come sottostante prevalentemente azioni italiane.

Quali sono gli strumenti finanziari interessati dall’imposta sulle rendite finanziarie

In allegato troverete l’elenco delle azioni escluse dall’applicazione della tassa al 1° marzo 2013 che ho ripreso da Banca Intesa San Paolo, anche se come potrete immaginare è in continuo cambiamento, per cui chiedete sempre al vostro gestore qualora siate sensibili all’applicazione di questa tassa per via delle numerose compravendite che effettuerete.
Se volete fare da soli invece, basta che leggiate la scheda prodotto dello strumento finanziario acquistato che lo riporterà sicuramente.

Domanda: Anche le azioni delle società residenti all’estero sono soggette alla Tobin TAX?
SI,
anche gli strumenti finanziari emessi da altre società emessi da altri paesi o anche la conversione di altri strumenti in altri strumenti finanziari di società  italiane e viceversa saranno assoggetati alla FTT.

Quando non si applica la Tobin TAX: casi di esenzione

L’imposta sulle transazioni finanziarie non si applica per esempio sui trasferimenti mortis causa, ossia per successione o anche nei casi di donazione come sulle operazioni del mercato primario o sulle conversioni di azioni di nuova emissione acquisisizioni temporanee, come anche per le operazioni di pronti contro termine o di prestito titoli. Sono previste anche delle soglie di esenzione per le transazioni su mercati regolamentati di azioni emesse da società con bassa capitalizzazione ossia inferiori a 500 milioni o anche emesse dai fondi pensione o enti di previdenza obbligatoria o anche nei casi di operazioni tra società controllo ex art. 2359 c.c.
Si accentua quindi ulteriormente il vantaggio competitivo dal punto di vista fiscale del risparmio previdenziale, in ragione della particolare valenza sociale dell’obiettivo da perseguire. Stupisce allora la ridottissima conoscenza dei benefici fiscali della previdenza complementare così come emerge dalla recente indagine Censi/Covip secondo cui solo circa l’11% degli Italiani ne è consapevole.

Quali sono questi benefici fiscali, in sintesi?

Lo schema è quello ETT: Esenzione in fase di contribuzione – Tassazione dei rendimenti – Tassazione delle prestazioni. I contributi versati nei fondi pensione sono in primo luogo fiscalmente deducibili con il limite annuo di 5.164,57 euro; in tale plafond annuo rientrano anche i contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.
I fondi pensione danno anche la possibilità di recuperare a scadenza quanto non dedotto in fase di contribuzione con l’esenzione della relativa quota in sede di tassazione della prestazione finale.
I rendimenti prodotti sono poi tassati annualmente con aliquota dell’11% contro il 20% delle rendite finanziarie, anche se andrebbe comunque evidenziato come i fondi pensione sono tassati per competenza e il risparmio gestito, per esempio, per cassa.

Le prestazioni (100% rendita o massimo 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita) sono assoggettate ad imposta sostitutiva (si scongiura quindi, non sussistendo l’obbligo di dichiarazione, il rischio di scattare in una aliquota marginale Irpef più alta) del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anni di durata superiore al quindicesimo con un tassazione minima del 9% dopo 35 anni di permanenza.
I fondi pensione (e i fondi sanitari) sono poi esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo.

Volendo toccare con mano l’effetto propulsivo del vantaggio fiscale, è utile riportare una recente simulazione Mefop secondo cui un lavoratore con un reddito annuo lordo di 60.000 euro e che investe per 40 anni versando ogni anno 2.000 euro in un fondo pensione alla fine del piano di investimento avrà accumulato un montante netto di 110.000 euro, mentre se avesse scelto un fondo comune il capitale finale sarebbe di 68,9 mila euro, con una differenza di 41.000 euro. Il fondo pensione consente quindi di avere un 60% in più.

La domanda sorge poi spontanea, in clima preelettorale ed in epoca di austerità e di spending review: la previdenza complementare manterrà nel tempo la fiscalità di vantaggio?
Quali sono i fatti noti?
Entro i confini nazionali giova rammentare come nel progetto di riduzione delle deduzioni e detrazioni poi superato dagli eventi, in occasione della discussione dell’ultima legge di Stabilità, la previdenza complementare non veniva toccata in ragione della finalità di rilevanza collettiva. Considerando poi il panorama europeo il Libro Bianco delle Pensioni della Commissione europea raccomandava ai Paesi membri di promuovere la previdenza complementare anche attraverso la leva fiscale; considerando che in altri paesi europei i vantaggi sono significativamente superiori, per sillogismo aristotelico sembra evidente che l’Italia non possa discostarsi dall’orientamento.

Riferimento normativo FTT
Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013)

Novità 2017 : Tassazione dei PIR o Piani di Risparmio Integrato

Il legislatore ha creato un nuovo strumento finanziario in grado di coniugare da una parte il bisogno di liquidità delle PMI e Microimprese (che in questi anni stanno faticando ad avere soldi dalle banche che preferiscono fare shopping altrove invece di sostenere il tessuto imprenditoriale Italiano a danno del paese che gli da da mangiare) con l’incentivo alla creazione di piani di risparmio integrati che aiutino le famiglie e creare delle forme di investimento robuste e agevolate fiscalmente. L’agevolazione consiste nella detasssazione delle plusvalenze realizzate e l’investimento di compone di quote di massimo 30 mila euro annuo per un massimo di 150 mila euro in 5 anni per ogni singola persona fisica.

Le società in cui i PIR devono investire per essere PIR compilante sono per lo più escluse dal FTSI mIB per cui parliamo veramente di sostegno alle PMI.

Vi consiglio vivamente di approfondire questo strumento leggende la Guida alla tassazione dei PIR

1 commento

  1. Salve, sono un privato e ogni tanto compro e vendo titoli azionari.
    A parte il prezzo della transazione che pago, quanto inciderà sulle mie tasse in caso di esito positivo e cosa bisogna fare. Io sono impegato e faccio il 730; devo dichiarare le vincite? E le perdite?

    Grazie per il dubbio che mi chiarirete

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