Trasferimento società estera in Italia: cosa fare

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Last Updated on 28 Aprile 2023

Si parla tanto di scudo fiscale con rimpatrio e regolarizzazione di asset da parte di persone fisiche, ma è possibile anche trasferire direttamente la società costituita all’estero in paesi a fiscalità privilegiata (svizzera, Lussemburgo, Gran Bretagna, montecarlo, ecc, ecc). Importare la società estera in Italia si può ma richiede competenze e un iter procedurale più lungo rispetto al rimpatrio e alla regolarizzazione.

In primis è necessario verificare se l’ordinamento tributario e giuridico di partenza  permette il trasferimento in altro paese o consideri questo come una causa di scioglimento o liquidazione.

Successivamente si dovrà dotare la società in uscita di una delibera assembleare che approvi il trasferimento all’estero della società da adottare preferibilmente nel Paese di partenza in quanto ne ha ancora la potestà impositiva oltrechè legislativa.

Nella deliberazione sarà necessario anche stabilire la forma giuridica societaria nel paese di arrivo tra quelle previste dall’ordinamento, redigere lo statuto secondo le previsione del medesimo ordinamento, nominare gli organi societari per l’amministrazione, eventuali organi di controllo, redigere una situazione patrimoniale iniziale di trasferimento secondo le modalità dello stato di arrivo in modo da verificare il capitale sociale da apportare.

La deliberazione sottoscritta dal notaio e “apostillata” (ossia la cui firma del notaio viene a sua volta autenticati dagli organismi del paese di partenza) andrà recapitata al notaio rogante dello stato di arrivo che sarà depositata in entrambe le lingue presso i registri camerali a cura del notaio assime al codice fiscale, partita Iva, deposito della firma e indirizzo di posta elettronico certificato.

Ai fini fiscali il trasferimento all’estero della società è soggetto ad imposta di registro ex art. 2 del DPR 131/1986 che prevede l’assoggettamento ad imposta di registro delle “operazioni di trasferimento nel territorio italiano della sede legale di società straniere” in misura fissa ex art. art. 4 della tariffa parte prima nella misura di 168 euro.

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