PIR: Domande, Risposte e Chiarimenti

Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune risposte alle prime domande e richieste di chiarimento sorte per l’applicazione dei PIR – Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.

Ricordiamo che i PIR sono piani di risparmio di importo definito introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 e di taglio contenuto che danno la possibilità di sfruttare delle agevolazioni fiscali in cambio del mantenimento per un periodo di tempo minimo e dell’impegno di sottoscriverei con intermediari qualificati in comparti di asset class determinati.

Già ci siamo occupati delle principali caratteristiche di questi strumenti nella Guida ai Piani di Risparmio Individuale – PIR per far emergere la convenienza dello strumento finanziario rispetto ad altri ma anche sottolineandone alcuni punti di debolezza.

La composizione in una prima fase iniziale escludeva anche i prodotti derivati ma data la sinteticità della norma esponeva il fianco a richieste di chiarimento e domande sull’effettiva applicazione.

Altra apertura si è registrata nel comparto immobiliare dove il gestore dei PIR può investire. Già solo questo chiarimento ha aperto prospettive interessanti ai grandi fondi che si trovano a poter acquisire ad oggi grandi patrimoni immobiliari a prezzi ancora piuttosto contenuti.

Sono consentiti anche gli investimenti in strumenti finanziari derivati ma solo rispettando alcuni requisiti nel seguito descritti.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità Irpef per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. L’agevolazione consiste nella non imponibilità fiscale ai fini Irpef dei redditi di capitale o finanziari prodotti dal prodotto finanziario, in luogo della tassazione secondo imposta sostitutiva del 26% operata alla fonte dal gestore o altra imposta variabile in funzione della tipologia di prodotto.

Inoltre non sono soggetti nemmeno all’imposta di successione (o meglio imposta di registro per chi non lo sapesse).

Le imprese in cui il gestore deve investire riguardo il comparto delle imprese Italiane ed estere che abbiano una filiale o stabile organizzazione in Italia. L’orizzonte minimo di investimento per fruire dell’agevolazione fiscale è di 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Non imponibilità Irpef dei proventi generati dal prodotto finanziario

Prima di tutto è utile dire che l’utile non è garantito per cui trattasi di vero e proprio investimento speculativo e la non imponibilità opera a patto che il sottoscrittore delle quote sia una persona fisica fiscalmente residente nel territorio dello Stato che detenga sottoscriva il PIR al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo.

In cosa investe il PIR?

Il PIR deve essere composto da titoli che rispettano adeguati limiti di concentrazione e di composizione. I titoli ivi contenuti infatti devono essere negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel territorio dello Stato e in Stati membri UE o SEE, con stabili organizzazioni in Italia, c.d. “investimenti qualificati”.
Dal primo gennaio 2018, come anticipato in premessa e nella Guida alla tassazione dei PIR possono essere ricoperse nelle assiste class di investimento anche le società immobiliari. Per il resto il 70% del valore del PIR deve essere investito almeno in investimenti qualificati. Questa quota minimi casi chiama quota obbligatoria. La restante quota diviene libera e può essere per l’appunto investita in società immobiliare o anche in strumenti derivati alle condizioni che vediamo nel seguito.

In questa quota libera si possono collocare prodotti derivati ma ad una condizione: la loro finalità…e qui ti voglio

Gli strumenti derivati devono infatti essere finalizzati alla riduzione del rischio del piano di investimento o all’incremento del guadagno o all’accrescimento delle risorse finanziarie dell’impresa in cui il PIR sta investendo. Questo è molto pericoloso perchè può creare effetti distorsi che avvantaggiano solo l’impresa mentre espone il sottoscrittore alla perdita dell’investimento con un effetto Leva che moltiplica quello che potrebbe essere una perdita contenuta laddove lo strumento derivato non ci fosse. 
Sono fortemente contrario all’utilizzo di derivati diversi da quelli di copertura di rischi di mercato o di valuta perchè snaturano la finalità principale dei PIR che dovrebbe essere quella di consentire investimenti con ridotti margini ma con un beneficio fiscale che li rende conveniente rispetto a azioni, obbligazioni, fondi di natura più rischiosi di altri.
Non avete creato i PIR solo per consentire alle imprese di attingere all’enorme mole di denaro prodotta dai risparmiatori italiani., vi ricordo che quella è stata l’ancora di salvezza durante la crisi finanziaria del 2009.
A questi poi si associa anche un ulteriore problema: l’investitore, tipicamente piccolo risparmiatore o medio che sia visto i taglio del prodotto in questione, non ha le basi per comprendere pienamente come funziona il derivato sottostante il piano, spesso ignora anche il profilo di rischio legato all’acquisto di azioni o di obbligazioni, figuriamoci uno strumento derivato che funziona a leva.

Se vendo prima dei 5 anni cosa succede

Nel caso di vendita dello strumento prima del corso dei 5 anni i proventi percepiti, ossia incassati, saranno soggetti alla tassazione Irpef secondo la tassazione ordinaria data dalla tipologia di prodotti contenuti nel PIR. Non saranno applicate tuttavia sanzioni ma solo di interessi calcolati al tasso di interesse legale.
Nel caso in cui l’attività viene ceduta o rimborsata si hanno a disposizione 90 giorni per il reinvestimento in altri strumenti finanziari. Al superamento dei 90 giorni sorge l’obbligo al riversamento delle imposte secondo le regole ordinarie da effettuarsi entro il 16 del mese successivo al mese di scadenza del reinvestimento.

Altre condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale

Non sarà possibile essere titolari di più di un PIR e l’investimento massimo non può superare i 150 mila euro da raggiungere in massimo 5 anni perchè la quota massima di sottoscrizione annua è di 30 mila euro. Proprio per queste caratteristiche si comprende come sia destinato principalmente ai risparmiatori di piccole dimensioni.

Non si potrà vendere il PIR e non si potrà vendere l’investimento prima dei 5 anni dalla data della prima sottoscrizione pena l’esclusione del regime fiscale agevolata e la tassazione secondo la tipologia ordinaria di tassazione variabile in base al prodotto.

Quali adempimenti fiscali o amministrativi vi sono?

Non vi sono adempimenti a carico del sottoscrittore al pari di quanto avviene per i depositi amministrati di titoli, azioni obbligazioni e simili.

http://www.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/trattamento-fiscale-pir-requisiti-durata-importo/33793/

http://www.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/quando-investire-obbligazioni-guida-pratica-acquisto-quali/37920/

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